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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9781 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15289/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15289/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 30/06/2025 previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa nel Parte_1 P.IVA_1
presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Francesco Munari
(C.F. ) e RE NO (C.F. ) come da C.F._1 C.F._1
procura in atti.
- Attrice
E
e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e
[...] difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, C.F. presso C.F._2
cui ope legis domiciliano alla Via Diaz n. 11,
- CONVENUTE
Oggetto: Contenzioso relativo a beni demaniali.
Conclusioni: all'udienza del 30/06/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 7 luglio 2023,
l'attrice ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale le intestate amministrazioni formulando le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto di di vedere Parte_1
realizzati e completati gli interventi infrastrutturali spettanti all'Autorità di CP_2
Portuale del , in forza della decisione C(2018)6037 adottata dalla Controparte_2
Commissione europea in data 20 settembre 2018 all'esito del procedimento ex art. 108, par. 2, TFUE, protocollato con il numero S.A. 36112; e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare l' all'adempimento degli obblighi scaturenti CP_3
dalla decisione C(2018)6037 della Commissione europea e, quindi, alla realizzazione e al completamento di tutti i lavori infrastrutturali ivi menzionati e ad oggi non ancora realizzati dall'Autorità di Portuale del Mar Tirreno Centrale (segnatamente: il CP_2
risanamento dei paramenti e della platea del bacino n. 2; l'adeguamento dell'impianto di pompaggio dei bacini nn. 1 e 2; il risanamento strutturale delle banchine e del paramento nelle adiacenze del bacino n. 2; l'installazione di nuove barche-porta certificate per i bacini nn. 1, 2 e 3), fissando un termine ultimo per il suddetto adempimento;
- 2 - - fissare a carico dell' , ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c., la somma CP_3
meglio ritenuta di giustizia dovuta per ogni eventuale violazione, inosservanza o ritardo nella realizzazione dei suddetti lavori infrastrutturali”.
A sostegno di tali conclusioni ha dedotto in fatto che:
➢ (sin d'ora ) è concessionaria di un compendio Parte_1
demaniale nel porto di Napoli per l'esercizio di un cantiere navale e per la gestione degli annessi bacini di carenaggio di proprietà statale, in virtù di concessione trentennale ex art. 36 cod.nav. a decorrere dal 28 luglio 2003, rilasciata dall'allora
Autorità Portuale di Napoli (l'«AP»)1 con atto del 19 luglio 2004, n. 125, Rep. 4306
(la «Concessione», doc. 2 della produzione di parte attrice); con la sottoscrizione della Concessione, (a) ha assunto l'obbligo di realizzare un importante programma di investimenti, per un importo complessivo pari a euro 24.615.000,00 in servizi, attrezzatture e impianti (cfr. art. 2 della Concessione); e (b) in parallelo,
l' si è obbligata a eseguire – avviando e portando a termine tutte le rilevanti procedure amministrative – una serie di interventi infrastrutturali, funzionali a risanare alcuni beni di proprietà dello Stato oggetto della Concessione, e cioè bacini di carenaggio, pertinenze e banchine. Si trattava in particolare (i) dell'adeguamento dell'impianto di pompaggio dei bacini di carenaggio individuati coi nn. 1 e 2; (ii) dell'installazione di nuove barche-porta certificate per i bacini nn. 1, 2 e 3; (iii) del risanamento dei paramenti e della platea del bacino n. 2; nonché (iv) del risanamento strutturale delle banchine e del paramento delle adiacenze del bacino n. 2 e della banchina 33-b (cfr. art. 3 della Concessione). La Concessione prevedeva che l' dovesse eseguire gli interventi di cui alla lettera (b) che precede «entro il
2006»;
➢ una volta decorso il termine previsto dalla Concessione per la realizzazione degli interventi infrastrutturali posti a carico dell' (rimasti inadempiuti), e dopo una
- 3 - serie di solleciti e diffide da parte di , in data 26 ottobre 2007, le parti hanno deciso di stipulare una convenzione integrativa ex art. 11 della l. n. 241/1990, al fine di (i) ribadire e meglio dettagliare i reciproci impegni, e di (ii) “traslare” il termine di effettuazione dei lavori indicato nella Concessione, proprio in ragione dei gravi ritardi già allora accumulati da parte dell'Amministrazione portuale (la
«Convenzione», doc. 3 della produzione di parte attrice); negli anni successivi alla stipula della Convenzione, tuttavia, tali impegni sono stati rispettati dalla sola concessionaria;
➢ a tutt'oggi, invece, l' ha realizzato (e con enormi ritardi) solo in parte gli CP_3
interventi infrastrutturali cui si era impegnata fin dal 2003;
➢ all'esito della procedura della Commissione europea ex art. 108, par. 2, TFUE (S.A.
36112) veniva adottata la Decisione del 20 settembre 2018; in particolare, a dire dell'attrice, la Commissione europea ha esaminato la compatibilità con gli artt. 107
e ss. TFUE proprio degli interventi programmati di risanamento dei beni demaniali concessi a , come sopra descritti. Con la Decisione, la Commissione europea ha affermato che l'intervento programmato di risanamento dei beni infrastrutturali di proprietà dello Stato assentiti in concessione a CDM ha costituito un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;
tuttavia, considerate le particolarità del caso, la Commissione europea ha espressamente statuito che «ha ottenuto il diritto legale di ricevere l'aiuto [i.e. gli interventi infrastrutturali oggetto della Decisione, posti a carico dell' ai sensi dell'art. 3 della Concessione, N.d.R.] in virtù della CP_3
convenzione di concessione del 2004 » (cfr. il § 214 della Decisione);
➢ è interesse dell'attrice far accertare da un Tribunale nazionale i contenuti e gli effetti della Decisione, estendendo il giudizio e il contraddittorio anche allo Stato italiano, parte nel procedimento avviato dalla e garante CP_5
- 4 - dell'adempimento degli obblighi scaturenti dall'ordinamento unionale ad opera delle sue articolazioni (quali appunto l' . CP_3
Si sono costituite le convenute amministrazioni le quali:
➢ hanno ripercorso (cfr. pagg. da 5 a 10 della comparsa di costituzione) le tappe del contenzioso tra le parti celebrato innanzi al GA nel cui ambito l'attrice aveva già formulato domande di identico contenuto, contenzioso conclusioni con pronunzie di rigetto passate in giudicato (giudicato formatosi anche in ordine all'affermazione sussistenza della giurisdizione del GA);
➢ hanno ripercorso la procedura che ha condotto alla Decisione della Commissione
UE del 20.9.2018 (pagg. da 10 a 13 della comparsa di costituzione);
➢ hanno sostenuto che la presente iniziativa integri una violazione del principio del ne bis in idem re sostanziale e del giudicato formatosi sulla giurisdizione (pagg. da
13 a 14 della comparsa di costituzione);
➢ hanno negato la configurabilità di un diritto all'esecuzione degli interventi che trovi fonte nella richiamata decisione;
➢ hanno, in ogni caso, invocato la giurisdizione del GA, trattandosi di pretese che troverebbe il loro titolo nella convenzione ex art. 11 della L. n. 241/1990 del
26.10.2007 con la quale le parti hanno inteso disciplinare i reciproci obblighi, con un nuovo accordo che si sostituisce alla concessione originaria.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art.171 ter c.p.c. ed in assenza di attività istruttoria, la causa, concessi i termini di cui all'art.189 c.p.c., è stata rimessa in decisione con ordinanza resa all'udienza del 30 giugno 2025.
****
Al fine di scrutinare la fondatezza delle domande proposte dall'attrice ed, ancor prima, la sussistenza della giurisdizione dell'adito GO, appare opportuno riportare gli argomenti difensivi addotti dall'attrice con la memoria ex art.171 ter 1° termine c.p.c., depositata
- 5 - in data 26 gennaio 2024, ove si legge: “ le pronunce rese dal TAR Napoli e dal Consiglio di Stato delle quali, nella loro comparsa di costituzione e risposta, le convenute citano testualmente numerosi passaggi, hanno avuto ad oggetto elementi di fatto e di diritto che non vengono in rilievo per la definizione del presente giudizio.
6. Dinanzi al Giudice amministrativo, l'esponente ha contestato gli inadempimenti posti in essere da parte dell'Amministrazione portuale rispetto agli obblighi da quest'ultima assunti nei confronti di ai sensi della concessione demaniale del 19 luglio 2004 (la
«Concessione») e successivamente ribaditi con la convenzione stipulata dalle parti in data 26 ottobre 2007 (la «Convenzione») e ha conseguentemente chiesto la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti. CP_3
7. Nell'ambito del predetto procedimento sono state pertanto formulate (i) una domanda di accertamento della responsabilità contrattuale dell' per CP_3
inadempimento rispetto agli obblighi assunti dall'Amministrazione portuale con la
Concessione, e (ii) una conseguente domanda di condanna all'adempimento degli impegni previsti da tale titolo concessorio e al risarcimento del danno, entrambe fondate esclusivamente sulle previsioni della Concessione e della Convenzione (e, di conseguenza, devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo).
8. In tale giudizio, le valutazioni dei Giudici amministrativi si sono pertanto concentrate, da un lato, sulla natura giuridica della Convenzione e sulla portata delle relative disposizioni, e, dall'altro lato, sulla sussistenza dei presupposti per l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'Amministrazione resistente, e, in particolare, sulla imputabilità degli inadempimenti contestati da ad una condotta negligente e/o inerte dell' . CP_3
9. Quanto precede emerge chiaramente dalla lettura proprio dei passaggi riportati dalle convenute nella loro comparsa di costituzione e risposta.
- 6 - 10. Diversamente, nell'ambito del presente giudizio, viene in rilievo (i) una domanda di accertamento del diritto di di veder eseguiti gli interventi di risanamento dei beni demaniali assentiti in concessione posti a carico dell' , in virtù di quanto espressa- CP_3
mente sancito dalla Commissione europea nella Decisione, e (ii) una conseguente do- manda di condanna all'adempimento nei confronti dell' , i.e. al completamento dei CP_3
lavori infrastrutturali di cui alla Decisione medesima, a tutt'oggi non ancora realizzati dall'Amministrazione portuale. Rispetto a tali domande, pertanto, la questione relativa alla responsabilità contrattuale dell' per inadempimento degli obblighi di cui alla CP_3
Concessione e alla Convenzione, sulla quale si sono pronunciati i Giudici amministrativi con le sentenze diffusamente citate dalla difesa avversaria, risulta del tutto estranea.
11. Come ampiamente illustrato ai §§ 26 e ss. dell'atto di citazione, infatti, le domande formulate dall'esponente dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale si fondano esclusivamente sulla Decisione e, in particolare, sulla circostanza che la Commissione europea ha espressamente riconosciuto «il diritto legale [di CDM, N.d.R.] di ricevere l'aiuto» (cfr. il
§ 214 della Decisione, enfasi nostra), ossia di veder eseguiti gli interventi infrastrutturali di cui alla Decisione medesima sul compendio portuale oggetto della Concessione, non essendo quindi in alcun modo rilevanti le previsioni dei titoli giuridici posti a base del precedente contezioso amministrativo, peraltro del tutto estranee alla Decisione.
12. L'oggetto del presente giudizio è pertanto molto semplice e lineare: l'esponente si è rivolta all'Ill.mo Giudice adito per ottenere da parte di un Tribunale nazionale una pronuncia che accerti, ad ogni fine, anche nell'ordinamento giuridico nazionale, i contenuti e gli effetti della Decisione – la quale, come ribadiremo infra (cfr. il § 26), è obbligatoria in tutti i suoi elementi – confermando l'esistenza del diritto fatto valere da e, conseguentemente, condannando l' a conformarsi agli obblighi scaturenti CP_3
dalla Decisione”.
- 7 - Orbene nell'esaminare la domanda attorea, occorre prendere le mosse dall'analisi dei diritti di crediti e delle correlate obbligazioni di cui si chiede l'accertamento e la condanna all'adempimento.
È inequivoco che la parte invochi l'adempimento di obblighi di facere e che gli stessi abbiano ad oggetto “il risanamento dei paramenti e della platea del bacino n. 2;
l'adeguamento dell'impianto di pompaggio dei bacini nn. 1 e 2; il risanamento strutturale delle banchine e del paramento nelle adiacenze del bacino n. 2; l'installazione di nuove barche-porta certificate per i bacini nn. 1, 2 e 3”; trattasi, con tutta evidenza, delle medesime prestazioni oggetto delle obbligazioni asseritamente scaturenti, a carico della convenuta Autorità di Bacino, dalla Concessione del 2004 e dalla
Convenzione integrativa del 2007; tuttavia l'attrice assume che la fonte di tali obblighi non vada rinvenuta nei predetti atti, bensì nella Decisione della Commissione UE del
20.9.2018.
L'assunto è palesemente infondato, potendosi fare completo rinvio agli argomenti difensivi svolti, sul punto, dalle convenute amministrazioni;
in particolare appare condivisibile quanto sostenuto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella memoria depositata il 15 febbraio 2024, ove, dopo aver analizzato il contenuto degli art.107 e 108
TFUE e del regolamento 2015/1589, ha sostenuto che “alla Commissione europea spetta di accertare se nuovi aiuti, concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, costituiscono "aiuti illegali" ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento 2015/1589 e, in tal caso, richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali, ai sensi della medesima disposizione regolamentare.
Ai giudici nazionali, invece, è demandato di trarre , conformemente al loro diritto nazionale, tutte le conseguenze di un'eventuale violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, segnatamente di accertare l'illegittimità degli atti di esecuzione dei progetti di aiuto dichiarati incompatibili con l' articolo 108, paragrafo 3, e di garantire il
- 8 - recupero delle sovvenzioni finanziarie concesse in violazione della disposizione sopra citata (sentenza CGUE del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto
89 e giurisprudenza ivi citata).
Ne consegue che un'autorità nazionale, ove constati che un aiuto è stato concesso in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, è tenuta a recuperare di propria iniziativa l'aiuto illegittimamente concesso (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo
2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 92). Invero, va sottolineato che i giudici nazionali e la Commissione svolgono ruoli complementari ma distinti (sentenza del 2 maggio 2019, A-Fonds, C-598/17, EU:C:2019:352, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
Secondo una giurisprudenza costante, i giudici nazionali non sono competenti a statuire sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, e Commissione/Alouminion tis Ellados, C-590/14 P,
EU:C:2016:797, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).
La d'altro canto, come visto, non può imporre il recupero di un aiuto per il CP_5
solo motivo della sua illegalità ed è chiamata a procedere a una valutazione completa della compatibilità di quest'ultimo con il mercato interno a prescindere dal fatto che il divieto di esecuzione senza previa autorizzazione sia stato rispettato o meno (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 1990, Francia/Commissione , C-301/87, EU:C:1990:67, punti da 17 a 23)(Corte giustizia Unione Europea, Concl. Avv. Gen., 16/11/2023, n.
316/22; Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 07/12/2023, n. 700/22).
Alla stregua di tale ricognizione normativa e giurisprudenziale appare chiaro che la decisione della che, nel caso di specie, dopo aver affermato l'illegittimità CP_5
degli aiuti, abbia disposto, per le circostanze specifiche del caso concreto, che l'Italia non fosse tenuta a recuperare gli aiuti concessi prima della richiesta di informazioni inviata dalla all'Italia il 28 febbraio 2013, non si traduce nel CP_5
- 9 - riconoscimento del diritto della Camed all'attribuzione degli aiuti illegali, ponendosi peraltro come fonte eteronoma di tale preteso diritto, che trovava la sua fonte esclusiva nella convenzione stipulata tra le parti. Nel sistema di controllo degli aiuti di
Stato istituito dal Trattato, alla Commissione infatti spetta solo di accertare la compatibilità di un aiuto di stato con il diritto comunitario e di ordinarne il recupero, ove non ostino circostanze eccezionali contrarie, e non, come assume controparte, di statuire circa la spettanza dell'aiuto, che trova la sua fonte solo negli atti dello Stato membro interessato (nel caso di specie la convenzione ex art. 11 della l. n. 241/1990)”.
Conformemente alle argomentazioni appena espressa, deve escludersi che la Decisione operi come fonte autonoma di obblighi di facere che la stessa parte, peraltro, individua come già oggetto della Concessione del 2004 e della Convenzione del 2007; invero la richiamata Decisione non opera come fatto costitutivo del diritto di credito nè vale in alcun modo a disancorare detti obblighi dalla originaria fonte provvedimentale/convenzionale, ma si limita ad operare le valutazioni sopra evidenziate ed ad adottare le conseguenti statuizioni, nei limiti di quanto espressamente previsto dalle norme richiamate.
Il tema, pertanto, non investe la vincolatività o meno della Decisione adottata dalla
Commissione Europea, come pure prospettato dall'attrice, quanto, piuttosto, la sua idoneità a porsi quale fonte dei diritti azionati.
Orbene la prospettazione di parte attrice, se vale ad escludere la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione (in ragione dellìindividuazione di un'autonoma e distinta causa petendi rispetto alle analoghe domande già proposte innanzi al GA e di cui alle richiamate pronunzie giurisprudenziali passate in giudicato), conduce ineludibilmente al rigetto delle domande, dovendosi escludere, per le ragioni appena evidenziate, che la Decisione sopra richiamata integri autonoma fonte e fatto
- 10 - costitutivo degli obblighi di facere di cui si chiede l'accertamento e la condanna all'adempimento da parte della convenuta Autorità.
Le spese di lite tra l'attrice e la convenuta Controparte_2
seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano, come da dispositivo,
[...]
facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alle controversie di valore indeterminato e complessità alta, e dei valori medi tariffari, tenuto conto dell'attività difensiva svolta;
vanno, invece, compensate le spese di lite tra l'attrice e la convenuta in virtù delle ragioni Controparte_1
poste a fondamento della chiamata in giudizio (mera denuntiatio litis, in assenza di autonome domande).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice in Parte_1
persona del l.r.p.t., nei confronti della convenuta Controparte_2
, in persona del l.r.p.t.;
[...]
2) condanna l'attrice in persona del l.r.p.t., alla Parte_1
refusione delle spese di lite in favore della convenuta di sistema portuale del CP_2
mar Tirreno centrale, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in euro 14.103,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti;
3) compensa le spese di lite tra l'attrice in persona Parte_1
del l.r.p.t., e la convenuta in persona del l.r.p.t.. Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 28/10/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
- 11 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15289/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 30/06/2025 previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., vertente
TRA
c.f.: , rappresentata e difesa nel Parte_1 P.IVA_1
presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Francesco Munari
(C.F. ) e RE NO (C.F. ) come da C.F._1 C.F._1
procura in atti.
- Attrice
E
e Controparte_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e
[...] difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, C.F. presso C.F._2
cui ope legis domiciliano alla Via Diaz n. 11,
- CONVENUTE
Oggetto: Contenzioso relativo a beni demaniali.
Conclusioni: all'udienza del 30/06/2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 7 luglio 2023,
l'attrice ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale le intestate amministrazioni formulando le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto di di vedere Parte_1
realizzati e completati gli interventi infrastrutturali spettanti all'Autorità di CP_2
Portuale del , in forza della decisione C(2018)6037 adottata dalla Controparte_2
Commissione europea in data 20 settembre 2018 all'esito del procedimento ex art. 108, par. 2, TFUE, protocollato con il numero S.A. 36112; e per l'effetto
- dichiarare tenuta e condannare l' all'adempimento degli obblighi scaturenti CP_3
dalla decisione C(2018)6037 della Commissione europea e, quindi, alla realizzazione e al completamento di tutti i lavori infrastrutturali ivi menzionati e ad oggi non ancora realizzati dall'Autorità di Portuale del Mar Tirreno Centrale (segnatamente: il CP_2
risanamento dei paramenti e della platea del bacino n. 2; l'adeguamento dell'impianto di pompaggio dei bacini nn. 1 e 2; il risanamento strutturale delle banchine e del paramento nelle adiacenze del bacino n. 2; l'installazione di nuove barche-porta certificate per i bacini nn. 1, 2 e 3), fissando un termine ultimo per il suddetto adempimento;
- 2 - - fissare a carico dell' , ai sensi e per gli effetti dell'art. 614-bis c.p.c., la somma CP_3
meglio ritenuta di giustizia dovuta per ogni eventuale violazione, inosservanza o ritardo nella realizzazione dei suddetti lavori infrastrutturali”.
A sostegno di tali conclusioni ha dedotto in fatto che:
➢ (sin d'ora ) è concessionaria di un compendio Parte_1
demaniale nel porto di Napoli per l'esercizio di un cantiere navale e per la gestione degli annessi bacini di carenaggio di proprietà statale, in virtù di concessione trentennale ex art. 36 cod.nav. a decorrere dal 28 luglio 2003, rilasciata dall'allora
Autorità Portuale di Napoli (l'«AP»)1 con atto del 19 luglio 2004, n. 125, Rep. 4306
(la «Concessione», doc. 2 della produzione di parte attrice); con la sottoscrizione della Concessione, (a) ha assunto l'obbligo di realizzare un importante programma di investimenti, per un importo complessivo pari a euro 24.615.000,00 in servizi, attrezzatture e impianti (cfr. art. 2 della Concessione); e (b) in parallelo,
l' si è obbligata a eseguire – avviando e portando a termine tutte le rilevanti procedure amministrative – una serie di interventi infrastrutturali, funzionali a risanare alcuni beni di proprietà dello Stato oggetto della Concessione, e cioè bacini di carenaggio, pertinenze e banchine. Si trattava in particolare (i) dell'adeguamento dell'impianto di pompaggio dei bacini di carenaggio individuati coi nn. 1 e 2; (ii) dell'installazione di nuove barche-porta certificate per i bacini nn. 1, 2 e 3; (iii) del risanamento dei paramenti e della platea del bacino n. 2; nonché (iv) del risanamento strutturale delle banchine e del paramento delle adiacenze del bacino n. 2 e della banchina 33-b (cfr. art. 3 della Concessione). La Concessione prevedeva che l' dovesse eseguire gli interventi di cui alla lettera (b) che precede «entro il
2006»;
➢ una volta decorso il termine previsto dalla Concessione per la realizzazione degli interventi infrastrutturali posti a carico dell' (rimasti inadempiuti), e dopo una
- 3 - serie di solleciti e diffide da parte di , in data 26 ottobre 2007, le parti hanno deciso di stipulare una convenzione integrativa ex art. 11 della l. n. 241/1990, al fine di (i) ribadire e meglio dettagliare i reciproci impegni, e di (ii) “traslare” il termine di effettuazione dei lavori indicato nella Concessione, proprio in ragione dei gravi ritardi già allora accumulati da parte dell'Amministrazione portuale (la
«Convenzione», doc. 3 della produzione di parte attrice); negli anni successivi alla stipula della Convenzione, tuttavia, tali impegni sono stati rispettati dalla sola concessionaria;
➢ a tutt'oggi, invece, l' ha realizzato (e con enormi ritardi) solo in parte gli CP_3
interventi infrastrutturali cui si era impegnata fin dal 2003;
➢ all'esito della procedura della Commissione europea ex art. 108, par. 2, TFUE (S.A.
36112) veniva adottata la Decisione del 20 settembre 2018; in particolare, a dire dell'attrice, la Commissione europea ha esaminato la compatibilità con gli artt. 107
e ss. TFUE proprio degli interventi programmati di risanamento dei beni demaniali concessi a , come sopra descritti. Con la Decisione, la Commissione europea ha affermato che l'intervento programmato di risanamento dei beni infrastrutturali di proprietà dello Stato assentiti in concessione a CDM ha costituito un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno;
tuttavia, considerate le particolarità del caso, la Commissione europea ha espressamente statuito che «ha ottenuto il diritto legale di ricevere l'aiuto [i.e. gli interventi infrastrutturali oggetto della Decisione, posti a carico dell' ai sensi dell'art. 3 della Concessione, N.d.R.] in virtù della CP_3
convenzione di concessione del 2004 » (cfr. il § 214 della Decisione);
➢ è interesse dell'attrice far accertare da un Tribunale nazionale i contenuti e gli effetti della Decisione, estendendo il giudizio e il contraddittorio anche allo Stato italiano, parte nel procedimento avviato dalla e garante CP_5
- 4 - dell'adempimento degli obblighi scaturenti dall'ordinamento unionale ad opera delle sue articolazioni (quali appunto l' . CP_3
Si sono costituite le convenute amministrazioni le quali:
➢ hanno ripercorso (cfr. pagg. da 5 a 10 della comparsa di costituzione) le tappe del contenzioso tra le parti celebrato innanzi al GA nel cui ambito l'attrice aveva già formulato domande di identico contenuto, contenzioso conclusioni con pronunzie di rigetto passate in giudicato (giudicato formatosi anche in ordine all'affermazione sussistenza della giurisdizione del GA);
➢ hanno ripercorso la procedura che ha condotto alla Decisione della Commissione
UE del 20.9.2018 (pagg. da 10 a 13 della comparsa di costituzione);
➢ hanno sostenuto che la presente iniziativa integri una violazione del principio del ne bis in idem re sostanziale e del giudicato formatosi sulla giurisdizione (pagg. da
13 a 14 della comparsa di costituzione);
➢ hanno negato la configurabilità di un diritto all'esecuzione degli interventi che trovi fonte nella richiamata decisione;
➢ hanno, in ogni caso, invocato la giurisdizione del GA, trattandosi di pretese che troverebbe il loro titolo nella convenzione ex art. 11 della L. n. 241/1990 del
26.10.2007 con la quale le parti hanno inteso disciplinare i reciproci obblighi, con un nuovo accordo che si sostituisce alla concessione originaria.
All'esito del deposito delle memorie di cui all'art.171 ter c.p.c. ed in assenza di attività istruttoria, la causa, concessi i termini di cui all'art.189 c.p.c., è stata rimessa in decisione con ordinanza resa all'udienza del 30 giugno 2025.
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Al fine di scrutinare la fondatezza delle domande proposte dall'attrice ed, ancor prima, la sussistenza della giurisdizione dell'adito GO, appare opportuno riportare gli argomenti difensivi addotti dall'attrice con la memoria ex art.171 ter 1° termine c.p.c., depositata
- 5 - in data 26 gennaio 2024, ove si legge: “ le pronunce rese dal TAR Napoli e dal Consiglio di Stato delle quali, nella loro comparsa di costituzione e risposta, le convenute citano testualmente numerosi passaggi, hanno avuto ad oggetto elementi di fatto e di diritto che non vengono in rilievo per la definizione del presente giudizio.
6. Dinanzi al Giudice amministrativo, l'esponente ha contestato gli inadempimenti posti in essere da parte dell'Amministrazione portuale rispetto agli obblighi da quest'ultima assunti nei confronti di ai sensi della concessione demaniale del 19 luglio 2004 (la
«Concessione») e successivamente ribaditi con la convenzione stipulata dalle parti in data 26 ottobre 2007 (la «Convenzione») e ha conseguentemente chiesto la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti. CP_3
7. Nell'ambito del predetto procedimento sono state pertanto formulate (i) una domanda di accertamento della responsabilità contrattuale dell' per CP_3
inadempimento rispetto agli obblighi assunti dall'Amministrazione portuale con la
Concessione, e (ii) una conseguente domanda di condanna all'adempimento degli impegni previsti da tale titolo concessorio e al risarcimento del danno, entrambe fondate esclusivamente sulle previsioni della Concessione e della Convenzione (e, di conseguenza, devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo).
8. In tale giudizio, le valutazioni dei Giudici amministrativi si sono pertanto concentrate, da un lato, sulla natura giuridica della Convenzione e sulla portata delle relative disposizioni, e, dall'altro lato, sulla sussistenza dei presupposti per l'accertamento della responsabilità contrattuale dell'Amministrazione resistente, e, in particolare, sulla imputabilità degli inadempimenti contestati da ad una condotta negligente e/o inerte dell' . CP_3
9. Quanto precede emerge chiaramente dalla lettura proprio dei passaggi riportati dalle convenute nella loro comparsa di costituzione e risposta.
- 6 - 10. Diversamente, nell'ambito del presente giudizio, viene in rilievo (i) una domanda di accertamento del diritto di di veder eseguiti gli interventi di risanamento dei beni demaniali assentiti in concessione posti a carico dell' , in virtù di quanto espressa- CP_3
mente sancito dalla Commissione europea nella Decisione, e (ii) una conseguente do- manda di condanna all'adempimento nei confronti dell' , i.e. al completamento dei CP_3
lavori infrastrutturali di cui alla Decisione medesima, a tutt'oggi non ancora realizzati dall'Amministrazione portuale. Rispetto a tali domande, pertanto, la questione relativa alla responsabilità contrattuale dell' per inadempimento degli obblighi di cui alla CP_3
Concessione e alla Convenzione, sulla quale si sono pronunciati i Giudici amministrativi con le sentenze diffusamente citate dalla difesa avversaria, risulta del tutto estranea.
11. Come ampiamente illustrato ai §§ 26 e ss. dell'atto di citazione, infatti, le domande formulate dall'esponente dinanzi a codesto Ill.mo Tribunale si fondano esclusivamente sulla Decisione e, in particolare, sulla circostanza che la Commissione europea ha espressamente riconosciuto «il diritto legale [di CDM, N.d.R.] di ricevere l'aiuto» (cfr. il
§ 214 della Decisione, enfasi nostra), ossia di veder eseguiti gli interventi infrastrutturali di cui alla Decisione medesima sul compendio portuale oggetto della Concessione, non essendo quindi in alcun modo rilevanti le previsioni dei titoli giuridici posti a base del precedente contezioso amministrativo, peraltro del tutto estranee alla Decisione.
12. L'oggetto del presente giudizio è pertanto molto semplice e lineare: l'esponente si è rivolta all'Ill.mo Giudice adito per ottenere da parte di un Tribunale nazionale una pronuncia che accerti, ad ogni fine, anche nell'ordinamento giuridico nazionale, i contenuti e gli effetti della Decisione – la quale, come ribadiremo infra (cfr. il § 26), è obbligatoria in tutti i suoi elementi – confermando l'esistenza del diritto fatto valere da e, conseguentemente, condannando l' a conformarsi agli obblighi scaturenti CP_3
dalla Decisione”.
- 7 - Orbene nell'esaminare la domanda attorea, occorre prendere le mosse dall'analisi dei diritti di crediti e delle correlate obbligazioni di cui si chiede l'accertamento e la condanna all'adempimento.
È inequivoco che la parte invochi l'adempimento di obblighi di facere e che gli stessi abbiano ad oggetto “il risanamento dei paramenti e della platea del bacino n. 2;
l'adeguamento dell'impianto di pompaggio dei bacini nn. 1 e 2; il risanamento strutturale delle banchine e del paramento nelle adiacenze del bacino n. 2; l'installazione di nuove barche-porta certificate per i bacini nn. 1, 2 e 3”; trattasi, con tutta evidenza, delle medesime prestazioni oggetto delle obbligazioni asseritamente scaturenti, a carico della convenuta Autorità di Bacino, dalla Concessione del 2004 e dalla
Convenzione integrativa del 2007; tuttavia l'attrice assume che la fonte di tali obblighi non vada rinvenuta nei predetti atti, bensì nella Decisione della Commissione UE del
20.9.2018.
L'assunto è palesemente infondato, potendosi fare completo rinvio agli argomenti difensivi svolti, sul punto, dalle convenute amministrazioni;
in particolare appare condivisibile quanto sostenuto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella memoria depositata il 15 febbraio 2024, ove, dopo aver analizzato il contenuto degli art.107 e 108
TFUE e del regolamento 2015/1589, ha sostenuto che “alla Commissione europea spetta di accertare se nuovi aiuti, concessi in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, costituiscono "aiuti illegali" ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento 2015/1589 e, in tal caso, richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali, ai sensi della medesima disposizione regolamentare.
Ai giudici nazionali, invece, è demandato di trarre , conformemente al loro diritto nazionale, tutte le conseguenze di un'eventuale violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, segnatamente di accertare l'illegittimità degli atti di esecuzione dei progetti di aiuto dichiarati incompatibili con l' articolo 108, paragrafo 3, e di garantire il
- 8 - recupero delle sovvenzioni finanziarie concesse in violazione della disposizione sopra citata (sentenza CGUE del 5 marzo 2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto
89 e giurisprudenza ivi citata).
Ne consegue che un'autorità nazionale, ove constati che un aiuto è stato concesso in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, è tenuta a recuperare di propria iniziativa l'aiuto illegittimamente concesso (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo
2019, Eesti Pagar, C-349/17, EU:C:2019:172, punto 92). Invero, va sottolineato che i giudici nazionali e la Commissione svolgono ruoli complementari ma distinti (sentenza del 2 maggio 2019, A-Fonds, C-598/17, EU:C:2019:352, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).
Secondo una giurisprudenza costante, i giudici nazionali non sono competenti a statuire sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2016, e Commissione/Alouminion tis Ellados, C-590/14 P,
EU:C:2016:797, punto 96 e giurisprudenza ivi citata).
La d'altro canto, come visto, non può imporre il recupero di un aiuto per il CP_5
solo motivo della sua illegalità ed è chiamata a procedere a una valutazione completa della compatibilità di quest'ultimo con il mercato interno a prescindere dal fatto che il divieto di esecuzione senza previa autorizzazione sia stato rispettato o meno (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 1990, Francia/Commissione , C-301/87, EU:C:1990:67, punti da 17 a 23)(Corte giustizia Unione Europea, Concl. Avv. Gen., 16/11/2023, n.
316/22; Corte giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 07/12/2023, n. 700/22).
Alla stregua di tale ricognizione normativa e giurisprudenziale appare chiaro che la decisione della che, nel caso di specie, dopo aver affermato l'illegittimità CP_5
degli aiuti, abbia disposto, per le circostanze specifiche del caso concreto, che l'Italia non fosse tenuta a recuperare gli aiuti concessi prima della richiesta di informazioni inviata dalla all'Italia il 28 febbraio 2013, non si traduce nel CP_5
- 9 - riconoscimento del diritto della Camed all'attribuzione degli aiuti illegali, ponendosi peraltro come fonte eteronoma di tale preteso diritto, che trovava la sua fonte esclusiva nella convenzione stipulata tra le parti. Nel sistema di controllo degli aiuti di
Stato istituito dal Trattato, alla Commissione infatti spetta solo di accertare la compatibilità di un aiuto di stato con il diritto comunitario e di ordinarne il recupero, ove non ostino circostanze eccezionali contrarie, e non, come assume controparte, di statuire circa la spettanza dell'aiuto, che trova la sua fonte solo negli atti dello Stato membro interessato (nel caso di specie la convenzione ex art. 11 della l. n. 241/1990)”.
Conformemente alle argomentazioni appena espressa, deve escludersi che la Decisione operi come fonte autonoma di obblighi di facere che la stessa parte, peraltro, individua come già oggetto della Concessione del 2004 e della Convenzione del 2007; invero la richiamata Decisione non opera come fatto costitutivo del diritto di credito nè vale in alcun modo a disancorare detti obblighi dalla originaria fonte provvedimentale/convenzionale, ma si limita ad operare le valutazioni sopra evidenziate ed ad adottare le conseguenti statuizioni, nei limiti di quanto espressamente previsto dalle norme richiamate.
Il tema, pertanto, non investe la vincolatività o meno della Decisione adottata dalla
Commissione Europea, come pure prospettato dall'attrice, quanto, piuttosto, la sua idoneità a porsi quale fonte dei diritti azionati.
Orbene la prospettazione di parte attrice, se vale ad escludere la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione (in ragione dellìindividuazione di un'autonoma e distinta causa petendi rispetto alle analoghe domande già proposte innanzi al GA e di cui alle richiamate pronunzie giurisprudenziali passate in giudicato), conduce ineludibilmente al rigetto delle domande, dovendosi escludere, per le ragioni appena evidenziate, che la Decisione sopra richiamata integri autonoma fonte e fatto
- 10 - costitutivo degli obblighi di facere di cui si chiede l'accertamento e la condanna all'adempimento da parte della convenuta Autorità.
Le spese di lite tra l'attrice e la convenuta Controparte_2
seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano, come da dispositivo,
[...]
facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente alle controversie di valore indeterminato e complessità alta, e dei valori medi tariffari, tenuto conto dell'attività difensiva svolta;
vanno, invece, compensate le spese di lite tra l'attrice e la convenuta in virtù delle ragioni Controparte_1
poste a fondamento della chiamata in giudizio (mera denuntiatio litis, in assenza di autonome domande).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice in Parte_1
persona del l.r.p.t., nei confronti della convenuta Controparte_2
, in persona del l.r.p.t.;
[...]
2) condanna l'attrice in persona del l.r.p.t., alla Parte_1
refusione delle spese di lite in favore della convenuta di sistema portuale del CP_2
mar Tirreno centrale, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in euro 14.103,00 per onorari, oltre accessori di legge, se dovuti;
3) compensa le spese di lite tra l'attrice in persona Parte_1
del l.r.p.t., e la convenuta in persona del l.r.p.t.. Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 28/10/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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