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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
1°/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Carmela Pecoraro
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2649/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Pt_9
, (Avv.ti VECCHIO
[...] Parte_10 Parte_11
NI e NT EN)
ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
(Avv.ta PECORARO CARMELA)
[...]
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rimborsare alla resistente le spese di lite, liquidate in euro 7.647,00 oltre spese generali, IVA e
CPA.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 3/3/2023 i ricorrenti premettevano di aver lavorato in qualità di o.s.s. durante il periodo emergenziale legato alla diffusione del VI-19
presso il presidio ospedaliero del e convenivano in giudizio la convenuta CP_1
chiedendone, previa declaratoria del diritto ex art. 5, comma 8, L. R. 9/2020 e del
Protocollo di Intesa del 24 giugno 2020, la condanna al pagamento delle somme quantificate per ciascun ricorrente in ricorso “o di quelle maggiori o minori che
risulteranno dovute in corso di causa, anche in applicazione del combinato
disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta ai
ricorrenti, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed
interessi sulle somme via via rivalutate”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' convenuta contestava la CP_1
fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note entro il termine del
1°/12/2025 e la causa viene decisa in data odierna mediante il deposito della presente sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è infondato alla stregua delle persuasive argomentazioni già esposte da questo Tribunale, in diversa composizione, in fattispecie analoga alla presente,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nella sentenza n. 4183/2024, che per comodità espositiva si richiama testualmente.
“Come premesso, i ricorrenti domandano il pagamento di somme sulla base dell'art. 5, comma 8, L. R. 9/2020 e del Protocollo di Intesa del 24.6.2020, ragion per cui occorre innanzitutto richiamare l'art. 5, comma 8, L.R. 9/2020 a tenore del quale “Per compensare i maggiori carichi di lavoro prestati dal personale del
servizio sanitario regionale legati alle misure di contenimento della pandemia
VI-19 e per sostenere ulteriormente l'azione di contrasto al contagio, al fine di
liquidare, in aggiunta al sistema premiante aggiuntivo ordinario, un
riconoscimento economico - per il periodo che decorre dall' 1 marzo 2020 e fino
al termine dello stato d'emergenza sanitaria - agli operatori che sono stati
coinvolti, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e le
rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatari e dei relativi contratti di
lavoro, le aziende del S.S.R. sono autorizzate a liquidare mensilmente l'importo
di 1.000,00 euro agli operatori sanitari di ruolo con afferenza VI del S.S.R. e
di emergenza urgenza, SEUS/118, autisti soccorritori, infermieri, medici e
medici 118 EST sempre impegnati nell'emergenza VI. La misura è
riconosciuta a tutti gli operatori sanitari assunti a tempo indeterminato o a
tempo determinato anche con forme flessibili, con esclusione di quelli reclutati,
in deroga, mediante avvisi legati all'emergenza VI-19. L'Assessore regionale
per la salute è autorizzato a prevedere la costituzione di forme assicurative
aggiuntive il cui premio sarà a carico del sistema sanitario regionale nel rispetto
della normativa vigente.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede in via
principale con il fondo sanitario regionale, come integrato dalle risorse
nazionali per la emergenza VI-19, e con le risorse extraregionali liberate,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previa riprogrammazione, ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria.
La delibera della Giunta regionale con cui è approvato l'accordo tra Regione e
parti sociali è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni
dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia”.
La superiore disposizione non afferma il diritto dei ricorrenti alle somme richieste in ricorso, bensì si limita ad autorizzare le “previo accordo tra Parte_12
l'Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori
firmatari e dei relativi contratti di lavoro (..) a liquidare mensilmente l'importo
di 1.000,00 euro agli operatori sanitari di ruolo con afferenza VI del S.S.R. e
di emergenza urgenza, SEUS/118, autisti soccorritori, infermieri, medici e
medici 118 EST sempre impegnati nell'emergenza VI”.
Parimenti il Protocollo d'intesa, dopo avere richiamato la disciplina nazionale in materia di emergenza VI, con cui sono stati incrementati i fondi contrattuali incentivanti per il personale sanitario, ha richiamato la disciplina contrattuale collettiva del comparto sanità in materia di “fondo condizioni di lavoro ed
incarichi” (art. 80 del C.c.n.l.) e dell'area dirigenza sanitaria in materia di “fondo
per la retribuzione delle condizioni di lavoro” (art. 86 del C.c.n.l.) e ha previsto che “le parti convengono nell'individuazione dei criteri aventi carattere generale
sulla base dei quali individuare appositi strumenti retributivi e le relative risorse
utilizzabili dalle in coerenza con le vigenti disposizioni Parte_12
legislative e contrattuali, al fine di compensare adeguatamente le condizioni di
particolare disagio e l'intensità dell'impegno professionale profuso dal personale
della dirigenza sanitaria e del comparto impegnato a svolgere la propria
attività nei Servizi e nelle UU.OO. Aziendali, con particolare riferimento ai
reparti VI, in condizioni di notevole criticità, durante la fase di emergenza
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sanitaria”; l'art. 2 quindi indica le risorse disponibili e le modalità di utilizzo,
chiarendo però che la “effettiva distribuzione degli incrementi del fondo
contrattuale è delegata alla contrattazione aziendale, che dovrà tenere conto
delle linee di indirizzo” contenute nel protocollo stesso;
l'art. 3 dispone che in sede aziendale vadano individuati i livelli di coinvolgimento e di impegno del personale, determinando tre fasce, “all'interno delle quali le parti datoriali e
sindacali determineranno la percentuale di ripartizione dei suddetti importi”.
Tali disposizioni risultano conformi al tenore dell'art. 45, commi 1 e 2 del D. lgs.
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “il trattamento economico fondamentale ed
accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e
all'articolo 47-bis, comma 1 è definito dai contratti collettivi.
2. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo
2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”.
Orbene, risulta documentalmente che nel Protocollo d'Intesa del 24.6.2020 per la fascia A è prevista la possibilità di riconoscere “fino a 45 euro per turno – fino a
1.000 per condizioni di lavoro”, conseguentemente l' convenuta, a seguito CP_1
del confronto con le organizzazioni sindacali, con deliberazione dell'8.6.2020 n.
843, richiamando il Protocollo d'intesa, i decreti assessoriali n. 469/2020 e n.
1405/2020 con cui sono state assegnate alle quote del Parte_13
finanziamento destinato alle particolari condizioni di lavoro connesse all'emergenza VI, ha previsto la liquidazione dei relativi importi per il personale che aveva prestato servizio “fino alla concorrenza del finanziamento
per l'incremento del fondo disagio correlato all'emergenza VI ed
eventualmente proporzionalmente ridotte”, corrispondendoli pacificamente
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anche ai ricorrenti che, pertanto, non possono pretendere alcuna somma ulteriore rispetto a quelle già percepite”.
Considerato che anche nel caso di specie risulta che l' convenuta ha già CP_1
corrisposto ai ricorrenti il bonus VI scaturente dall'applicazione del Protocollo
di intesa del 24/6/2020 in forza di quanto disposto con la delibera n. 843
dell'8/6/2021, in ragione della allocazione di ognuno di essi nella fascia A e dei turni svolti e nei limiti delle risorse disponibili, il ricorso proposto non può trovare accoglimento e va pure disposta la condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
1°/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'Avv.ta Carmela Pecoraro
mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 2649/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 Pt_9
, (Avv.ti VECCHIO
[...] Parte_10 Parte_11
NI e NT EN)
ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
(Avv.ta PECORARO CARMELA)
[...]
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rimborsare alla resistente le spese di lite, liquidate in euro 7.647,00 oltre spese generali, IVA e
CPA.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 3/3/2023 i ricorrenti premettevano di aver lavorato in qualità di o.s.s. durante il periodo emergenziale legato alla diffusione del VI-19
presso il presidio ospedaliero del e convenivano in giudizio la convenuta CP_1
chiedendone, previa declaratoria del diritto ex art. 5, comma 8, L. R. 9/2020 e del
Protocollo di Intesa del 24 giugno 2020, la condanna al pagamento delle somme quantificate per ciascun ricorrente in ricorso “o di quelle maggiori o minori che
risulteranno dovute in corso di causa, anche in applicazione del combinato
disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta ai
ricorrenti, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed
interessi sulle somme via via rivalutate”, col favore delle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' convenuta contestava la CP_1
fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Superflua ogni ulteriore attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le relative note entro il termine del
1°/12/2025 e la causa viene decisa in data odierna mediante il deposito della presente sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è infondato alla stregua delle persuasive argomentazioni già esposte da questo Tribunale, in diversa composizione, in fattispecie analoga alla presente,
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro nella sentenza n. 4183/2024, che per comodità espositiva si richiama testualmente.
“Come premesso, i ricorrenti domandano il pagamento di somme sulla base dell'art. 5, comma 8, L. R. 9/2020 e del Protocollo di Intesa del 24.6.2020, ragion per cui occorre innanzitutto richiamare l'art. 5, comma 8, L.R. 9/2020 a tenore del quale “Per compensare i maggiori carichi di lavoro prestati dal personale del
servizio sanitario regionale legati alle misure di contenimento della pandemia
VI-19 e per sostenere ulteriormente l'azione di contrasto al contagio, al fine di
liquidare, in aggiunta al sistema premiante aggiuntivo ordinario, un
riconoscimento economico - per il periodo che decorre dall' 1 marzo 2020 e fino
al termine dello stato d'emergenza sanitaria - agli operatori che sono stati
coinvolti, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e le
rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatari e dei relativi contratti di
lavoro, le aziende del S.S.R. sono autorizzate a liquidare mensilmente l'importo
di 1.000,00 euro agli operatori sanitari di ruolo con afferenza VI del S.S.R. e
di emergenza urgenza, SEUS/118, autisti soccorritori, infermieri, medici e
medici 118 EST sempre impegnati nell'emergenza VI. La misura è
riconosciuta a tutti gli operatori sanitari assunti a tempo indeterminato o a
tempo determinato anche con forme flessibili, con esclusione di quelli reclutati,
in deroga, mediante avvisi legati all'emergenza VI-19. L'Assessore regionale
per la salute è autorizzato a prevedere la costituzione di forme assicurative
aggiuntive il cui premio sarà a carico del sistema sanitario regionale nel rispetto
della normativa vigente.
9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede in via
principale con il fondo sanitario regionale, come integrato dalle risorse
nazionali per la emergenza VI-19, e con le risorse extraregionali liberate,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previa riprogrammazione, ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria.
La delibera della Giunta regionale con cui è approvato l'accordo tra Regione e
parti sociali è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni
dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia”.
La superiore disposizione non afferma il diritto dei ricorrenti alle somme richieste in ricorso, bensì si limita ad autorizzare le “previo accordo tra Parte_12
l'Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori
firmatari e dei relativi contratti di lavoro (..) a liquidare mensilmente l'importo
di 1.000,00 euro agli operatori sanitari di ruolo con afferenza VI del S.S.R. e
di emergenza urgenza, SEUS/118, autisti soccorritori, infermieri, medici e
medici 118 EST sempre impegnati nell'emergenza VI”.
Parimenti il Protocollo d'intesa, dopo avere richiamato la disciplina nazionale in materia di emergenza VI, con cui sono stati incrementati i fondi contrattuali incentivanti per il personale sanitario, ha richiamato la disciplina contrattuale collettiva del comparto sanità in materia di “fondo condizioni di lavoro ed
incarichi” (art. 80 del C.c.n.l.) e dell'area dirigenza sanitaria in materia di “fondo
per la retribuzione delle condizioni di lavoro” (art. 86 del C.c.n.l.) e ha previsto che “le parti convengono nell'individuazione dei criteri aventi carattere generale
sulla base dei quali individuare appositi strumenti retributivi e le relative risorse
utilizzabili dalle in coerenza con le vigenti disposizioni Parte_12
legislative e contrattuali, al fine di compensare adeguatamente le condizioni di
particolare disagio e l'intensità dell'impegno professionale profuso dal personale
della dirigenza sanitaria e del comparto impegnato a svolgere la propria
attività nei Servizi e nelle UU.OO. Aziendali, con particolare riferimento ai
reparti VI, in condizioni di notevole criticità, durante la fase di emergenza
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sanitaria”; l'art. 2 quindi indica le risorse disponibili e le modalità di utilizzo,
chiarendo però che la “effettiva distribuzione degli incrementi del fondo
contrattuale è delegata alla contrattazione aziendale, che dovrà tenere conto
delle linee di indirizzo” contenute nel protocollo stesso;
l'art. 3 dispone che in sede aziendale vadano individuati i livelli di coinvolgimento e di impegno del personale, determinando tre fasce, “all'interno delle quali le parti datoriali e
sindacali determineranno la percentuale di ripartizione dei suddetti importi”.
Tali disposizioni risultano conformi al tenore dell'art. 45, commi 1 e 2 del D. lgs.
30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “il trattamento economico fondamentale ed
accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e
all'articolo 47-bis, comma 1 è definito dai contratti collettivi.
2. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo
2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi”.
Orbene, risulta documentalmente che nel Protocollo d'Intesa del 24.6.2020 per la fascia A è prevista la possibilità di riconoscere “fino a 45 euro per turno – fino a
1.000 per condizioni di lavoro”, conseguentemente l' convenuta, a seguito CP_1
del confronto con le organizzazioni sindacali, con deliberazione dell'8.6.2020 n.
843, richiamando il Protocollo d'intesa, i decreti assessoriali n. 469/2020 e n.
1405/2020 con cui sono state assegnate alle quote del Parte_13
finanziamento destinato alle particolari condizioni di lavoro connesse all'emergenza VI, ha previsto la liquidazione dei relativi importi per il personale che aveva prestato servizio “fino alla concorrenza del finanziamento
per l'incremento del fondo disagio correlato all'emergenza VI ed
eventualmente proporzionalmente ridotte”, corrispondendoli pacificamente
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro anche ai ricorrenti che, pertanto, non possono pretendere alcuna somma ulteriore rispetto a quelle già percepite”.
Considerato che anche nel caso di specie risulta che l' convenuta ha già CP_1
corrisposto ai ricorrenti il bonus VI scaturente dall'applicazione del Protocollo
di intesa del 24/6/2020 in forza di quanto disposto con la delibera n. 843
dell'8/6/2021, in ragione della allocazione di ognuno di essi nella fascia A e dei turni svolti e nei limiti delle risorse disponibili, il ricorso proposto non può trovare accoglimento e va pure disposta la condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando la sostanziale unicità delle questioni affrontate, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
◊
Così deciso in Palermo, il 12/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro