Ordinanza cautelare 10 gennaio 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02235/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01932/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2024, proposto da
NT AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno, U.T.G. - Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 97166 del 28 agosto 2024, emesso dal Prefetto della Provincia di Cosenza, con il quale è stata disposta la revoca della licenza n. 109671 del 5 novembre 2020 all’esercizio dell’attività di investigazioni private, rilasciata ai sensi dell’art. 134 TULPS, e di ogni atto presupposto o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno ed U.T.G. - Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. CO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, legale rappresentante di un istituto di investigazioni private con sede in Montalto Uffugo (CS), è insorto avverso il provvedimento, emarginato in oggetto, con il quale il Prefetto della Provincia di Cosenza ha disposto la revoca della licenza all’esercizio dell’attività di investigazioni private, rilasciata ai sensi dell’art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n.773 (TULPS), deducendo, in diritto, i seguenti motivi:
1.1. “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti ”, con cui lamenta la insussistenza dei presupposti in fatto posti dalla amministrazione a fondamento del provvedimento;
1.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990: difetto di motivazione ”, con il quale lamenta il difetto di motivazione in ordine alla idoneità delle contestate irregolarità a determinare la revoca della licenza ed alla mancata considerazione delle osservazioni rese nel procedimento;
1.3. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 e 11 del R.D. n. 773/1931 TULPS - Violazione e falsa applicazione dell’art. 135 del R.D. n. 773/1931 TULPS - Violazione e falsa applicazione dell’art. D.M. 1 dicembre 2010 n. 269 - Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. Violazione e falsa applicazione degli artt. articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ”, con il quale il ricorrente sostiene che, in ogni caso, le irregolarità contestate, anche ove sussistenti, non possono determinare la revoca della licenza;
1.4. “ Eccesso di potere per sproporzione del provvedimento ”, rispetto alle irregolarità contestate dall’amministrazione procedente;
1.5. “ Violazione del principio del legittimo affidamento ”.
2. L’amministrazione, ritualmente evocata in giudizio, si è costituita, per resistere al ricorso.
3. All’esito dell’udienza in camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, con ordinanza n.15 del 10 gennaio 2025, è stata respinta l’istanza di tutela interinale formulata dal ricorrente.
4. Su appello cautelare da questi proposto, il Consiglio di Stato, con ordinanza n.1630 dell’8 maggio 2025, ha disposto che l’amministrazione provvedesse ad un “ motivato riesame ” del provvedimento, alla luce delle ragioni di ricorso, ed al contempo che questo Tribunale provvedesse alla sollecita fissazione dell’udienza di merito.
5. Il ricorso è stato, quindi, trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2025.
6. Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
6.1. Premesso, innanzitutto, che non risulta agli atti del giudizio che l’amministrazione abbia provveduto al riesame disposto dal Consiglio di Stato con la richiamata ordinanza, i motivi di ricorso – che possono trattarsi congiuntamente, in considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica – sono fondati, nei limiti di seguito esposti.
6.2. Il provvedimento gravato si fonda sul rapporto informativo reso dalla Questura “ da cui risultano:
- la irregolarità nella tenuta del registro degli affari, previsti dall’art.135 del T.U.L.P.S., “a causa di numerose cancellature e correzioni grossolane, per le quali si è proceduto alle relative contestazioni”;
- nuova polizza fideiussoria di cui all’art.137 del T.U.L.P.S., stipulata successivamente alla richiesta di rinnovo, in data 15.4.2024, pur essendo precedentemente scaduta al 24.7.2023;
- mancata frequenza nel triennio precedente al rinnovo, di un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale, riconosciuti dalle Regioni ed accreditati presso il Ministero dell’Interno ”.
Secondo l’amministrazione procedente, tali circostanze sono di gravità tale “ da integrare la fattispecie di cui all’art.257-quater comma 2 del d.p.r. 153/2008 ”, giustificando quindi la revoca della licenza.
6.3. Contestando tale determinazione, il ricorrente sostiene, sotto un primo profilo, la stessa sussistenza degli “ addebiti ” e ribadendo le deduzioni già rese con le osservazioni prodotte in sede procedimentale – di cui, peraltro, lamenta la mancata considerazione – rileva che:
- quanto alla tenuta del registro degli affari, si è trattato di mere irregolarità formali;
- quanto alla polizza, ha ottenuto successivamente una nuova polizza che gli ha garantito copertura anche per il periodo precedente, contestato dalla amministrazione;
- quanto all’aggiornamento professionale, di aver frequentato un corso nel 2021, come da attestato depositato in giudizio ed anche nella precedente fase procedimentale.
Egli sostiene, inoltre, che, anche ove tali contestazioni fossero fondate, non giustificherebbero un provvedimento di revoca della licenza.
6.4. Come si è visto, l’amministrazione procedente, nel disporre la contestata revoca, ha fatto applicazione dell’art.257- quater RD 635/1940 (regolamento per l’esecuzione del TULPS), a mente del quale “ [l]e licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica ”.
In particolare essa ha ritenuto sussistenti, nella vicenda in esame, gravi violazioni delle regole di esercizio di tale attività.
6.5. Senonché, anche in considerazione delle precisazioni, sopra richiamate (che il ricorrente peraltro aveva già reso nella fase procedimentale), in ordine alla esistenza e consistenza degli “ addebiti ” – non solo quanto alla tenuta del registro degli affari ed alla frequenza dei corsi di aggiornamento ma altresì in ordine alla stessa fideiussione – le violazioni contestate dalla amministrazione non si rivelano sufficienti a giustificare un provvedimento di revoca, risultando, invero, irregolarità, che, in quanto tali, non possono qualificarsi “ gravi violazioni ” nell’esercizio dell’attività.
Ciò risulta invero dall’analisi del contesto normativo di riferimento e, in particolare, delle diverse cause che, sulla base dello stesso, possono comportare la perdita del titolo.
Così, nel medesimo comma 2 dell’art.257 -quater citato, è precisato che fra le “gravi violazioni” che giustificano la revoca è “ compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 [TULPS], ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica ”.
Il successivo comma 3, poi, stabilisce che “ [l]e licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato: a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente; b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508 ”.
L’art.11 del TULPS, in particolare, prevede che le licenze di polizia debbano essere negate: “- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; - a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ”, possano essere negate “ a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ”, devono essere revocate “ quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate ”, e, infine, “ possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
Viene poi in rilievo il precedente art.10 TULPS, secondo cui “ Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata ”.
Dall’insieme delle disposizioni richiamate risulta evidente che la revoca della misura, per la rilevanza degli effetti prodotti in capo al privato, debba o, a seconda dei casi, possa essere disposta solo in presenza di violazioni di gravità tale da mettere in pericolo un interesse primario dell’ordinamento, quali la sicurezza e l’ordine pubblico e sicurezza, la tutela dei diritti dei lavoratori e della loro sicurezza. Ciò che non risulta nel caso di specie.
In conclusione, nella vicenda in esame, le contestazioni mosse al ricorrente non possono dirsi sussumibili nella categoria delle “ gravi violazioni ” che, a mente della riferita disciplina normativa, giustificano la revoca della licenza de qua .
7. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca della licenza per l’esercizio di attività investigativa.
8. La peculiarità della vicenda giustifica, nondimeno, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RD ND, Presidente
CO CO, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO CO | RD ND |
IL SEGRETARIO