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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64484/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64484 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
tra
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Galella Pierluigi, giusta procura in atti;
-ricorrente-
e
, (C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2 e difesa dall'Avv. Vinci Luciano Natale, giusta procura in atti;
-resistente-
e
AVV. , in qualità di Curatore speciale della minore (n. Controparte_2 Persona_1 il 02.06.2009), giusta nomina del 14.07.2023;
-interventore-
nonché 2
PM in persona del Procuratore della Repubblica
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva sullo status n. 608/2021 pubblicata in data 13.01.2021, l'intestato
Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata il 18.11.2020.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, nominato il Curatore speciale e sentita la figlia minore , in data 08.02.2024 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con i termini Per_1 di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate dalle parti e dal Curatore speciale nelle note del gennaio 2024 in esito all'udienza del 18.10.2023 e al deposito della documentazione fiscale e pensionistica aggiornata, nonché della relazione della psicologa sull'audizione della minore e della relazione di aggiornamento dei servizi sociali affidatari.
***
Preliminarmente, va dichiarata l'inutilizzabilità dei depositi allegati alla comparsa conclusionale di replica della parte ricorrente, in assenza di ogni autorizzazione e in violazione delle preclusioni processuali e del principio del contradditorio.
Tanto premesso, il Collegio ritiene la causa pienamente istruita, condividendo la decisione sulle istanze istruttorie adottata in corso di causa dal Giudice Istruttore.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande: nella specie, la controversia verte sul regime di affidamento della figlia minore
, sul collocamento della predetta e sul calendario di visita del padre;
sull'assegnazione della ex Per_1 casa coniugale;
sul contributo di mantenimento paterno per la figlia minore e sulla decorrenza della revoca del contributo di mantenimento paterno per i tre figli maggiorenni e Per_2 Per_3 Per_4 (essendo già stato revocato quello per con l'ordinanza presidenziale ed avendo la madre Per_2 espressamente rinunciato in corso di causa ad ogni forma di contribuzione non solo per ma Per_2 anche per e ), nonché sull'assegno divorzile in favore della resistente. Per_3 Per_4
Affidamento, collocamento e calendario di visita
Le parti sono genitori di quattro figli: (22.11.1999), e (06.01.2001, gemelli) e Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
(02.06.2009).
Il procedimento è stato ampiamente istruito, con CTU sulle competenze genitoriali disposta nel giudizio di separazione (definito con sentenza n. 16722/2021 pubbl. il 26.10.2021, r.g. n. 13800/2017
– intervenuta in pendenza del presente procedimento di divorzio) e con lungo monitoraggio dei servizi sociali (affidatari dapprima dei figli e dal giugno 2017 e poi anche delle figlie e Per_2 Per_3 Per_4
dal settembre dello stesso anno). Per_1
Dalle risultanze processuali complessivamente considerate emerge una forte conflittualità genitoriale, mai sopita nel corso degli anni, con importanti ricadute su tutti i figli della coppia. La storia della famiglia è connotata da significative difficoltà ed eventi critici, che hanno profondamente segnato tutti i componenti del nucleo. 3
I due figli e dediti ad un prolungato uso di sostanze stupefacenti, sono stati collocati in Per_2 Per_3 comunità nel 2017 a seguito di un litigio insorto nella casa coniugale nel 2016 sfociato in condotte violente ai danni dei genitori anche in presenza delle sorelle minori;
rientrati in famiglia a seguito dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 572 c.p. e del perdono giudiziale per le ulteriori condotte loro ascritte, sono stati affidati al servizio sociale con provvedimento del TM del giugno 2017 in considerazione dell'accesa conflittualità familiare e della loro condizione di disagio, con interruzione degli studi ed assenza di ogni rapporto con il padre. L'incapacità dei genitori nel contenimento dei due figli adolescenti e la complessità delle dinamiche familiari hanno imposto l'affidamento ai servizi sociali anche delle due figlie e , disposto nel giudizio di separazione con l'ordinanza Per_4 Per_1 presidenziale nel settembre 2017 in attesa di compiuti accertamenti psico socio ambientali sul nucleo. Così come i due fratelli e anche minorenne all'epoca degli eventi, non aveva Per_2 Per_3 Per_4 rapporti con il padre. Tutti e tre i figli si opponevano agli incontri con il papà, ragione per la quale – considerata la litigiosità che connotava la loro relazione, unitamente alle dichiarazioni della madre e dei figli rese nel procedimento minorile di condotte maltrattanti nei loro confronti – con i provvedimenti provvisori ed urgenti della separazione risalenti al settembre 2017 è stato previsto un calendario di frequentazione paterno circoscritto alla sola figlia la quale al tempo conservava Per_1 un buon legame con il padre e un sincero attaccamento nei suoi confronti. L'ordinanza presidenziale resa nel presente giudizio di divorzio nel marzo 2020 ha confermato i provvedimenti della separazione quanto al regime di affidamento e collocamento della figlia (l'unica ancora Per_1 minorenne) e ha previsto un ampliamento del diritto di visita paterno sulla scorta dell'accordo raggiunto in tal senso dalle parti in udienza. Di massima, i quattro figli hanno vissuto con la madre nella ex casa coniugale, e ciò fino a quando e si sono trasferiti presso l'abitazione dei Per_2 Per_4 rispettivi fidanzati (ove il primo ha scontato per un periodo la pena agli arresti domiciliari, sia pur successivamente rientrando a casa dalla madre); i figli maggiorenni ( e non hanno Per_2 Per_3 Per_4 mai ripreso la relazione con il padre (gli ultimi contatti fra i tre ragazzi e il risalgono al Pt_1 2017) ed è stata poi interrotta anche quella con la figlia minore (in sede di audizione nell'ottobre Per_1 2023, la ragazza ha riferito di aver visto il padre l'ultima volta a Natale 2020).
Nelle conclusioni della CTU della dott.ssa espletata nel giudizio di separazione nel Persona_5
2019 (depositata dalla parte ricorrente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di questo procedimento) si legge: “1) Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a: - profilo di personalità delle parti;
- capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;
- capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; - capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli;
- capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli Si è osservato nella Sig.ra un sostanziale rifiuto del Sig. che CP_1 Pt_1 inevitabilmente si ripercuote in maniera negativa sulle sue funzioni genitoriali manifestandosi in una netta sfiducia nelle sue capacità accudenti, organizzative, decisionali aggravate dalla non accettazione del suo ambiente familiare di origine ripercorrendo, in sostanza, i contrasti tra le rispettive famiglie di origine che hanno caratterizzato la storia di questa coppia sin dagli albori. E' attraverso questo suo filtro personale che la figura paterna viene presentata ai figli, senza alcuna intenzione di modulazione o di dissimulazione della sostanziale sfiducia nelle capacità genitoriali paterne. Si è altresì osservato il ricorso a meccanismi di difesa estremi e primitivi quali lo spostamento, la negazione, l'identificazione proiettiva che, allo stato, non le permettono quella elasticità nella valutazione dell' “altro” necessaria alla distinzione del piano del conflitto di coppia rispetto a quello genitoriale. Di conseguenza non risulta pensabile la costruzione di una proficua co- genitorialità condivisa inficiata anche da un certo grado di confusione con il piano dei figli che la porta ad essere considerata da loro “sullo stesso piano” e, conseguentemente non poter essere considerata da loro un riferimento autorevole e normativo. Quanto al Sig. si è rilevata una Pt_1 certa presa di coscienza della propria responsabilità nel fallimento sia dell'unione, sia del riavvicinamento ai figli, pur permanendo il ricorso a meccanismi di delega nella loro cura che, se da una parte evidenzia le sua carenze, dall'altra richiama ad una capacità di riconoscerle e di 4
chiedere aiuto. Si è rilevata altresì, nella sua funzione genitoriale, la capacità di fornire una adeguata cornice contenitiva e normativa alla minore, che si rivela particolarmente necessaria alle attuali esigenze di . Pur verbalizzando preoccupazione per alcune scelte materne, peraltro mai Per_1 condivise con lui, non si è mai espresso con sfiducia nei confronti della figura materna che, come ci racconta la storia di questa coppia, è stata sempre investita –forse in maniera eccessiva -della responsabilità della cura dei figli. Quanto alla frequentazione dei figli con la famiglia d'origine materna egli non si è mai espresso in maniera ostativa, nonostante le perplessità circa il rapporto che giudicava “regressivo” fra la Sig.ra e la propria madre. 2) quale sia la qualità CP_1 CP_3 psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali Si è rilevato un legame affettuoso della minore con entrambi i genitori. Quanto alla funzione materna, si è rilevata una Per_1 confusione e fusione del piano genitoriale con quello dei figli. In questa condizione, le normali funzioni genitoriali non possono sussistere a causa della sostanziale uguaglianza tra figli e genitori, che non permette all'adulto di “essere credibile” con conseguente impossibilità di esplicare la sua funzione educativa dettando regole o imponendo sanzioni. Tale confusione/fusione determina in lei una visione indifferenziata anche delle diverse fasi evolutive in cui si trovano i quattro figli, mancando nel cogliere i loro diversi bisogni evolutivi. Questa criticità è particolarmente chiara nelle attuali condizioni del nucleo familiare in cui la figura materna non è riconosciuta nell'autorità e nell'autorevolezza che dovrebbero esserle proprie, determinando nei figli scelte autonome ed un comportamento privo di regole (cornice normativa) persino su argomenti di capitale importanza come ad es. il percorso terapeutico di recupero, quello scolastico, il rapporto con il padre. Quanto alla funzione paterna questa si è potuta verificare solo con la minore . La bambina ha mostrato Per_1 di riconoscere la sua autorità nonché la sua autorevolezza accettando il modello da lui offertole, che la scrivente reputa adeguato alle sue esigenze della particolare fase evolutiva in cui si trova, la “pre- adolescenza”. Nell'ambiente paterno si è assistito ad un comportamento di conforme alla sua Per_1 età cronologica, ruolo nel quale le bambina deve necessariamente rientrare e del quale manifesta un gran bisogno. 3) Valuti lo stato di benessere psicologico dei figli minori e se ed in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico Con riferimento a quanto appena esposto, la minore Per_1 esprime il disagio di una condizione tesa e confusiva sia a livello somatico (sovrappeso, tic) sia a livello comportamentale. Tale disagio origina sia dal disconoscimento di valore genitoriale operato dalla madre, sia dai conseguenti comportamenti inappropriati messi in atto talvolta inconsapevolmente, ad es. quando le ha vietato di andare per il weekend dal padre poiché in disaccordo col programma da lui organizzato che prevedeva la permanenza di presso la Per_1 famiglia della attuale compagna. 4) Proceda all'ascolto dei minori Si è proceduto all'ascolto della minore con colloquio individuale in occasione della somministrazione dei test Persona_1 grafici. 5) Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità genitoriale. Si ritiene che la forma di affidamento più idonea per la minore
[...] continui ad essere quella al Servizio Sociale, con possibile rivalutazione al termine del Per_1 percorso di sostegno alla funzione genitoriale indicato, con collocazione presso il padre il cui ambiente e la cui funzione genitoriale sembrano oggi essere maggiormente tutelanti per il benessere ed i bisogni evolutivi di . 6) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori. Si Per_1 propone il seguente schema di frequentazione madre/figlia così articolato: - weekend alternati dall'uscita di scuola del venerdì al riaccompagno del lunedì mattina;
- un pernotto infrasettimanale dall'uscita di scuola al riaccompagno della mattina dopo, nella settimana in cui non c'è il weekend;
- vacanze natalizie suddivise a metà tra ciascun genitore, avendo cura di alternare negli anni la settimana di Natale con quella del Capodanno;
- vacanze pasquali alternate negli anni a partire dal genitore con cui non è stata nel 2019, in considerazione che entrambe le famiglie di origine di ciascun genitore vivono a Napoli;
- festività minori alternate;
- festa della mamma e compleanno della madre con la madre;
- festa del papà e compleanno del padre con il padre;
- vacanze estive suddivise in 4 5
settimane ciascuno salvo modifiche dovute ad eventuale revisione. 7) Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento Si suggerisce l'avvio del Sig. ad un percorso di sostegno alla Pt_1 funzione genitoriale, il cui esito andrà valutato ai fini dell'affidamento, nonché il prosieguo del percorso di gruppo già frequentato dalla Sig.ra . Inoltre, si suggerisce l'avvio ad un percorso CP_1 psicoterapeutico personale per entrambi. Si ritiene particolarmente urgente l'avvio della minore ad un percorso psicoterapeutico individuale. Per i suddetti percorsi il nucleo familiare potrà fare riferimento al Municipio di appartenenza di ciascuno ovvero a strutture convenzionate del territorio da questi indicate.”
All'esito del deposito della CTU, è stato confermato l'affidamento ai servizi sociali e non si è ritenuto funzionale all'interesse della minore prevedere una modifica del cambio di collocamento, che avrebbe determinato la cessazione della convivenza non solo con la madre ma anche con la sorella alla Per_4 quale era particolarmente legata. Nel corso degli anni, si è assistito ad un progressivo Per_1 allontanamento di dalla figura paterna, fino all'interruzione di tutti i rapporti (ormai da quattro Per_1 anni); né la madre, né il padre hanno adeguatamente affrontato la situazione venutasi a creare medio tempore, lasciando che si cristallizzasse il distacco padre-figlia fino al punto di strutturare un vero e proprio rifiuto della minore nei confronti della figura genitoriale paterna. Di fatto anche al pari Per_1 degli altri tre fratelli, ha rinnegato il padre. Sul punto, “è possibile che la frequentazione paterna di
possa essere stata condizionata in parte dalla difficoltà dei fratelli a visitare il padre e, che Per_1 per lealtà inconscia ella si sia schierata maggiormente dalla parte della famiglia, piuttosto che continuare il rapporto con il padre. Tuttavia, si osserva successivamente che il papà è una persona tendente alla disregolazione emotiva e che suo malgrado, non sia riuscito a creare un rapporto affettivo, vicendevolmente bisognoso, nonché libero da tensioni con tutti i figli” (cfr. relazione psicologa presente all'audizione, dott.ssa . Nella specie, l'audizione della minore Persona_6 dell'ottobre 2023 ha messo in luce una profonda lacerazione interiore di che ha sofferto e in Per_1 realtà soffre a tutt'oggi, pur affermando il contrario, dell'allontanamento del padre e della presa di posizione di questi nei suoi confronti (cfr. note autorizzate del Curatore speciale del gennaio 2024).
Per quanto la ragazza sia apparsa lucida, matura e fredda nell'analisi dei rapporti con i propri genitori e, pur considerato che il vissuto e le vicende familiari l'hanno inevitabilmente resa più adulta rispetto all'età anagrafica, il disinteresse mostrato da e il fermo risentimento nei confronti della figura Per_1 paterna celano una condizione di dolore preoccupante, rimasta irrisolta nonostante gli interventi di sostegno messi in atto. E' emersa, infatti, una complessiva situazione di disagio patito dalla minore a motivo dell'aspra conflittualità esistente e dell'allontanamento dal padre (cfr. relazione psicologa presente all'audizione: “ è una ragazza educata e sa comportarsi adeguatamente nel contesto Per_1 del Tribunale, è una ragazza adultizzata che si mostra nei comportamenti maggiore dell'età anagrafica. È una giovane profondamente ferita dall'assenza genitoriale, seppure lei stessa contribuisce a tenere lontano il proprio padre. Il suo umore è deflesso e talvolta il modo di interloquire è accompagnato da espressioni di sufficienza;
ciò che più impensierisce è che la ragazza si guardi attorno o fissi la finestra, sempre allo stesso modo e senza scopo, questo atteggiamento non sembra ricondursi ad un evitamento;
discute, infatti, con naturalezza, la postura, lo sguardo, in questo caso sono focalizzati non deviati e non si limita a descrizioni puntuali;
fa pensare, piuttosto,
a momenti di breve dissociazione traumatica o sintomatologia paucisintomatico-ossessiva per bisogno di controllo”), con evidenti ricadute sul suo benessere non realmente comprese dai genitori, a tutt'oggi invischiati in dinamiche di reciproca conflittualità e denigrazione personale. Sul punto, nella relazione dei servizi sociali del novembre 2023 si legge: “Dall'analisi del caso e dagli approfondimenti effettuati emerge una conflittuale genitoriale che nonostante i diversi interventi effettuati non solo non si è alleviata ma sembra essersi incancrenita (…)”; gli operatori hanno rimarcato che dopo ben cinque anni dalla presa in carico da parte del servizio sociale non è stato ancora raggiunto l'obiettivo del ripristino di una bigenitorialità condivisa, né i genitori hanno saputo costruire una relazione basata sul vicendevole rispetto nella relazione con . Per_1 6
Le criticità nella coppia genitoriale indicate anche nell'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali affidatari depongono nel senso che a tutt'oggi non risultano sussistenti le condizioni per disporre l'affidamento condiviso di , né quello monogenitoriale richiesto dalla madre. Entrambi Per_1
i genitori hanno, invero, una quota di responsabilità rispetto allo status quo, della cui gravità non sono sembrati neppure realmente consapevoli: il padre ha accentuato le proprie rigidità caratteriali, ed è rimasto fermo nella propria posizione non ponendosi in ascolto della sofferenza e dei bisogni della figlia;
la madre non è stata capace di percepire l'incidenza dei propri comportamenti nella cristallizzazione della lontananza di dal padre. Entrambi, poi, non hanno agito concretamente
Per_1 per superare la conflittualità di coppia, né hanno dimostrato di saper esercitare la responsabilità genitoriale in assenza della mediazione dei servizi sociali (si veda, in ultimo, la problematica dell'iscrizione scolastica di , risolta solo grazie all'intervento degli assistenti sociali dopo diversi
Per_1 mesi di stallo decisionale, e prima ancora quella del rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, nonché la questione degli orari di uscita da scuola di ). Va, pertanto, confermato
Per_1 l'affido ai servizi sociali, come richiesto anche dal Curatore speciale della minore nelle comparse conclusionali, nelle quali è stato sottolineato il grave rischio di paralisi decisionale e delle iniziative in favore di a causa dell'assenza di accordo tra i genitori.
Per_1
E' noto che all'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337-quater c.c.; non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155-bis, primo comma, c.c.): ed invero, secondo consolidato orientamento
“Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...” (Cass. Civ. n. 26587/2009). Nel caso in esame, l'istruttoria svolta, l'indagine sociale e il percorso valutativo hanno evidenziato il carico emotivo che la figlia sostiene a causa dell'alta conflittualità esistente tra i genitori non particolarmente attenuata rispetto all'introduzione del giudizio, emergendo un atteggiamento ostruzionistico riconducibile ad entrambi. I genitori non risultano aver acquisito alcuna capacità di comunicazione tra di loro e si ostinano a rimarcare mancanze e reciproche responsabilità, ciascuno adottando atteggiamenti screditanti nei confronti dell'altro e fortemente rivendicatori. E' evidente che i genitori dovranno lavorare responsabilmente, nel quadro della terapia familiare che già si è demandato ai servizi sociali di attivare, quantomeno per tentare un riavvicinamento di con la figura paterna. Come ben precisato dal Curatore speciale, Per_1 la necessità di attenuare il conflitto della coppia genitoriale appare ormai imprescindibile, perché tutti i figli vi sono immersi da lunga data (con diverse reazioni individuali) e non può escludersi che della ripresa del dialogo della coppia possano beneficiare indirettamente anche gli altri tre figli, oltre . Per_1
Il persistere delle problematiche familiari impone che il servizio sociale affidatario, oltre agli interventi già in essere, monitori l'andamento sia della terapia familiare, curandone l'evoluzione, sia del percorso di sostegno psicologico per la minore.
Il servizio sociale è quindi incaricato: di assumere le decisioni di maggiore rilievo per la minore inerenti l'istruzione, l'educazione, la residenza, la salute, la scelta della attività sportiva e di svago, nonché le vacanze;
di tenere e curare i rapporti con le scuole frequentate;
di segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria, nonché la necessità di eventuali provvedimenti 7
ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale o al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento, con una relazione da inviare ogni sei mesi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
di monitorare l'andamento del percorso di terapia familiare;
di curare il percorso di sostegno per . Per_1
Il collocamento della minore va confermato presso la madre nella ex casa coniugale, come da prassi in uso.
Quanto al calendario di visita, l'età di (prossima al compimento dei 16 anni), il suo fermo ed Per_1 irremovibile rifiuto nell'avere rapporti con il padre e la circostanza dell'interruzione di ogni frequentazione padre-figlia da lunga data (4 anni) rendono non più attuale la disciplina di cui all'ordinanza presidenziale resa nel presente giudizio nel marzo 2020 (che, peraltro, prevedeva tempi di permanenza presso il padre più ampi rispetto a quelli disciplinati nel giudizio di separazione) e non giustificano la previsione di uno stringente calendario di visita, avvertito dalla ragazza come un'imposizione contraria ai suoi interessi.
Va demandato ai servizi sociali affidatari il compito di favorire la ripresa della relazione padre-figlia, alla luce dell'evoluzione sia del progetto trattamentale di già avviato presso il CSM, sia Per_1 dell'intervento di terapia familiare (delegato ai servizi dal Giudice Istruttore su indicazione del Curatore speciale e della psicologa presente all'ascolto della minore proprio al fine di stemperare il conflitto genitoriale, e che si rende tanto più necessario affinché i genitori imparino ad adottare strategie condivise nell'interesse della figlia), i quali servizi dovranno più approfonditamente indagare le ragioni del rifiuto paterno e supportare la minore nella riattivazione della relazione. La ripresa degli incontri con il padre non può essere attuata con modalità imposte, ma andrà condivisa con in considerazione degli sviluppi del percorso terapeutico di supporto intrapreso dalla Per_1 minore e del progetto di terapia familiare.
Assegnazione della ex casa coniugale
E' noto che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare costituisce una deroga eccezionale al regime di proprietà e di disponibilità degli immobili ad uso abitativo, la cui ratio si rinviene nella preminente esigenza di tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (anche di recente: Cass. Sez. 1, ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 e, ex multis, Cass., Sez. 1, sentenza n.
25604 del 12/10/2018).
Nel caso di specie, va confermata l'assegnazione della ex casa coniugale alla madre, in ragione della convivenza con la figlia minore.
Contributo al mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di quattro figli: (22.11.1999), e (06.01.2001, gemelli) e Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
(02.06.2009).
L'ordinanza presidenziale resa in questo procedimento in data 15.03.2020 ha modificato i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati nel giudizio di separazione in data 12.09.2017 (che prevedevano l'obbligo del padre di versare alla madre un contributo pari ad euro 700,00 per i quattro figli, oltre al contributo locativo per la ex casa coniugale e le spese straordinarie al 100%), disponendo
– quanto al figlio – la revoca, a decorrere dal gennaio 2020, del mantenimento paterno (ordinario Per_2
e straordinario); quanto al figlio la revoca, con decorrenza gennaio 2020, del solo Per_3 mantenimento ordinario, fermo il contributo paterno alle spese straordinarie, e – quanto alle figlie e – ha determinato in euro 400,00 complessivi, con decorrenza gennaio 2020, il Per_4 Per_1 8
mantenimento ordinario, oltre alle spese straordinarie ad integrale carico del padre, onerato altresì del canone di locazione della casa familiare. Nelle more, è intervenuta la sentenza di separazione (pubbl. il 26.10.2021), che ha confermato i provvedimenti provvisori resi in quel giudizio con riferimento allo specifico arco temporale per il quale il Giudice della separazione conservava il potere decisionale (ossia da settembre 2017 e fino all'introduzione del giudizio divorzile).
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Per ciò che attiene ai figli maggiorenni e i provvedimenti provvisori ed urgenti resi dal Per_2 Per_3 Presidente f.f. in questo giudizio hanno correttamente dato atto dell'assenza di legittimazione della madre a percepire il contributo di mantenimento per il figlio (per tale ragione dichiarato cessato) Per_2 in assenza di convivenza con la predetta (all'epoca, il ragazzo si trovava in regime di arresti domiciliari dalla fine del 2019 presso l'abitazione della fidanzata); il figlio anch'egli agli Per_3 arresti domiciliari dalla fine del 2019 presso il domicilio materno, aveva l'autorizzazione ad uscire per svolgere attività lavorativa, da questi iniziata alla fine del 2019 in base a contratto di apprendistato, con stipendio in busta paga di euro 1.200,00 mensili: in proposito, del tutto opportunamente il Presidente f.f. – a fronte dell'età e della tipologia del contratto di apprendistato – non ha ritenuto raggiunta in modo stabile l'autonomia e l'indipendenza economica del ragazzo, sicché in relazione a questi, previa revoca del contributo al mantenimento ordinario, ha confermato i provvedimenti vigenti in ordine alle spese straordinarie ad integrale carico del padre, in attesa della stabilizzazione dell'ingresso nel mondo del lavoro. Per ciò che attiene alle figlie (divenuta anch'ella Per_4 maggiorenne in corso di causa) e (l'unica ancora minorenne), il Presidente f.f. ha Per_1 ragionevolmente determinato in euro 400,00 complessivi il contributo di mantenimento ordinario a carico del padre, con onere a suo carico di provvedere integralmente alle spese straordinarie per entrambe e di versare il canone di locazione della ex casa coniugale.
Orbene, in corso di causa si è stabilizzata la posizione lavorativa del figlio e anche ha Per_3 Per_4 raggiunto l'indipendenza economica. Personalmente sentita in udienza nell'ottobre 2023, la madre ha espressamente rinunciato al contributo per il loro mantenimento e non ha richiesto alcun contributo per il figlio Di talché – previa conferma della revoca del contributo di mantenimento per Per_2 Per_2
a decorrere dal mese di gennaio 2020 – va altresì dichiarato cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento straordinario del figlio (quanto alla decorrenza – oggetto di diversa richiesta Per_3 delle parti – il Collegio stima equo fissarla nel mese di gennaio 2022, ossia al compimento del ventunesimo anno d'età, essendo pacifico che il ragazzo svolge attività lavorativa dal 2019 e potendosi ritenere consolidato nel corso del biennio successivo il raggiungimento dell'autosufficienza economica); parimenti, va dichiarato cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia (quanto alla decorrenza – anche questa oggetto di diversa Per_4 richiesta delle parti – il Collegio stima equo fissarla nel mese di ottobre 2022, epoca a far data dalla quale risulta che la ragazza ha cessato la convivenza con la madre per essersi trasferita con il fidanzato in Austria, ove svolge attività lavorativa, non potendosi ritenere raggiunta la prova – a carico del padre – del conseguimento dell'autosufficienza economica da parte della predetta in epoca anteriore, né potendosi attribuire valore probatorio in tal senso alla relazione investigativa depositata dal nei mesi di maggio e giugno 2022, giacché non confermata in giudizio da alcun teste). Pt_1
Quanto alla figlia minore , viste le posizioni economico reddituali e patrimoniali delle parti (per Per_1
l'analisi delle quali si rimanda al paragrafo sull'assegno divorzile); considerata l'età, le attuali esigenze della figlia e l'assenza di ogni frequentazione con il padre ormai da lunga data;
valutato il risparmio di spesa per il ricorrente conseguente alla revoca dei contributi per gli altri figli e l'onere sopportato dal medesimo quanto al pagamento del canone di locazione per la ex casa coniugale, il
Collegio, fatti salvi per il pregresso i provvedimenti provvisori, reputa equo determinare, a far data dal mese di gennaio 2021 (ossia da quando si è interrotta ogni frequentazione padre-figlia), il contributo di mantenimento paterno per la figlia in euro 250,00, oltre rivalutazione annuale Per_1 secondo gli indici Istat, fermo il pagamento a carico del padre degli oneri di locazione della casa 9
familiare (alloggio di servizio militare, con rata pari a circa euro 450,00, da sempre corrisposta direttamente all'amministrazione dal . Pt_1
Le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014, la cui necessità è indicata dal servizio sociale affidatario, vanno poste ad integrale carico del padre come sin dall'epoca dei provvedimenti presidenziali della separazione, in considerazione della permanenza di un rilevante squilibrio nelle posizioni economiche dei genitori.
Assegno divorzile
La controversia verte anche sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile a carico del ricorrente e in favore della resistente. Per vero, dalle dichiarazioni delle parti – personalmente sentite dal Giudice Istruttore all'udienza dell'ottobre 2023 all'esito della rimessione della causa sul ruolo – emerge che il contenzioso attiene non tanto all'an dell'assegno divorzile, che il si è Pt_1 dichiarato disponibile a versare alla sia pur precisando le conclusioni chiedendo di CP_1
“escludere forme di contribuzione / assegno divorzile in favore della resistente” (cfr. note del 13.01.2024 – reiterate nelle comparse conclusionali), quanto, piuttosto, al quantum dell'assegno.
E' noto che con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive, che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari (…). Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (Cass. ord. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a 10
realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Nel caso di specie, la sentenza di separazione resa dall'intestato Tribunale nell'ottobre 2021 (epoca nella quale già era stata adottata l'ordinanza presidenziale nel presente giudizio di divorzio) ha confermato l'assegno di mantenimento in favore della signora riconosciuto dall'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione (euro 300,00 mensili) con specifico riferimento all'arco temporale sul quale il Collegio, quale Giudice della separazione, conservava il potere decisionale
(ossia dal deposito del ricorso di separazione fino al deposito del ricorso divorzile), al riguardo ritenendo che l'importo fosse stato correttamente determinato dal Presidente f.f. rispetto alle situazioni patrimoniali delle parti (reddito del marito di euro 3.100,00-3.200,00 mensili netti, per 12 mensilità, come da CUD 2018 e 2019, onerato – con decurtazione in busta paga – delle spese dell'alloggio di servizio, assegnato alla moglie, per euro 445,00 mensili, oltre ad euro 90,00 di spese, nonché della restituzione di un debito contratto in costanza di matrimonio, per euro 490,00 mensili,
e delle spese abitative proprie, in regime di locazione;
redditi della moglie, la quale non lavorava in costanza di matrimonio, e che aveva iniziato a lavorare in un call center, pari ad euro 300,00 mensili, successivamente beneficiaria, a fronte della malattia oncologica che l'ha colpita, di pensione di invalidità di euro 287,00, percependo poi, ma solo per un limitato arco temporale, l'ulteriore importo di euro 522,00 mensili, quale indennità di accompagnamento, come tale, peraltro, funzionale a far fronte alle difficoltà della stessa, per effetto dello stato di salute, a compiere gli atti quotidiani della vita).
Nel presente giudizio di divorzio, dalle risultanze probatorie complessivamente considerate emerge quanto segue in merito alla condizione economico reddituale e patrimoniale delle parti:
- il (Ufficiale dell'Aeronautica militare con il grado di tenente colonnello;
Presidente di Pt_1 un'associazione culturale sportivo dilettantistica – carica che ha dichiarato di svolgere senza corresponsione di alcuna retribuzione) ha documentato redditi netti annui per il 2022 (cfr. CU del 2023) per circa euro 46.200,00, in aumento rispetto ai redditi valutati all'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali (circa euro 39.100,00: cfr. CU del 2019); è gravato del pagamento del canone di locazione relativo all'immobile ex casa coniugale per circa euro 450,00 mensili, oltre oneri;
ha dichiarato, ma non documentato, di sopportare spese mensili per la locazione dell'immobile in cui risiede unitamente alla compagna per euro 900,00; dal 2021 non è più gravato del prestito mensile di euro 490,00;
- la non svolge attività lavorativa (così come non l'ha svolta nel corso della durata della vita CP_1 matrimoniale, ad eccezione di alcuni brevi periodi); ha redditi annui da assegno di mantenimento per circa euro 4.000,00 netti (cfr. modello 730 del 2023); non percepisce più la pensione di invalidità civile in precedenza erogata (cfr. verbale INPS depositato in data 05.12.2023); è assegnataria 11
dell'immobile ex casa coniugale il cui canone mensile è versato interamente dal marito.
Ciò posto quanto alla situazione economico-reddituale e patrimoniale delle parti, il matrimonio risale al 1999, anno in cui è nato il primo figlio;
nel 2001 sono nati i due figli gemelli e nel 2009 è nata l'ultima figlia. La signora all'epoca del matrimonio aveva 26 anni (oggi ne ha 51) e non ha mai svolto attività lavorativa in via stabile e continuativa;
in considerazione delle problematiche di salute che si sono verificate in tempi più recenti, ha beneficiato di erogazioni INPS, poi sospese. Le prestazioni in questione (pensione di invalidità e, per un periodo, indennità di accompagnamento) sono state erogate a fronte della malattia oncologica che l'ha colpita e, pertanto, erano funzionali a far fronte alle difficoltà della parte, per effetto dello stato di salute. La successiva sospensione degli assegni INPS in esito alla revisione della percentuale di invalidità della signora non rileva nei termini di elemento ostativo al riconoscimento dell'assegno divorzile, atteso che – anche a volersi ritenere che la capacità lavorativa della signora in astratto non sia, allo stato, compromessa dalla di lei condizione di salute, sì migliorata nel tempo ma ferma, comunque, la percentuale di invalidità al 74% per patologia tumorale – non di meno è evidente che l'età della la sua scolarizzazione (diploma di scuola CP_1 superiore), la circostanza che ella non vanti alcuna esperienza lavorativa di rilievo, né competenze professionali specifiche rendono particolarmente difficile il proficuo inserimento della signora nel contesto lavorativo. E', poi, incontestato che, sia pur nelle numerose difficoltà che hanno connotato la storia familiare, la resistente (madre di quattro figli) abbia dedicato la propria vita alla crescita e all'accudimento dei figli, senza mai svolgere attività professionale, se non – come detto – solamente in tempi più recenti e in via del tutto occasionale, e che l'assetto della famiglia sia stato sempre improntato su un modello organizzativo che ha visto la signora occuparsi delle incombenze domestiche e il signore svolgere attività lavorativa. Anche l'intervenuta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento di separazione – che il ricorrente ha valorizzato nel presente giudizio come elemento contrario alla previsione dell'assegno divorzile in favore della – non CP_1
è di per sé indicativa della percezione di redditi da lavoro da parte della resistente, essendo stato superato il limite di legge in considerazione di prestazioni erogate dall'INPS a titolo di pensione di invalidità (non più percepite) e dei redditi del figlio con ella convivente.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie denotanti una significativa sproporzione tra le parti, tenuto conto della natura composita dell'assegno divorzile e, quindi, anche assistenziale, e valutata – in ottica perequativo-compensativa – la lunga durata del matrimonio (dal 1999, anno di celebrazione, al 2021 allorché ne è stata dichiarata la cessazione), la storia della coppia, la posizione attuale della signora e la disponibilità espressa personalmente dal ricorrente alla corresponsione dell'assegno divorzile, il Collegio reputa equo porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla a titolo di Pt_1 CP_1 assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, l'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Spese di lite e di curatela
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, ivi incluse quelle del sub procedimento. Non sussistono i presupposti di legge per la configurabilità della condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla parte ricorrente.
Le spese di curatela, liquidate come in dispositivo e da corrispondersi in favore dello Stato ex art. 133 TUSG attesa l'ammissione della minore al patrocinio a spese dello Stato, sono poste a carico di entrambe le parti in solido secondo il principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64484/2019
R.G.A.C., dando atto che con sentenza non definitiva n. 608/2021 pubblicata in data 13.01.2021 è 12
stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-affida la figlia minore (n. il 02.06.2009) ai servizi sociali, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre e frequentazione padre-figlia come da parte motiva;
-incarica i servizi sociali di porre in essere gli adempimenti indicati in motivazione e di trasmettere ogni sei mesi una relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
-assegna la ex casa coniugale a;
CP_1
-dichiara cessato, a decorrere dal mese di gennaio 2020, l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne Per_2
-dichiara cessato, a decorrere dal mese di gennaio 2022, l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento straordinario del figlio maggiorenne Per_3
-dichiara cessato, a decorrere dal mese di ottobre 2022, l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne Per_4
-dispone che, fatti salvi per il pregresso i provvedimenti provvisori, a far data dal mese di gennaio 2021 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e Per_1 condanna al pagamento, in favore di , dei relativi importi Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
-pone le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 afferenti la figlia minore , con le specificazioni di cui in parte motiva, ad Per_1 integrale carico di , onerato dei costi di locazione della ex casa coniugale;
Parte_1
-dispone che, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, corrisponda a , Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna lo stesso al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese;
-compensa tra le parti le spese di lite, ivi incluse quelle del sub procedimento;
-condanna entrambe le parti in solido a rifondere al Curatore speciale le spese del procedimento, così liquidandole in euro 3.200,00 per competenze professionali, oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, da devolversi in favore dello Stato ex art. 133 TUSG.
Così deciso in Roma il 09.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64484 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente
tra
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Galella Pierluigi, giusta procura in atti;
-ricorrente-
e
, (C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2 e difesa dall'Avv. Vinci Luciano Natale, giusta procura in atti;
-resistente-
e
AVV. , in qualità di Curatore speciale della minore (n. Controparte_2 Persona_1 il 02.06.2009), giusta nomina del 14.07.2023;
-interventore-
nonché 2
PM in persona del Procuratore della Repubblica
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva sullo status n. 608/2021 pubblicata in data 13.01.2021, l'intestato
Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata il 18.11.2020.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta, nominato il Curatore speciale e sentita la figlia minore , in data 08.02.2024 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con i termini Per_1 di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni come precisate dalle parti e dal Curatore speciale nelle note del gennaio 2024 in esito all'udienza del 18.10.2023 e al deposito della documentazione fiscale e pensionistica aggiornata, nonché della relazione della psicologa sull'audizione della minore e della relazione di aggiornamento dei servizi sociali affidatari.
***
Preliminarmente, va dichiarata l'inutilizzabilità dei depositi allegati alla comparsa conclusionale di replica della parte ricorrente, in assenza di ogni autorizzazione e in violazione delle preclusioni processuali e del principio del contradditorio.
Tanto premesso, il Collegio ritiene la causa pienamente istruita, condividendo la decisione sulle istanze istruttorie adottata in corso di causa dal Giudice Istruttore.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande: nella specie, la controversia verte sul regime di affidamento della figlia minore
, sul collocamento della predetta e sul calendario di visita del padre;
sull'assegnazione della ex Per_1 casa coniugale;
sul contributo di mantenimento paterno per la figlia minore e sulla decorrenza della revoca del contributo di mantenimento paterno per i tre figli maggiorenni e Per_2 Per_3 Per_4 (essendo già stato revocato quello per con l'ordinanza presidenziale ed avendo la madre Per_2 espressamente rinunciato in corso di causa ad ogni forma di contribuzione non solo per ma Per_2 anche per e ), nonché sull'assegno divorzile in favore della resistente. Per_3 Per_4
Affidamento, collocamento e calendario di visita
Le parti sono genitori di quattro figli: (22.11.1999), e (06.01.2001, gemelli) e Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
(02.06.2009).
Il procedimento è stato ampiamente istruito, con CTU sulle competenze genitoriali disposta nel giudizio di separazione (definito con sentenza n. 16722/2021 pubbl. il 26.10.2021, r.g. n. 13800/2017
– intervenuta in pendenza del presente procedimento di divorzio) e con lungo monitoraggio dei servizi sociali (affidatari dapprima dei figli e dal giugno 2017 e poi anche delle figlie e Per_2 Per_3 Per_4
dal settembre dello stesso anno). Per_1
Dalle risultanze processuali complessivamente considerate emerge una forte conflittualità genitoriale, mai sopita nel corso degli anni, con importanti ricadute su tutti i figli della coppia. La storia della famiglia è connotata da significative difficoltà ed eventi critici, che hanno profondamente segnato tutti i componenti del nucleo. 3
I due figli e dediti ad un prolungato uso di sostanze stupefacenti, sono stati collocati in Per_2 Per_3 comunità nel 2017 a seguito di un litigio insorto nella casa coniugale nel 2016 sfociato in condotte violente ai danni dei genitori anche in presenza delle sorelle minori;
rientrati in famiglia a seguito dell'assoluzione per il reato di cui all'art. 572 c.p. e del perdono giudiziale per le ulteriori condotte loro ascritte, sono stati affidati al servizio sociale con provvedimento del TM del giugno 2017 in considerazione dell'accesa conflittualità familiare e della loro condizione di disagio, con interruzione degli studi ed assenza di ogni rapporto con il padre. L'incapacità dei genitori nel contenimento dei due figli adolescenti e la complessità delle dinamiche familiari hanno imposto l'affidamento ai servizi sociali anche delle due figlie e , disposto nel giudizio di separazione con l'ordinanza Per_4 Per_1 presidenziale nel settembre 2017 in attesa di compiuti accertamenti psico socio ambientali sul nucleo. Così come i due fratelli e anche minorenne all'epoca degli eventi, non aveva Per_2 Per_3 Per_4 rapporti con il padre. Tutti e tre i figli si opponevano agli incontri con il papà, ragione per la quale – considerata la litigiosità che connotava la loro relazione, unitamente alle dichiarazioni della madre e dei figli rese nel procedimento minorile di condotte maltrattanti nei loro confronti – con i provvedimenti provvisori ed urgenti della separazione risalenti al settembre 2017 è stato previsto un calendario di frequentazione paterno circoscritto alla sola figlia la quale al tempo conservava Per_1 un buon legame con il padre e un sincero attaccamento nei suoi confronti. L'ordinanza presidenziale resa nel presente giudizio di divorzio nel marzo 2020 ha confermato i provvedimenti della separazione quanto al regime di affidamento e collocamento della figlia (l'unica ancora Per_1 minorenne) e ha previsto un ampliamento del diritto di visita paterno sulla scorta dell'accordo raggiunto in tal senso dalle parti in udienza. Di massima, i quattro figli hanno vissuto con la madre nella ex casa coniugale, e ciò fino a quando e si sono trasferiti presso l'abitazione dei Per_2 Per_4 rispettivi fidanzati (ove il primo ha scontato per un periodo la pena agli arresti domiciliari, sia pur successivamente rientrando a casa dalla madre); i figli maggiorenni ( e non hanno Per_2 Per_3 Per_4 mai ripreso la relazione con il padre (gli ultimi contatti fra i tre ragazzi e il risalgono al Pt_1 2017) ed è stata poi interrotta anche quella con la figlia minore (in sede di audizione nell'ottobre Per_1 2023, la ragazza ha riferito di aver visto il padre l'ultima volta a Natale 2020).
Nelle conclusioni della CTU della dott.ssa espletata nel giudizio di separazione nel Persona_5
2019 (depositata dalla parte ricorrente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di questo procedimento) si legge: “1) Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a: - profilo di personalità delle parti;
- capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo ai minori;
- capacità dei genitori di tutelare il rapporto dei figli con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; - capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi dei figli;
- capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi dei figli Si è osservato nella Sig.ra un sostanziale rifiuto del Sig. che CP_1 Pt_1 inevitabilmente si ripercuote in maniera negativa sulle sue funzioni genitoriali manifestandosi in una netta sfiducia nelle sue capacità accudenti, organizzative, decisionali aggravate dalla non accettazione del suo ambiente familiare di origine ripercorrendo, in sostanza, i contrasti tra le rispettive famiglie di origine che hanno caratterizzato la storia di questa coppia sin dagli albori. E' attraverso questo suo filtro personale che la figura paterna viene presentata ai figli, senza alcuna intenzione di modulazione o di dissimulazione della sostanziale sfiducia nelle capacità genitoriali paterne. Si è altresì osservato il ricorso a meccanismi di difesa estremi e primitivi quali lo spostamento, la negazione, l'identificazione proiettiva che, allo stato, non le permettono quella elasticità nella valutazione dell' “altro” necessaria alla distinzione del piano del conflitto di coppia rispetto a quello genitoriale. Di conseguenza non risulta pensabile la costruzione di una proficua co- genitorialità condivisa inficiata anche da un certo grado di confusione con il piano dei figli che la porta ad essere considerata da loro “sullo stesso piano” e, conseguentemente non poter essere considerata da loro un riferimento autorevole e normativo. Quanto al Sig. si è rilevata una Pt_1 certa presa di coscienza della propria responsabilità nel fallimento sia dell'unione, sia del riavvicinamento ai figli, pur permanendo il ricorso a meccanismi di delega nella loro cura che, se da una parte evidenzia le sua carenze, dall'altra richiama ad una capacità di riconoscerle e di 4
chiedere aiuto. Si è rilevata altresì, nella sua funzione genitoriale, la capacità di fornire una adeguata cornice contenitiva e normativa alla minore, che si rivela particolarmente necessaria alle attuali esigenze di . Pur verbalizzando preoccupazione per alcune scelte materne, peraltro mai Per_1 condivise con lui, non si è mai espresso con sfiducia nei confronti della figura materna che, come ci racconta la storia di questa coppia, è stata sempre investita –forse in maniera eccessiva -della responsabilità della cura dei figli. Quanto alla frequentazione dei figli con la famiglia d'origine materna egli non si è mai espresso in maniera ostativa, nonostante le perplessità circa il rapporto che giudicava “regressivo” fra la Sig.ra e la propria madre. 2) quale sia la qualità CP_1 CP_3 psicologica della relazione dei figli minori con le figure genitoriali Si è rilevato un legame affettuoso della minore con entrambi i genitori. Quanto alla funzione materna, si è rilevata una Per_1 confusione e fusione del piano genitoriale con quello dei figli. In questa condizione, le normali funzioni genitoriali non possono sussistere a causa della sostanziale uguaglianza tra figli e genitori, che non permette all'adulto di “essere credibile” con conseguente impossibilità di esplicare la sua funzione educativa dettando regole o imponendo sanzioni. Tale confusione/fusione determina in lei una visione indifferenziata anche delle diverse fasi evolutive in cui si trovano i quattro figli, mancando nel cogliere i loro diversi bisogni evolutivi. Questa criticità è particolarmente chiara nelle attuali condizioni del nucleo familiare in cui la figura materna non è riconosciuta nell'autorità e nell'autorevolezza che dovrebbero esserle proprie, determinando nei figli scelte autonome ed un comportamento privo di regole (cornice normativa) persino su argomenti di capitale importanza come ad es. il percorso terapeutico di recupero, quello scolastico, il rapporto con il padre. Quanto alla funzione paterna questa si è potuta verificare solo con la minore . La bambina ha mostrato Per_1 di riconoscere la sua autorità nonché la sua autorevolezza accettando il modello da lui offertole, che la scrivente reputa adeguato alle sue esigenze della particolare fase evolutiva in cui si trova, la “pre- adolescenza”. Nell'ambiente paterno si è assistito ad un comportamento di conforme alla sua Per_1 età cronologica, ruolo nel quale le bambina deve necessariamente rientrare e del quale manifesta un gran bisogno. 3) Valuti lo stato di benessere psicologico dei figli minori e se ed in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il loro sviluppo psicologico Con riferimento a quanto appena esposto, la minore Per_1 esprime il disagio di una condizione tesa e confusiva sia a livello somatico (sovrappeso, tic) sia a livello comportamentale. Tale disagio origina sia dal disconoscimento di valore genitoriale operato dalla madre, sia dai conseguenti comportamenti inappropriati messi in atto talvolta inconsapevolmente, ad es. quando le ha vietato di andare per il weekend dal padre poiché in disaccordo col programma da lui organizzato che prevedeva la permanenza di presso la Per_1 famiglia della attuale compagna. 4) Proceda all'ascolto dei minori Si è proceduto all'ascolto della minore con colloquio individuale in occasione della somministrazione dei test Persona_1 grafici. 5) Proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse dei figli al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga i minori dalla conflittualità genitoriale. Si ritiene che la forma di affidamento più idonea per la minore
[...] continui ad essere quella al Servizio Sociale, con possibile rivalutazione al termine del Per_1 percorso di sostegno alla funzione genitoriale indicato, con collocazione presso il padre il cui ambiente e la cui funzione genitoriale sembrano oggi essere maggiormente tutelanti per il benessere ed i bisogni evolutivi di . 6) Proponga i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori. Si Per_1 propone il seguente schema di frequentazione madre/figlia così articolato: - weekend alternati dall'uscita di scuola del venerdì al riaccompagno del lunedì mattina;
- un pernotto infrasettimanale dall'uscita di scuola al riaccompagno della mattina dopo, nella settimana in cui non c'è il weekend;
- vacanze natalizie suddivise a metà tra ciascun genitore, avendo cura di alternare negli anni la settimana di Natale con quella del Capodanno;
- vacanze pasquali alternate negli anni a partire dal genitore con cui non è stata nel 2019, in considerazione che entrambe le famiglie di origine di ciascun genitore vivono a Napoli;
- festività minori alternate;
- festa della mamma e compleanno della madre con la madre;
- festa del papà e compleanno del padre con il padre;
- vacanze estive suddivise in 4 5
settimane ciascuno salvo modifiche dovute ad eventuale revisione. 7) Suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento Si suggerisce l'avvio del Sig. ad un percorso di sostegno alla Pt_1 funzione genitoriale, il cui esito andrà valutato ai fini dell'affidamento, nonché il prosieguo del percorso di gruppo già frequentato dalla Sig.ra . Inoltre, si suggerisce l'avvio ad un percorso CP_1 psicoterapeutico personale per entrambi. Si ritiene particolarmente urgente l'avvio della minore ad un percorso psicoterapeutico individuale. Per i suddetti percorsi il nucleo familiare potrà fare riferimento al Municipio di appartenenza di ciascuno ovvero a strutture convenzionate del territorio da questi indicate.”
All'esito del deposito della CTU, è stato confermato l'affidamento ai servizi sociali e non si è ritenuto funzionale all'interesse della minore prevedere una modifica del cambio di collocamento, che avrebbe determinato la cessazione della convivenza non solo con la madre ma anche con la sorella alla Per_4 quale era particolarmente legata. Nel corso degli anni, si è assistito ad un progressivo Per_1 allontanamento di dalla figura paterna, fino all'interruzione di tutti i rapporti (ormai da quattro Per_1 anni); né la madre, né il padre hanno adeguatamente affrontato la situazione venutasi a creare medio tempore, lasciando che si cristallizzasse il distacco padre-figlia fino al punto di strutturare un vero e proprio rifiuto della minore nei confronti della figura genitoriale paterna. Di fatto anche al pari Per_1 degli altri tre fratelli, ha rinnegato il padre. Sul punto, “è possibile che la frequentazione paterna di
possa essere stata condizionata in parte dalla difficoltà dei fratelli a visitare il padre e, che Per_1 per lealtà inconscia ella si sia schierata maggiormente dalla parte della famiglia, piuttosto che continuare il rapporto con il padre. Tuttavia, si osserva successivamente che il papà è una persona tendente alla disregolazione emotiva e che suo malgrado, non sia riuscito a creare un rapporto affettivo, vicendevolmente bisognoso, nonché libero da tensioni con tutti i figli” (cfr. relazione psicologa presente all'audizione, dott.ssa . Nella specie, l'audizione della minore Persona_6 dell'ottobre 2023 ha messo in luce una profonda lacerazione interiore di che ha sofferto e in Per_1 realtà soffre a tutt'oggi, pur affermando il contrario, dell'allontanamento del padre e della presa di posizione di questi nei suoi confronti (cfr. note autorizzate del Curatore speciale del gennaio 2024).
Per quanto la ragazza sia apparsa lucida, matura e fredda nell'analisi dei rapporti con i propri genitori e, pur considerato che il vissuto e le vicende familiari l'hanno inevitabilmente resa più adulta rispetto all'età anagrafica, il disinteresse mostrato da e il fermo risentimento nei confronti della figura Per_1 paterna celano una condizione di dolore preoccupante, rimasta irrisolta nonostante gli interventi di sostegno messi in atto. E' emersa, infatti, una complessiva situazione di disagio patito dalla minore a motivo dell'aspra conflittualità esistente e dell'allontanamento dal padre (cfr. relazione psicologa presente all'audizione: “ è una ragazza educata e sa comportarsi adeguatamente nel contesto Per_1 del Tribunale, è una ragazza adultizzata che si mostra nei comportamenti maggiore dell'età anagrafica. È una giovane profondamente ferita dall'assenza genitoriale, seppure lei stessa contribuisce a tenere lontano il proprio padre. Il suo umore è deflesso e talvolta il modo di interloquire è accompagnato da espressioni di sufficienza;
ciò che più impensierisce è che la ragazza si guardi attorno o fissi la finestra, sempre allo stesso modo e senza scopo, questo atteggiamento non sembra ricondursi ad un evitamento;
discute, infatti, con naturalezza, la postura, lo sguardo, in questo caso sono focalizzati non deviati e non si limita a descrizioni puntuali;
fa pensare, piuttosto,
a momenti di breve dissociazione traumatica o sintomatologia paucisintomatico-ossessiva per bisogno di controllo”), con evidenti ricadute sul suo benessere non realmente comprese dai genitori, a tutt'oggi invischiati in dinamiche di reciproca conflittualità e denigrazione personale. Sul punto, nella relazione dei servizi sociali del novembre 2023 si legge: “Dall'analisi del caso e dagli approfondimenti effettuati emerge una conflittuale genitoriale che nonostante i diversi interventi effettuati non solo non si è alleviata ma sembra essersi incancrenita (…)”; gli operatori hanno rimarcato che dopo ben cinque anni dalla presa in carico da parte del servizio sociale non è stato ancora raggiunto l'obiettivo del ripristino di una bigenitorialità condivisa, né i genitori hanno saputo costruire una relazione basata sul vicendevole rispetto nella relazione con . Per_1 6
Le criticità nella coppia genitoriale indicate anche nell'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali affidatari depongono nel senso che a tutt'oggi non risultano sussistenti le condizioni per disporre l'affidamento condiviso di , né quello monogenitoriale richiesto dalla madre. Entrambi Per_1
i genitori hanno, invero, una quota di responsabilità rispetto allo status quo, della cui gravità non sono sembrati neppure realmente consapevoli: il padre ha accentuato le proprie rigidità caratteriali, ed è rimasto fermo nella propria posizione non ponendosi in ascolto della sofferenza e dei bisogni della figlia;
la madre non è stata capace di percepire l'incidenza dei propri comportamenti nella cristallizzazione della lontananza di dal padre. Entrambi, poi, non hanno agito concretamente
Per_1 per superare la conflittualità di coppia, né hanno dimostrato di saper esercitare la responsabilità genitoriale in assenza della mediazione dei servizi sociali (si veda, in ultimo, la problematica dell'iscrizione scolastica di , risolta solo grazie all'intervento degli assistenti sociali dopo diversi
Per_1 mesi di stallo decisionale, e prima ancora quella del rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, nonché la questione degli orari di uscita da scuola di ). Va, pertanto, confermato
Per_1 l'affido ai servizi sociali, come richiesto anche dal Curatore speciale della minore nelle comparse conclusionali, nelle quali è stato sottolineato il grave rischio di paralisi decisionale e delle iniziative in favore di a causa dell'assenza di accordo tra i genitori.
Per_1
E' noto che all'affidamento condiviso può derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore”, ai sensi dell'art. 337-quater c.c.; non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155-bis, primo comma, c.c.): ed invero, secondo consolidato orientamento
“Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...” (Cass. Civ. n. 26587/2009). Nel caso in esame, l'istruttoria svolta, l'indagine sociale e il percorso valutativo hanno evidenziato il carico emotivo che la figlia sostiene a causa dell'alta conflittualità esistente tra i genitori non particolarmente attenuata rispetto all'introduzione del giudizio, emergendo un atteggiamento ostruzionistico riconducibile ad entrambi. I genitori non risultano aver acquisito alcuna capacità di comunicazione tra di loro e si ostinano a rimarcare mancanze e reciproche responsabilità, ciascuno adottando atteggiamenti screditanti nei confronti dell'altro e fortemente rivendicatori. E' evidente che i genitori dovranno lavorare responsabilmente, nel quadro della terapia familiare che già si è demandato ai servizi sociali di attivare, quantomeno per tentare un riavvicinamento di con la figura paterna. Come ben precisato dal Curatore speciale, Per_1 la necessità di attenuare il conflitto della coppia genitoriale appare ormai imprescindibile, perché tutti i figli vi sono immersi da lunga data (con diverse reazioni individuali) e non può escludersi che della ripresa del dialogo della coppia possano beneficiare indirettamente anche gli altri tre figli, oltre . Per_1
Il persistere delle problematiche familiari impone che il servizio sociale affidatario, oltre agli interventi già in essere, monitori l'andamento sia della terapia familiare, curandone l'evoluzione, sia del percorso di sostegno psicologico per la minore.
Il servizio sociale è quindi incaricato: di assumere le decisioni di maggiore rilievo per la minore inerenti l'istruzione, l'educazione, la residenza, la salute, la scelta della attività sportiva e di svago, nonché le vacanze;
di tenere e curare i rapporti con le scuole frequentate;
di segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per la minore che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria, nonché la necessità di eventuali provvedimenti 7
ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale o al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento, con una relazione da inviare ogni sei mesi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
di monitorare l'andamento del percorso di terapia familiare;
di curare il percorso di sostegno per . Per_1
Il collocamento della minore va confermato presso la madre nella ex casa coniugale, come da prassi in uso.
Quanto al calendario di visita, l'età di (prossima al compimento dei 16 anni), il suo fermo ed Per_1 irremovibile rifiuto nell'avere rapporti con il padre e la circostanza dell'interruzione di ogni frequentazione padre-figlia da lunga data (4 anni) rendono non più attuale la disciplina di cui all'ordinanza presidenziale resa nel presente giudizio nel marzo 2020 (che, peraltro, prevedeva tempi di permanenza presso il padre più ampi rispetto a quelli disciplinati nel giudizio di separazione) e non giustificano la previsione di uno stringente calendario di visita, avvertito dalla ragazza come un'imposizione contraria ai suoi interessi.
Va demandato ai servizi sociali affidatari il compito di favorire la ripresa della relazione padre-figlia, alla luce dell'evoluzione sia del progetto trattamentale di già avviato presso il CSM, sia Per_1 dell'intervento di terapia familiare (delegato ai servizi dal Giudice Istruttore su indicazione del Curatore speciale e della psicologa presente all'ascolto della minore proprio al fine di stemperare il conflitto genitoriale, e che si rende tanto più necessario affinché i genitori imparino ad adottare strategie condivise nell'interesse della figlia), i quali servizi dovranno più approfonditamente indagare le ragioni del rifiuto paterno e supportare la minore nella riattivazione della relazione. La ripresa degli incontri con il padre non può essere attuata con modalità imposte, ma andrà condivisa con in considerazione degli sviluppi del percorso terapeutico di supporto intrapreso dalla Per_1 minore e del progetto di terapia familiare.
Assegnazione della ex casa coniugale
E' noto che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare costituisce una deroga eccezionale al regime di proprietà e di disponibilità degli immobili ad uso abitativo, la cui ratio si rinviene nella preminente esigenza di tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni economicamente non autosufficienti a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (anche di recente: Cass. Sez. 1, ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 e, ex multis, Cass., Sez. 1, sentenza n.
25604 del 12/10/2018).
Nel caso di specie, va confermata l'assegnazione della ex casa coniugale alla madre, in ragione della convivenza con la figlia minore.
Contributo al mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di quattro figli: (22.11.1999), e (06.01.2001, gemelli) e Per_2 Per_3 Per_4 Per_1
(02.06.2009).
L'ordinanza presidenziale resa in questo procedimento in data 15.03.2020 ha modificato i provvedimenti provvisori ed urgenti adottati nel giudizio di separazione in data 12.09.2017 (che prevedevano l'obbligo del padre di versare alla madre un contributo pari ad euro 700,00 per i quattro figli, oltre al contributo locativo per la ex casa coniugale e le spese straordinarie al 100%), disponendo
– quanto al figlio – la revoca, a decorrere dal gennaio 2020, del mantenimento paterno (ordinario Per_2
e straordinario); quanto al figlio la revoca, con decorrenza gennaio 2020, del solo Per_3 mantenimento ordinario, fermo il contributo paterno alle spese straordinarie, e – quanto alle figlie e – ha determinato in euro 400,00 complessivi, con decorrenza gennaio 2020, il Per_4 Per_1 8
mantenimento ordinario, oltre alle spese straordinarie ad integrale carico del padre, onerato altresì del canone di locazione della casa familiare. Nelle more, è intervenuta la sentenza di separazione (pubbl. il 26.10.2021), che ha confermato i provvedimenti provvisori resi in quel giudizio con riferimento allo specifico arco temporale per il quale il Giudice della separazione conservava il potere decisionale (ossia da settembre 2017 e fino all'introduzione del giudizio divorzile).
Tanto premesso, il Collegio osserva quanto segue.
Per ciò che attiene ai figli maggiorenni e i provvedimenti provvisori ed urgenti resi dal Per_2 Per_3 Presidente f.f. in questo giudizio hanno correttamente dato atto dell'assenza di legittimazione della madre a percepire il contributo di mantenimento per il figlio (per tale ragione dichiarato cessato) Per_2 in assenza di convivenza con la predetta (all'epoca, il ragazzo si trovava in regime di arresti domiciliari dalla fine del 2019 presso l'abitazione della fidanzata); il figlio anch'egli agli Per_3 arresti domiciliari dalla fine del 2019 presso il domicilio materno, aveva l'autorizzazione ad uscire per svolgere attività lavorativa, da questi iniziata alla fine del 2019 in base a contratto di apprendistato, con stipendio in busta paga di euro 1.200,00 mensili: in proposito, del tutto opportunamente il Presidente f.f. – a fronte dell'età e della tipologia del contratto di apprendistato – non ha ritenuto raggiunta in modo stabile l'autonomia e l'indipendenza economica del ragazzo, sicché in relazione a questi, previa revoca del contributo al mantenimento ordinario, ha confermato i provvedimenti vigenti in ordine alle spese straordinarie ad integrale carico del padre, in attesa della stabilizzazione dell'ingresso nel mondo del lavoro. Per ciò che attiene alle figlie (divenuta anch'ella Per_4 maggiorenne in corso di causa) e (l'unica ancora minorenne), il Presidente f.f. ha Per_1 ragionevolmente determinato in euro 400,00 complessivi il contributo di mantenimento ordinario a carico del padre, con onere a suo carico di provvedere integralmente alle spese straordinarie per entrambe e di versare il canone di locazione della ex casa coniugale.
Orbene, in corso di causa si è stabilizzata la posizione lavorativa del figlio e anche ha Per_3 Per_4 raggiunto l'indipendenza economica. Personalmente sentita in udienza nell'ottobre 2023, la madre ha espressamente rinunciato al contributo per il loro mantenimento e non ha richiesto alcun contributo per il figlio Di talché – previa conferma della revoca del contributo di mantenimento per Per_2 Per_2
a decorrere dal mese di gennaio 2020 – va altresì dichiarato cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento straordinario del figlio (quanto alla decorrenza – oggetto di diversa richiesta Per_3 delle parti – il Collegio stima equo fissarla nel mese di gennaio 2022, ossia al compimento del ventunesimo anno d'età, essendo pacifico che il ragazzo svolge attività lavorativa dal 2019 e potendosi ritenere consolidato nel corso del biennio successivo il raggiungimento dell'autosufficienza economica); parimenti, va dichiarato cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della figlia (quanto alla decorrenza – anche questa oggetto di diversa Per_4 richiesta delle parti – il Collegio stima equo fissarla nel mese di ottobre 2022, epoca a far data dalla quale risulta che la ragazza ha cessato la convivenza con la madre per essersi trasferita con il fidanzato in Austria, ove svolge attività lavorativa, non potendosi ritenere raggiunta la prova – a carico del padre – del conseguimento dell'autosufficienza economica da parte della predetta in epoca anteriore, né potendosi attribuire valore probatorio in tal senso alla relazione investigativa depositata dal nei mesi di maggio e giugno 2022, giacché non confermata in giudizio da alcun teste). Pt_1
Quanto alla figlia minore , viste le posizioni economico reddituali e patrimoniali delle parti (per Per_1
l'analisi delle quali si rimanda al paragrafo sull'assegno divorzile); considerata l'età, le attuali esigenze della figlia e l'assenza di ogni frequentazione con il padre ormai da lunga data;
valutato il risparmio di spesa per il ricorrente conseguente alla revoca dei contributi per gli altri figli e l'onere sopportato dal medesimo quanto al pagamento del canone di locazione per la ex casa coniugale, il
Collegio, fatti salvi per il pregresso i provvedimenti provvisori, reputa equo determinare, a far data dal mese di gennaio 2021 (ossia da quando si è interrotta ogni frequentazione padre-figlia), il contributo di mantenimento paterno per la figlia in euro 250,00, oltre rivalutazione annuale Per_1 secondo gli indici Istat, fermo il pagamento a carico del padre degli oneri di locazione della casa 9
familiare (alloggio di servizio militare, con rata pari a circa euro 450,00, da sempre corrisposta direttamente all'amministrazione dal . Pt_1
Le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014, la cui necessità è indicata dal servizio sociale affidatario, vanno poste ad integrale carico del padre come sin dall'epoca dei provvedimenti presidenziali della separazione, in considerazione della permanenza di un rilevante squilibrio nelle posizioni economiche dei genitori.
Assegno divorzile
La controversia verte anche sulla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile a carico del ricorrente e in favore della resistente. Per vero, dalle dichiarazioni delle parti – personalmente sentite dal Giudice Istruttore all'udienza dell'ottobre 2023 all'esito della rimessione della causa sul ruolo – emerge che il contenzioso attiene non tanto all'an dell'assegno divorzile, che il si è Pt_1 dichiarato disponibile a versare alla sia pur precisando le conclusioni chiedendo di CP_1
“escludere forme di contribuzione / assegno divorzile in favore della resistente” (cfr. note del 13.01.2024 – reiterate nelle comparse conclusionali), quanto, piuttosto, al quantum dell'assegno.
E' noto che con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive, che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari (…). Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.” (Cass. ord. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a 10
realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Nel caso di specie, la sentenza di separazione resa dall'intestato Tribunale nell'ottobre 2021 (epoca nella quale già era stata adottata l'ordinanza presidenziale nel presente giudizio di divorzio) ha confermato l'assegno di mantenimento in favore della signora riconosciuto dall'ordinanza presidenziale del giudizio di separazione (euro 300,00 mensili) con specifico riferimento all'arco temporale sul quale il Collegio, quale Giudice della separazione, conservava il potere decisionale
(ossia dal deposito del ricorso di separazione fino al deposito del ricorso divorzile), al riguardo ritenendo che l'importo fosse stato correttamente determinato dal Presidente f.f. rispetto alle situazioni patrimoniali delle parti (reddito del marito di euro 3.100,00-3.200,00 mensili netti, per 12 mensilità, come da CUD 2018 e 2019, onerato – con decurtazione in busta paga – delle spese dell'alloggio di servizio, assegnato alla moglie, per euro 445,00 mensili, oltre ad euro 90,00 di spese, nonché della restituzione di un debito contratto in costanza di matrimonio, per euro 490,00 mensili,
e delle spese abitative proprie, in regime di locazione;
redditi della moglie, la quale non lavorava in costanza di matrimonio, e che aveva iniziato a lavorare in un call center, pari ad euro 300,00 mensili, successivamente beneficiaria, a fronte della malattia oncologica che l'ha colpita, di pensione di invalidità di euro 287,00, percependo poi, ma solo per un limitato arco temporale, l'ulteriore importo di euro 522,00 mensili, quale indennità di accompagnamento, come tale, peraltro, funzionale a far fronte alle difficoltà della stessa, per effetto dello stato di salute, a compiere gli atti quotidiani della vita).
Nel presente giudizio di divorzio, dalle risultanze probatorie complessivamente considerate emerge quanto segue in merito alla condizione economico reddituale e patrimoniale delle parti:
- il (Ufficiale dell'Aeronautica militare con il grado di tenente colonnello;
Presidente di Pt_1 un'associazione culturale sportivo dilettantistica – carica che ha dichiarato di svolgere senza corresponsione di alcuna retribuzione) ha documentato redditi netti annui per il 2022 (cfr. CU del 2023) per circa euro 46.200,00, in aumento rispetto ai redditi valutati all'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali (circa euro 39.100,00: cfr. CU del 2019); è gravato del pagamento del canone di locazione relativo all'immobile ex casa coniugale per circa euro 450,00 mensili, oltre oneri;
ha dichiarato, ma non documentato, di sopportare spese mensili per la locazione dell'immobile in cui risiede unitamente alla compagna per euro 900,00; dal 2021 non è più gravato del prestito mensile di euro 490,00;
- la non svolge attività lavorativa (così come non l'ha svolta nel corso della durata della vita CP_1 matrimoniale, ad eccezione di alcuni brevi periodi); ha redditi annui da assegno di mantenimento per circa euro 4.000,00 netti (cfr. modello 730 del 2023); non percepisce più la pensione di invalidità civile in precedenza erogata (cfr. verbale INPS depositato in data 05.12.2023); è assegnataria 11
dell'immobile ex casa coniugale il cui canone mensile è versato interamente dal marito.
Ciò posto quanto alla situazione economico-reddituale e patrimoniale delle parti, il matrimonio risale al 1999, anno in cui è nato il primo figlio;
nel 2001 sono nati i due figli gemelli e nel 2009 è nata l'ultima figlia. La signora all'epoca del matrimonio aveva 26 anni (oggi ne ha 51) e non ha mai svolto attività lavorativa in via stabile e continuativa;
in considerazione delle problematiche di salute che si sono verificate in tempi più recenti, ha beneficiato di erogazioni INPS, poi sospese. Le prestazioni in questione (pensione di invalidità e, per un periodo, indennità di accompagnamento) sono state erogate a fronte della malattia oncologica che l'ha colpita e, pertanto, erano funzionali a far fronte alle difficoltà della parte, per effetto dello stato di salute. La successiva sospensione degli assegni INPS in esito alla revisione della percentuale di invalidità della signora non rileva nei termini di elemento ostativo al riconoscimento dell'assegno divorzile, atteso che – anche a volersi ritenere che la capacità lavorativa della signora in astratto non sia, allo stato, compromessa dalla di lei condizione di salute, sì migliorata nel tempo ma ferma, comunque, la percentuale di invalidità al 74% per patologia tumorale – non di meno è evidente che l'età della la sua scolarizzazione (diploma di scuola CP_1 superiore), la circostanza che ella non vanti alcuna esperienza lavorativa di rilievo, né competenze professionali specifiche rendono particolarmente difficile il proficuo inserimento della signora nel contesto lavorativo. E', poi, incontestato che, sia pur nelle numerose difficoltà che hanno connotato la storia familiare, la resistente (madre di quattro figli) abbia dedicato la propria vita alla crescita e all'accudimento dei figli, senza mai svolgere attività professionale, se non – come detto – solamente in tempi più recenti e in via del tutto occasionale, e che l'assetto della famiglia sia stato sempre improntato su un modello organizzativo che ha visto la signora occuparsi delle incombenze domestiche e il signore svolgere attività lavorativa. Anche l'intervenuta revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento di separazione – che il ricorrente ha valorizzato nel presente giudizio come elemento contrario alla previsione dell'assegno divorzile in favore della – non CP_1
è di per sé indicativa della percezione di redditi da lavoro da parte della resistente, essendo stato superato il limite di legge in considerazione di prestazioni erogate dall'INPS a titolo di pensione di invalidità (non più percepite) e dei redditi del figlio con ella convivente.
Alla stregua di tali emergenze istruttorie denotanti una significativa sproporzione tra le parti, tenuto conto della natura composita dell'assegno divorzile e, quindi, anche assistenziale, e valutata – in ottica perequativo-compensativa – la lunga durata del matrimonio (dal 1999, anno di celebrazione, al 2021 allorché ne è stata dichiarata la cessazione), la storia della coppia, la posizione attuale della signora e la disponibilità espressa personalmente dal ricorrente alla corresponsione dell'assegno divorzile, il Collegio reputa equo porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla a titolo di Pt_1 CP_1 assegno divorzile e a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, l'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Spese di lite e di curatela
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, ivi incluse quelle del sub procedimento. Non sussistono i presupposti di legge per la configurabilità della condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla parte ricorrente.
Le spese di curatela, liquidate come in dispositivo e da corrispondersi in favore dello Stato ex art. 133 TUSG attesa l'ammissione della minore al patrocinio a spese dello Stato, sono poste a carico di entrambe le parti in solido secondo il principio di causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 64484/2019
R.G.A.C., dando atto che con sentenza non definitiva n. 608/2021 pubblicata in data 13.01.2021 è 12
stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-affida la figlia minore (n. il 02.06.2009) ai servizi sociali, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre e frequentazione padre-figlia come da parte motiva;
-incarica i servizi sociali di porre in essere gli adempimenti indicati in motivazione e di trasmettere ogni sei mesi una relazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
-assegna la ex casa coniugale a;
CP_1
-dichiara cessato, a decorrere dal mese di gennaio 2020, l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne Per_2
-dichiara cessato, a decorrere dal mese di gennaio 2022, l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento straordinario del figlio maggiorenne Per_3
-dichiara cessato, a decorrere dal mese di ottobre 2022, l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne Per_4
-dispone che, fatti salvi per il pregresso i provvedimenti provvisori, a far data dal mese di gennaio 2021 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore
, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e Per_1 condanna al pagamento, in favore di , dei relativi importi Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese;
-pone le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 afferenti la figlia minore , con le specificazioni di cui in parte motiva, ad Per_1 integrale carico di , onerato dei costi di locazione della ex casa coniugale;
Parte_1
-dispone che, fermi per il pregresso i provvedimenti provvisori, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, corrisponda a , Parte_1 CP_1
a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e condanna lo stesso al pagamento dei relativi importi entro il giorno 5 di ogni mese;
-compensa tra le parti le spese di lite, ivi incluse quelle del sub procedimento;
-condanna entrambe le parti in solido a rifondere al Curatore speciale le spese del procedimento, così liquidandole in euro 3.200,00 per competenze professionali, oltre IVA, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, da devolversi in favore dello Stato ex art. 133 TUSG.
Così deciso in Roma il 09.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi