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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/05/2024, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
N. 20910/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20910/2016 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), in proprio e nella qualità di con il C.F._1 Parte_2 patrocinio dell'avv. Valeria CAPRIOTTI;
ATTRICE
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._2
in proprio e nella qualità di con il patrocinio dell'avv. Valeria Parte_2
CAPRIOTTI;
ATTORE
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._3
in proprio e nella qualità di con il patrocinio dell'avv. Valeria Parte_2
CAPRIOTTI;
ATTRICE
contro
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
con sede in Catania, viale Odorico da Pordenone Parte_5
n.25 (P. IVA: (quale incorporante per fusione di P.IVA_1 Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Antonietta DI STEFANO;
CONVENUTA
, con sede in Controparte_2
Catania, via Messina n.829 (C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_3
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elio SIGNORELLI
CONVENUTA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. Guido MINA';
TERZO CHIAMATO
con sede in Bologna, via Stalingrado n.45 Org_1 Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_4
dell'avv. Salvatore BARRESI;
TE CH
(già e, Controparte_5 Controparte_6
ancor prima, , in persona del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore,, con il patrocinio dell'avv. Santo SPAGNOLO;
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 31.10.2023 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
pagina 2 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
e hanno Parte_1 Parte_3 Parte_4 convenuto in giudizio la e l' Controparte_8 [...]
chiedendo accertarsi la responsabilità esclusiva o Controparte_9
concorrente delle due convenute nella causazione del decesso di e, Parte_2
per l'effetto, condannare le medesime 'al pagamento della somma che risulterà in corso di causa', oltre accessori e spese.
La difesa di parte attrice premetteva che:
- a seguito di sinistro occorso in data 25.05.2005 si recava Parte_2
presso la e, il giorno seguente, sottoposta a visita di Controparte_8
controllo ed esami strumentali, veniva diagnosticato 'distacco parcellare astragalo sx';
- il successivo 28.06.2005 la veniva ricoverata in regime di day Parte_2
hospital presso la predetta Casa di Cura per 'proseguo trattamento ortopedico'; veniva rimosso gambaletto gessato dalla gamba sinistra e, eseguito esame radiografico di controllo, veniva dimessa con referto 'in ripresa di guarigione';
- i sanitari della Cura avevano inspiegabilmente posizionato un gambaletto Pt_5
gessato anche sulla gamba destra della del quale 'quest'ultima non Parte_2 necessitava', tanto che lo stesso era stato rimosso circa una settimana prima del decesso.
La difesa di parte attrice, quindi, proseguiva nella ricostruzione rappresentando che:
- fino alla data dell'01.07.2005 la aveva lavorato 'godendo di ottima Parte_2
salute';
- in data 02.07.2005, a causa di dolori e algie sparse, la ricorreva alle Parte_2
cure del Pronto Soccorso dell' ove veniva ricoverata con Organizzazione_2
diagnosi di 'sospetto Sindrome di OW'; eseguita radiografia al torace, la pagina 3 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
paziente era stata trasferita presso il reparto di rianimazione ove veniva sottoposta a cure, comprensive di trasfusione di plasma;
- dal diario clinico risultava che la paziente era 'in stato vigile e ben orientata collaborativa'; tuttavia, successivamente alle cure prestate, le sue condizioni peggioravano irreversibilmente fino a causare la morte che interveniva il successivo
03.07.2005;
- secondo la la principale causa del decesso era da individuarsi Controparte_2
in 'porpora trombotica trombocitopenica'; quale causa secondaria, veniva indicata
'insufficienza cardiorespiratoria acuta'.
Tutto ciò premesso, la difesa di parte attrice sosteneva che il decesso della Parte_2 appariva agli stretti congiunti quale 'morte inspiegabile'; chiesti chiarimenti sia alla Casa di
Cura che alla nulla perveniva dalla prima mentre la seconda 'forniva Controparte_2 dichiarazioni lacunose e dilatorie' dalle quali, viceversa, potevano trarsi elementi per sostenere che 'il predetto decesso si è verificato per grave negligenza e responsabilità professionale dapprima della e successivamente dell'equipe medica del Controparte_1
a causa di una manifesta omissione di controllo e vigilanza da parte del Controparte_9
personale delle predette strutture ospedaliere (c.d. culpa in vigilando), che hanno determinato
l'inspiegabile ed immotivata morte della predetta paziente…'.
La difesa di parte attrice, quindi, sosteneva che il decesso era intervenuto a seguito di uno stato di infermità improvviso che risultava incompatibile con le ottimali condizioni di salute della inoltre veniva sostenuto che presso l'ospedale i sanitari non erano Parte_2 CP_2
stati in grado di prestare immediato soccorso alla improvvisa patologia.
Indi, veniva sostenuta la sussistenza di profili di danno sia patrimoniale che non patrimoniale e venivano rassegnate le conclusioni sopra riportate.
§§§§§
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La costituitasi in giudizio, contestava le domande e, in primo Controparte_1 luogo, evidenziava 'la totale assenza di documentazione medica a supporto' della sostenuta responsabilità professionale.
Più specificamente, la difesa della di Cura convenuta rassegnava che non si comprendeva Pt_5
quale fosse la contestata 'negligenza, colpa grave e/o dolo' e, quindi, quale fosse la 'manifesta omissione di controllo e vigilanza che avrebbe condotto alla responsabilità professionale'.
In diritto, veniva eccepita in via preliminare la prescrizione.
Nel merito, veniva sostenuta la assenza di ipotesi di responsabilità per insussistenza di nesso causale fra le cure prestate presso la di Cura ed il successivo decesso. Pt_5
In via subordinata, veniva contestata la sussistenza di danni risarcibili.
La convenuta chiedeva autorizzarsi chiamata in causa di Parte_5 Controparte_10
(già all'epoca della costituzione già e di Controparte_11 Per_1
nella qualità di medico che aveva eseguito le prestazioni professionali.
[...]
Va qui anticipato che, con memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., la difesa della convenuta rappresentava e documentava la intervenuta fusione per incorporazione di
[...]
in Controparte_8 Parte_5
§§§§§
Anche la , Controparte_12
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto.
La difesa dell' evidenzia che, in sede stragiudiziale, era stata indicata, sulla base della CP_2 documentazione sanitaria, 'la prova delle cause impreviste e non prevenibili' che avevano determinato il decesso e ribadiva che non poteva considerarsi sussistente alcuna responsabilità in capo ai sanitari della struttura sanitaria convenuta.
Indi, veniva rassegnato quanto emergeva dalla cartella clinica e veniva ribadita la assenza di nesso di causalità fra cure prestate e decesso della paziente.
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In via subordinata, la difesa della convenuta contestava la sussistenza di danni CP_2
risarcibili, sia iure hereditatis che iure proprio e concludeva, come detto, chiedendo il rigetto delle domande;
in via subordinata, chiedeva ridimensionaris il danno risarcibile.
§§§§§
Autorizzate le chiamate in causa sollecitate dalla si costituivano in giudizio sia Parte_5
che Persona_1 Controparte_11
Anche la difesa del evidenziava 'la totale assenza di documentazione medica a Per_1
supporto che attribuisca il decesso della signora alle cure prestate dalla Parte_2 [...]
sostenuto che 'le prestazioni medico-sanitarie […] vennero eseguite Controparte_1 Pt_6
dal dott. a regola d'arte, secondo quanto previsto dai relativi protocolli'. Controparte_3
Inoltre, veniva rappresentato come le prestazioni in questione non potevano essere in alcun modo poste in correlazione on la Sindrome di Per_2
In diritto, la difesa del terzo chiamato eccepiva la prescrizione;
nel merito, veniva sostenuta la insussistenza di profili di colpa e la insussistenza di profili di danno.
Anche chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della Compagnia con la Persona_1
quale aveva stipulato polizza per la responsabilità professionale.
§§§§§
costituitasi in giudizio, svolgeva difese con riguardo ai Controparte_11
profili di garanzia assicurativa ed alla esclusione di copertura con riguardo alla operatività per l'attività di medici non dipendenti della struttura, oltre che sulla franchigia e sul massimale;
indi, nel merito, contestava le domande proposte da parte attrice ed evidenziava, nel merito, che la Sindrome di era una patologia rara che rappresentava una urgenza ematologica, Per_2 sostenendo che 'non pare possa ravvisarsi alcuna correlazione causale tra i brevi ricoveri avvenuti presso la , relativa a trattamenti ortopedici, e l'insorgenza della Parte_5 patologia rara che ha costituito causa del decesso…'.
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§§§§§
Autorizzata la chiamata in causa richiesta da si costituiva in giudizio Persona_1
anche (già e, ancor Controparte_5 Controparte_6
prima, che eccepiva in via preliminare il difetto di Controparte_7
legittimazione attiva non risultando documentato il grado di parentela delle attrici con la e la stessa qualità di 'eredi'. Parte_2
Ancora in via preliminare veniva eccepita la nullità della citazione per genericità.
In ulteriore subordine, veniva eccepita la intervenuta prescrizione.
Indi, svolte considerazioni sulla copertura assicurativa e sulla posizione della in Parte_5
rapporto al nel merito veniva sostenuta la insussistenza di responsabilità, Per_1
specificamente del in relazione al decesso della Per_1 Parte_2
In via subordinata veniva contestata la quantificazione dei danni.
§§§§§
In corso di causa venivano depositate memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza del
24.05.2018 (dep. il 04.06.2018) veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici medico- legali.
Veniva acquisita la relazione tecnica del C.T.U. e le note ai rilievi di parte.
Posta una prima volta la causa in decisione, con ordinanza del 02.06.2023 veniva disposta rimessione su ruolo onde consentire alle parti di interloquire su taluni profili tecnici.
Acquisite le note delle parti, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 31.10.2023 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
§§§§§
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Con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. risulta prodotto stato di famiglia integrale eliminato da cui risulta che è effettivamente la madre di Parte_1
e che e sono due Parte_2 Parte_3 Parte_4
dei tre fratelli di (il quarto risulta essere . Parte_2 Persona_3
Deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva dei signori Parte_1
e Parte_3 Parte_4
§§§§§
(poi fusa in , Controparte_8 Parte_5
e hanno eccepito la intervenuta Controparte_3 Controparte_5
prescrizione posto che il decesso di risaliva al 03.07.2005. Parte_2
Con memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. la difesa di parte attrice ha contestato la fondatezza della eccezione sostenendo che paziente e struttura sanitaria sono legate da vincolo contrattuale, che la prescrizione è, quindi, decennale e che il decorso del termine era stato interrotto nel 2014 ('sotto il profilo strettamente giuridico, nel sottolineare che sussiste un rapporto di natura contrattuale (c.d. contratto di spedalità) tra la persona deceduta e le odierne parti convenute, che non è intervenuta alcuna prescrizione del diritto decennale (cfr. lettere racc.te a.r. nn.ri14952397619-3 e 14952397068-7 del 19.08.2014, ricevute in pari data, ossia il
21.08.2014 dalle predette odierne parti convenute), in materia di responsabilità sanitaria').
Ora, va rilevato che i signori e Parte_1 Parte_3
hanno agito per il risarcimento dei danni che assumono avere subito sia Parte_4
direttamente (iure proprio) che quali eredi di e, quindi, per danni che Parte_2
dovrebbero ritenersi acquisiti al patrimonio della defunta e trasmessi ereditariamente (iure hereditatis).
Il diritto al risarcimento reclamato iure proprio, sul quale, invero, parte attrice non ha ritenuto di svolgere considerazioni specifiche, ha natura extracontrattuale ed il temrine di prescrizione è quinquennale.
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Il diritto al risarcimento reclamato iure hereditatis, derivando dalla posizione giuridica della de cuius, si prescrive, come correttamente dedotto dalla difesa di parte attrice in dieci anni e ciò, in quanto la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è di tipo contrattuale.
Pertanto, le domande svolte iure proprio nei confronti di Controparte_8
devono considerarsi prescritte, con diretta ripercussione con riguardo alle posizion di e di (e, quindi, di Controparte_11 Controparte_3 [...]
. Controparte_5
Restano quindi le domande iure proprio nei confronti della , nonché quelle Controparte_2
iure hereditatis.
§§§§§
Procedendo con il merito delle questioni, risulta evidentemente centrale la analisi medico- legale della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale.
La vicenda oggetto del giudizio è costituita dal decesso improvviso, in data 03.07.2005, di giovane donna ventisettenne in apparenti ottime condizioni di salute Parte_2
(come più specificamente ed ampiamente allegato dalla difesa di parte attrice con le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c.), verificatosi in successione cronologica con distinta vicenda sanitaria che, nel precedente maggio 2005, la aveva vista ricoverata presso la CP_8
a seguito di un sinistro, sottoposta a controlli presso la stessa struttura in data
[...]
28.06.2005 e dimessa con referto di 'ripresa di guarigione'.
In corso di causa è stato conferito in carico di C.T.U. a medico legale.
Vanno analizzati in via preliminare i rilievi mossi dalla difesa di parte attrice che ha lamentato il mancato affiancamento al medico-legale di specialista in ematologia (come peraltro sollecitato con memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.).
Non risulta, tuttavia, che, nominato il medico legale, siano stati formalizzati rilievi né, dopo il deposito della relazione medica sia stato contestato alcunché sotto tale specifico profilo (dal pagina 9 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
verbale del 05.06.2019 risultano svolti, nell'interesse di parte attrice, rilievi afferenti al merito, senza alcuna censura sulla carenza di specializzazione o sulla necessità di affiancamento di altro professionista.
La circostanza che l'incarico di consulenza sia stato svolto da un medico legale e non da un collegio di consulenti risulta in sé irrilevante evidenziandosi, al riguardo, che la causa è stata introdotta in epoca antecedente alla legge Gelli-Bianco.
La mancanza di competenze può costituire ragione di critica tecnica ai risultati offerti dal
C.T.U. e, pertanto, non sussistono motivi di nullità o di inutilizzabilità della relazione depositata agli atti.
§§§§§
Il consulente nominato dal Tribunale, con la relazione tecnica depositata in data 02.05.2019, dopo avere
- ripercorso le vicende connesse al ricovero presso la , Controparte_8
- passato in rassegna tutta la documentazione evidenziando i profili di maggior rilievo,
- riportato le questioni rilevanti per lo svolgimento delle operazioni tecniche poste dalle parti,
ha rassegnato, in primo luogo, con riferimento ad una circostanza che aveva destato allarme in parte attrice, che a seguito del ricovero del 5.05.2005, oltre alla frattura dell'argastralo di sinistra, alla veniva riscontrata 'modica tumefazione al collo piede di destra Parte_2 con dolore localizzato al malleolo peroneale destro e functio lesa' e proprio per tale ragione era stato 'confezionato anche un apparecchio gessato a destra in quanto l'esame obiettivo aveva evidenziato anche a destra un dolore al malleolo peroneale ed una compromissione funzionale, prassi questa consolidata in ortopedia anche in assenza di frattura ma soprattutto, nel caso de quo, necessaria in quanto l'ingessatura dell'arto inferiore sinistro avrebbe determinato un carico maggiore a destra con possibilità di ulteriori problematiche future'.
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Con riguardo a tale apparecchio gessato veniva rappresentato che era stato rimosso in data
10.06.2015, e che 'veniva prescritta solo terapia antidolorifica al bisogno'; sul punto venivano offerte specifiche considerazioni medico-legali, rappresentandosi che 'trattandosi di frattura chiusa e trattata incruentamente non è prevista la somministrazione né di terapia antibiotica né di terapia antitrombotica'.
Il C.T.U. analizzava anche la fase di rimozione dell'apparecchio gessato applicato all'arto sinistro (28.06.2005, mettendo in evidenza che 'nulla viene riferito dalla Parte_2
relativamente ad eventuali disturbi lamentati nel periodo intercorrente tra il confezionamento dell'apparecchio gessato (avvenuto un mese prima) e la sua rimozione'.
Indi, il C.T.U. ha proceduto con l'esame delle vicende relative al ricovero, in data 02.07.2005, presso l' , dapprima presso il Pronto Soccorso e, quindi, presso il reparto Organizzazione_2
di rianimazione.
Il C.T.U. rassegnava che la si era presentata in Pronto Soccorso 'per Parte_2
l'insorgenza di febbre, gengivorragia, dolore dentario acuto, affanno ed ematuria' e metteva in evidenza che in quella sede 'veniva formulata diagnosi di sospetta sindrome di e Per_2 veniva subito ricoverata in Rianimazione'.
Veniva descritto il trattamento posto in essere in rianimazione e segnatamente:
- plasmaferesi;
- terapia con cortisone;
- copertura antibiotica;
secondo linee guida, veniva programmata ulteriore plasmaferesi per il successivo 03.07.2005.
Tuttavia, alle ore 12,30 del 03.07.2005 'le condizioni cliniche si aggravavano improvvisamente con perdita di coscienza, desaturazione, midriasi bilaterale, ipotensione, bradicardia'.
Il trattamento proseguiva con IOT (intubazione oro-tracheale), veniva operato reintegro volemico, venivano praticate tre fiale di adrenalina.
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Alle ore 14,05 si instaurava una bradicardia marcata; si avviava procedura RCP (rianimazione cardio polmonare) ma alle ore 14,30 la decedeva. Parte_2
Analizzata e riportata la sequenza delle attività poste in essere in occasione dei ricoveri della il C.T.U. procedeva ad opportuno e chiaro 'inquadramento nosografico' della Parte_2
'Porpora Trombotica Trombocitopenica (PTT) o Sindrome di Moschcowitz',
Il C.T.U. rappresentava che la Sindrome di OW è una malattia ematologica rara che coinvolge una serie di fattori, tra cui una ridotta attività enzimatica di ADAMTS 13, il fattore di VO LL (VWF), e la formazione di microtrombi nei vasi sanguigni. Può manifestarsi in due forme principali: familiare e acquisita, con sintomi che variano da episodi singoli a ricorrenti.
Nella maggior parte dei casi, la PTT è caratterizzata da un'attività plasmatica di ADAMTS 13 ridotta a meno del 5%, il che porta alla persistenza di multimeri di VWF non scissi e alla formazione di microtrombi. Questo processo può causare una serie di complicazioni potenzialmente letali, incluse alterazioni dello stato di coscienza, febbre, deficit renale e danni agli organi e ai tessuti.
La malattia può essere idiopatica o causata da diversi fattori, tra cui fattori genetici, autoimmunitari, farmaci, gravidanza, o altre condizioni mediche.
Dal punto di vista clinico, la PTT è associata a microangiopatia trombotica e può manifestarsi con una vasta gamma di sintomi, inclusi problemi neurologici, epistassi, gengivorragia e coma.
La terapia d'urgenza spesso coinvolge il plasma-exchange (PE) o la plasmaferesi, insieme a corticosteroidi e, nei casi resistenti al PE, la splenectomia o la vincristina.
La plasmaferesi è considerata la terapia di prima linea e consiste nella rimozione del plasma del paziente e la sua sostituzione con plasma donato, con l'obiettivo di rimuovere gli autoanticorpi anti-ADAMTS 13 e sostituire la proteina difettosa con quella sana.
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Veniva rappresentato che 'l'esordio è acuto e subdolo a decorso spesso fulminante, portando a morte nel 90% dei casi'.
Operata tale opportuna e chiara premessa, il C.T.U. ha analizzato la situazione specifica della nei punti salienti dei ricoveri presso le due strutture convenute. Parte_2
Indi, evidenziato che 'parte attrice ritiene che il decesso si sia verificato per grave negligenza
e responsabilità professionale sia dei sanitari della che dei sanitari dell' Parte_5 [...]
per una manifesta omissione di controllo e vigilanza del personale delle Controparte_13
predette strutture (c.d. culpa in vigilando) ma non specificando in cosa consisterebbero tali omissioni di controllo', il C.T.U. rassegnava le seguenti conclusioni, coerenti con le premesse scientifiche e con quanto emergeva dalla documentazione sanitaria.
In particolare il C.T.U. concludeva nel senso che
- il trattamento presso la , con apposizione di gambaletto gessato a Controparte_1
sinistra per la frattura ed a destra per la distorsione, doveva considerarsi corretto;
- anche le dimissioni dalla erano state corrette, con Pt_5 Controparte_1
somministrazione di sola terapia antidolorifica;
- l'insorgenza della Sindrome di OW non poteva 'essere messa in rapporto causale con quanto eseguito dai sanitari della di Catania. Controparte_1
Infatti, si tratta di una patologia rara che rappresenta un'urgenza ematologica';
- l'operato del personale operante presso l'Ospedale risultava 'corretto ed CP_2
improntato a perizia, diligenza e prudenza' posto che o veniva subito sospettata la Sindrome di OW
o in conseguenza, veniva predisposto 'l'immediato ricovero in Rianimazione';
o si effettuava il riscontro ematologico che ne confermava la diagnosi;
o veniva subito iniziato trattamento con plasmaferesi, che costituisce, ancora in atto, il trattamento di elezione, associato a trattamento farmacologico di
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supporto e continuo controllo dei parametri vitali seguendo le linee guida internazionali.
Sulla base di tutto quanto sopra, il C.T.U. rassegnava la insussistenza di profili di responsabilità con riguardo alle due strutture convenute, concludendo nel senso che 'il decesso della Sig.ra
non può essere messo in relazione a inadempienze da parte del personale Parte_2
sanitario dell Controparte_13
Le conclusioni del C.T.U. risultano pienamente condivisibili risultando frutto di approfondita analisi di tutto il materiale acquisito agli atti, con valutazioni scientifiche fondate sui principi che governano la materia in questione puntualmente richiamati ed esposti con eccezionale chiarezza.
I rilievi mossi dalla difesa – giova evidenziare sin d'ora, senza supporto di C.T.P. – non risultano idonei ad incidere sulle conclusioni offerte dai C.T.U. che, come già anticipato, hanno esaminato gli stessi offrendo le proprie ulteriori considerazioni.
In primo luogo il C.T.U. ha evidenziato come tutti i profili di rilievo indicati negli scritti difensivi, in particolare nelle memorie ex art.183 comma 6 nn.1 e 2 (che riprendevano temi già inclusi in citazione, erano stati esaminati.
Pertanto tale primo rilievo, invero generico, risulta infondato.
Con riguardo alla questione relativa al gambaletto alla gamba destra, oggetto di altro rilievo fondato sul fatto che non risultava traccia di trauma contusivo distorsivo al collo del piede destro, il C.T.U. replicava sulla base di specifico riscontro documentale nel senso che
la cartella clinica è formata anche da altre voci e soprattutto dall' Org_3
che consiste nella visita della paziente che viene ricoverata. Infatti, proprio in
[...] tale voce viene riportato: “modica tumefazione collo piede sinistro….. modica tumefazione collo piede destro. Dolore alla pressione localizzata malleolo peroneale destro”.
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Inoltre, venivano ribadite le considerazioni mediche sulla cui base ritenere corretta la apposizione del detto gambaletto, e ciò 'proprio alla luce di tale esame obiettivo (anche se non era stata evidenziata alcuna frattura) specificando che ciò avviene normalmente soprattutto nel caso de quo, considerato che si trattava di una frattura di astragalo, al fine di evitare un carico eccessivo sull'altro arto (in questo caso il destro che già dolente e tumefatto avrebbe potuto dare problematiche future a causa del carico eccessivo che avrebbe dovuto sopportare)'.
Veniva censurata quale osservazione non fondata su basi scientifiche quella secondo cui la rimozione prematura del gambaletto destro costituiva rimedio ad un precedente errore dei sanitari;
al contrario, come puntualmente chiarito dal C.T.U., la apposizione del gambaletto per un periodo ridotto era giustificata, sempre da un punto di vista tecnico-scientifico, per il fatto che 'in quell'arto non si era determinata alcuna frattura ma, verosimilmente, una semplice distorsione e, pertanto, non era necessario tenere il gesso più a lungo'.
Altro rilievo della difesa di parte attrice è relativo alla asserita mancanza di adeguata profilassi eparinica.
Anche tale censura risultava 'non […] supportata da un riscontro scientifico in merito', e, al contrario, veniva evidenziato, sempre sulla base di considerazioni scientifiche, che nel caso concreto correttamente non era stata disposta terapia antitrombotica (così come neanche terapia antibiotica) in quanto 'trattavasi di frattura chiusa (significa senza esposizione con l'esterno)
e, in questi casi non è prevista alcuna profilassi né terapia con tali farmaci'.
Ancora sulla base di precisi principi medico-legali venia contestato l'ulteriore rilievo fondato su quanto la avrebbe riferito al momento della rimozione del gesso in quanto Parte_2
trattavasi di elementi che non trovavano riscontro nella documentazione sanitaria dalla quale, al contrario, risultava che la paziente 'si dimette migliorata in ripresa funzionale'.
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Documentalmente infondato risultava il rilievo circa la mancanza in atti del verbale di Pronto
Soccorso che il C.T.U., puntualmente, indicava come prodotto dalla stessa difesa e riportato in ogni sua parte a pagina 10 della prima relazione inviata alle parti cd. bozza di relazione).
Anche i rilievi relativi ai 'tempi' del trattamento presso l' risultavano Organizzazione_2
infondati ed per il C.T.U. era sufficiente limitarsi ad evidenziare i dati documentali emergenti dalla documentazione sanitaria:
- ore 15,20 del 02.07.2005, visita presso il Pronto Soccorso e, quindi o esecuzione di esame radiografico,
o esame ematochimico o sospetto clinico di Sindrome di OW
- arrivo in rianimazione alle successive ore 17,40 e descrizione del trattamento quale risultante dalla cartella
Infine, anche i rilievi sulla indicazione dell'orario della esecuzione della seconda plasmasferesi venivano ridimensionati nel senso che la stessa si collocava fra le ore 8,00 e le ore 12,00 del
03.07.2005, momento nel quale venia segnalata improvvisa perdita di conoscenza, desaturazione e tutti gli altri sintomi riportati.
Pertanto, vanno ulteriormente condivisi anche le note di replica del C.T.U. alle osservazioni svolte dal difensore (senza ausilio di C.T.P.).
La difesa di parte attrice, oltre ai rilievi latu sensu procedurali, ha riproposto censure di merito alla C.T.U. anche con la comparsa conclusionale.
Quanto ai rilievi procedurali, con la comparsa conclusionale sono stati sostenuti profili di sospetto sul C.T.U. che avrebbe dovuto astenersi in quanto risultava avere svolto attività professionale in favore di 'alcune compagnie assicurative che operano nel limitato distretto di
Catania', fra le quali la di cui risultava essere consulente anche Organizzazione_4
il dott. C.T.P. di una delle parti del presente giudizio. Per_4
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I rilievi sono del tutto infondati sia in rito che nel merito;
in rito, in quanto i rapporti del professionista con soggetti che non sono parte in causa restano del tutto irrilevanti;
nel merito, in quanto anche la circostanza che sia il C.TU. nominato che il C.T.P. sarebbero consulenti di una Compagnia che non è parte del presente giudizio è del tutto irrilevante, non integrando né ragioni legittimanti la richiesta di astensione per ipotesi tipiche né, in astratto, la richiesta per ragioni di opportunità.
Va detto, in via preliminare, che non può condividersi la impostazione della difesa, che ha inteso svolgere rilievi e censure senza supporto di professionista medico legale, sostenendo che
'parte attrice in evidente stato di indigenza, che non ha consentito di rinvenire né economicamente né materialmente (sotto il profilo della disponibilità) un proprio consulente medico di parte, ha pienamente diritto di avere un giusto processo (art. 32 Cost.)'.
Ed invero, in caso di azioni per responsabilità per ipotesi di cd. colpa medica di C.T.P., prevista espressamente dal T.U. Spese ed adeguatamente regolamentata, costituisce supporto evidentemente necessario per il corretto svolgimento delle attività processuali che, in mancanza, ove prive di pareri scientifici di consulenti di parte, dovrebbero essere esse stesse corredate da richiami a documentazione scientifica onde non essere considerate valutazioni personali e, dal punto di vista tecnico, 'esplorative'.
§§§§§
Quanto al merito, la difesa ha reiterato contestazioni alla apposizione del gambaletto alla gamba destra evidenziando:
- che 'amici stretti e familiari' ricordavano che la non aveva alcun Parte_2
dolore alla gamba destra.
Il rilievo da un lato è fondato su elementi, peraltro generici, non acquisiti agli atti;
dall'altro, in ogni caso, sono del tutto irrilevanti posto che, secondo quanto risulta dalla cartella clinica (già richiamata sul punto), era stata riscontrata “modica tumefazione collo piede sinistro….. modica tumefazione collo piede destro. Dolore alla pressione localizzata malleolo peroneale destro”.
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Pertanto, era stata la stessa a riferire ai sanitari di 'dolore alla pressione' e tale Parte_2
dato documentale risulta insormontabile anche ove tali, peraltro generiche, dichiarazioni di
'amici e parenti' fossero state acquisite agli atti.
Ancora, viene riferito che i sanitari del 'rimasero sbalorditi' per il fatto che non era CP_2
stato adottato 'trattamento eparinico prolungato'.
Tale circostanza, ancora una volta offerta in termini generici (nel senso che la valutazione non
è collocata in alcun contesto specifico, non si comprende quale sanitario la abbia espressa e sulla base di quale analisi documentale e della situazione della paziente), è del tutto inconsistente non risultando da atti del processo.
In ogni caso, la censura al mancato trattamento con eparina non può ritenersi fondata per il commento di alcuni sanitari ma solo sulla base di puntuali e specifiche controdeduzioni di tipo scientifico.
Anche i rilievi a presunte manchevolezze della cartella clinica per un sostenuto 'buco temporale' dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 03.07.2005 sono irrilevanti da un alto in quanto fondate sul fatto in sé della mancanza di annotazioni che non implicano incompletezza (posto che vi era un trattamento in corso), dall'altro, da un punto di vista tecnico giuridico, che 'il rilievo della difettosa tenuta della cartella clinica è tale da far ritenere provato il nesso di causalità materiale solo quando proprio l'incompletezza della cartella clinica abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno' (Cass. 14 novembre
2019, n. 29498; in senso conforme, Cass civ., sez. III, 8 luglio 2020 n.14261).
Nel caso specifico, a fronte della Sindrome di OW avente gli effetti devastanti e incontestati di cui si è detto, non risulta neanche allegato quale informazione possa non solo considerarsi omessa ma anche che, ove vi fosse stata, avrebbe consentito di ritenere sussistente un diverso nesso eziologico fra ricovero e decesso.
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Anche le 'doglianze verbali e fattuali lamentate da al momento delle dimissioni', che Parte_2
come detto, non sono agli atti, restano irrilevanti ove si tenga conto di quanto, in positivo, risulta dalla cartella clinica, da quanto riscontrato dai sanitari al momento delle dimissioni, tenendo conto del valore giuridico di tutto ciò, in assenza di contestazioni formalizzate con querela di falso.
La difesa ripropone le censure alla apposizione di gambaletto alla gamba destra e sostiene che
' aveva fatto presente ai predetti sanitari della di avvertire Parte_2 Controparte_1
un forte fastidio agli arti inferiori, che apparivano gonfi ed un colorito della pelle non usuale, alla presenza di testimoni, quali stretti familiari ed amici, ma non era stata considerata'
Ancora una volta la difesa si limita ad offrire elementi di tipo fattuale/suggestivo, senza chiarire da un punto di vista medico-legale come avrebbe dovuto essere modificato il trattamento e, ancor di più, come tale circostanza sia idonea ad escludere la sopravvenuta Sindrome di causa del decesso. Per_2
Parimenti, i rilievi sui sostenuti ritardi nella diagnosi di Sindrome di OW presso il
Pronto Soccorso sono smentiti dai dati temporali di accesso e di trasferimento in rianimazione
(sopra riportati) e dei tempi tecnici necessari per eseguire gli esami strumentali ed ottenere i relativi esiti (anch'essi sopra riportati).
La difesa, ancora, sostiene che
Secondo le linee-guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, allorché viene ingessato un arto inferiore, occorre prescrivere una cura anticoagulante (fluidificante del sangue), al fine di evitare il rischio di sviluppare una Trombosi Venosa Profonda (TVP)
Tale affermazione, priva di alcun sostegno di C.T.P. e meno che mai di documentazione scientifica a corredo, in detti termini resta del tutto irrilevante i fini della decisione.
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Le reiterate affermazioni circa la necessità di prescrizione di terapia eparinica, anche a fronte dei precisi elementi tecnici offerti dal C.T.U., risultano contrapposti senza supporto di parere di
C.T.P. o di sostegno di letteratura scientifica.
Alla pagina 9 della prima comparsa conclusionale, poi, risulta introdotto anche il tema della perdita di chance, sul quale è sufficiente evidenziare la assoluta novità rispetto ai temi oggetto della citazione e, quindi, la tardività e conseguente inammissibilità, prima ancora che la sua infondatezza (ove si consideri che, secondo le indicazioni scientifiche, riportate in C.T.U. e non confutate, 'l'esordio è acuto e subdolo a decorso spesso fulminante portando a morte nel 90% dei casi'.
Tutte le considerazioni, affidate a prova costituenda di 'parenti e amici' che avrebbero assistito, secondo l'assunto di parte attrice, a telefonate del personale dell'ospedale con CP_2
medici di altri ospedali per avere informazioni sul trattamento risultano irrimediabilmente irrilevanti in quanto non supportate da men che minima allegazione tecnico-scientifica di tipo controfattuale, vale a dire da un lato che dovrebbe essere evidenziato un errore nel trattamento, dall'altro che in mancanza di errore, non si sarebbe verificato il decesso (sempre richiamando il dato statistico predetto, con esito infausto nel 90& dei casi di Sindrome con esordio acuto).
Quanto agli esami fatti in urgenza, contrariamente a quanto sostenuto, risulta analizzato e offerto quello relativo al numero di piastrine, crollato a 7.000 (cfr. pag.5 della risposta alle note della difesa), così come la questione relativa alla plasmasferesi (cfr. pagg.
6-7 della risposta alle note della difesa), ribadendosi ancora una volta la assoluta carenza di deduzioni tecnico- scientifiche di tipo controfattuale.
Con specifico riferimento alla questione relativa alla seconda plassmaferesi, nonostante quanto esposto dal C.T.U. in relazione e nelle note di risposta, la difesa ha riproposto censure con gli scritti conclusivi, sostenendo che
'manca la relazione descrittiva della II procedura di Plasmaferesi Terapeutica, per verificare se sia stata effettuata efficacemente la predetta terapia, nonché l'orario in
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cartella clinica, per comprenderne la tempestività (pag.4 della prima comparsa conclusionale)
e, ancora, che
'la relazione descrittiva della II procedura di Plasmaferesi Terapeutica (non è specificato nel diario clinico neppure a che ore abbia avuto inizio e lascia il dubbio che sia stata mai effettuata), che consentirebbe di comprendere se sia stata effettivamente, adeguatamente e prontamente adottata, ai fini della tempestività della terapia (peraltro, si rende necessaria tale relazione descrittiva a fortiori a seguito dell'improvvisa ed inaspettata reazione/andamento della paziente, che apparentemente ripresa ed in buono stato di salute nella prima mattina del 03/07/2005, ha determinato un vorticoso precipitare delle condizioni sino alla morte)' (pag.11 della prima comparsa conclusionale);
il tema risulta ripreso con le prime memorie di replica affermando che
'basti pensare alla mancanza della Relazione descrittiva della che non Parte_7
si è compreso se sia stata o meno eseguita, determinante ai fini decisori, in quanto si colloca sotto il profilo temporale e dell'efficacia e/o tempestività proprio nel “buco” temporale di alcune ore sussistente tra lo stato di buona salute e la morte della paziente' (pag.2 delle prime repliche ex art.190 c.p.c.)
e, infine, con le seconde repliche ex art.190 c.p.c.:
'all'uopo, inter alia si evidenzia l'inverosimile mancanza della Relazione descrittiva della II sulla quale esiste ancora oggi il dubbio se sia stata o meno Parte_7
eseguita, determinante ai fini decisori, in quanto si colloca sotto il profilo temporale e dell'efficacia e/o tempestività proprio nel “buco” temporale di alcune ore, desumibile dalla cartella clinica, sussistente tra lo stato di buona salute e la morte della paziente'.
Sul punto giova ribadire che il C.T.U. sul punto aveva rassegnato quanto segue:
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L'Avvocato Capriotti evidenzia che non si conosce l'orario della seconda seduta di plasmaferesi.
A tal proposito si evidenzia come tale procedura vada eseguita quotidianamente fino alla normalizzazione del quadro clinico e come, nel caso de quo, tali tempi siano stati ampiamente rispettati. Infatti, la prima è stata eseguita intorno alle ore 20.00 del
02/07/2005 (tempo necessario alla tipizzazione della paziente ed all'esecuzione degli esami di laboratorio), dalla cartella clinica si evince che la seconda è stata eseguita sicuramente tra le ore 08,00 e le ore 12.00 (per come si evince dal diario clinico) in quanto proprio alle ore 12.00 viene segnalata una improvvisa perdita di coscienza, desaturazione, midriasi, ipotensione, bradicardia e tutti gli altri sintomi riportati nella cartella clinica che non si può considerare lacunosa ed incompleta per come prospettato dal legale di parte attrice soprattutto in relazione alla diminuzione del numero di piastrine (ma, a tal proposito, lo stesso legale nel sua memoria n. 2, al punto
4, scrive: “piastrine diminuite al momento del ricovero in ospedale”).
Si è già detto della correttezza di quanto rassegnato dal C.T.U. sia con riguardo ai dati documentali che alle considerazioni scientifiche.
Tuttavia il tema, riproposto così come altri temi con le note conclusive, deve essere, evidentemente, conclusivamente affrontato e, a tal proposito, posto che deve discutersi di dati emergenti dalla cartella clinica relativa alla paziente redatta dal personale dell'
[...]
, va premesso che, secondo granitico orientamento della Suprema Corte Org_2
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699
e ss. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa
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espresse (Cass civ., sez. lav., 20 novembre 2017 n.2747; in senso conforme, ex multis,
Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2011 n.25568),
principi costantemente ribaditi anche in sede penale:
La cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza. Pertanto, la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata deve essere riconosciuta anche alla parte della cartella relativa al consenso informato, nella quale il medico attesta come avvenuto in sua presenza il fatto della manifestazione del consenso all'intervento espresso dal paziente (Cass. pen., sez. V, 10 ottobre 2022 n.4803; in senso conforme, ex multis, Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2021 n.3953).
Da ciò discende, de plano, che la pubblica fede che caratterizza la cartella clinica sanitaria, nel caso specifico con riguardo alle attività che il medico attesta di avere compiuto, può essere messa in discussione solo con il procedimento di querela di falso, volta ad accertare la non corrispondenza al vero di quanto riportato in cartella.
Inoltre, con riguardo ai profili di ritenuta difettosa tenuta o incompleta della cartella clinica,
l'orientamento ormai definitivamente consolidato della Suprema Corte risulta anche da ultimo confermato nel senso che:
In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2021 n.4424).
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Tuttavia, la Suprema Corte ha anche avuto modo di chiarire che:
Pur riconoscendo la rilevanza dell'incompletezza della cartella clinica nella ricostruzione delle vicende sanitarie e nell'accertamento circa la sussistenza o meno di responsabilità dei sanitari stessi o della struttura, tale elemento non conduce automaticamente all'adempimento dell'onere probatorio da parte di chi adduce essere danneggiato (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2019 n.29498)
Ancora più specificamente, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2020 n.14261), dopo avere ribadito che
[…] nell'ambito della responsabilità contrattuale spetta a chi si assume danneggiato fornire la prova del nesso di causa fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute, giacché se così non fosse dalla fattispecie costitutiva del diritto verrebbe espunto
l'elemento della causalità materiale (così Cass. 11/11/2019, n. 28991), con la conseguenza che se la causa dell'evento di danno, in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie, resta ignota, in applicazione delle regole del riparto dell'onus probandi, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale (Cass. 11/11/2019, n.
28992)
ha icasticamente statuito che
[…] quanto al rilievo da attribuirsi alle omissioni della cartella clinica sull'impossibilità di individuare il nesso di causalità materiale, deve precisarsi che le omissioni della cartella clinica non conducono automaticamente a ritenere adempiuto
l'onere probatorio da parte di chi adduce di essere danneggiato, pur dovendosene tener conto, perché diversamente l'incompletezza verrebbe a giovare proprio a colui che con inadempimento al proprio obbligo di diligenza (Cass. 18/09/2009 n. 20101 precisa che
"il medico ha l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di
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diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176 c.c., comma 2 e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale"; conformi, p. es., Cass. 26/01/2010 n. 1538; Cass. 05/07/ 2004 n. 12273), tale incompletezza ha creato
In altri e più chiari termini, sempre richiamando Cass. n.14261/2020:
Il rilievo della difettosa tenuta della cartella clinica è tale da far ritenere provato il nesso di causalità materiale solo quando proprio l'incompletezza della cartella clinica abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (così Cass. 14/11/2019, n. 29498).
Operate le superiori premesse giuridiche, la cartella clinica n.242 della Controparte_2
relativa al ricovero di con ingresso in data 02.07.2005,
[...] Parte_2
nella parte relativa alle annotazioni del medico di guardia per il giorno 03.07.2005, riportano testualmente delle prime annotazioni ad 'ore 8' da cui risulta che 'in mattinata effettuare ulteriore seduta di plasmosferesi; successivamente, con indicazione di 'ore 14' barrata e, quindi, senza orario, risulta annotato 'GES 15/15' e, ancora, 'II seduta di plasmosferesi.
Trasfuso plasma B.T. in pareggio'. Richiedere esami di controllo. Nel pomeriggio controllo. h
12: improvvisa perdita di conoscenza […]'.
Questo risultando il dato testuale contenuto – per quel che rileva ai fini che ci occupano – in cartella, la stessa, secondo la difesa di parte attrice, dovrebbe considerarsi 'falsa' o 'reticente' sotto uno dei due alternativi profili:
1) falsa ove la seconda plasmasferesi sia stata descritta in cartella ma non sia stata eseguita ('…esiste ancora oggi il dubbio se sia stata o meno eseguita…': così la difesa fino agli ultimi scritti);
2) incompleta in quanto non è indicato l'orario di esecuzione della seconda plasmasferesi.
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I paventati profili di falsità devono considerarsi giuridicamente infondati posto che, incontestabilmente, non è stata proposta alcuna querela di falso.
Ogni questione posta sul punto risulta giuridicamente irrilevante ed ogni sospetto offerto nel svolgimento delle argomentazioni difensive ha carattere al più suggestivo e, comunque, è del tutto inefficace ai fini della valutazione del compendio probatorio.
Quanto alla incompletezza, certamente non risulta indicato esplicitamente l'orario di esecuzione ma, come ben evidenziato dal C.T.U., esso si colloca fra le ore 8,00 e le ore 12,00 , in coerenza con il dato testuale sopra puntualmente trascritto.
Viceversa, risulta indicata la esecuzione nonché il riscontro di bilancio totale in pareggio (il giorno precedente
Il C.T.U. ha anche offerto elementi di valutazione medico-legale e, quindi, scientifici, con riguardo all'orario di esecuzione rassegnando che:
- la plasmosferesi va eseguita quotidianamente fino alla normalizzazione del quadro clinico;
- la prima plasmosferesi era stata eseguita alle ore 20,00 del 02.07.2005 (peraltro, evidenziando mancanza di criticità in tale dato essendo stata eseguita nel 'tempo necessario alla tipizzazione della paziente ed all'esecuzione degli esami di laboratorio');
- la seconda, come detto, fra le ore 8,00 e le ore 12,00,
da ciò risultando assenza di criticità nella esecuzione, che doveva avere cadenza quotidiana e che aveva registrato la seconda esecuzione fra le 12 e le 16 ore successive alla prima.
Il dato, quindi, può considerarsi incompleto ma con le puntualizzazioni operate dal C.T.U. che questo giudice condivide pienamente.
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Ciò posto, coniugando i superiori principi giuridici alla situazione emergente dalla cartella clinica, la attività difensiva avrebbe dovuto svolgersi, per essere efficace ed incisiva sulle valutazioni degli elementi probatori offrendo, ancora una volta non in termini suggestivi ma concretamente fondati su specifiche considerazioni medico legali che:
1) la esecuzione di seconda plasmosferesi dopo 12-16 ore dalla prima, nella situazione che caratterizzava la paziente, è errata ed in contrasto con specifiche direttive emergenti da linee guida o buone prassi;
2) la esecuzione tardiva (ove fosse fondato il profilo sub 1) aveva inciso sulla evoluzione dello stato di salute (già compromesso per la accertata Sindrome di e non avrebbe condotto alla morte della paziente, secondo il principio Per_2
dei più probabile che non e sempre sulla base di specifico supporto scientifico.
Ebbene, nulla di quanto sopra può trarsi dalle difese svolte nell'interesse di parte attrice, con la conseguenza che, in conclusione, i risultati offerti dal C.T.U. devono considerarsi corretti e vanno pienamente condivisi.
§§§§§
In conclusione, deve ritenersi, conformemente alle conclusioni del C.T.U. e risultando infondati i rilievi della difesa, che il decesso di non sia ascrivibile a Parte_2
condotte colpose dei sanitari delle strutture evocate in giudizio né del dott. terzo Per_1
chiamato in causa.
Va quindi dichiarata la prescrizione delle domande svolte iure proprio nei confronti di
[...]
(già con conseguenze anche Parte_5 Controparte_8
sulle posizioni delle parti terze chiamate in causa;
vanno rigettate tutte le altre domande proposte iure proprio nei confronti di e Controparte_2
quelle iure hereditatis.
§§§§§
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Avuto riguardo alla improcedibilità per prescrizione (nei termini specificati) ed al rigetto delle altre domande principali, restano assorbite le domande nei confronti dei terzi chiamati in causa.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione per valore indeterminabile e complessità media con riguardo alle posizioni di Parte_5 Controparte_2
e per le due compagnie di assicurazione;
tenuto conto delle difese in concreto
[...]
svolte, vanno liquidati con riguardo alla posizione di i valori medi per fasi Controparte_3
studio e introduttiva ed i valori minimi per fase istruttoria e decisionale.
Va evidenziato che quanto sostenuto da parte attrice con gli scritti conclusivi circa la possibilità di compensazione in dipendenza del fatto che una parte sia ammessa al patrocinio a spese dell'Erario è infondato.
Le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
§§§§§
Gli attori e Parte_1 Parte_3 Parte_4
vanno, inoltre, condannati, in solido, al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 co. 3 cpc. che così dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La sanzione prevista dalla citata norma è volta a perseguire, sia pure indirettamente, interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile (che dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso), mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali e che tra le varie finalità abbia proprio quella di scoraggiare l'abuso del processo od il comportamento della parte che durante il processo abbia tenuto una condotta contraria al pagina 28 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
generale dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., in modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali colpevolmente dilatorie deflazionando il contenzioso ingiustificato (si vedano Tribunale Modena, sez. II 15 febbraio 2013 n. 217,
Tribunale Reggio Emilia 25 settembre 2012 n. 1569; Tribunale Varese sez. I 02 ottobre
2012 n. 27; Tribunale Milano sez. VIII 13 giugno 2012; tutte le pronunzie citate sono edite in banca dati www.dejure.it ).
Va ancora precisato che – diversamente dal risarcimento del danno previsto dai primi due commi dell'art. 96 cpc – la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 cpc non richiede alcuna prova del danno subito dalla parte ma solo l'accertamento dell'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione per affermare che chi propone una azione di responsabilità per colpa medica
- chiedendo il risarcimento di danni iure proprio oltre il termine quinquennale di prescrizione;
- e, comunque, senza avvalersi di consulente tecnico specializzato in medicina legale o altra specializzazione rilevante con riguardo alle questioni oggetto di causa e formuli rilievi ai risultati offerti dal C.T.U. privi di indicazioni e riferimenti scientifici utili per consentire una efficace valutazione delle conclusioni del C.T.U., finendo per offrire difese prive di contenuto medico-legale sostanziale limitate a contrastare solo con argomentazioni di tipo per così dire logico (senza supporto o rinvio, come detto, a documentazione scientifica pertinente) i dati documentali e scientifici acquisiti agli atti,
risulta avere agito in giudizio quanto meno con colpa grave.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna degli attori, in solido, al pagamento di una somma che, per espressa previsione normativa, va determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate che tenuto conto della gravità della condotta pagina 29 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
processuale della parte, va fissata in euro 1.000,00 per ognuna delle due parti convenute ed in euro 700,00 per ognuna delle tre parti chiamate in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.20910/2016
- DICHIARA improcedibili per prescrizione le domande svolte iure proprio da e come Parte_1 Parte_3 Parte_4
specificato in parte motiva;
- RIGETTA tutte le altre domande proposte da Parte_1
e Parte_3 Parte_4
- CONDANNA e Parte_1 Parte_3
in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida: Parte_4
o in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di Parte_5
o in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di;
Controparte_2
o in complessivi euro 7.202,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di Controparte_3
o in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di Controparte_11
o in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di Controparte_5
- PONE le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa definitivamente a carico di parte attrice
- CONDANNA e Parte_1 Parte_3
in solido, al pagamento ex art.96 c.p.c.: Parte_4
pagina 30 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
o della somma di euro 1.000,00 in favore di Parte_5
o della somma di euro 1.000,00 in favore di Controparte_2
;
[...]
o della somma di euro 700,00 in favore di Controparte_3
o della somma di euro 700,00 in favore di Controparte_11
[...]
o della somma di euro 700,00 in favore di Controparte_5
Catania, 16 maggio 2024.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20910/2016 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), in proprio e nella qualità di con il C.F._1 Parte_2 patrocinio dell'avv. Valeria CAPRIOTTI;
ATTRICE
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._2
in proprio e nella qualità di con il patrocinio dell'avv. Valeria Parte_2
CAPRIOTTI;
ATTORE
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_4 C.F._3
in proprio e nella qualità di con il patrocinio dell'avv. Valeria Parte_2
CAPRIOTTI;
ATTRICE
contro
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
con sede in Catania, viale Odorico da Pordenone Parte_5
n.25 (P. IVA: (quale incorporante per fusione di P.IVA_1 Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il
[...] P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Antonietta DI STEFANO;
CONVENUTA
, con sede in Controparte_2
Catania, via Messina n.829 (C.F. , in persona del legale rappresentante P.IVA_3
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Elio SIGNORELLI
CONVENUTA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_3 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. Guido MINA';
TERZO CHIAMATO
con sede in Bologna, via Stalingrado n.45 Org_1 Controparte_4
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_4
dell'avv. Salvatore BARRESI;
TE CH
(già e, Controparte_5 Controparte_6
ancor prima, , in persona del legale rappresentante Controparte_7
pro tempore,, con il patrocinio dell'avv. Santo SPAGNOLO;
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 31.10.2023 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
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e hanno Parte_1 Parte_3 Parte_4 convenuto in giudizio la e l' Controparte_8 [...]
chiedendo accertarsi la responsabilità esclusiva o Controparte_9
concorrente delle due convenute nella causazione del decesso di e, Parte_2
per l'effetto, condannare le medesime 'al pagamento della somma che risulterà in corso di causa', oltre accessori e spese.
La difesa di parte attrice premetteva che:
- a seguito di sinistro occorso in data 25.05.2005 si recava Parte_2
presso la e, il giorno seguente, sottoposta a visita di Controparte_8
controllo ed esami strumentali, veniva diagnosticato 'distacco parcellare astragalo sx';
- il successivo 28.06.2005 la veniva ricoverata in regime di day Parte_2
hospital presso la predetta Casa di Cura per 'proseguo trattamento ortopedico'; veniva rimosso gambaletto gessato dalla gamba sinistra e, eseguito esame radiografico di controllo, veniva dimessa con referto 'in ripresa di guarigione';
- i sanitari della Cura avevano inspiegabilmente posizionato un gambaletto Pt_5
gessato anche sulla gamba destra della del quale 'quest'ultima non Parte_2 necessitava', tanto che lo stesso era stato rimosso circa una settimana prima del decesso.
La difesa di parte attrice, quindi, proseguiva nella ricostruzione rappresentando che:
- fino alla data dell'01.07.2005 la aveva lavorato 'godendo di ottima Parte_2
salute';
- in data 02.07.2005, a causa di dolori e algie sparse, la ricorreva alle Parte_2
cure del Pronto Soccorso dell' ove veniva ricoverata con Organizzazione_2
diagnosi di 'sospetto Sindrome di OW'; eseguita radiografia al torace, la pagina 3 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
paziente era stata trasferita presso il reparto di rianimazione ove veniva sottoposta a cure, comprensive di trasfusione di plasma;
- dal diario clinico risultava che la paziente era 'in stato vigile e ben orientata collaborativa'; tuttavia, successivamente alle cure prestate, le sue condizioni peggioravano irreversibilmente fino a causare la morte che interveniva il successivo
03.07.2005;
- secondo la la principale causa del decesso era da individuarsi Controparte_2
in 'porpora trombotica trombocitopenica'; quale causa secondaria, veniva indicata
'insufficienza cardiorespiratoria acuta'.
Tutto ciò premesso, la difesa di parte attrice sosteneva che il decesso della Parte_2 appariva agli stretti congiunti quale 'morte inspiegabile'; chiesti chiarimenti sia alla Casa di
Cura che alla nulla perveniva dalla prima mentre la seconda 'forniva Controparte_2 dichiarazioni lacunose e dilatorie' dalle quali, viceversa, potevano trarsi elementi per sostenere che 'il predetto decesso si è verificato per grave negligenza e responsabilità professionale dapprima della e successivamente dell'equipe medica del Controparte_1
a causa di una manifesta omissione di controllo e vigilanza da parte del Controparte_9
personale delle predette strutture ospedaliere (c.d. culpa in vigilando), che hanno determinato
l'inspiegabile ed immotivata morte della predetta paziente…'.
La difesa di parte attrice, quindi, sosteneva che il decesso era intervenuto a seguito di uno stato di infermità improvviso che risultava incompatibile con le ottimali condizioni di salute della inoltre veniva sostenuto che presso l'ospedale i sanitari non erano Parte_2 CP_2
stati in grado di prestare immediato soccorso alla improvvisa patologia.
Indi, veniva sostenuta la sussistenza di profili di danno sia patrimoniale che non patrimoniale e venivano rassegnate le conclusioni sopra riportate.
§§§§§
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La costituitasi in giudizio, contestava le domande e, in primo Controparte_1 luogo, evidenziava 'la totale assenza di documentazione medica a supporto' della sostenuta responsabilità professionale.
Più specificamente, la difesa della di Cura convenuta rassegnava che non si comprendeva Pt_5
quale fosse la contestata 'negligenza, colpa grave e/o dolo' e, quindi, quale fosse la 'manifesta omissione di controllo e vigilanza che avrebbe condotto alla responsabilità professionale'.
In diritto, veniva eccepita in via preliminare la prescrizione.
Nel merito, veniva sostenuta la assenza di ipotesi di responsabilità per insussistenza di nesso causale fra le cure prestate presso la di Cura ed il successivo decesso. Pt_5
In via subordinata, veniva contestata la sussistenza di danni risarcibili.
La convenuta chiedeva autorizzarsi chiamata in causa di Parte_5 Controparte_10
(già all'epoca della costituzione già e di Controparte_11 Per_1
nella qualità di medico che aveva eseguito le prestazioni professionali.
[...]
Va qui anticipato che, con memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., la difesa della convenuta rappresentava e documentava la intervenuta fusione per incorporazione di
[...]
in Controparte_8 Parte_5
§§§§§
Anche la , Controparte_12
costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande chiedendone il rigetto.
La difesa dell' evidenzia che, in sede stragiudiziale, era stata indicata, sulla base della CP_2 documentazione sanitaria, 'la prova delle cause impreviste e non prevenibili' che avevano determinato il decesso e ribadiva che non poteva considerarsi sussistente alcuna responsabilità in capo ai sanitari della struttura sanitaria convenuta.
Indi, veniva rassegnato quanto emergeva dalla cartella clinica e veniva ribadita la assenza di nesso di causalità fra cure prestate e decesso della paziente.
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In via subordinata, la difesa della convenuta contestava la sussistenza di danni CP_2
risarcibili, sia iure hereditatis che iure proprio e concludeva, come detto, chiedendo il rigetto delle domande;
in via subordinata, chiedeva ridimensionaris il danno risarcibile.
§§§§§
Autorizzate le chiamate in causa sollecitate dalla si costituivano in giudizio sia Parte_5
che Persona_1 Controparte_11
Anche la difesa del evidenziava 'la totale assenza di documentazione medica a Per_1
supporto che attribuisca il decesso della signora alle cure prestate dalla Parte_2 [...]
sostenuto che 'le prestazioni medico-sanitarie […] vennero eseguite Controparte_1 Pt_6
dal dott. a regola d'arte, secondo quanto previsto dai relativi protocolli'. Controparte_3
Inoltre, veniva rappresentato come le prestazioni in questione non potevano essere in alcun modo poste in correlazione on la Sindrome di Per_2
In diritto, la difesa del terzo chiamato eccepiva la prescrizione;
nel merito, veniva sostenuta la insussistenza di profili di colpa e la insussistenza di profili di danno.
Anche chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della Compagnia con la Persona_1
quale aveva stipulato polizza per la responsabilità professionale.
§§§§§
costituitasi in giudizio, svolgeva difese con riguardo ai Controparte_11
profili di garanzia assicurativa ed alla esclusione di copertura con riguardo alla operatività per l'attività di medici non dipendenti della struttura, oltre che sulla franchigia e sul massimale;
indi, nel merito, contestava le domande proposte da parte attrice ed evidenziava, nel merito, che la Sindrome di era una patologia rara che rappresentava una urgenza ematologica, Per_2 sostenendo che 'non pare possa ravvisarsi alcuna correlazione causale tra i brevi ricoveri avvenuti presso la , relativa a trattamenti ortopedici, e l'insorgenza della Parte_5 patologia rara che ha costituito causa del decesso…'.
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§§§§§
Autorizzata la chiamata in causa richiesta da si costituiva in giudizio Persona_1
anche (già e, ancor Controparte_5 Controparte_6
prima, che eccepiva in via preliminare il difetto di Controparte_7
legittimazione attiva non risultando documentato il grado di parentela delle attrici con la e la stessa qualità di 'eredi'. Parte_2
Ancora in via preliminare veniva eccepita la nullità della citazione per genericità.
In ulteriore subordine, veniva eccepita la intervenuta prescrizione.
Indi, svolte considerazioni sulla copertura assicurativa e sulla posizione della in Parte_5
rapporto al nel merito veniva sostenuta la insussistenza di responsabilità, Per_1
specificamente del in relazione al decesso della Per_1 Parte_2
In via subordinata veniva contestata la quantificazione dei danni.
§§§§§
In corso di causa venivano depositate memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. e con ordinanza del
24.05.2018 (dep. il 04.06.2018) veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici medico- legali.
Veniva acquisita la relazione tecnica del C.T.U. e le note ai rilievi di parte.
Posta una prima volta la causa in decisione, con ordinanza del 02.06.2023 veniva disposta rimessione su ruolo onde consentire alle parti di interloquire su taluni profili tecnici.
Acquisite le note delle parti, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 31.10.2023 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
§§§§§
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Con le memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. risulta prodotto stato di famiglia integrale eliminato da cui risulta che è effettivamente la madre di Parte_1
e che e sono due Parte_2 Parte_3 Parte_4
dei tre fratelli di (il quarto risulta essere . Parte_2 Persona_3
Deve pertanto riconoscersi la legittimazione attiva dei signori Parte_1
e Parte_3 Parte_4
§§§§§
(poi fusa in , Controparte_8 Parte_5
e hanno eccepito la intervenuta Controparte_3 Controparte_5
prescrizione posto che il decesso di risaliva al 03.07.2005. Parte_2
Con memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. la difesa di parte attrice ha contestato la fondatezza della eccezione sostenendo che paziente e struttura sanitaria sono legate da vincolo contrattuale, che la prescrizione è, quindi, decennale e che il decorso del termine era stato interrotto nel 2014 ('sotto il profilo strettamente giuridico, nel sottolineare che sussiste un rapporto di natura contrattuale (c.d. contratto di spedalità) tra la persona deceduta e le odierne parti convenute, che non è intervenuta alcuna prescrizione del diritto decennale (cfr. lettere racc.te a.r. nn.ri14952397619-3 e 14952397068-7 del 19.08.2014, ricevute in pari data, ossia il
21.08.2014 dalle predette odierne parti convenute), in materia di responsabilità sanitaria').
Ora, va rilevato che i signori e Parte_1 Parte_3
hanno agito per il risarcimento dei danni che assumono avere subito sia Parte_4
direttamente (iure proprio) che quali eredi di e, quindi, per danni che Parte_2
dovrebbero ritenersi acquisiti al patrimonio della defunta e trasmessi ereditariamente (iure hereditatis).
Il diritto al risarcimento reclamato iure proprio, sul quale, invero, parte attrice non ha ritenuto di svolgere considerazioni specifiche, ha natura extracontrattuale ed il temrine di prescrizione è quinquennale.
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Il diritto al risarcimento reclamato iure hereditatis, derivando dalla posizione giuridica della de cuius, si prescrive, come correttamente dedotto dalla difesa di parte attrice in dieci anni e ciò, in quanto la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è di tipo contrattuale.
Pertanto, le domande svolte iure proprio nei confronti di Controparte_8
devono considerarsi prescritte, con diretta ripercussione con riguardo alle posizion di e di (e, quindi, di Controparte_11 Controparte_3 [...]
. Controparte_5
Restano quindi le domande iure proprio nei confronti della , nonché quelle Controparte_2
iure hereditatis.
§§§§§
Procedendo con il merito delle questioni, risulta evidentemente centrale la analisi medico- legale della vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale.
La vicenda oggetto del giudizio è costituita dal decesso improvviso, in data 03.07.2005, di giovane donna ventisettenne in apparenti ottime condizioni di salute Parte_2
(come più specificamente ed ampiamente allegato dalla difesa di parte attrice con le memorie ex art.183 comma 6 c.p.c.), verificatosi in successione cronologica con distinta vicenda sanitaria che, nel precedente maggio 2005, la aveva vista ricoverata presso la CP_8
a seguito di un sinistro, sottoposta a controlli presso la stessa struttura in data
[...]
28.06.2005 e dimessa con referto di 'ripresa di guarigione'.
In corso di causa è stato conferito in carico di C.T.U. a medico legale.
Vanno analizzati in via preliminare i rilievi mossi dalla difesa di parte attrice che ha lamentato il mancato affiancamento al medico-legale di specialista in ematologia (come peraltro sollecitato con memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.).
Non risulta, tuttavia, che, nominato il medico legale, siano stati formalizzati rilievi né, dopo il deposito della relazione medica sia stato contestato alcunché sotto tale specifico profilo (dal pagina 9 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
verbale del 05.06.2019 risultano svolti, nell'interesse di parte attrice, rilievi afferenti al merito, senza alcuna censura sulla carenza di specializzazione o sulla necessità di affiancamento di altro professionista.
La circostanza che l'incarico di consulenza sia stato svolto da un medico legale e non da un collegio di consulenti risulta in sé irrilevante evidenziandosi, al riguardo, che la causa è stata introdotta in epoca antecedente alla legge Gelli-Bianco.
La mancanza di competenze può costituire ragione di critica tecnica ai risultati offerti dal
C.T.U. e, pertanto, non sussistono motivi di nullità o di inutilizzabilità della relazione depositata agli atti.
§§§§§
Il consulente nominato dal Tribunale, con la relazione tecnica depositata in data 02.05.2019, dopo avere
- ripercorso le vicende connesse al ricovero presso la , Controparte_8
- passato in rassegna tutta la documentazione evidenziando i profili di maggior rilievo,
- riportato le questioni rilevanti per lo svolgimento delle operazioni tecniche poste dalle parti,
ha rassegnato, in primo luogo, con riferimento ad una circostanza che aveva destato allarme in parte attrice, che a seguito del ricovero del 5.05.2005, oltre alla frattura dell'argastralo di sinistra, alla veniva riscontrata 'modica tumefazione al collo piede di destra Parte_2 con dolore localizzato al malleolo peroneale destro e functio lesa' e proprio per tale ragione era stato 'confezionato anche un apparecchio gessato a destra in quanto l'esame obiettivo aveva evidenziato anche a destra un dolore al malleolo peroneale ed una compromissione funzionale, prassi questa consolidata in ortopedia anche in assenza di frattura ma soprattutto, nel caso de quo, necessaria in quanto l'ingessatura dell'arto inferiore sinistro avrebbe determinato un carico maggiore a destra con possibilità di ulteriori problematiche future'.
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Con riguardo a tale apparecchio gessato veniva rappresentato che era stato rimosso in data
10.06.2015, e che 'veniva prescritta solo terapia antidolorifica al bisogno'; sul punto venivano offerte specifiche considerazioni medico-legali, rappresentandosi che 'trattandosi di frattura chiusa e trattata incruentamente non è prevista la somministrazione né di terapia antibiotica né di terapia antitrombotica'.
Il C.T.U. analizzava anche la fase di rimozione dell'apparecchio gessato applicato all'arto sinistro (28.06.2005, mettendo in evidenza che 'nulla viene riferito dalla Parte_2
relativamente ad eventuali disturbi lamentati nel periodo intercorrente tra il confezionamento dell'apparecchio gessato (avvenuto un mese prima) e la sua rimozione'.
Indi, il C.T.U. ha proceduto con l'esame delle vicende relative al ricovero, in data 02.07.2005, presso l' , dapprima presso il Pronto Soccorso e, quindi, presso il reparto Organizzazione_2
di rianimazione.
Il C.T.U. rassegnava che la si era presentata in Pronto Soccorso 'per Parte_2
l'insorgenza di febbre, gengivorragia, dolore dentario acuto, affanno ed ematuria' e metteva in evidenza che in quella sede 'veniva formulata diagnosi di sospetta sindrome di e Per_2 veniva subito ricoverata in Rianimazione'.
Veniva descritto il trattamento posto in essere in rianimazione e segnatamente:
- plasmaferesi;
- terapia con cortisone;
- copertura antibiotica;
secondo linee guida, veniva programmata ulteriore plasmaferesi per il successivo 03.07.2005.
Tuttavia, alle ore 12,30 del 03.07.2005 'le condizioni cliniche si aggravavano improvvisamente con perdita di coscienza, desaturazione, midriasi bilaterale, ipotensione, bradicardia'.
Il trattamento proseguiva con IOT (intubazione oro-tracheale), veniva operato reintegro volemico, venivano praticate tre fiale di adrenalina.
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Alle ore 14,05 si instaurava una bradicardia marcata; si avviava procedura RCP (rianimazione cardio polmonare) ma alle ore 14,30 la decedeva. Parte_2
Analizzata e riportata la sequenza delle attività poste in essere in occasione dei ricoveri della il C.T.U. procedeva ad opportuno e chiaro 'inquadramento nosografico' della Parte_2
'Porpora Trombotica Trombocitopenica (PTT) o Sindrome di Moschcowitz',
Il C.T.U. rappresentava che la Sindrome di OW è una malattia ematologica rara che coinvolge una serie di fattori, tra cui una ridotta attività enzimatica di ADAMTS 13, il fattore di VO LL (VWF), e la formazione di microtrombi nei vasi sanguigni. Può manifestarsi in due forme principali: familiare e acquisita, con sintomi che variano da episodi singoli a ricorrenti.
Nella maggior parte dei casi, la PTT è caratterizzata da un'attività plasmatica di ADAMTS 13 ridotta a meno del 5%, il che porta alla persistenza di multimeri di VWF non scissi e alla formazione di microtrombi. Questo processo può causare una serie di complicazioni potenzialmente letali, incluse alterazioni dello stato di coscienza, febbre, deficit renale e danni agli organi e ai tessuti.
La malattia può essere idiopatica o causata da diversi fattori, tra cui fattori genetici, autoimmunitari, farmaci, gravidanza, o altre condizioni mediche.
Dal punto di vista clinico, la PTT è associata a microangiopatia trombotica e può manifestarsi con una vasta gamma di sintomi, inclusi problemi neurologici, epistassi, gengivorragia e coma.
La terapia d'urgenza spesso coinvolge il plasma-exchange (PE) o la plasmaferesi, insieme a corticosteroidi e, nei casi resistenti al PE, la splenectomia o la vincristina.
La plasmaferesi è considerata la terapia di prima linea e consiste nella rimozione del plasma del paziente e la sua sostituzione con plasma donato, con l'obiettivo di rimuovere gli autoanticorpi anti-ADAMTS 13 e sostituire la proteina difettosa con quella sana.
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Veniva rappresentato che 'l'esordio è acuto e subdolo a decorso spesso fulminante, portando a morte nel 90% dei casi'.
Operata tale opportuna e chiara premessa, il C.T.U. ha analizzato la situazione specifica della nei punti salienti dei ricoveri presso le due strutture convenute. Parte_2
Indi, evidenziato che 'parte attrice ritiene che il decesso si sia verificato per grave negligenza
e responsabilità professionale sia dei sanitari della che dei sanitari dell' Parte_5 [...]
per una manifesta omissione di controllo e vigilanza del personale delle Controparte_13
predette strutture (c.d. culpa in vigilando) ma non specificando in cosa consisterebbero tali omissioni di controllo', il C.T.U. rassegnava le seguenti conclusioni, coerenti con le premesse scientifiche e con quanto emergeva dalla documentazione sanitaria.
In particolare il C.T.U. concludeva nel senso che
- il trattamento presso la , con apposizione di gambaletto gessato a Controparte_1
sinistra per la frattura ed a destra per la distorsione, doveva considerarsi corretto;
- anche le dimissioni dalla erano state corrette, con Pt_5 Controparte_1
somministrazione di sola terapia antidolorifica;
- l'insorgenza della Sindrome di OW non poteva 'essere messa in rapporto causale con quanto eseguito dai sanitari della di Catania. Controparte_1
Infatti, si tratta di una patologia rara che rappresenta un'urgenza ematologica';
- l'operato del personale operante presso l'Ospedale risultava 'corretto ed CP_2
improntato a perizia, diligenza e prudenza' posto che o veniva subito sospettata la Sindrome di OW
o in conseguenza, veniva predisposto 'l'immediato ricovero in Rianimazione';
o si effettuava il riscontro ematologico che ne confermava la diagnosi;
o veniva subito iniziato trattamento con plasmaferesi, che costituisce, ancora in atto, il trattamento di elezione, associato a trattamento farmacologico di
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supporto e continuo controllo dei parametri vitali seguendo le linee guida internazionali.
Sulla base di tutto quanto sopra, il C.T.U. rassegnava la insussistenza di profili di responsabilità con riguardo alle due strutture convenute, concludendo nel senso che 'il decesso della Sig.ra
non può essere messo in relazione a inadempienze da parte del personale Parte_2
sanitario dell Controparte_13
Le conclusioni del C.T.U. risultano pienamente condivisibili risultando frutto di approfondita analisi di tutto il materiale acquisito agli atti, con valutazioni scientifiche fondate sui principi che governano la materia in questione puntualmente richiamati ed esposti con eccezionale chiarezza.
I rilievi mossi dalla difesa – giova evidenziare sin d'ora, senza supporto di C.T.P. – non risultano idonei ad incidere sulle conclusioni offerte dai C.T.U. che, come già anticipato, hanno esaminato gli stessi offrendo le proprie ulteriori considerazioni.
In primo luogo il C.T.U. ha evidenziato come tutti i profili di rilievo indicati negli scritti difensivi, in particolare nelle memorie ex art.183 comma 6 nn.1 e 2 (che riprendevano temi già inclusi in citazione, erano stati esaminati.
Pertanto tale primo rilievo, invero generico, risulta infondato.
Con riguardo alla questione relativa al gambaletto alla gamba destra, oggetto di altro rilievo fondato sul fatto che non risultava traccia di trauma contusivo distorsivo al collo del piede destro, il C.T.U. replicava sulla base di specifico riscontro documentale nel senso che
la cartella clinica è formata anche da altre voci e soprattutto dall' Org_3
che consiste nella visita della paziente che viene ricoverata. Infatti, proprio in
[...] tale voce viene riportato: “modica tumefazione collo piede sinistro….. modica tumefazione collo piede destro. Dolore alla pressione localizzata malleolo peroneale destro”.
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Inoltre, venivano ribadite le considerazioni mediche sulla cui base ritenere corretta la apposizione del detto gambaletto, e ciò 'proprio alla luce di tale esame obiettivo (anche se non era stata evidenziata alcuna frattura) specificando che ciò avviene normalmente soprattutto nel caso de quo, considerato che si trattava di una frattura di astragalo, al fine di evitare un carico eccessivo sull'altro arto (in questo caso il destro che già dolente e tumefatto avrebbe potuto dare problematiche future a causa del carico eccessivo che avrebbe dovuto sopportare)'.
Veniva censurata quale osservazione non fondata su basi scientifiche quella secondo cui la rimozione prematura del gambaletto destro costituiva rimedio ad un precedente errore dei sanitari;
al contrario, come puntualmente chiarito dal C.T.U., la apposizione del gambaletto per un periodo ridotto era giustificata, sempre da un punto di vista tecnico-scientifico, per il fatto che 'in quell'arto non si era determinata alcuna frattura ma, verosimilmente, una semplice distorsione e, pertanto, non era necessario tenere il gesso più a lungo'.
Altro rilievo della difesa di parte attrice è relativo alla asserita mancanza di adeguata profilassi eparinica.
Anche tale censura risultava 'non […] supportata da un riscontro scientifico in merito', e, al contrario, veniva evidenziato, sempre sulla base di considerazioni scientifiche, che nel caso concreto correttamente non era stata disposta terapia antitrombotica (così come neanche terapia antibiotica) in quanto 'trattavasi di frattura chiusa (significa senza esposizione con l'esterno)
e, in questi casi non è prevista alcuna profilassi né terapia con tali farmaci'.
Ancora sulla base di precisi principi medico-legali venia contestato l'ulteriore rilievo fondato su quanto la avrebbe riferito al momento della rimozione del gesso in quanto Parte_2
trattavasi di elementi che non trovavano riscontro nella documentazione sanitaria dalla quale, al contrario, risultava che la paziente 'si dimette migliorata in ripresa funzionale'.
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Documentalmente infondato risultava il rilievo circa la mancanza in atti del verbale di Pronto
Soccorso che il C.T.U., puntualmente, indicava come prodotto dalla stessa difesa e riportato in ogni sua parte a pagina 10 della prima relazione inviata alle parti cd. bozza di relazione).
Anche i rilievi relativi ai 'tempi' del trattamento presso l' risultavano Organizzazione_2
infondati ed per il C.T.U. era sufficiente limitarsi ad evidenziare i dati documentali emergenti dalla documentazione sanitaria:
- ore 15,20 del 02.07.2005, visita presso il Pronto Soccorso e, quindi o esecuzione di esame radiografico,
o esame ematochimico o sospetto clinico di Sindrome di OW
- arrivo in rianimazione alle successive ore 17,40 e descrizione del trattamento quale risultante dalla cartella
Infine, anche i rilievi sulla indicazione dell'orario della esecuzione della seconda plasmasferesi venivano ridimensionati nel senso che la stessa si collocava fra le ore 8,00 e le ore 12,00 del
03.07.2005, momento nel quale venia segnalata improvvisa perdita di conoscenza, desaturazione e tutti gli altri sintomi riportati.
Pertanto, vanno ulteriormente condivisi anche le note di replica del C.T.U. alle osservazioni svolte dal difensore (senza ausilio di C.T.P.).
La difesa di parte attrice, oltre ai rilievi latu sensu procedurali, ha riproposto censure di merito alla C.T.U. anche con la comparsa conclusionale.
Quanto ai rilievi procedurali, con la comparsa conclusionale sono stati sostenuti profili di sospetto sul C.T.U. che avrebbe dovuto astenersi in quanto risultava avere svolto attività professionale in favore di 'alcune compagnie assicurative che operano nel limitato distretto di
Catania', fra le quali la di cui risultava essere consulente anche Organizzazione_4
il dott. C.T.P. di una delle parti del presente giudizio. Per_4
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I rilievi sono del tutto infondati sia in rito che nel merito;
in rito, in quanto i rapporti del professionista con soggetti che non sono parte in causa restano del tutto irrilevanti;
nel merito, in quanto anche la circostanza che sia il C.TU. nominato che il C.T.P. sarebbero consulenti di una Compagnia che non è parte del presente giudizio è del tutto irrilevante, non integrando né ragioni legittimanti la richiesta di astensione per ipotesi tipiche né, in astratto, la richiesta per ragioni di opportunità.
Va detto, in via preliminare, che non può condividersi la impostazione della difesa, che ha inteso svolgere rilievi e censure senza supporto di professionista medico legale, sostenendo che
'parte attrice in evidente stato di indigenza, che non ha consentito di rinvenire né economicamente né materialmente (sotto il profilo della disponibilità) un proprio consulente medico di parte, ha pienamente diritto di avere un giusto processo (art. 32 Cost.)'.
Ed invero, in caso di azioni per responsabilità per ipotesi di cd. colpa medica di C.T.P., prevista espressamente dal T.U. Spese ed adeguatamente regolamentata, costituisce supporto evidentemente necessario per il corretto svolgimento delle attività processuali che, in mancanza, ove prive di pareri scientifici di consulenti di parte, dovrebbero essere esse stesse corredate da richiami a documentazione scientifica onde non essere considerate valutazioni personali e, dal punto di vista tecnico, 'esplorative'.
§§§§§
Quanto al merito, la difesa ha reiterato contestazioni alla apposizione del gambaletto alla gamba destra evidenziando:
- che 'amici stretti e familiari' ricordavano che la non aveva alcun Parte_2
dolore alla gamba destra.
Il rilievo da un lato è fondato su elementi, peraltro generici, non acquisiti agli atti;
dall'altro, in ogni caso, sono del tutto irrilevanti posto che, secondo quanto risulta dalla cartella clinica (già richiamata sul punto), era stata riscontrata “modica tumefazione collo piede sinistro….. modica tumefazione collo piede destro. Dolore alla pressione localizzata malleolo peroneale destro”.
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Pertanto, era stata la stessa a riferire ai sanitari di 'dolore alla pressione' e tale Parte_2
dato documentale risulta insormontabile anche ove tali, peraltro generiche, dichiarazioni di
'amici e parenti' fossero state acquisite agli atti.
Ancora, viene riferito che i sanitari del 'rimasero sbalorditi' per il fatto che non era CP_2
stato adottato 'trattamento eparinico prolungato'.
Tale circostanza, ancora una volta offerta in termini generici (nel senso che la valutazione non
è collocata in alcun contesto specifico, non si comprende quale sanitario la abbia espressa e sulla base di quale analisi documentale e della situazione della paziente), è del tutto inconsistente non risultando da atti del processo.
In ogni caso, la censura al mancato trattamento con eparina non può ritenersi fondata per il commento di alcuni sanitari ma solo sulla base di puntuali e specifiche controdeduzioni di tipo scientifico.
Anche i rilievi a presunte manchevolezze della cartella clinica per un sostenuto 'buco temporale' dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 03.07.2005 sono irrilevanti da un alto in quanto fondate sul fatto in sé della mancanza di annotazioni che non implicano incompletezza (posto che vi era un trattamento in corso), dall'altro, da un punto di vista tecnico giuridico, che 'il rilievo della difettosa tenuta della cartella clinica è tale da far ritenere provato il nesso di causalità materiale solo quando proprio l'incompletezza della cartella clinica abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno' (Cass. 14 novembre
2019, n. 29498; in senso conforme, Cass civ., sez. III, 8 luglio 2020 n.14261).
Nel caso specifico, a fronte della Sindrome di OW avente gli effetti devastanti e incontestati di cui si è detto, non risulta neanche allegato quale informazione possa non solo considerarsi omessa ma anche che, ove vi fosse stata, avrebbe consentito di ritenere sussistente un diverso nesso eziologico fra ricovero e decesso.
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Anche le 'doglianze verbali e fattuali lamentate da al momento delle dimissioni', che Parte_2
come detto, non sono agli atti, restano irrilevanti ove si tenga conto di quanto, in positivo, risulta dalla cartella clinica, da quanto riscontrato dai sanitari al momento delle dimissioni, tenendo conto del valore giuridico di tutto ciò, in assenza di contestazioni formalizzate con querela di falso.
La difesa ripropone le censure alla apposizione di gambaletto alla gamba destra e sostiene che
' aveva fatto presente ai predetti sanitari della di avvertire Parte_2 Controparte_1
un forte fastidio agli arti inferiori, che apparivano gonfi ed un colorito della pelle non usuale, alla presenza di testimoni, quali stretti familiari ed amici, ma non era stata considerata'
Ancora una volta la difesa si limita ad offrire elementi di tipo fattuale/suggestivo, senza chiarire da un punto di vista medico-legale come avrebbe dovuto essere modificato il trattamento e, ancor di più, come tale circostanza sia idonea ad escludere la sopravvenuta Sindrome di causa del decesso. Per_2
Parimenti, i rilievi sui sostenuti ritardi nella diagnosi di Sindrome di OW presso il
Pronto Soccorso sono smentiti dai dati temporali di accesso e di trasferimento in rianimazione
(sopra riportati) e dei tempi tecnici necessari per eseguire gli esami strumentali ed ottenere i relativi esiti (anch'essi sopra riportati).
La difesa, ancora, sostiene che
Secondo le linee-guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, allorché viene ingessato un arto inferiore, occorre prescrivere una cura anticoagulante (fluidificante del sangue), al fine di evitare il rischio di sviluppare una Trombosi Venosa Profonda (TVP)
Tale affermazione, priva di alcun sostegno di C.T.P. e meno che mai di documentazione scientifica a corredo, in detti termini resta del tutto irrilevante i fini della decisione.
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Le reiterate affermazioni circa la necessità di prescrizione di terapia eparinica, anche a fronte dei precisi elementi tecnici offerti dal C.T.U., risultano contrapposti senza supporto di parere di
C.T.P. o di sostegno di letteratura scientifica.
Alla pagina 9 della prima comparsa conclusionale, poi, risulta introdotto anche il tema della perdita di chance, sul quale è sufficiente evidenziare la assoluta novità rispetto ai temi oggetto della citazione e, quindi, la tardività e conseguente inammissibilità, prima ancora che la sua infondatezza (ove si consideri che, secondo le indicazioni scientifiche, riportate in C.T.U. e non confutate, 'l'esordio è acuto e subdolo a decorso spesso fulminante portando a morte nel 90% dei casi'.
Tutte le considerazioni, affidate a prova costituenda di 'parenti e amici' che avrebbero assistito, secondo l'assunto di parte attrice, a telefonate del personale dell'ospedale con CP_2
medici di altri ospedali per avere informazioni sul trattamento risultano irrimediabilmente irrilevanti in quanto non supportate da men che minima allegazione tecnico-scientifica di tipo controfattuale, vale a dire da un lato che dovrebbe essere evidenziato un errore nel trattamento, dall'altro che in mancanza di errore, non si sarebbe verificato il decesso (sempre richiamando il dato statistico predetto, con esito infausto nel 90& dei casi di Sindrome con esordio acuto).
Quanto agli esami fatti in urgenza, contrariamente a quanto sostenuto, risulta analizzato e offerto quello relativo al numero di piastrine, crollato a 7.000 (cfr. pag.5 della risposta alle note della difesa), così come la questione relativa alla plasmasferesi (cfr. pagg.
6-7 della risposta alle note della difesa), ribadendosi ancora una volta la assoluta carenza di deduzioni tecnico- scientifiche di tipo controfattuale.
Con specifico riferimento alla questione relativa alla seconda plassmaferesi, nonostante quanto esposto dal C.T.U. in relazione e nelle note di risposta, la difesa ha riproposto censure con gli scritti conclusivi, sostenendo che
'manca la relazione descrittiva della II procedura di Plasmaferesi Terapeutica, per verificare se sia stata effettuata efficacemente la predetta terapia, nonché l'orario in
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cartella clinica, per comprenderne la tempestività (pag.4 della prima comparsa conclusionale)
e, ancora, che
'la relazione descrittiva della II procedura di Plasmaferesi Terapeutica (non è specificato nel diario clinico neppure a che ore abbia avuto inizio e lascia il dubbio che sia stata mai effettuata), che consentirebbe di comprendere se sia stata effettivamente, adeguatamente e prontamente adottata, ai fini della tempestività della terapia (peraltro, si rende necessaria tale relazione descrittiva a fortiori a seguito dell'improvvisa ed inaspettata reazione/andamento della paziente, che apparentemente ripresa ed in buono stato di salute nella prima mattina del 03/07/2005, ha determinato un vorticoso precipitare delle condizioni sino alla morte)' (pag.11 della prima comparsa conclusionale);
il tema risulta ripreso con le prime memorie di replica affermando che
'basti pensare alla mancanza della Relazione descrittiva della che non Parte_7
si è compreso se sia stata o meno eseguita, determinante ai fini decisori, in quanto si colloca sotto il profilo temporale e dell'efficacia e/o tempestività proprio nel “buco” temporale di alcune ore sussistente tra lo stato di buona salute e la morte della paziente' (pag.2 delle prime repliche ex art.190 c.p.c.)
e, infine, con le seconde repliche ex art.190 c.p.c.:
'all'uopo, inter alia si evidenzia l'inverosimile mancanza della Relazione descrittiva della II sulla quale esiste ancora oggi il dubbio se sia stata o meno Parte_7
eseguita, determinante ai fini decisori, in quanto si colloca sotto il profilo temporale e dell'efficacia e/o tempestività proprio nel “buco” temporale di alcune ore, desumibile dalla cartella clinica, sussistente tra lo stato di buona salute e la morte della paziente'.
Sul punto giova ribadire che il C.T.U. sul punto aveva rassegnato quanto segue:
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L'Avvocato Capriotti evidenzia che non si conosce l'orario della seconda seduta di plasmaferesi.
A tal proposito si evidenzia come tale procedura vada eseguita quotidianamente fino alla normalizzazione del quadro clinico e come, nel caso de quo, tali tempi siano stati ampiamente rispettati. Infatti, la prima è stata eseguita intorno alle ore 20.00 del
02/07/2005 (tempo necessario alla tipizzazione della paziente ed all'esecuzione degli esami di laboratorio), dalla cartella clinica si evince che la seconda è stata eseguita sicuramente tra le ore 08,00 e le ore 12.00 (per come si evince dal diario clinico) in quanto proprio alle ore 12.00 viene segnalata una improvvisa perdita di coscienza, desaturazione, midriasi, ipotensione, bradicardia e tutti gli altri sintomi riportati nella cartella clinica che non si può considerare lacunosa ed incompleta per come prospettato dal legale di parte attrice soprattutto in relazione alla diminuzione del numero di piastrine (ma, a tal proposito, lo stesso legale nel sua memoria n. 2, al punto
4, scrive: “piastrine diminuite al momento del ricovero in ospedale”).
Si è già detto della correttezza di quanto rassegnato dal C.T.U. sia con riguardo ai dati documentali che alle considerazioni scientifiche.
Tuttavia il tema, riproposto così come altri temi con le note conclusive, deve essere, evidentemente, conclusivamente affrontato e, a tal proposito, posto che deve discutersi di dati emergenti dalla cartella clinica relativa alla paziente redatta dal personale dell'
[...]
, va premesso che, secondo granitico orientamento della Suprema Corte Org_2
Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica, o da un ente convenzionato con il servizio sanitario pubblico, hanno natura di certificazione amministrativa, cui è applicabile lo speciale regime di cui agli artt. 2699
e ss. c.c., per quanto attiene alle sole trascrizioni delle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa
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espresse (Cass civ., sez. lav., 20 novembre 2017 n.2747; in senso conforme, ex multis,
Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2011 n.25568),
principi costantemente ribaditi anche in sede penale:
La cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica ha natura di atto pubblico munito di fede privilegiata con riferimento alla sua provenienza dal pubblico ufficiale e ai fatti da questi attestati come avvenuti in sua presenza. Pertanto, la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata deve essere riconosciuta anche alla parte della cartella relativa al consenso informato, nella quale il medico attesta come avvenuto in sua presenza il fatto della manifestazione del consenso all'intervento espresso dal paziente (Cass. pen., sez. V, 10 ottobre 2022 n.4803; in senso conforme, ex multis, Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2021 n.3953).
Da ciò discende, de plano, che la pubblica fede che caratterizza la cartella clinica sanitaria, nel caso specifico con riguardo alle attività che il medico attesta di avere compiuto, può essere messa in discussione solo con il procedimento di querela di falso, volta ad accertare la non corrispondenza al vero di quanto riportato in cartella.
Inoltre, con riguardo ai profili di ritenuta difettosa tenuta o incompleta della cartella clinica,
l'orientamento ormai definitivamente consolidato della Suprema Corte risulta anche da ultimo confermato nel senso che:
In tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2021 n.4424).
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Tuttavia, la Suprema Corte ha anche avuto modo di chiarire che:
Pur riconoscendo la rilevanza dell'incompletezza della cartella clinica nella ricostruzione delle vicende sanitarie e nell'accertamento circa la sussistenza o meno di responsabilità dei sanitari stessi o della struttura, tale elemento non conduce automaticamente all'adempimento dell'onere probatorio da parte di chi adduce essere danneggiato (Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2019 n.29498)
Ancora più specificamente, la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2020 n.14261), dopo avere ribadito che
[…] nell'ambito della responsabilità contrattuale spetta a chi si assume danneggiato fornire la prova del nesso di causa fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute, giacché se così non fosse dalla fattispecie costitutiva del diritto verrebbe espunto
l'elemento della causalità materiale (così Cass. 11/11/2019, n. 28991), con la conseguenza che se la causa dell'evento di danno, in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie, resta ignota, in applicazione delle regole del riparto dell'onus probandi, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale (Cass. 11/11/2019, n.
28992)
ha icasticamente statuito che
[…] quanto al rilievo da attribuirsi alle omissioni della cartella clinica sull'impossibilità di individuare il nesso di causalità materiale, deve precisarsi che le omissioni della cartella clinica non conducono automaticamente a ritenere adempiuto
l'onere probatorio da parte di chi adduce di essere danneggiato, pur dovendosene tener conto, perché diversamente l'incompletezza verrebbe a giovare proprio a colui che con inadempimento al proprio obbligo di diligenza (Cass. 18/09/2009 n. 20101 precisa che
"il medico ha l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di
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diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176 c.c., comma 2 e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale"; conformi, p. es., Cass. 26/01/2010 n. 1538; Cass. 05/07/ 2004 n. 12273), tale incompletezza ha creato
In altri e più chiari termini, sempre richiamando Cass. n.14261/2020:
Il rilievo della difettosa tenuta della cartella clinica è tale da far ritenere provato il nesso di causalità materiale solo quando proprio l'incompletezza della cartella clinica abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (così Cass. 14/11/2019, n. 29498).
Operate le superiori premesse giuridiche, la cartella clinica n.242 della Controparte_2
relativa al ricovero di con ingresso in data 02.07.2005,
[...] Parte_2
nella parte relativa alle annotazioni del medico di guardia per il giorno 03.07.2005, riportano testualmente delle prime annotazioni ad 'ore 8' da cui risulta che 'in mattinata effettuare ulteriore seduta di plasmosferesi; successivamente, con indicazione di 'ore 14' barrata e, quindi, senza orario, risulta annotato 'GES 15/15' e, ancora, 'II seduta di plasmosferesi.
Trasfuso plasma B.T. in pareggio'. Richiedere esami di controllo. Nel pomeriggio controllo. h
12: improvvisa perdita di conoscenza […]'.
Questo risultando il dato testuale contenuto – per quel che rileva ai fini che ci occupano – in cartella, la stessa, secondo la difesa di parte attrice, dovrebbe considerarsi 'falsa' o 'reticente' sotto uno dei due alternativi profili:
1) falsa ove la seconda plasmasferesi sia stata descritta in cartella ma non sia stata eseguita ('…esiste ancora oggi il dubbio se sia stata o meno eseguita…': così la difesa fino agli ultimi scritti);
2) incompleta in quanto non è indicato l'orario di esecuzione della seconda plasmasferesi.
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I paventati profili di falsità devono considerarsi giuridicamente infondati posto che, incontestabilmente, non è stata proposta alcuna querela di falso.
Ogni questione posta sul punto risulta giuridicamente irrilevante ed ogni sospetto offerto nel svolgimento delle argomentazioni difensive ha carattere al più suggestivo e, comunque, è del tutto inefficace ai fini della valutazione del compendio probatorio.
Quanto alla incompletezza, certamente non risulta indicato esplicitamente l'orario di esecuzione ma, come ben evidenziato dal C.T.U., esso si colloca fra le ore 8,00 e le ore 12,00 , in coerenza con il dato testuale sopra puntualmente trascritto.
Viceversa, risulta indicata la esecuzione nonché il riscontro di bilancio totale in pareggio (il giorno precedente
Il C.T.U. ha anche offerto elementi di valutazione medico-legale e, quindi, scientifici, con riguardo all'orario di esecuzione rassegnando che:
- la plasmosferesi va eseguita quotidianamente fino alla normalizzazione del quadro clinico;
- la prima plasmosferesi era stata eseguita alle ore 20,00 del 02.07.2005 (peraltro, evidenziando mancanza di criticità in tale dato essendo stata eseguita nel 'tempo necessario alla tipizzazione della paziente ed all'esecuzione degli esami di laboratorio');
- la seconda, come detto, fra le ore 8,00 e le ore 12,00,
da ciò risultando assenza di criticità nella esecuzione, che doveva avere cadenza quotidiana e che aveva registrato la seconda esecuzione fra le 12 e le 16 ore successive alla prima.
Il dato, quindi, può considerarsi incompleto ma con le puntualizzazioni operate dal C.T.U. che questo giudice condivide pienamente.
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Ciò posto, coniugando i superiori principi giuridici alla situazione emergente dalla cartella clinica, la attività difensiva avrebbe dovuto svolgersi, per essere efficace ed incisiva sulle valutazioni degli elementi probatori offrendo, ancora una volta non in termini suggestivi ma concretamente fondati su specifiche considerazioni medico legali che:
1) la esecuzione di seconda plasmosferesi dopo 12-16 ore dalla prima, nella situazione che caratterizzava la paziente, è errata ed in contrasto con specifiche direttive emergenti da linee guida o buone prassi;
2) la esecuzione tardiva (ove fosse fondato il profilo sub 1) aveva inciso sulla evoluzione dello stato di salute (già compromesso per la accertata Sindrome di e non avrebbe condotto alla morte della paziente, secondo il principio Per_2
dei più probabile che non e sempre sulla base di specifico supporto scientifico.
Ebbene, nulla di quanto sopra può trarsi dalle difese svolte nell'interesse di parte attrice, con la conseguenza che, in conclusione, i risultati offerti dal C.T.U. devono considerarsi corretti e vanno pienamente condivisi.
§§§§§
In conclusione, deve ritenersi, conformemente alle conclusioni del C.T.U. e risultando infondati i rilievi della difesa, che il decesso di non sia ascrivibile a Parte_2
condotte colpose dei sanitari delle strutture evocate in giudizio né del dott. terzo Per_1
chiamato in causa.
Va quindi dichiarata la prescrizione delle domande svolte iure proprio nei confronti di
[...]
(già con conseguenze anche Parte_5 Controparte_8
sulle posizioni delle parti terze chiamate in causa;
vanno rigettate tutte le altre domande proposte iure proprio nei confronti di e Controparte_2
quelle iure hereditatis.
§§§§§
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Avuto riguardo alla improcedibilità per prescrizione (nei termini specificati) ed al rigetto delle altre domande principali, restano assorbite le domande nei confronti dei terzi chiamati in causa.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione per valore indeterminabile e complessità media con riguardo alle posizioni di Parte_5 Controparte_2
e per le due compagnie di assicurazione;
tenuto conto delle difese in concreto
[...]
svolte, vanno liquidati con riguardo alla posizione di i valori medi per fasi Controparte_3
studio e introduttiva ed i valori minimi per fase istruttoria e decisionale.
Va evidenziato che quanto sostenuto da parte attrice con gli scritti conclusivi circa la possibilità di compensazione in dipendenza del fatto che una parte sia ammessa al patrocinio a spese dell'Erario è infondato.
Le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
§§§§§
Gli attori e Parte_1 Parte_3 Parte_4
vanno, inoltre, condannati, in solido, al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 co. 3 cpc. che così dispone: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La sanzione prevista dalla citata norma è volta a perseguire, sia pure indirettamente, interessi pubblici, quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia civile (che dovrebbe essere garantita dalla diminuzione del contenzioso), mediante l'eliminazione delle cause pretestuose o strumentali e che tra le varie finalità abbia proprio quella di scoraggiare l'abuso del processo od il comportamento della parte che durante il processo abbia tenuto una condotta contraria al pagina 28 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
generale dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., in modo che possa fungere da deterrente alle liti temerarie od a condotte processuali colpevolmente dilatorie deflazionando il contenzioso ingiustificato (si vedano Tribunale Modena, sez. II 15 febbraio 2013 n. 217,
Tribunale Reggio Emilia 25 settembre 2012 n. 1569; Tribunale Varese sez. I 02 ottobre
2012 n. 27; Tribunale Milano sez. VIII 13 giugno 2012; tutte le pronunzie citate sono edite in banca dati www.dejure.it ).
Va ancora precisato che – diversamente dal risarcimento del danno previsto dai primi due commi dell'art. 96 cpc – la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 cpc non richiede alcuna prova del danno subito dalla parte ma solo l'accertamento dell'esistenza della lite temeraria, cioè proposta con dolo o colpa grave.
Poste tali premesse in linea di principio, non sembra necessario spendere articolata motivazione per affermare che chi propone una azione di responsabilità per colpa medica
- chiedendo il risarcimento di danni iure proprio oltre il termine quinquennale di prescrizione;
- e, comunque, senza avvalersi di consulente tecnico specializzato in medicina legale o altra specializzazione rilevante con riguardo alle questioni oggetto di causa e formuli rilievi ai risultati offerti dal C.T.U. privi di indicazioni e riferimenti scientifici utili per consentire una efficace valutazione delle conclusioni del C.T.U., finendo per offrire difese prive di contenuto medico-legale sostanziale limitate a contrastare solo con argomentazioni di tipo per così dire logico (senza supporto o rinvio, come detto, a documentazione scientifica pertinente) i dati documentali e scientifici acquisiti agli atti,
risulta avere agito in giudizio quanto meno con colpa grave.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la condanna degli attori, in solido, al pagamento di una somma che, per espressa previsione normativa, va determinata equitativamente e può parametrarsi sulle spese processuali liquidate che tenuto conto della gravità della condotta pagina 29 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
processuale della parte, va fissata in euro 1.000,00 per ognuna delle due parti convenute ed in euro 700,00 per ognuna delle tre parti chiamate in causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.20910/2016
- DICHIARA improcedibili per prescrizione le domande svolte iure proprio da e come Parte_1 Parte_3 Parte_4
specificato in parte motiva;
- RIGETTA tutte le altre domande proposte da Parte_1
e Parte_3 Parte_4
- CONDANNA e Parte_1 Parte_3
in solido, al pagamento delle spese processuali che liquida: Parte_4
o in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di Parte_5
o in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di;
Controparte_2
o in complessivi euro 7.202,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di Controparte_3
o in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di Controparte_11
o in complessivi euro 10.860,00 oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali in favore di Controparte_5
- PONE le spese di C.T.U., liquidate in corso di causa definitivamente a carico di parte attrice
- CONDANNA e Parte_1 Parte_3
in solido, al pagamento ex art.96 c.p.c.: Parte_4
pagina 30 di 31 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
o della somma di euro 1.000,00 in favore di Parte_5
o della somma di euro 1.000,00 in favore di Controparte_2
;
[...]
o della somma di euro 700,00 in favore di Controparte_3
o della somma di euro 700,00 in favore di Controparte_11
[...]
o della somma di euro 700,00 in favore di Controparte_5
Catania, 16 maggio 2024.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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