Articolo 22 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 21Articolo 23
Versione
14 marzo 1965
Art. 22.
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dello art. 41 - primo e secondo comma - del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965