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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/12/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3546/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 3546/2020 tra
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1
APPELLATO
Per l'udienza del 10 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per 'avv. ED OL Parte_1
Per l'avv. PUGLIESE AN OL CP_1
Il Giudice Dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni e aver letto memorie conclusive, memorie di replica e note scritte da ritenersi allegate al presente verbale di causa per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 3546/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ED Parte_1 P.IVA_1
OL, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 4 CERIGNOLA presso il difensore avv.
ED OL
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGLIESE CP_1 C.F._1
AN OL, elettivamente domiciliato in Via Trento, 27 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. PUGLIESE AN OL
APPELLATO nonché contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. pagina 2 di 14 Con atto di citazione notificato in data 20.10.2016, ha convenuto in giudizio la CP_1
Società e , dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola Parte_1 Controparte_2 per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, quale proprietario-conducente l'autovettura Volkswagen SS tg.BA605SML, nella causazione del sinistro verificatosi in data
05.08.2014, e per l'effetto condannarlo, in solido con al risarcimento dei Parte_1 danni quantificati in € 13.205,26, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che: CP_1
- mentre percorreva via San Ferdinando in Cerignola, a bordo della propria bicicletta, era stato tamponato dal veicolo Volkswagen SS tg. BAG60SML, condotto dal proprietario;
CP_2
-a seguito della caduta dal mezzo aveva riportato lesioni personali, diagnosticate presso l'ospedale di Cerignola in “trauma contusivo spalla destra”;
- i danni non patrimoniali erano stati quantificati in € 13.205,26;
- la responsabilità esclusiva per l'occorso sinistro era da addebitarsi al il quale non si CP_2 era avveduto della presenza della bicicletta che lo precedeva, tamponandola;
- aveva inoltrato formale richiesta di risarcimento danni ad con raccomandate a/r del Parte_1
31.10.2014 e 13.07.2016 ma la richiesta risarcitoria era rimasta inevasa.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'insussistenza del diretto rapporto causale Parte_1 evidenziando che l'attore aveva fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso (Ospedale Civile di
Cerignola) solo in data 07.08.2014 e cioè dopo due giorni l'asserito sinistro e chiedendo il rigetto della domanda attrice infondata in fatto ed in diritto, sia in punto di an, sia in punto di quantum.
La causa, assegnata alla cognizione del GdP di Cerignola, è stata rubricata al n. 22/2017 RG.
non si è costituito. Controparte_2
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore,
l'escussione dell'unico testimone nonché con l'ammissione della ctu medico- Testimone_1 legale richiesta da parte attrice, con ordinanza del 18.03.2019, il Giudice di Pace ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata solo dalla parte attrice.
All'esito, con sentenza n. 83/2020 emessa il 03.02.2020, il Giudice di Pace di Cerignola ha dichiarato intervenuto il sinistro per colpa e responsabilità esclusiva del convenuto CP_2
, quale proprietario-conducente l'autovettura Volkswagen SS tg. BA 605 ML e ha
[...] condannato la in solido con il convenuto CP_3 Controparte_4 CP_2
, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 6.100,12 per le lesioni
[...] fisiche riportate, maggiorata di interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data del pagina 3 di 14 sinistro fino all'effettivo soddisfo. Infine, il Giudice ha condannato i convenuti, sempre in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidati in complessivi € 2.000,00 per compensi ed € 300,89 per spese, oltre spese generali, CPA et IVA come per legge, nonché al rimborso del costo della CTU.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_2 riforma affermandone l'erroneità e l'illegittimità, concludendo “ Voglia il Tribunale Adito, in funzione di Giudice di Appello, in riforma della sentenza n. 83/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, nella persona dell'Avv. Tiziana Brunetti, il 03.02.2020, relativa al giudizio N.R.G.
77/2017, dichiarare la domanda proposta dal Sig. infondata in fatto ed in diritto CP_1
e soprattutto non provata, sia in punto di “an”, sia in punto di “quantum”, e quindi rigettare la sua richiesta risarcitoria come formulata nel giudizio di primo grado. . In subordine, voglia accertare il minor importo dovuto al Sig. con ogni conseguenza di legge. In ogni CP_1 caso, per effetto della riforma della sentenza, voglia condannare il Sig. alla CP_1 restituzione di quanto percepito ingiustamente sulla scorta della sentenza impugnata a titolo di sorte capitale, ivi compresa la infondata e/o sproporzionata liquidazione delle spese e competenze legali. Sempre in riforma della predetta sentenza, voglia I'Adito Tribunale condannare l'appellato in solido con il proprio legale dichiaratosi antistatario (Cass. Civ. Sez.
III n.17157/2012) alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di spese e competenze di giustizia. Si chiede, in ultimo, la condanna dell'appellato Sig. al CP_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
In data 19.10.2020 si è costituito contestando recisamente il gravame proposto ed CP_1 eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Non si è costituito l'appellato , ritualmente citato. CP_2
All'esito della udienza di comparizione delle parti, il GI ha disposto l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
All'udienza cartolare del 4.12.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. all'udienza cartolare del 10.12.2025 con termine per note scritte fino a 5 gg prima dell'udienza.
*****
1. In rito deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327
c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme.
pagina 4 di 14 Deve, infatti, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'appellato. Deve rilevarsi, infatti, che il testo novellato dell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. civ., sez. III, ord. n.
13151 del 25.5.2017).
Pertanto, l'atto di appello raggiunge il suo scopo nella misura in cui individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette, giacché i motivi d'appello assolvono due funzioni: quella di delimitare l'oggetto dell'impugnazione e quella di indicare le ragioni dell'appello.
Dunque, nel caso di specie, il limite posto dall'art.342 c.p.c. deve reputarsi pienamente rispettato, essendo stato esaurientemente individuato il “quantum appellatum”.
2. In via preliminare deve dichiararsi la contumacia del convenuto , ritualmente Controparte_2 citato e non costituitosi.
3. Tanto premesso, ha introdotto giudizio di gravame avverso la sentenza n. 83/2020 Parte_1 pronunciata dal Giudice di prime cure sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
- nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 cpc - principio del contraddittorio – ingiustificata rimessione in termini - errata e/o falsa applicazione degli articoli 185 bis et 51
c.p.c. – mancanza di terzietà del giudice adito
- omessa ed/od erronea valutazione dei mezzi istruttori da parte del giudice di pace – mancanza di prova sui fatti costitutivi della domanda - violazione o falsa applicazione degli artt.2697 c.c.,
112 et 115 c.p.c.
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 cost., 113 c.p.c. et 139 d. lgs 209/2005 (codice delle assicurazioni privata) e, comunque, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul riconoscimento e la quantificazione del danno morale
- violazione e/o falsa applicazione - errata liquidazione degli interessi e rivalutazione monetaria – mancanza di prova ed omessa motivazione a riguardo
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 - 11 d.m. 55/2014 errata liquidazione delle pagina 5 di 14 competenze legali al procuratore costituito – omessa motivazione sul punto
4. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Avuto riguardo al primo motivo di appello, in disparte ogni valutazione specifica circa l'asserita inimicizia personale intercorrente tra il Giudice di prime cure ed il difensore della parte convenuta, deve rilevarsi che, come noto, l'art. 52 c.p.c. prevede la possibilità di chiedere la ricusazione del giudice “nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi”. La norma va letta in combinato con l'art. 51 c.p.c., in forza del quale il giudice ha l'obbligo di astenersi: “1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come Pagina 2 arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa”. I casi di astensione obbligatoria stabiliti nell'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, devono essere oggetto di stretta interpretazione poiché, incidendo sulla capacità del giudice, determinano una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge.
Nel caso in esame, essendo stato espressamente indicato dalla difesa dell'appellata società assicurativa, il motivo che avrebbe potuto giustificare la ricusazione appare riconducibile a quello previsto dall'art. 51 n. 3 c.p.c., che impone al magistrato l'obbligo di astenersi “se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori”.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, né il GdP ha scelto di astenersi, giusta ordinanza in atti del
22.09.2017, né il difensore ha scelto di ricusare il Giudice.
Pertanto, avendo l'avv. Pedone scelto consapevolmente di dare corso al giudizio dinnanzi al Giudice naturale, avv. Brunetti, deve ritenersi inammissibile in sede di gravame la doglianza con cui contesta, tardivamente e con mezzo inappropriato, una presunta inimicizia e non terzietà della stessa, facendone in tal modo ragione di gravame con riguardo alla vicenda giudiziale che qui ci occupa.
pagina 6 di 14 5. Tanto premesso e in ragione del complesso dei motivi di appello spiegati, in questa sede di gravame, occorre procedere ad una rivalutazione globale degli esiti istruttori del giudizio di primo grado.
L'appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace non abbia fatto un buon governo delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria espletata, così accogliendo la domanda attorea sulla scorta di prove assolutamente inidonee a sostenerla, il tutto in palese violazione degli artt. 2697 C.C., 112 et 115
c.p.c.
In particolare, l'appellante ha riproposto in sede di gravame le contestazioni già avanzate nel primo grado di giudizio e, nello specifico, che:
- il referto della struttura pubblica (Pronto Soccorso) risultava datato 07.08.2014 e cioè dopo due giorni dall'asserito sinistro;
- la “lesione del tendine sovraspinoso spalla dx” era emersa solo in data 29.09.2014, cioè 50 giorni dopo il sinistro, con risonanza magnetica;
- la circostanza che l'attore avesse subito un trauma alla spalla destra nel giugno del 2014 e cioè 2 mesi prima dell'incidente;
- la CTU redatta dal Dott. aveva asserito la sussistenza del rapporto causale “in Persona_1 quanto le lesioni del Sig. avrebbero soddisfatto tutti i criteri “medico-legali” previsti dai CP_1 protocolli (cronologico, topografico, efficienza lesiva, continuità fenomenica, giudizio
contro
- fattuale)”, senza, tuttavia, spiegare in che modo fossero stati soddisfatti detti criteri;
- la testimonianza resa dal teste escusso era da considerarsi lacunosa e contraddittoria.
Infine, ha rilevato l'erronea liquidazione del danno morale in considerazione del fatto che non era stata prodotta alcuna prova in ordine all'incidenza della menomazione su specifici aspetti
“dinamico-relazionali” accertati, ovvero che la lesione abbia causato una sofferenza “psico-fisica” di particolare intensità e ha contestato l'addebito delle spese legali a suo carico.
Parte appellata, dal canto suo, ha sostenuto la correttezza della statuizione resa dal GdP rilevando che la documentazione medica prodotta era stata del tutto idonea a provare il nesso causale tra le lesioni e la dinamica del sinistro dedotta e che la testimonianza resa dal teste escusso era stata Tes_1 sufficiente a dare prova del sinistro, ritenendo, che il teste escusso abbia narrato in modo esaustivo e circostanziato la dinamica del sinistro.
2. Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, giova ricordare che la fattispecie dedotta in pagina 7 di 14 giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno (ex multis,
Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018, n.2840); ciò comporta che l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente – danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità (ex multis, Tribunale Cuneo, 22/09/2020 n. 519).
Nel caso di specie il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, ha ritenuto provata la storicità del sinistro, e la responsabilità esclusiva di nella causazione dello CP_2 stesso sulla base di un iter logico che non si ritiene condivisibile.
L' prima convenuta e nel presente giudizio appellante, ha contestato integralmente la Parte_1 narrativa storica del sinistro denunciato dall'attore, nonché le modalità del suo verificarsi e il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati, di talché parte attrice, attuale appellata, avrebbe dovuto fornire precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda.
Dunque, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposti in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà di . CP_2
In accoglimento dei motivi di appello attinenti alla errata valutazione dei mezzi di prova, deve ritenersi che il fatto posto a fondamento della domanda, ovvero il sinistro stradale nel corso del quale CP_1 avrebbe riportato lesioni, non sia stato provato, non avendo il danneggiato assolto all'onere della
[...] prova di cui all'art. 2697 c.c.
Va rilevato come, nella specie, la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni dell'unico testimone che avrebbe assistito al sinistro stradale: . Testimone_1
pagina 8 di 14 Ebbene, quando si pretende di provare un determinato fatto mediante l'escussione di un solo testimone, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali deve andare soggetta ad scrutinio di particolare rigore, volto a saggiare la compatibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali con le altre risultanze processuali, soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui non sarebbero intervenute né le forze dell'ordine né il 118.
Deve rilevarsi, infatti, che, dagli atti di causa è emerso che l'attore ha sostenuto che mentre circolava alla guida della sua biciletta, sulla via San Ferdinando in abitato di Cerignola, era stato tamponato da
, conducente l'autovettura Volkswagen SS tg. BA 605 ML, ed era rovinato al Controparte_2 suolo.
Ebbene, deve anzitutto darsi rilievo al fatto che la dinamica dedotta in citazione si presenta del tutto generica e non circostanziata. Inoltre sussistono una serie di incongruenze nella ricostruzione del sinistro e dei fatti ad esso immediatamente precedenti e successivi che inducono a ritenere non provate le modalità di verificazione dello stesso, così come dedotte in citazione.
Tali aspetti possono essere trattati congiuntamente, poiché connessi all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
Va rilevato che, a supporto delle proprie allegazioni, al fine di fornire la prova della veridicità del sinistro, così come prospettato, ha inteso avvalersi della prova testimoniale a mezzo del teste CP_1
e ha allegato la documentazione medica e le comunicazioni stragiudiziali intercorse Testimone_1 tra le parti ante giudizio.
Ebbene, il fatto storico, come dedotto in citazione, è stato confermato dal teste citato la cui Tes_1 indicazione, però, è emersa solo nella seconda delle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti datata 01.07.16, due anni dopo l'asserito sinistro e non anche in quella immediatamente successiva allo stesso. Tale circostanza appare senza dubbio peculiare, in quanto, il teste ha riferito, in sede di escussione, di aver lasciato all'attore, nell'immediatezza dei fatti, il proprio nominativo ed i suoi recapiti (cfr. verbale di udienza).
Tale teste, all'udienza del 25.05.2018, ha dichiarato: “assistevo ad un sinistro stradale avvenuto il 05 agosto del 2014, era di mattina verso le ore 10.00 — 10.15 circa. II sinistro riguardava il sig. CP_1
che procedeva sulla Via San Ferdinando, in Cerignola, sulla bicicletta, con direzione Bari,
[...] allorquando veniva tamponato da una SS Wolkswagen con lo spigolo anteriore destro contro la ruota posteriore della biciletta... la SS Volkswagen procedeva dietro la biciletta, con la stessa direzione di marcia ... la SS tamponava la bicicletta che finiva a terra unitamente al conducente,
pagina 9 di 14 sul lato destro .... la bicicletta cadeva a destra della carreggiata ma sull'asfalto, io stavo sul marciapiede ... ho prestato soccorso al sig. ricordo che si fermò a prestare soccorso anche il CP_1 conducente della SS. Il conducente della SS si offrì di accompagnarlo al Pronto Soccorso. Ma il Sig. , preferì chiamare i familiari.... ricordo che aiutammo a sollevarsi da terra e CP_1 CP_1 lamentava dolori alla spalla destra...però non posso dire se ha subito altre lesioni perché, dopo
l'arrivo dei familiari mi sono allontanato;
”.
Orbene, in primis v'è da rilevare che il teste nulla ha dichiarato riguardo ai danni subiti dai mezzi coinvolti, in particolare dalla bicicletta, come, peraltro anche l'attore, il quale ha omesso di indicare che tipo di danni avesse causato il veicolo tamponandola;
inoltre, il teste ha fatto menzione dell'intervento dei familiari dello che questi non ebbe a citare né nelle comunicazioni stragiudiziali, né in CP_1 citazione.
Verosimilmente sarebbe stata condotta prudente per il danneggiato indicare i nominativi, oltre che dei testimoni del sinistro, anche di coloro i quali intervennero in un momento successivo, già nella formale richiesta danni inoltrata all'assicurazione, o comunque nel momento, sia pure successivo, nel quale si fosse trovato nella possibilità di farlo, in assenza di riproduzioni fotografiche dei mezzi o altre allegazioni in grado di provare il fatto storico del sinistro.
Avuto riguardo all'istruttoria svolta, il convenuto contumace non ebbe a rendere Controparte_2
l'interrogatorio formale deferitogli, e il GdP ha ritenuto valutabile tale comportamento, unitamente agli altri elementi probatori assunti in corso di causa.
Ebbene, la mancata comparizione del convenuto contumace non può essere considerata quale ficta confessio in quanto ai sensi dell'art. 2733, comma terzo, cod civile, “in caso di litisconsortio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal
Giudice”. Tale articolo, peraltro, richiama l'art. 1309 c.c. secondo cui il “riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti degli altri;
se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova gli altri”.
La ratio di detta norma è chiara e applicabile al caso di specie;
infatti sarebbe pregiudizievole che la dichiarazione non resa in sede di interrogatorio formale da parte del presunto responsabile (debitore in solido) possa spiegare effetti nei confronti dell'altra parte processuale (la compagnia assicurativa) che peraltro ha contestato sin dalla fase pregiudiziale gli elementi di storicità del sinistro oggetto di causa.
Se così non fosse, sarebbe violato il diritto di difesa.
Infatti, in ossequio ai sovraesposti principi, la facoltà del Giudice di trarre elementi di prova dalla pagina 10 di 14 mancata risposta all'interrogatorio formale, in un rapporto processuale con pluralità di parti, non può essere esercitata per ritenere accertati i fatti che ne siano oggetto se questi, pur a favore del deferente, siano a svantaggio non dell'interrogando, bensì dell'altra parte processuale (dunque mancano i presupposti per la confessione, Cass Civ 3-12-2004/22753; Cass Civ. 16-6- 2003/9616; Cass. Civ. 16-
7-2002/10729) e nell'ambito di un diverso rapporto cui l'interrogatorio sia estraneo (Cass. Civ. 30-1-
1995/1088).
Ed ancora: l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confidente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, con la conseguenza che, in un rapporto processuale con pluralità di parti, l'interrogatorio non può essere deferito, da una parte all'altra, su un punto dibattuto, nel medesimo processo, tra il deferente e il terzo, non potendosi riconoscere alcun valore confessorio all'eventuale risposta affermativa dell'interrogato, nè potendosi trarre elementi di prova dalla mancata risposta, per ritenere accertati fatti che si risolvano a svantaggio dell'altra parte processuale (Cassazione civile sez. III 16/07/2002 n. 10279).
Ciò posto deve ritenersi che, nella fattispecie, l'attendibilità del testimone è stata irrimediabilmente compromessa dalla mancanza di ulteriori riscontri alle dichiarazioni rese, prima tra tutte la materiale assenza negli atti di causa del modulo CAI asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti, che, pur essendo stato citato ed indicato nelle missive stragiudiziali, non risulta essere presente tanto nel fascicolo di primo grado quanto in quello di appello di entrambe le parti.
In ultimo, deve evidenziarsi che, al verificarsi del sinistro di cui è causa, particolarmente preoccupante riguardo alle potenziali conseguenze poiché intervenuto tra un veicolo ed una bicicletta, non è stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto, accertare eventuali violazioni al CdS e riversare le dichiarazioni delle parti in un verbale. Seppure non obbligatoria, tale operazione avrebbe senza dubbio offerto un'allegazione sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria per come dedotta dallo e sottoposta al vaglio del Giudice di Pace prima e, attualmente, al Giudice di appello. CP_1
Inoltre, nonostante l'asserito tamponamento, nella ricostruzione dell'appellato, avrebbe causato la caduta dello provocata dallo sbalzo derivante dall'urto, non risulta che il traffico sia stato in CP_1 alcun modo fermato, se non altro per soccorrerlo in sicurezza, né che sia stato allertato il personale del locale servizio 118, nonostante il teste abbia riferito dei forti dolori che accusava alla Tes_1 CP_1 spalla.
La mancata prova del tamponamento e della entità dello stesso induce perplessità anche sulla esistenza di un valido nesso tra le lesioni accertate e l'evento così come dedotto.
pagina 11 di 14 Invero, ha dichiarato di aver deciso di non farsi soccorrere al momento del sinistro e di essere CP_1 tornato a casa, salvo poi recarsi presso lo studio del proprio medico di famiglia e solo due giorni dopo presso il locale PS ove gli fu diagnosticato “trauma contusivo spalla destra”.
Orbene, tale circostanza risulta essere senza dubbio peculiare, e, d'altra parte, poiché la “lesione del tendine sovraspinoso spalla dx” emerse solo in data 29.09.2014, cioè quasi due mesi dopo il sinistro, con risonanza magnetica, non vi sono agli atti allegazioni sufficienti a comprovare il nesso di derivazione causale dell'asserito sinistro dall'evento lesivo.
Deve darsi conto, inoltre, che non risultano, dai referti allegati, altre lesioni, neppure banali escoriazioni o contusioni che, pure, la caduta dalla bicicletta tamponata da un'automobile avrebbe dovuto comportare, a maggior ragione in piena estate, nel mese di agosto, periodo nel quale si utilizza abbigliamento meno coprente.
Nemmeno rileva, in senso contrario, l'asserita compatibilità della lesione riportata e refertata con le modalità del sinistro denunciato, come rappresentato dalla CTU a firma del dott. atteso che, Per_1 trattandosi di valutazione medico-legale, prescinde dalle considerazioni in fatto e diritto di cui sopra, spettanti al Giudice nella ricostruzione del complessivo quadro probatorio.
Tanto più in ragione del fatto che la mancata allegazione prima, e prova poi, dell'evento lesivo posto a base della pretesa risarcitoria da parte dell'attore, non può in alcun modo essere sopperito dalla consulenza tecnica che, si ricorda, non costituisce mezzo di prova atto a colmare le evidenti lacune allegative e probatorie della parte che ha agito in giudizio.
Si ritiene, pertanto, alla luce dell'analisi sovraesposta, che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere raggiunta la prova dell'an della domanda risarcitoria azionata, non essendo emersa una prova convincente in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro – onere probatorio che incombeva su parte attrice - vale a dire un riscontro oggettivo che ponesse in relazione diretta il danno lamentato con la dinamica descritta in citazione.
3. Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta da , in riforma della sentenza CP_1 impugnata.
Va conseguentemente accolta la domanda di restituzione delle somme di denaro pagate a CP_1 in esecuzione della sentenza di primo grado dalla Parte_1
Come noto, l'art. 336 del codice di procedura civile, disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, pagina 12 di 14 comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente;
in sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (v. Cass. n.
23972/2020, n. 3544/2013 e n. 9987/2011).
4. L'Avv. Pugliese Gaetano Paolo va condannato, in proprio, alla restituzione in favore della
[...] della somma ricevuta a titolo di spese di lite corrisposte in forza della sentenza impugnata, Parte_1 quale procuratore di dichiaratosi antistatario, evidenziandosi, al riguardo, che per CP_1 giurisprudenza assolutamente pacifica della Suprema Corte, in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte (Cass. n. 6225/2022, Cass. n. 8215/2013, Cass. n. 10827/2007, conf. Cass.
n. 13736/2004 nell'analogo caso di cassazione con rinvio della sentenza d'appello, conf. Cass. n.
13752/2002 nel caso in cui la sentenza, con cui abbia ottenuto il provvedimento di distrazione, venga annullata, nel successivo giudizio di rinvio). Questo perché la riforma della sentenza portante la pronuncia di condanna e di distrazione influisce anche sull'attribuzione delle spese al difensore, nel senso che questi è tenuto a restituire quello che ha riscosso, sicché al difensore anticipatario deve essere riconosciuta la qualità di parte del giudizio d'impugnazione, sia pure limitatamente al capo della decisione impugnata con il quale si è provveduto sulla distrazione delle spese del giudizio, con conseguente condanna alla restituzione di quanto (indebitamente) riscosso.
5. Quanto alle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia e con applicazione dei parametri medi per le fasi espletate, vanno poste a carico del soccombente , in CP_1 applicazione dell'art. 91 c.p.c., e andranno pagate in favore della parte vittoriosa, Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice di II grado, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
e Controparte_5 pagina 13 di 14 2) condanna a restituire tutto quanto pagato dalla in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata;
3) condanna l'Avv. Pugliese Gaetano Paolo, quale difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c. di CP_1
alla restituzione in favore della delle spese di lite pagate in suo
[...] Parte_1 favore in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata;
4) condanna al pagamento in favore della delle spese di lite CP_1 Parte_1 del processo di primo grado, che si liquidano in euro 1.205,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
5) condanna al pagamento in favore della delle spese di lite CP_1 Parte_1 del processo di secondo grado, che si liquidano in euro 1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge
Foggia, 10/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.g. 3546/2020 tra
Parte_1
APPELLANTE e
CP_1
APPELLATO
Per l'udienza del 10 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per 'avv. ED OL Parte_1
Per l'avv. PUGLIESE AN OL CP_1
Il Giudice Dopo aver invitato le parti a precisare le conclusioni e aver letto memorie conclusive, memorie di replica e note scritte da ritenersi allegate al presente verbale di causa per costituirne parte integrante, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di Appello iscritta al n. r.g. 3546/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ED Parte_1 P.IVA_1
OL, elettivamente domiciliato in VIA DANTE 4 CERIGNOLA presso il difensore avv.
ED OL
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGLIESE CP_1 C.F._1
AN OL, elettivamente domiciliato in Via Trento, 27 71042 CERIGNOLA presso il difensore avv. PUGLIESE AN OL
APPELLATO nonché contro
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. pagina 2 di 14 Con atto di citazione notificato in data 20.10.2016, ha convenuto in giudizio la CP_1
Società e , dinanzi al Giudice di Pace di Cerignola Parte_1 Controparte_2 per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, quale proprietario-conducente l'autovettura Volkswagen SS tg.BA605SML, nella causazione del sinistro verificatosi in data
05.08.2014, e per l'effetto condannarlo, in solido con al risarcimento dei Parte_1 danni quantificati in € 13.205,26, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che: CP_1
- mentre percorreva via San Ferdinando in Cerignola, a bordo della propria bicicletta, era stato tamponato dal veicolo Volkswagen SS tg. BAG60SML, condotto dal proprietario;
CP_2
-a seguito della caduta dal mezzo aveva riportato lesioni personali, diagnosticate presso l'ospedale di Cerignola in “trauma contusivo spalla destra”;
- i danni non patrimoniali erano stati quantificati in € 13.205,26;
- la responsabilità esclusiva per l'occorso sinistro era da addebitarsi al il quale non si CP_2 era avveduto della presenza della bicicletta che lo precedeva, tamponandola;
- aveva inoltrato formale richiesta di risarcimento danni ad con raccomandate a/r del Parte_1
31.10.2014 e 13.07.2016 ma la richiesta risarcitoria era rimasta inevasa.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'insussistenza del diretto rapporto causale Parte_1 evidenziando che l'attore aveva fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso (Ospedale Civile di
Cerignola) solo in data 07.08.2014 e cioè dopo due giorni l'asserito sinistro e chiedendo il rigetto della domanda attrice infondata in fatto ed in diritto, sia in punto di an, sia in punto di quantum.
La causa, assegnata alla cognizione del GdP di Cerignola, è stata rubricata al n. 22/2017 RG.
non si è costituito. Controparte_2
Esaurita l'istruttoria, consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore,
l'escussione dell'unico testimone nonché con l'ammissione della ctu medico- Testimone_1 legale richiesta da parte attrice, con ordinanza del 18.03.2019, il Giudice di Pace ha formulato una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata solo dalla parte attrice.
All'esito, con sentenza n. 83/2020 emessa il 03.02.2020, il Giudice di Pace di Cerignola ha dichiarato intervenuto il sinistro per colpa e responsabilità esclusiva del convenuto CP_2
, quale proprietario-conducente l'autovettura Volkswagen SS tg. BA 605 ML e ha
[...] condannato la in solido con il convenuto CP_3 Controparte_4 CP_2
, al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 6.100,12 per le lesioni
[...] fisiche riportate, maggiorata di interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data del pagina 3 di 14 sinistro fino all'effettivo soddisfo. Infine, il Giudice ha condannato i convenuti, sempre in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, liquidati in complessivi € 2.000,00 per compensi ed € 300,89 per spese, oltre spese generali, CPA et IVA come per legge, nonché al rimborso del costo della CTU.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale Parte_2 riforma affermandone l'erroneità e l'illegittimità, concludendo “ Voglia il Tribunale Adito, in funzione di Giudice di Appello, in riforma della sentenza n. 83/2020 emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, nella persona dell'Avv. Tiziana Brunetti, il 03.02.2020, relativa al giudizio N.R.G.
77/2017, dichiarare la domanda proposta dal Sig. infondata in fatto ed in diritto CP_1
e soprattutto non provata, sia in punto di “an”, sia in punto di “quantum”, e quindi rigettare la sua richiesta risarcitoria come formulata nel giudizio di primo grado. . In subordine, voglia accertare il minor importo dovuto al Sig. con ogni conseguenza di legge. In ogni CP_1 caso, per effetto della riforma della sentenza, voglia condannare il Sig. alla CP_1 restituzione di quanto percepito ingiustamente sulla scorta della sentenza impugnata a titolo di sorte capitale, ivi compresa la infondata e/o sproporzionata liquidazione delle spese e competenze legali. Sempre in riforma della predetta sentenza, voglia I'Adito Tribunale condannare l'appellato in solido con il proprio legale dichiaratosi antistatario (Cass. Civ. Sez.
III n.17157/2012) alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di spese e competenze di giustizia. Si chiede, in ultimo, la condanna dell'appellato Sig. al CP_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
In data 19.10.2020 si è costituito contestando recisamente il gravame proposto ed CP_1 eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Non si è costituito l'appellato , ritualmente citato. CP_2
All'esito della udienza di comparizione delle parti, il GI ha disposto l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
All'udienza cartolare del 4.12.2025 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. all'udienza cartolare del 10.12.2025 con termine per note scritte fino a 5 gg prima dell'udienza.
*****
1. In rito deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327
c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme.
pagina 4 di 14 Deve, infatti, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'appellato. Deve rilevarsi, infatti, che il testo novellato dell'art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass. civ., sez. III, ord. n.
13151 del 25.5.2017).
Pertanto, l'atto di appello raggiunge il suo scopo nella misura in cui individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette, giacché i motivi d'appello assolvono due funzioni: quella di delimitare l'oggetto dell'impugnazione e quella di indicare le ragioni dell'appello.
Dunque, nel caso di specie, il limite posto dall'art.342 c.p.c. deve reputarsi pienamente rispettato, essendo stato esaurientemente individuato il “quantum appellatum”.
2. In via preliminare deve dichiararsi la contumacia del convenuto , ritualmente Controparte_2 citato e non costituitosi.
3. Tanto premesso, ha introdotto giudizio di gravame avverso la sentenza n. 83/2020 Parte_1 pronunciata dal Giudice di prime cure sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
- nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 cpc - principio del contraddittorio – ingiustificata rimessione in termini - errata e/o falsa applicazione degli articoli 185 bis et 51
c.p.c. – mancanza di terzietà del giudice adito
- omessa ed/od erronea valutazione dei mezzi istruttori da parte del giudice di pace – mancanza di prova sui fatti costitutivi della domanda - violazione o falsa applicazione degli artt.2697 c.c.,
112 et 115 c.p.c.
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 cost., 113 c.p.c. et 139 d. lgs 209/2005 (codice delle assicurazioni privata) e, comunque, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul riconoscimento e la quantificazione del danno morale
- violazione e/o falsa applicazione - errata liquidazione degli interessi e rivalutazione monetaria – mancanza di prova ed omessa motivazione a riguardo
- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 - 11 d.m. 55/2014 errata liquidazione delle pagina 5 di 14 competenze legali al procuratore costituito – omessa motivazione sul punto
4. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Avuto riguardo al primo motivo di appello, in disparte ogni valutazione specifica circa l'asserita inimicizia personale intercorrente tra il Giudice di prime cure ed il difensore della parte convenuta, deve rilevarsi che, come noto, l'art. 52 c.p.c. prevede la possibilità di chiedere la ricusazione del giudice “nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi”. La norma va letta in combinato con l'art. 51 c.p.c., in forza del quale il giudice ha l'obbligo di astenersi: “1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come Pagina 2 arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa”. I casi di astensione obbligatoria stabiliti nell'art. 51 c.p.c., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, devono essere oggetto di stretta interpretazione poiché, incidendo sulla capacità del giudice, determinano una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge.
Nel caso in esame, essendo stato espressamente indicato dalla difesa dell'appellata società assicurativa, il motivo che avrebbe potuto giustificare la ricusazione appare riconducibile a quello previsto dall'art. 51 n. 3 c.p.c., che impone al magistrato l'obbligo di astenersi “se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori”.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, né il GdP ha scelto di astenersi, giusta ordinanza in atti del
22.09.2017, né il difensore ha scelto di ricusare il Giudice.
Pertanto, avendo l'avv. Pedone scelto consapevolmente di dare corso al giudizio dinnanzi al Giudice naturale, avv. Brunetti, deve ritenersi inammissibile in sede di gravame la doglianza con cui contesta, tardivamente e con mezzo inappropriato, una presunta inimicizia e non terzietà della stessa, facendone in tal modo ragione di gravame con riguardo alla vicenda giudiziale che qui ci occupa.
pagina 6 di 14 5. Tanto premesso e in ragione del complesso dei motivi di appello spiegati, in questa sede di gravame, occorre procedere ad una rivalutazione globale degli esiti istruttori del giudizio di primo grado.
L'appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace non abbia fatto un buon governo delle prove raccolte nel corso dell'istruttoria espletata, così accogliendo la domanda attorea sulla scorta di prove assolutamente inidonee a sostenerla, il tutto in palese violazione degli artt. 2697 C.C., 112 et 115
c.p.c.
In particolare, l'appellante ha riproposto in sede di gravame le contestazioni già avanzate nel primo grado di giudizio e, nello specifico, che:
- il referto della struttura pubblica (Pronto Soccorso) risultava datato 07.08.2014 e cioè dopo due giorni dall'asserito sinistro;
- la “lesione del tendine sovraspinoso spalla dx” era emersa solo in data 29.09.2014, cioè 50 giorni dopo il sinistro, con risonanza magnetica;
- la circostanza che l'attore avesse subito un trauma alla spalla destra nel giugno del 2014 e cioè 2 mesi prima dell'incidente;
- la CTU redatta dal Dott. aveva asserito la sussistenza del rapporto causale “in Persona_1 quanto le lesioni del Sig. avrebbero soddisfatto tutti i criteri “medico-legali” previsti dai CP_1 protocolli (cronologico, topografico, efficienza lesiva, continuità fenomenica, giudizio
contro
- fattuale)”, senza, tuttavia, spiegare in che modo fossero stati soddisfatti detti criteri;
- la testimonianza resa dal teste escusso era da considerarsi lacunosa e contraddittoria.
Infine, ha rilevato l'erronea liquidazione del danno morale in considerazione del fatto che non era stata prodotta alcuna prova in ordine all'incidenza della menomazione su specifici aspetti
“dinamico-relazionali” accertati, ovvero che la lesione abbia causato una sofferenza “psico-fisica” di particolare intensità e ha contestato l'addebito delle spese legali a suo carico.
Parte appellata, dal canto suo, ha sostenuto la correttezza della statuizione resa dal GdP rilevando che la documentazione medica prodotta era stata del tutto idonea a provare il nesso causale tra le lesioni e la dinamica del sinistro dedotta e che la testimonianza resa dal teste escusso era stata Tes_1 sufficiente a dare prova del sinistro, ritenendo, che il teste escusso abbia narrato in modo esaustivo e circostanziato la dinamica del sinistro.
2. Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti, giova ricordare che la fattispecie dedotta in pagina 7 di 14 giudizio configura una ipotesi di responsabilità extracontrattuale e, più propriamente, di un fatto illecito in relazione alla circolazione dei veicoli, fattispecie per la quale l'obbligo del risarcimento del danno sussiste solo qualora vi sia il concorso di tre elementi: 1) il verificarsi dell'evento storico;
2) l'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto;
3) il dolo o la colpa dell'agente.
Mentre con riguardo all'ultimo dei tre elementi indicati soccorre la presunzione di colpa di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., i primi due elementi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., devono essere interamente provati da chi agisce in giudizio in applicazione delle normali regole di distribuzione dell'onere probatorio.
Ed invero, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta e il danno (ex multis,
Tribunale Bari sez. III, 03/07/2018, n.2840); ciò comporta che l'attore che agisce in giudizio domandando il risarcimento del danno da sinistro stradale è tenuto a provare tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c., ad eccezione della colpa del conducente – danneggiante, che si presume sussistente in capo al medesimo una volta che l'attore abbia provato in giudizio fatto, danno e nesso di causalità (ex multis, Tribunale Cuneo, 22/09/2020 n. 519).
Nel caso di specie il Giudice di primo grado, nel valutare l'impianto probatorio complessivo, ha ritenuto provata la storicità del sinistro, e la responsabilità esclusiva di nella causazione dello CP_2 stesso sulla base di un iter logico che non si ritiene condivisibile.
L' prima convenuta e nel presente giudizio appellante, ha contestato integralmente la Parte_1 narrativa storica del sinistro denunciato dall'attore, nonché le modalità del suo verificarsi e il nesso causale tra lo stesso e i danni lamentati, di talché parte attrice, attuale appellata, avrebbe dovuto fornire precise e puntuali prove a sostegno della propria domanda.
Dunque, essendo controversa la ricostruzione della dinamica dei fatti così come genericamente esposti in citazione, sull'attore incombeva l'onere di provare, sia il fatto come in concreto verificatosi, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'impatto con il veicolo di proprietà di . CP_2
In accoglimento dei motivi di appello attinenti alla errata valutazione dei mezzi di prova, deve ritenersi che il fatto posto a fondamento della domanda, ovvero il sinistro stradale nel corso del quale CP_1 avrebbe riportato lesioni, non sia stato provato, non avendo il danneggiato assolto all'onere della
[...] prova di cui all'art. 2697 c.c.
Va rilevato come, nella specie, la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni dell'unico testimone che avrebbe assistito al sinistro stradale: . Testimone_1
pagina 8 di 14 Ebbene, quando si pretende di provare un determinato fatto mediante l'escussione di un solo testimone, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali deve andare soggetta ad scrutinio di particolare rigore, volto a saggiare la compatibilità e verosimiglianza delle dichiarazioni testimoniali con le altre risultanze processuali, soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui non sarebbero intervenute né le forze dell'ordine né il 118.
Deve rilevarsi, infatti, che, dagli atti di causa è emerso che l'attore ha sostenuto che mentre circolava alla guida della sua biciletta, sulla via San Ferdinando in abitato di Cerignola, era stato tamponato da
, conducente l'autovettura Volkswagen SS tg. BA 605 ML, ed era rovinato al Controparte_2 suolo.
Ebbene, deve anzitutto darsi rilievo al fatto che la dinamica dedotta in citazione si presenta del tutto generica e non circostanziata. Inoltre sussistono una serie di incongruenze nella ricostruzione del sinistro e dei fatti ad esso immediatamente precedenti e successivi che inducono a ritenere non provate le modalità di verificazione dello stesso, così come dedotte in citazione.
Tali aspetti possono essere trattati congiuntamente, poiché connessi all'istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.
Va rilevato che, a supporto delle proprie allegazioni, al fine di fornire la prova della veridicità del sinistro, così come prospettato, ha inteso avvalersi della prova testimoniale a mezzo del teste CP_1
e ha allegato la documentazione medica e le comunicazioni stragiudiziali intercorse Testimone_1 tra le parti ante giudizio.
Ebbene, il fatto storico, come dedotto in citazione, è stato confermato dal teste citato la cui Tes_1 indicazione, però, è emersa solo nella seconda delle comunicazioni stragiudiziali intercorse tra le parti datata 01.07.16, due anni dopo l'asserito sinistro e non anche in quella immediatamente successiva allo stesso. Tale circostanza appare senza dubbio peculiare, in quanto, il teste ha riferito, in sede di escussione, di aver lasciato all'attore, nell'immediatezza dei fatti, il proprio nominativo ed i suoi recapiti (cfr. verbale di udienza).
Tale teste, all'udienza del 25.05.2018, ha dichiarato: “assistevo ad un sinistro stradale avvenuto il 05 agosto del 2014, era di mattina verso le ore 10.00 — 10.15 circa. II sinistro riguardava il sig. CP_1
che procedeva sulla Via San Ferdinando, in Cerignola, sulla bicicletta, con direzione Bari,
[...] allorquando veniva tamponato da una SS Wolkswagen con lo spigolo anteriore destro contro la ruota posteriore della biciletta... la SS Volkswagen procedeva dietro la biciletta, con la stessa direzione di marcia ... la SS tamponava la bicicletta che finiva a terra unitamente al conducente,
pagina 9 di 14 sul lato destro .... la bicicletta cadeva a destra della carreggiata ma sull'asfalto, io stavo sul marciapiede ... ho prestato soccorso al sig. ricordo che si fermò a prestare soccorso anche il CP_1 conducente della SS. Il conducente della SS si offrì di accompagnarlo al Pronto Soccorso. Ma il Sig. , preferì chiamare i familiari.... ricordo che aiutammo a sollevarsi da terra e CP_1 CP_1 lamentava dolori alla spalla destra...però non posso dire se ha subito altre lesioni perché, dopo
l'arrivo dei familiari mi sono allontanato;
”.
Orbene, in primis v'è da rilevare che il teste nulla ha dichiarato riguardo ai danni subiti dai mezzi coinvolti, in particolare dalla bicicletta, come, peraltro anche l'attore, il quale ha omesso di indicare che tipo di danni avesse causato il veicolo tamponandola;
inoltre, il teste ha fatto menzione dell'intervento dei familiari dello che questi non ebbe a citare né nelle comunicazioni stragiudiziali, né in CP_1 citazione.
Verosimilmente sarebbe stata condotta prudente per il danneggiato indicare i nominativi, oltre che dei testimoni del sinistro, anche di coloro i quali intervennero in un momento successivo, già nella formale richiesta danni inoltrata all'assicurazione, o comunque nel momento, sia pure successivo, nel quale si fosse trovato nella possibilità di farlo, in assenza di riproduzioni fotografiche dei mezzi o altre allegazioni in grado di provare il fatto storico del sinistro.
Avuto riguardo all'istruttoria svolta, il convenuto contumace non ebbe a rendere Controparte_2
l'interrogatorio formale deferitogli, e il GdP ha ritenuto valutabile tale comportamento, unitamente agli altri elementi probatori assunti in corso di causa.
Ebbene, la mancata comparizione del convenuto contumace non può essere considerata quale ficta confessio in quanto ai sensi dell'art. 2733, comma terzo, cod civile, “in caso di litisconsortio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal
Giudice”. Tale articolo, peraltro, richiama l'art. 1309 c.c. secondo cui il “riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti degli altri;
se fatto dal debitore nei confronti di uno dei creditori in solido, giova gli altri”.
La ratio di detta norma è chiara e applicabile al caso di specie;
infatti sarebbe pregiudizievole che la dichiarazione non resa in sede di interrogatorio formale da parte del presunto responsabile (debitore in solido) possa spiegare effetti nei confronti dell'altra parte processuale (la compagnia assicurativa) che peraltro ha contestato sin dalla fase pregiudiziale gli elementi di storicità del sinistro oggetto di causa.
Se così non fosse, sarebbe violato il diritto di difesa.
Infatti, in ossequio ai sovraesposti principi, la facoltà del Giudice di trarre elementi di prova dalla pagina 10 di 14 mancata risposta all'interrogatorio formale, in un rapporto processuale con pluralità di parti, non può essere esercitata per ritenere accertati i fatti che ne siano oggetto se questi, pur a favore del deferente, siano a svantaggio non dell'interrogando, bensì dell'altra parte processuale (dunque mancano i presupposti per la confessione, Cass Civ 3-12-2004/22753; Cass Civ. 16-6- 2003/9616; Cass. Civ. 16-
7-2002/10729) e nell'ambito di un diverso rapporto cui l'interrogatorio sia estraneo (Cass. Civ. 30-1-
1995/1088).
Ed ancora: l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confidente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, con la conseguenza che, in un rapporto processuale con pluralità di parti, l'interrogatorio non può essere deferito, da una parte all'altra, su un punto dibattuto, nel medesimo processo, tra il deferente e il terzo, non potendosi riconoscere alcun valore confessorio all'eventuale risposta affermativa dell'interrogato, nè potendosi trarre elementi di prova dalla mancata risposta, per ritenere accertati fatti che si risolvano a svantaggio dell'altra parte processuale (Cassazione civile sez. III 16/07/2002 n. 10279).
Ciò posto deve ritenersi che, nella fattispecie, l'attendibilità del testimone è stata irrimediabilmente compromessa dalla mancanza di ulteriori riscontri alle dichiarazioni rese, prima tra tutte la materiale assenza negli atti di causa del modulo CAI asseritamente sottoscritto nell'immediatezza dei fatti, che, pur essendo stato citato ed indicato nelle missive stragiudiziali, non risulta essere presente tanto nel fascicolo di primo grado quanto in quello di appello di entrambe le parti.
In ultimo, deve evidenziarsi che, al verificarsi del sinistro di cui è causa, particolarmente preoccupante riguardo alle potenziali conseguenze poiché intervenuto tra un veicolo ed una bicicletta, non è stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto, accertare eventuali violazioni al CdS e riversare le dichiarazioni delle parti in un verbale. Seppure non obbligatoria, tale operazione avrebbe senza dubbio offerto un'allegazione sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria per come dedotta dallo e sottoposta al vaglio del Giudice di Pace prima e, attualmente, al Giudice di appello. CP_1
Inoltre, nonostante l'asserito tamponamento, nella ricostruzione dell'appellato, avrebbe causato la caduta dello provocata dallo sbalzo derivante dall'urto, non risulta che il traffico sia stato in CP_1 alcun modo fermato, se non altro per soccorrerlo in sicurezza, né che sia stato allertato il personale del locale servizio 118, nonostante il teste abbia riferito dei forti dolori che accusava alla Tes_1 CP_1 spalla.
La mancata prova del tamponamento e della entità dello stesso induce perplessità anche sulla esistenza di un valido nesso tra le lesioni accertate e l'evento così come dedotto.
pagina 11 di 14 Invero, ha dichiarato di aver deciso di non farsi soccorrere al momento del sinistro e di essere CP_1 tornato a casa, salvo poi recarsi presso lo studio del proprio medico di famiglia e solo due giorni dopo presso il locale PS ove gli fu diagnosticato “trauma contusivo spalla destra”.
Orbene, tale circostanza risulta essere senza dubbio peculiare, e, d'altra parte, poiché la “lesione del tendine sovraspinoso spalla dx” emerse solo in data 29.09.2014, cioè quasi due mesi dopo il sinistro, con risonanza magnetica, non vi sono agli atti allegazioni sufficienti a comprovare il nesso di derivazione causale dell'asserito sinistro dall'evento lesivo.
Deve darsi conto, inoltre, che non risultano, dai referti allegati, altre lesioni, neppure banali escoriazioni o contusioni che, pure, la caduta dalla bicicletta tamponata da un'automobile avrebbe dovuto comportare, a maggior ragione in piena estate, nel mese di agosto, periodo nel quale si utilizza abbigliamento meno coprente.
Nemmeno rileva, in senso contrario, l'asserita compatibilità della lesione riportata e refertata con le modalità del sinistro denunciato, come rappresentato dalla CTU a firma del dott. atteso che, Per_1 trattandosi di valutazione medico-legale, prescinde dalle considerazioni in fatto e diritto di cui sopra, spettanti al Giudice nella ricostruzione del complessivo quadro probatorio.
Tanto più in ragione del fatto che la mancata allegazione prima, e prova poi, dell'evento lesivo posto a base della pretesa risarcitoria da parte dell'attore, non può in alcun modo essere sopperito dalla consulenza tecnica che, si ricorda, non costituisce mezzo di prova atto a colmare le evidenti lacune allegative e probatorie della parte che ha agito in giudizio.
Si ritiene, pertanto, alla luce dell'analisi sovraesposta, che il giudice di prime cure abbia errato nel ritenere raggiunta la prova dell'an della domanda risarcitoria azionata, non essendo emersa una prova convincente in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro – onere probatorio che incombeva su parte attrice - vale a dire un riscontro oggettivo che ponesse in relazione diretta il danno lamentato con la dinamica descritta in citazione.
3. Alla luce delle risultanze istruttorie, quindi, l'appello è fondato e va, pertanto, accolto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta da , in riforma della sentenza CP_1 impugnata.
Va conseguentemente accolta la domanda di restituzione delle somme di denaro pagate a CP_1 in esecuzione della sentenza di primo grado dalla Parte_1
Come noto, l'art. 336 del codice di procedura civile, disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, pagina 12 di 14 comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente;
in sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (v. Cass. n.
23972/2020, n. 3544/2013 e n. 9987/2011).
4. L'Avv. Pugliese Gaetano Paolo va condannato, in proprio, alla restituzione in favore della
[...] della somma ricevuta a titolo di spese di lite corrisposte in forza della sentenza impugnata, Parte_1 quale procuratore di dichiaratosi antistatario, evidenziandosi, al riguardo, che per CP_1 giurisprudenza assolutamente pacifica della Suprema Corte, in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte (Cass. n. 6225/2022, Cass. n. 8215/2013, Cass. n. 10827/2007, conf. Cass.
n. 13736/2004 nell'analogo caso di cassazione con rinvio della sentenza d'appello, conf. Cass. n.
13752/2002 nel caso in cui la sentenza, con cui abbia ottenuto il provvedimento di distrazione, venga annullata, nel successivo giudizio di rinvio). Questo perché la riforma della sentenza portante la pronuncia di condanna e di distrazione influisce anche sull'attribuzione delle spese al difensore, nel senso che questi è tenuto a restituire quello che ha riscosso, sicché al difensore anticipatario deve essere riconosciuta la qualità di parte del giudizio d'impugnazione, sia pure limitatamente al capo della decisione impugnata con il quale si è provveduto sulla distrazione delle spese del giudizio, con conseguente condanna alla restituzione di quanto (indebitamente) riscosso.
5. Quanto alle spese di lite sia del primo che del secondo grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia e con applicazione dei parametri medi per le fasi espletate, vanno poste a carico del soccombente , in CP_1 applicazione dell'art. 91 c.p.c., e andranno pagate in favore della parte vittoriosa, Parte_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice di II grado, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
e Controparte_5 pagina 13 di 14 2) condanna a restituire tutto quanto pagato dalla in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata;
3) condanna l'Avv. Pugliese Gaetano Paolo, quale difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c. di CP_1
alla restituzione in favore della delle spese di lite pagate in suo
[...] Parte_1 favore in esecuzione della sentenza di primo grado qui riformata;
4) condanna al pagamento in favore della delle spese di lite CP_1 Parte_1 del processo di primo grado, che si liquidano in euro 1.205,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
5) condanna al pagamento in favore della delle spese di lite CP_1 Parte_1 del processo di secondo grado, che si liquidano in euro 1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge
Foggia, 10/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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