TAR Bari, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 434
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Accolto
    Eccesso di potere e difetto di motivazione del parere della Soprintendenza

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure di eccesso di potere e difetto di motivazione avverso il parere della Soprintendenza. Ha evidenziato che il parere è stato reso anche in relazione a interventi esterni all'area vincolata, senza una motivazione concreta e puntuale sul contrasto con i valori paesaggistici. La mancanza di una valutazione tecnica approfondita e l'omessa considerazione di misure di mitigazione per la piscina, a differenza delle opere nell'area vincolata, sono stati considerati vizi procedurali.

  • Accolto
    Violazione di legge per parere espresso su area non vincolata

    Il Tribunale ha accolto la doglianza, ritenendo che il parere della Soprintendenza sia stato reso anche in relazione a interventi esterni all'area vincolata, in contrasto con l'art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004, che limita la vincolatività del parere agli interventi su aree sottoposte a tutela. Pur riconoscendo la possibilità di una valutazione unitaria del progetto, il Collegio ha sottolineato che ciò non può giustificare una censura totale di parti del progetto relative ad aree esterne alla tutela.

  • Altro
    Mancata comunicazione dei motivi ostativi

    Il Tribunale ha ritenuto il vizio logicamente assorbito dalle altre censure accolte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 02/04/2026, n. 434
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 434
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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