Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2015, n. 39360
CASS
Sentenza 4 febbraio 2015

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In materia di prevenzione antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la regolare pulitura dei luoghi di lavoro è direttamente proporzionale alla natura dell'attività industriale svolta, atteso che dalla specificità di quest'ultima non può farsi derivare la inevitabilità e, quindi, la necessità di tollerare una situazione igienicamente non ottimale, quanto, al contrario, una cautela ancora più intensa di quella ordinaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva considerato integrata la contravvenzione prevista dall'art. 64, comma primo, lett. d) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di mancata pulizia dei locali di lavoro, con conseguente esposizione dei lavoratori alle polveri, nonostante il tipo di lavorazione eseguito nello stabilimento industriale fosse intrinsecamente destinato alla produzione di polveri ineliminabili).

In materia di prevenzione antinfortunistica, l'obbligo del datore di lavoro di cui all'art. 64, comma primo, lett. b) del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di assicurare che le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite o ad uscite di sicurezza siano sgombre ha lo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza e, quindi, di assicurare una normalità di circolazione soprattutto in situazioni di eccezionalità o di pericolo, in modo che eventuale vie di fuga in caso di emergenza siano sempre percorribili agevolmente. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva condannato l'amministratore delegato alla sicurezza di un'impresa per aver consentito la presenza di ostacoli collocati lungo le vie di circolazione in modo tale da consentire il solo passaggio a piedi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/02/2015, n. 39360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39360
    Data del deposito : 4 febbraio 2015

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