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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/12/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 805 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BELLOMO AGATINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
10/03/2025, i coniugi nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SAVOCA il 27/04/1989, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , a Messina il 19/03/1990 e a Messina Per_1 Per_2
il 29/04/1996;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione dei coniugi: nato a [...] Parte_3
(Venezuela) il 03.10.1963 e , nata a [...] il [...]. 2) Autorizzare i Parte_2
coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 3) Ritenere e dichiarare che i due figli della coppia: e sono maggiorenni ed autonomi economicamente. 4) Per_1 Per_2
Ritenere e dichiarare che i coniugi hanno adeguati redditi propri. 5) Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Savoca, affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000. 6) Con ogni ulteriore statuizione che Codesto On.le Tribunale adito riterrà congrua”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato in [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
CATANIA l'11/09/1962, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SAVOCA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/04/1989, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 805 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] l'[...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BELLOMO AGATINO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
10/03/2025, i coniugi nato in [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] l'[...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SAVOCA il 27/04/1989, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , a Messina il 19/03/1990 e a Messina Per_1 Per_2
il 29/04/1996;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare la separazione dei coniugi: nato a [...] Parte_3
(Venezuela) il 03.10.1963 e , nata a [...] il [...]. 2) Autorizzare i Parte_2
coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 3) Ritenere e dichiarare che i due figli della coppia: e sono maggiorenni ed autonomi economicamente. 4) Per_1 Per_2
Ritenere e dichiarare che i coniugi hanno adeguati redditi propri. 5) Disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello stato civile del Comune di Savoca, affinchè proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000. 6) Con ogni ulteriore statuizione che Codesto On.le Tribunale adito riterrà congrua”.
All'udienza del 26/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 10/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato in [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
CATANIA l'11/09/1962, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SAVOCA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/04/1989, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 2, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.