Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02051/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02607/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
FA MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gioia Maria Scipio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo previa adozione di misura cautelare:
del provvedimento Min. Interno, Dip. Pubblica Sicurezza, Servizio Ispettori, prot. 0000155 del 02.01.2025, notificato al ricorrente in data 08.01.2025; del successivo provvedimento Min. Interno, Dip. Pubblica Sicurezza, Servizio Ispettori, prot.0002561 del 20.01.2025, notificato via mail in pari data, con i quali è stata respinta la richiesta del ricorrente di poter accedere al corso di formazione per vice ispettori successivo e utile rispetto al 28° corso di formazione per conduttore cinofilo antidroga al quale sta attualmente partecipando, di ogni altro provvedimento implicito e/o esplicito di intervenuta decadenza dalla nomina a vice ispettore; e per la condanna in forma specifica, ex art. 30 e 34, comma 1 lett.c) cpa all’emanazione, da parte del Ministero dell’Interno-Dip. Pubblica Sicurezza, di un provvedimento che tuteli la posizione giuridica soggettiva del dipendente MA, vincitore di concorso, a vedersi riconosciuta la possibilità di frequentare il Corso Allievi Vice Ispettori successivo e utile.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 agosto 2025:
Annullamento della nota Ministero Interno-Dip.P.S. prot. 333/ISP/II/Sez. Mobilità/238944 notificata all’interessato in data 03.07.2025, con la quale, in esito alla pronuncia cautelare Tar Lazio n. 1737/2025, è stato disposto il riesame della posizione di FA MA, confermando il parere negativo a che il ricorrente possa essere validamente avviato al prossimo corso per vice ispettore, nonostante il superamento di precedente concorso; del provvedimento n.333-ISP/1/SEZ.2/UPC, datato 28.05.2025, registrato in data 16.06.2025, mai notificato al ricorrente né pubblicato sul sito istituzionale, con cui sono stati nominati gli allievi vice ispettori del 19° corso di formazione per l’accesso alla qualifica e, contestualmente, sono stati dichiarati decaduti dallo status di vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato 22 vincitori, tra cui MA FA; per quanto interessa, della nota prot.0044261 del 09.12.2024 di convocazione dei vincitori del concorso al corso di formazione da vice ispettore, nella parte in cui prevede che la “ mancata presentazione…senza giustificato motivo sarà considerata rinuncia, con conseguente decadenza dalla nomina ”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AT LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente - Agente scelto della Polizia di Stato per.ID 238944, con ultimo servizio prestato presso la Questura di Viterbo – ha domandato di essere ammesso alla “ selezione di personale della Polizia di Stato per la frequenza del 28° corso di qualificazione per conduttori cinofili antidroga ”, indetta con il bando 333/SAA/II/98.05CC5 del 08.07.2021; dopo circa tre anni dalla presentazione della domanda è stato dichiarato idoneo per la sede di Ancona e convocato presso il Centro di Ladispoli, il giorno 2 dicembre 2024, per cominciare il corso che si sarebbe svolto nel periodo intercorrente dal 3 dicembre 2024 al 09 maggio 2025.
Egli, nel corso di tale triennio, ha anche partecipato al bando per il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto 16 marzo 2022, che si è concluso il 19 novembre 2024 con la pubblicazione della graduatoria finale del concorso in cui è risultato vincitore.
Il sig. MA, quindi, ha preso regolare servizio presso il Centro di Ladispoli in data 2 dicembre 2024 per iniziare il 28° Corso da conduttore cinofilo antidroga. Nel frattempo, in data 11 dicembre 2024, è stato convocato al 19° corso di formazione per Vice Ispettori, con inizio in data 08 gennaio 2025 (poi spostato al 13 gennaio) presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno. Nel caso in cui non si fosse presentato alla convocazione presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno sarebbe stato reputato rinunciatario. Al fine di scongiurare tale evenienza ha presentato all’amministrazione una richiesta per partecipare ad entrambi i corsi, chiedendo, quindi, di essere autorizzato a frequentare il successivo corso utile da vice ispettore all’esito del corso da conduttore cinofilo.
L’amministrazione ha risposto, negando l’autorizzazione con provvedimento n. 155/2025; il ricorrente ha reiterato la richiesta con pec del 10 gennaio 2025, nuovamente denegata.
1.1. Il sig. MA, pertanto, si è rivolto all’intestato Tribunale, proponendo impugnazione avverso gli atti in epigrafe indicati, ed affidando il ricorso ai seguenti motivi:
“ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, commi 2,3,4,5,6 e 27 ter DPR 335/1982; violazione del principio della par condicio dei candidati ai concorsi e alle selezioni; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione dei principi di imparzialità e del buon andamento – Violazione dell’art. 97 della Costituzione .”, con cui ha contestato la decisione dell’amministrazione che, di fatto, gli ha imposto di rinunciare a partecipare ad uno dei due corsi cui è stato ammesso dopo aver superato la relativa selezione, in base ad un’interpretazione letterale della disposizione, evidenziando come la contemporaneità dei corsi fosse dipesa anche dal ritardo con cui è stata completata la selezione per “conduttore cinofilo”. In particolare, l’amministrazione ha negato al sig. MA la possibilità di posticipare il corso da vice ispettore ai sensi dell’art. 27 quater D.P.R. n. 335/1982, che, quale motivo per richiedere di essere ammessi al primo corso successivo utile, contempla solo i casi della malattia/infermità/maternità. Ha poi evidenziato che era suo interesse acquisire la specializzazione di conduttore cinofilo, trattandosi di qualifica riservata ai sovrintendenti, assistenti e agenti, non potendo, dopo l’accesso al ruolo vice ispettori, partecipare più alla selezione per la qualifica indicata. In tal modo l’amministrazione avrebbe inteso rinunciare “ ad un’unità di personale che teoricamente, all’esito di entrambi i corsi, potrebbe offrire una specializzazione e una qualifica professionale particolarmente utile e proficua per l’intero sistema di pubblica sicurezza ” (cfr. pag. 7 del ricorso).
“ 2) Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza dell’azione amministrativa e conseguente fondatezza della domanda di condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio .”, con cui ha contestato la stessa decisione anche per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, per le medesime ragioni già articolate con il primo motivo.
Ha quindi concluso per l’accoglimento del ricorso, previa adozione di idonea misura cautelare.
1.2. L’amministrazione si è costituita e ha depositato memoria il 14 marzo 2025, insistendo per la correttezza della sua decisione e rappresentando che con lettera prot. n. 856 in data 14 gennaio 2025, l'Istituto per ispettori di Nettuno ha comunicato la mancata presentazione dell'Agente scelto FA MA alla frequenza del 19° Corso di formazione per Vice ispettore della Polizia di Stato. In considerazione della vigente normativa in materia, tale circostanza avrebbe comportato l’esclusione dal Corso, posto che l’evenienza invocata dal ricorrente non rientra tra quelle contemplate dall’art. 27 quater D.P.R., n. 335/1982. Preliminarmente ha poi eccepito l’inammissibilità del ricorso perché gli atti impugnati non sarebbero stati lesivi, posto che la conseguenza dell’esclusione sarebbe dipesa dal comportamento del ricorrente che non ha presenziato al giorno della convocazione.
1.3. Con ordinanza cautelare 19 marzo 2025 n. 1737, il collegio ha accolto la richiesta cautelare “ mediante riesame da parte dell’amministrazione resistente dell’istanza proposta dal ricorrente di modo che possa utilmente concludere il 28° corso di formazione per conduttore cinofilo antidroga cui attualmente sta partecipando, con ammissione al primo corso successivo utile di formazione per Allievi vice-Ispettori ;”.
1.4. Il Ministero dell’Interno, con nota del 28 marzo 2025, ha confermato la propria precedente posizione. Tale nota è stata avversata dal ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, unitamente al provvedimento n.333-ISP/1/SEZ.2/UPC, datato 28 maggio 2025, mai notificato al ricorrente né pubblicato sul sito istituzionale, con cui sono stati nominati gli allievi vice ispettori del 19° corso di formazione per l’accesso alla qualifica e, contestualmente, sono stati dichiarati decaduti dallo status di vincitori del concorso per l’accesso alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, tra cui lo stesso sig. MA.
1.5. Il ricorso per motivi aggiunti è stato affidato ai seguenti motivi:
“ 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 27, commi 2,3,4,5,6 e 27 ter DPR 335/1982; violazione del principio della par condicio dei candidati ai concorsi e alle selezioni; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione dei principi di imparzialità e del buon andamento – Violazione dell’art. 97 della Costituzione – Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti .”, con cui ha dedotto che la vicenda in esame si è verificata per fatto “ imputabile non al ricorrente ma esclusivamente ad una inefficiente organizzazione amministrativa - che ha di fatto espletato due corsi di formazione, conseguenti a due selezioni diverse (peraltro una indetta ben quattro anni prima), nello stesso arco temporale - non può incidere automaticamente sugli esiti del superamento del concorso da parte del ricorrente, la cui esclusione da qualsiasi corso di formazione successivo non è prevista da alcuna norma .” (cfr. pag. 5 del ricorso per motivi aggiunti), venendo a mancare un’espressa disposizione normativa a regolamentare il caso di specie, non potendosi applicare l’art. 27 quater, DPR n. 335/1982.
1.6. Il ricorrente ha depositato la prima memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e, all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Va preliminarmente affermata l’ammissibilità del ricorso introduttivo, oltre che dei successivi motivi aggiunti, constatato che, dal mancato accoglimento dell’istanza proposta dal sig. MA per l’ammissione al successivo corso utile quale Allievo Vice Ispettore è derivata la declaratoria di decadenza dallo status di vincitore del concorso per l’accesso alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.
3. Nel merito il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti, per le ragioni di seguito esposte.
4. Si è già dato già conto della ricostruzione fattuale della vicenda che risulta incontestata tra le parti.
5. Oggetto della controversia è se, in seguito all’istanza proposta dal sig. MA, volta ad ottenere il rinvio della convocazione al corso di formazione per allievi vice ispettori, il ricorrente potesse o meno considerarsi rinunciatario ai sensi dell’art 27 quater D.P.R. n. 335/82.
5.1. La previsione in questione stabilisce infatti che: “ 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che: a) non superano gli esami ((di fine corso)) o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia; b) dichiarano di rinunciare al corso; c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. 2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. (…) 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato .”.
5.2. Ebbene, all’evidenza, nel momento in cui il ricorrente ha presentato la propria istanza, volta a rappresentare la propria volontà di partecipare ad entrami i corsi cui era stato ammesso, nessuna delle evenienze previste dalla norma citata si era in concreto verificata.
Non ricorreva, quindi, una valutazione di natura vincolata che imponeva all’amministrazione di dare applicazione rigorosa a tali disposizioni, diversamente dal caso in cui il ricorrente si fosse limitato a non presentarsi alla data del 12 gennaio 2024 alla convocazione al 19° Corso di formazione per Vice ispettore della Polizia di Stato in quanto impegnato nella frequenza di quello per 28° Corso da conduttore cinofilo antidroga.
Il ricorrente, infatti, già dalla prima istanza proposta il 17 dicembre 2024 ha rappresentato la sua “ volontà di non rinunciare a nessuno dei due corsi cui è risultato idoneo vincitore ” (cfr. all. n. 14 al ricorso introduttivo). Nella successiva pec del 10 gennaio 2025 ha poi meglio specificato che “ del resto non è giuridicamente esigibile dal dipendente la RINUNCIA ad uno dei due corsi, ai quali ha diritto a partecipare in quanto vincitore di selezione, atteso che la sovrapposizione degli stessi non è certo dipesa dall’interessato ma è stata determinata da ragioni esclusivamente ascrivibili all’Amministrazione che, rispetto ad una selezione del 2021, ha poi organizzato il corso di specializzazione tra il 2024 e il 2025 .”
5.3. Infatti, deve ritenersi che se la regola sopra riportata risponde alla necessità di garantire un novero di ipotesi limitate e specifiche per giustificare le assenze o la mancata presentazione all’avvio al Corso di formazione, rispondendo essenzialmente a un’esigenza di tutela del buon andamento della p.a., nel caso in cui il la richiesta di rinvio del dipendente discenda (non semplicemente da una domanda dello stesso, ma) dalla sua vittoria di una specifica procedura selettiva bandita dalla p.a. al fine di individuare i candidati migliori per lo svolgimento di peculiari mansioni, la possibilità di un rinvio alla partecipazione al corso risponde non solo all’interesse del candidato a conseguire e maturare esperienza in una peculiare specializzazione – meritevole di tutela anche ai sensi dell’art. 4 Cost. – ma anche e soprattutto all’interesse pubblico della p.a. ad avviare alle funzioni specializzate il candidato giudicato già meritevole (sulla base dei criteri individuati dalla p.a. nel provvedimento di indizione della procedura selettiva), come esige il principio di buon andamento ex art. 97 Cost.
In quest’ottica – nel bilanciamento dei contrapposti interessi che vengono in rilievo nell’ambito della questione interpretativa sottesa al presente giudizio – la soluzione ermeneutica secondo cui la previsione di cui all’art. 27 quater, d.p.r. n. 335/1982 non osta al rinvio di un avviamento ad un successivo corso di un neo-viceispettore già vincitore di una selezione di personale per la qualifica di conduttore cinofilo bandita dalla stessa p.a. appare essere la più corretta, anche in una prospettiva costituzionalmente orientata: se il dettato di cui all’art. 27 quater, d.p.r. n. 335/1982 risponde essenzialmente a una logica di tutela dell’interesse pubblico nell’organizzazione del personale di polizia, è ragionevole che lo stesso non trovi applicazione quando, come nel caso di specie, l’ammissione ad un successivo corso risponde non solo a un interesse dello stesso, ma anche a un evidente interesse pubblico alla selezione del personale più idoneo (si veda, nello stesso senso, per una fattispecie parzialmente sovrapponibile anche Tar Lazio, sez. I quater, 16 luglio 2025, n. 14038).
In altri termini, a fronte della richiesta del ricorrente, l’amministrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, avrebbe dovuto valutare delle opzioni organizzative tali da consentire al ricorrente di concludere il percorso iniziato nella frequentazione del corso per conduttore cinofilo antidroga e di posticipare la partecipazione a quello Vice ispettore della Polizia di Stato, tanto più che trattasi di percorsi di carriera che si svolgono all’interno della stessa amministrazione dello Stato cui il ricorrente appartiene e che consentono, quindi, al dipendente di acquisire nuove competenze da mettere a frutto nell’ambito della stessa amministrazione di appartenenza, rispondendo, quindi, anche al suo interesse di crescita e sviluppo di una risorsa in forza alla stessa.
5.3. La decisione, quindi, è irragionevole e sproporzionata rispetto alle finalità perseguite e conduce a conseguenze obiettivamente inique per l’azione amministrativa che deve farne applicazione.
La decisione in esame, infatti, non è bilanciata avuto riguardo alla comprensibile esigenza di contenere la tempistica necessaria alla conclusione dell’iter formativo, producendo un effetto manifestamente ingiusto, contrario ai basilari principi dell’ordinamento, di escludere la rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo del candidato, anche qualora tale impedimento comporti la conclusione di un ulteriore percorso formativo e l’acquisizione delle correlate competenze di cui la stessa amministrazione potrebbe giovarsi in futuro.
Del resto le eventuali finalità di contingentamento dei tempi perseguite non sarebbero frustrate dalla previsione di un’ammissione al corso successivo alla conclusione di quello cui il ricorrente stava partecipando, considerato che è notorio che tali corsi vengono avviati costantemente e a cadenza regolare.
In definitiva, in violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che implica anche la flessibilità dell’azione stessa, l’amministrazione ha adottato (ed applicato nella fattispecie) una regola che appare eccedente quanto era opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, omettendo la ponderazione delle contrapposte esigenze, che avrebbe dovuto consentire di individuare la soluzione che comportasse il minore sacrificio possibile per le legittime aspettative di un dipendente che, proprio in ragione di deficienze organizzative dell’amministrazione, versava in stato di accertato temporaneo impedimento. Sotto questo profilo, infatti, deve osservarsi che il ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione a due corsi che presumibilmente si sarebbero svolti in contemporanea, risalendo la domanda ammesso alla “selezione di personale della Polizia di Stato per la frequenza del 28° corso di qualificazione per conduttori cinofili antidroga” al 2021, in un momento della carriera in cui il ricorrente non aveva ancora maturato i requisiti per la partecipazione al concorso per Vice ispettore della Polizia di Stato, non potendo, quindi, neppure imputarsi tale circostanza ad una sua consapevole decisione.
6. Sono quindi fondati i motivi di ricorso (che per ragioni di concentrazione si esaminano congiuntamente) che contestano la decisione presa dall’amministrazione di non accogliere l’istanza del ricorrente, da cui deriva, anche la fondatezza del ricorso per motivi aggiunti, con cui il ricorrente contesta il provvedimento di dimissione dal 19° Corso di formazione per Vice ispettore della Polizia di Stato.
7. In definitiva il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono fondati a vanno accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
8. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ LI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
AT LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT LA | AZ LI |
IL SEGRETARIO