CASS
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2024, n. 44325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44325 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 44325 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 05/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 7 marzo 2024, ha respinto l'appello proposto da RR TO avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in composizione monocratica che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto di energia elettrica di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato dalle circostanze di cui all'art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen. 2. All'imputato era stato contestato di essersi impossessato di un quantitativo imprecisato di energia elettrica al fine di trarne profitto, sottraendolo alla società fornitrice, tramite la manomissione dei tenoni posteriori del contatore affinché esso registrasse un quantitativo di energia inferiore rispetto a quanto effettivamente erogato. La Corte di Palermo, nel respingere l'appello, ha innanzitutto escluso che la sentenza impugnata potesse essere nulla per genericità dell'imputazione, ritenendo quest'ultima formulata in maniera chiara e precisa, contenente la descrizione degli elementi costitutivi del reato contestato. La stessa Corte escludeva altresì la possibilità di riaprire l'istruttoria dibattimentale per procedere all'acquisizione di nuove prove che attestassero le frequenti assenze dell'imputato dal luogo di residenza, non ritenendole necessarie ai fini della decisione. Aggiungeva in seguito che le risultanze probatorie erano idonee a fondare la responsabilità dell'imputato, non ravvisando inutilizzabilità delle stesse, contrariamente a quanto denunciato dall'appellante. Infatti, l'accertamento compiuto dal personale dell'EL non poteva considerarsi un accertamento tecnico irripetibile, per lo svolgimento del quale sarebbe stata necessaria la presenza dell'imputato o di altro soggetto competente da questi nominato affinché vigilasse in merito alla correttezza delle operazioni. La Corte riteneva che l'imputato, residente presso l'abitazione oggetto di verifica e intestatario del pertinente contratto di fornitura di energia elettrica non potesse non essere a conoscenza dell'allaccio abusivo, conformandosi a quanto enunciato da questa Corte di legittimità nella sentenza n. 24592 del 30/04/2021 (Rv. 281440), cioè che risponde di furto di energia elettrica anche colui che, pur non avendo materialmente realizzato la condotta di collegamento, si avvantaggia consapevolmente della stessa. Invero, gli esigui importi dovuti dall'imputato risultanti dalle bollette sarebbero un'ulteriore prova a sostegno della consapevolezza del l'im possessamento. Infine, il giudice di appello respingeva anche le doglianze relative alle aggravanti contestate e in merito alla dosimetria della pena, reputandola congrua in relazione 2), alle modalità del fatto, all'entità del danno provocato (motivo di esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen.) e alla totale assenza di condotte riparatorie. 3. Ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con un primo motivo, nullità della sentenza di primo grado per genericità del capo di imputazione, il quale mancherebbe di indicare il quantitativo di energia prelevato e la data in cui avrebbe avuto origine la condotta sottrattiva, necessaria a stabilire il coinvolgimento dell'imputato. Con i successivi cinque motivi di ricorso, l'imputato contesta l'affermazione di penale responsabilità. In particolare, si duole della mancata riapertura dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire le prove richieste;
lamenta violazione delle norme poste a garanzia di un processo equo per essere stata la condanna basata esclusivamente su risultanze probatorie inutilizzabili in quanto assunte in assenza dei prescritti adempimenti garantistici. Il riferimento è al verbale di verifica che il personale dell'EL, congiuntamente agli operatori di P.G., ha redatto in assenza dell'imputato nonostante si trattasse di accertamento tecnico irripetibile. Il ricorrente contesta poi l'assenza di motivazione in relazione al nesso sussistente tra la manomissione esterna del contatore e l'alterazione interna che avrebbe comportato la sottrazione fraudolenta di energia elettrica. I giudici di merito avevano omesso di spiegare quale tipologia di manomissione avrebbe realizzato l'imputato al fine di alterare la registrazione. Egli rileva altresì che nel medesimo stabile in cui è collocato il suo appartamento sono stati rinvenuti altri contatori ugualmente manomessi: la Corte territoriale non aveva motivato riguardo la richiesta di accertare che fosse stato effettivamente l'imputato l'autore della manomissione, e non un altro dei condomini nell'erronea convinzione di alterare il proprio contatore (essendo questi sprovvisti di targa nominativa, per cui facilmente confondibili). Quanto alla censura relativa alla configurazione dell'elemento soggettivo del reato, il ricorrente sostiene l'impossibilità di percepire un'eccentrica variazione nei consumi, avendo egli imputato la riduzione degli stessi alle frequenti assenze dall'appartamento: il fatto che beneficiasse della riduzione connessa alla manomissione non implica che avesse necessariamente contezza di quest'ultima. Con ulteriori tre motivi, il ricorrente si duole della mancata esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. In relazione a quest'ultima, l'imputazione non conteneva specifica indicazione della ragione per cui tale aggravante si riteneva configurata. Inoltre, il fatto che il contatore era posizionato in un luogo accessibile unicamente ai condomini varrebbe ad escludere l'esposizione a pubblica fede. Per ciò che attiene all'aggravante della violenza sulle cose, si sottolinea la mancanza delle prove circa la riconducibilità concreta della manomissione al ricorrente. Con un ultimo motivo, il ricorrente censura l'entità del trattamento sanzionatorio essendo stata l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen. esclusa sulla base di una stima presuntiva del danno e la gravità del fatto ricavata dalla mera commissione dello stesso, avendo altresì omesso i giudici di merito di tenere in considerazione ai fini del calcolo della sanzione, tra le altre cose, l'età avanzata dell'imputato. 4.11 Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 2. L'imputato ha scelto di definire il procedimento a suo carico con le forme del rito abbreviato condizionato. Orbene, è consolidato l'orientamento secondo cui, una volta Instaurato il giudizio abbreviato condizionato, senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione ( Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, PG/Bianco, Rv. 252854 - 01; Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475 - 01). Si è evidenziato, al riguardo, che la richiesta di giudizio abbreviato determina una cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha scelto di difendersi;
ne consegue l'impossibilità per quest'ultimo di eccepirne l'indeterminatezza, salvo che dimostri che la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione gli abbia impedito di esercitare la sua difesa. Sul punto, le sentenze di merito chiariscono che, a seguito delle verifiche dei tecnici EL del 9 giugno 2017, era stato accertato come fosse stata praticata una manomissione al misuratore di energia grazie al quale i consumi venivano registrati in quantità inferiore rispetto a quelli erogati: il calcolo era effettuato a far data dal 1 novembre 2015. Ora, il RR si è ampiamente difeso in ordine a tale circostanza, offrendo di dimostrare che la flessione dei consumi in quel periodo era dovuta alla minore presenza presso la propria abitazione. Pertanto, la formulazione dell'imputazione non ha affatto impedito all'imputato di allegare e offrire di provare elementi a sua difesa. Per di più, l'imputazione riporta con adeguata specificità i tratti del fatto contestato, pacificamente riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità anche nel caso di connotazione temporale con la locuzione " fino al" (Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948 - 01). 3. Il secondo motivo è infondato. La prova oggetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, invero, non è quella cui era stato condizionato il rito abbreviato ( cosa che avrebbe certamente reso doverosa l'acquisizione in appello: cfr. Sez.
2 - n. 18401 del 22/03/2024, Rv. 286325 - 01.). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle ordinarie regole che disciplinano la rinnovazione istruttoria, ammissibile solo in caso di assoluta necessità della acquisizione probatoria ai fini della decisione. Su punto, non presenta illogicità il giudizio della corte territoriale secondo cui era del tutto ininfluente il dato della presenza in casa del RR, in considerazione delle risultanze dell'accertamento operato dai tecnici EL, secondo cui la flessione dei consumi era conseguente alla avvenuta manomissione del contatore. 4. Il terzo motivo è infondato. L'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen (Sez. 5 - , n. 45253 del 27/10/2021 Rv. 282286 - 01, Contino). Come chiarito in relazione ad analoghe censure da Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021, Berlingieri, non massimata, la norma di riferimento per valutare il regime di utilizzabilità degli atti in questione è l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale. Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, è ricompreso l'art. 348 cod. proc. pen. Nel caso di specie, i verificatori dell'EL hanno legittimamente compiuto l'attività accertativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. , in relazione all'art. 348 cod. proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere guanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale". Né l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente. L'assistenza del difensore dell'interessato è essenziale appunto nei casi in cui l'operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni. 5. Il quarto motivo, con il quale si contesta la tenuta logica della sentenza quanto alla mancata dimostrazione della affermata manomissione, è infondato. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcuna spiegazione in ordine alla tìpologia di manomissione che aveva portato il malfunzionamento del contatore con conseguente contabilizzazione al ribasso dell'energia, sussistendo solo l'elemento evidente della rottura dell'incastro posteriore. Sul punto, la sentenza di primo grado, con la quale la sentenza impugnata, secondo i principi della cd " doppia conforme" forma un unicum motivazionale, riporta le sommarie informazioni testimoniali del tecnico EL , Di AO AN, il quale ha riferito che il contatore presentava la rottura dei tenoni posteriori ( ossia l'incastro naturale del contatore) e, per effetto della manomissione, i consumi erano stati contabilizzati con una percentuale di errore del 56,65% ( misurazione effettuata con strumenti tecnici in uso all'EL). La manomissione del contatore ha infatti comportato che l'ente erogatore ha regolarmente fornito energia elettrica senza poter verificare, se non attraverso un accertamento in loco, l'alterazione della registrazione del consumo. Le deduzioni del ricorrente si sostanziano in una contestazione generica, dal momento che i giudici di merito chiariscono in cosa consisteva la manomissione ( appunto nella rottura degli incastri posteriori del contatore), mentre la misurazione ha consentito di quantificare la diversa contabilizzazione del consumo effettivamente distribuito ( cfr., in tal senso, sez. 4, n.33966 del 7 aprile 2022, n.m.). 6. Il sesto e settimo motivo, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto attinenti all'elemento soggettivo del reato, sono infondati. Al riguardo, i giudici di merito motivano esaurientemente in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa la riferibilità del contatore alla propria abitazione, rilevando che: 1) lo stesso ricorrente, in sede di esame, aveva dichiarato di essersi accorto, dopo aver constatato la mancanza di erogazione, che " il contatore non c'era più" ( i tecnici EL avevano rimosso il contatore manomesso); così ammettendo di saper riconoscere qual era l'apparecchio collegato al proprio appartamento;
2) che il contatore, seppur non nominativo, riportava un numero di codice uguale a quello riportato in bolletta;
3) il ricorrente aveva affermato di saper riconoscere il contatore quando si recava nel vano condominiale al fine di ripristinare l'erogazione di energia. Si tratta di motivazioni esaustive, coerenti e logiche, a fronte delle quali il ricorrente oppone il fatto che i tecnici EL avevano rilevato, il giorno del sopralluogo altre manomissioni. Ciò però non mina la tenuta logica delle considerazioni sopra riportate, inerenti alla sicura conoscenza, da parte dell'imputato, di quale fosse il contatore che alimentava la propria abitazione. Inoltre, restano ininfluenti le considerazioni circa la difficile percezione, da parte del ricorrente, del beneficio fruito dalla flessione dei consumi:in simili casi, attesa la conoscenza della riconducibilità del contatore alla propria abitazione, il reato di furto è integrato, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per il fatto di essersi avvalso di una erogazione indebita, anche in caso in cui l'allaccio abusivo o la manomissione siano commessi da altri (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, El Kader, Rv. 227749 - 01; Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, PG in proc. de Novaro, Rv. 266411 - 01). La Corte argomenta poi in modo non illogico in considerazione della certa non irrisorietà del risparmio accertato, pari a oltre la metà dell'energia di fatto erogata, che ne rendeva certa la contezza da parte dell'imputato (pag. 6 sentenza di appello). 7. Sono infondati tutti i motivi relativi alla configurabilità delle aggravanti contestate. Va in primo luogo rilevato che la Corte territoriale ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 ( furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio), regolarmente contestata nel capo di imputazione. Così decidendo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi secondo cui l' energia elettrica deve considerarsi bene indispensabile, la cui erogazione rientra nel concetto di pubblico servizio, cosicchè deve ritenersi che sia configurabile la contestata aggravante, la cui ratio risiede proprio nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione. La sussistenza di tale presupposto determina l'operatività dell'aggravante (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002,Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01). Le cose destinate al pubblico servizio non si identificano infatti perchè la loro funzione è pubblica, ma perche sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep.2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore). L'aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali ( sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543 - 01). Stesse considerazioni valgono in ordine alla aggravante dell'uso di violenza sulle cose. Finvero parimenti consolidato il principio secondo cui in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa (Sez.
4 - n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438 - 01; Sez.
5 - n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01). 8. E' infondato anche l'ultimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio. Quanto alla mancata concessione della attenuante della tenuità del danno, va ribadito che, ai fini del riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante, l'entità del pregiudizio deve essere di rilevanza minima (v., ad es., Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044 - 0). E va altresì sottolineato che, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Falcone, Rv. 243977 - 01). In ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, deve ricordarsi che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). E' dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata, pealtro in misura ben inferiore al medio edittale, in considerazione degli elementi puntualmente sottolineati dai giudici di merito ( gravi e plurimi precedenti penali, modalità della condotta, assenza di resipiscenza). Le medesime considerazioni si impongono in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: va infatti ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). I plurimi precedenti penali, infine, non consentono la valutazione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen .(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 02). 9. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 5 novembre 2024
lamenta violazione delle norme poste a garanzia di un processo equo per essere stata la condanna basata esclusivamente su risultanze probatorie inutilizzabili in quanto assunte in assenza dei prescritti adempimenti garantistici. Il riferimento è al verbale di verifica che il personale dell'EL, congiuntamente agli operatori di P.G., ha redatto in assenza dell'imputato nonostante si trattasse di accertamento tecnico irripetibile. Il ricorrente contesta poi l'assenza di motivazione in relazione al nesso sussistente tra la manomissione esterna del contatore e l'alterazione interna che avrebbe comportato la sottrazione fraudolenta di energia elettrica. I giudici di merito avevano omesso di spiegare quale tipologia di manomissione avrebbe realizzato l'imputato al fine di alterare la registrazione. Egli rileva altresì che nel medesimo stabile in cui è collocato il suo appartamento sono stati rinvenuti altri contatori ugualmente manomessi: la Corte territoriale non aveva motivato riguardo la richiesta di accertare che fosse stato effettivamente l'imputato l'autore della manomissione, e non un altro dei condomini nell'erronea convinzione di alterare il proprio contatore (essendo questi sprovvisti di targa nominativa, per cui facilmente confondibili). Quanto alla censura relativa alla configurazione dell'elemento soggettivo del reato, il ricorrente sostiene l'impossibilità di percepire un'eccentrica variazione nei consumi, avendo egli imputato la riduzione degli stessi alle frequenti assenze dall'appartamento: il fatto che beneficiasse della riduzione connessa alla manomissione non implica che avesse necessariamente contezza di quest'ultima. Con ulteriori tre motivi, il ricorrente si duole della mancata esclusione delle aggravanti di cui all'art. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. In relazione a quest'ultima, l'imputazione non conteneva specifica indicazione della ragione per cui tale aggravante si riteneva configurata. Inoltre, il fatto che il contatore era posizionato in un luogo accessibile unicamente ai condomini varrebbe ad escludere l'esposizione a pubblica fede. Per ciò che attiene all'aggravante della violenza sulle cose, si sottolinea la mancanza delle prove circa la riconducibilità concreta della manomissione al ricorrente. Con un ultimo motivo, il ricorrente censura l'entità del trattamento sanzionatorio essendo stata l'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen. esclusa sulla base di una stima presuntiva del danno e la gravità del fatto ricavata dalla mera commissione dello stesso, avendo altresì omesso i giudici di merito di tenere in considerazione ai fini del calcolo della sanzione, tra le altre cose, l'età avanzata dell'imputato. 4.11 Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è infondato. 2. L'imputato ha scelto di definire il procedimento a suo carico con le forme del rito abbreviato condizionato. Orbene, è consolidato l'orientamento secondo cui, una volta Instaurato il giudizio abbreviato condizionato, senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione ( Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, PG/Bianco, Rv. 252854 - 01; Sez. 5, n. 33870 del 07/04/2017, Crescenzo, Rv. 270475 - 01). Si è evidenziato, al riguardo, che la richiesta di giudizio abbreviato determina una cristallizzazione dell'imputazione da cui l'imputato ha scelto di difendersi;
ne consegue l'impossibilità per quest'ultimo di eccepirne l'indeterminatezza, salvo che dimostri che la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione gli abbia impedito di esercitare la sua difesa. Sul punto, le sentenze di merito chiariscono che, a seguito delle verifiche dei tecnici EL del 9 giugno 2017, era stato accertato come fosse stata praticata una manomissione al misuratore di energia grazie al quale i consumi venivano registrati in quantità inferiore rispetto a quelli erogati: il calcolo era effettuato a far data dal 1 novembre 2015. Ora, il RR si è ampiamente difeso in ordine a tale circostanza, offrendo di dimostrare che la flessione dei consumi in quel periodo era dovuta alla minore presenza presso la propria abitazione. Pertanto, la formulazione dell'imputazione non ha affatto impedito all'imputato di allegare e offrire di provare elementi a sua difesa. Per di più, l'imputazione riporta con adeguata specificità i tratti del fatto contestato, pacificamente riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità anche nel caso di connotazione temporale con la locuzione " fino al" (Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948 - 01). 3. Il secondo motivo è infondato. La prova oggetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, invero, non è quella cui era stato condizionato il rito abbreviato ( cosa che avrebbe certamente reso doverosa l'acquisizione in appello: cfr. Sez.
2 - n. 18401 del 22/03/2024, Rv. 286325 - 01.). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle ordinarie regole che disciplinano la rinnovazione istruttoria, ammissibile solo in caso di assoluta necessità della acquisizione probatoria ai fini della decisione. Su punto, non presenta illogicità il giudizio della corte territoriale secondo cui era del tutto ininfluente il dato della presenza in casa del RR, in considerazione delle risultanze dell'accertamento operato dai tecnici EL, secondo cui la flessione dei consumi era conseguente alla avvenuta manomissione del contatore. 4. Il terzo motivo è infondato. L'attività di verifica dello stato dei luoghi effettuata, in occasione di accertamenti per furto di energia elettrica, dal personale dell'ente erogatore, non costituisce atto irripetibile cui debbano applicarsi le garanzie difensive di cui all'art. 360 cod. proc. pen (Sez. 5 - , n. 45253 del 27/10/2021 Rv. 282286 - 01, Contino). Come chiarito in relazione ad analoghe censure da Sez. 5, n. 35027 del 16/06/2021, Berlingieri, non massimata, la norma di riferimento per valutare il regime di utilizzabilità degli atti in questione è l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., che estende la applicabilità delle norme del codice di procedura penale alle attività di ispezione o vigilanza compiute da persone non appartenenti alla polizia giudiziaria prima dell'avvio del procedimento penale. Tra le disposizioni del codice di procedura penale, che devono essere applicate, è ricompreso l'art. 348 cod. proc. pen. Nel caso di specie, i verificatori dell'EL hanno legittimamente compiuto l'attività accertativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. , in relazione all'art. 348 cod. proc. pen., agendo con i poteri propri della polizia giudiziaria, la quale, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. pen., ha anche il compito di "assicurare le fonti di prova e raccogliere guanto altro possa servire per l'applicazione della legge penale". Né l'attività con cui, attraverso la verifica dello stato dei luoghi, la polizia giudiziaria trae elementi per l'accertamento di un reato costituisce atto irripetibile, a cui abbia diritto di assistere il difensore, ai sensi degli artt. 360 del codice di rito, in quanto le garanzie difensive trovano applicazione solo quando si eseguano prelievi o manipolazioni tali da modificare in qualche modo la situazione obbiettiva preesistente. L'assistenza del difensore dell'interessato è essenziale appunto nei casi in cui l'operazione tecnica non potrebbe essere ripetuta nelle stesse condizioni. 5. Il quarto motivo, con il quale si contesta la tenuta logica della sentenza quanto alla mancata dimostrazione della affermata manomissione, è infondato. Secondo il ricorrente, non vi sarebbe alcuna spiegazione in ordine alla tìpologia di manomissione che aveva portato il malfunzionamento del contatore con conseguente contabilizzazione al ribasso dell'energia, sussistendo solo l'elemento evidente della rottura dell'incastro posteriore. Sul punto, la sentenza di primo grado, con la quale la sentenza impugnata, secondo i principi della cd " doppia conforme" forma un unicum motivazionale, riporta le sommarie informazioni testimoniali del tecnico EL , Di AO AN, il quale ha riferito che il contatore presentava la rottura dei tenoni posteriori ( ossia l'incastro naturale del contatore) e, per effetto della manomissione, i consumi erano stati contabilizzati con una percentuale di errore del 56,65% ( misurazione effettuata con strumenti tecnici in uso all'EL). La manomissione del contatore ha infatti comportato che l'ente erogatore ha regolarmente fornito energia elettrica senza poter verificare, se non attraverso un accertamento in loco, l'alterazione della registrazione del consumo. Le deduzioni del ricorrente si sostanziano in una contestazione generica, dal momento che i giudici di merito chiariscono in cosa consisteva la manomissione ( appunto nella rottura degli incastri posteriori del contatore), mentre la misurazione ha consentito di quantificare la diversa contabilizzazione del consumo effettivamente distribuito ( cfr., in tal senso, sez. 4, n.33966 del 7 aprile 2022, n.m.). 6. Il sesto e settimo motivo, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto attinenti all'elemento soggettivo del reato, sono infondati. Al riguardo, i giudici di merito motivano esaurientemente in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa la riferibilità del contatore alla propria abitazione, rilevando che: 1) lo stesso ricorrente, in sede di esame, aveva dichiarato di essersi accorto, dopo aver constatato la mancanza di erogazione, che " il contatore non c'era più" ( i tecnici EL avevano rimosso il contatore manomesso); così ammettendo di saper riconoscere qual era l'apparecchio collegato al proprio appartamento;
2) che il contatore, seppur non nominativo, riportava un numero di codice uguale a quello riportato in bolletta;
3) il ricorrente aveva affermato di saper riconoscere il contatore quando si recava nel vano condominiale al fine di ripristinare l'erogazione di energia. Si tratta di motivazioni esaustive, coerenti e logiche, a fronte delle quali il ricorrente oppone il fatto che i tecnici EL avevano rilevato, il giorno del sopralluogo altre manomissioni. Ciò però non mina la tenuta logica delle considerazioni sopra riportate, inerenti alla sicura conoscenza, da parte dell'imputato, di quale fosse il contatore che alimentava la propria abitazione. Inoltre, restano ininfluenti le considerazioni circa la difficile percezione, da parte del ricorrente, del beneficio fruito dalla flessione dei consumi:in simili casi, attesa la conoscenza della riconducibilità del contatore alla propria abitazione, il reato di furto è integrato, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, per il fatto di essersi avvalso di una erogazione indebita, anche in caso in cui l'allaccio abusivo o la manomissione siano commessi da altri (Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, El Kader, Rv. 227749 - 01; Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, PG in proc. de Novaro, Rv. 266411 - 01). La Corte argomenta poi in modo non illogico in considerazione della certa non irrisorietà del risparmio accertato, pari a oltre la metà dell'energia di fatto erogata, che ne rendeva certa la contezza da parte dell'imputato (pag. 6 sentenza di appello). 7. Sono infondati tutti i motivi relativi alla configurabilità delle aggravanti contestate. Va in primo luogo rilevato che la Corte territoriale ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 ( furto commesso su cosa destinata a pubblico servizio), regolarmente contestata nel capo di imputazione. Così decidendo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi secondo cui l' energia elettrica deve considerarsi bene indispensabile, la cui erogazione rientra nel concetto di pubblico servizio, cosicchè deve ritenersi che sia configurabile la contestata aggravante, la cui ratio risiede proprio nella maggior tutela che deve essere offerta a determinate cose, in ragione della loro destinazione. La sussistenza di tale presupposto determina l'operatività dell'aggravante (sez. 4, n. 21456 del 17/4/2002,Tirone, Rv. 226117-01; n. 1850 del 7/1/2016, Cagnassone, Rv. 266229-01). Le cose destinate al pubblico servizio non si identificano infatti perchè la loro funzione è pubblica, ma perche sono destinate alla resa di un servizio fruibile dal pubblico (sez. 6, n. 698 del 3/12/2013, dep. 2014, n.m.; sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep.2022, Mondino, Rv. 282543; sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, n.m., relativa proprio a un caso di manomissione del contatore). L'aggravante, pertanto, sussiste per il fatto stesso che la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio, essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali ( sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, Mondino, Rv. 282543 - 01). Stesse considerazioni valgono in ordine alla aggravante dell'uso di violenza sulle cose. Finvero parimenti consolidato il principio secondo cui in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. - è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa (Sez.
4 - n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438 - 01; Sez.
5 - n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 - 01). 8. E' infondato anche l'ultimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio. Quanto alla mancata concessione della attenuante della tenuità del danno, va ribadito che, ai fini del riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante, l'entità del pregiudizio deve essere di rilevanza minima (v., ad es., Sez. 5, n. 42819 del 19/06/2014, Lucchesi, Rv. 261044 - 0). E va altresì sottolineato che, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante non può, di regola, essere concessa in quanto nelle abitazioni l'appropriazione illecita di energia avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa venga abitata (Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Falcone, Rv. 243977 - 01). In ordine al complessivo trattamento sanzionatorio, deve ricordarsi che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita infatti la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). E' dunque ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata, pealtro in misura ben inferiore al medio edittale, in considerazione degli elementi puntualmente sottolineati dai giudici di merito ( gravi e plurimi precedenti penali, modalità della condotta, assenza di resipiscenza). Le medesime considerazioni si impongono in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche: va infatti ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). I plurimi precedenti penali, infine, non consentono la valutazione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen .(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 02). 9. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 5 novembre 2024