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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/08/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2337/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
e d .ta Alessandra Bessi e dall'Avv. Maestri Nicola ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Brescia, in Via Solferino n. 49, in virtù di procura allegata agli atti,
-Opponente/attore in senso formale- NEI CONFRONTI DI (P.IVA - C.F. ), in persona CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Marco Monti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, in Via di Casaglia n. 8, in virtù di procura allegata agli atti
- Opposta/convenuta in senso formale -
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 524/2024 emesso dal Tribunale di Trento (proc. monitorio n. 31765 del 2024 RGAC)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in opposizione la Società Parte_1
ha dedotto che:
[...]
1 a) con decreto ingiuntivo n. 524/2024 del 29/07/2024 – 1765/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Trento e notificato in data 28.08.2024, le veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di Euro. 21.869,67, CP_1 per contratti di noleggio non s li interessi moratori come da domanda e alle spese della fase monitoria;
b) contesta l'esistenza del debito “per non averlo mai contratto” con la convenuta;
c) nessun contratto è mai stato sottoscritto dalla società opponente, ma personalmente dai conduttori;
d) una parte delle fatture azionate sono relative ad addebiti per la gestione amministrativa di verbali di infrazione del Codice della Strada;
e) detti importi sarebbero previsti al punto 6 delle condizioni generali dei contratti di noleggio prodotti (sub doc n.2 fascicolo monitorio) che, tuttavia, non risultano sottoscritti da Parte_1
f) sussiste una carenza di le quanto i contratti sono sottoscritti da vari soggetti (la persona conducente che provvede personalmente al pagamento e a cui viene consegnato il veicolo), ma non dall'opponente; g) sussiste l'incompetenza del Tribunale adito, dovendosi applicare il foro del consumatore “stipulante diretto”, individuato nel Tribunale di Bergamo ex art. 19 c.p.c.; h) vi è carenza di prova della pretesa creditoria, non costituendo la fattura commerciale per la sua formulazione unilaterale prova del contratto. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “IN VIA PREGIUDIZIALE Dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Trento per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Bergamo ovvero al Tribunale ove hanno residenza i singoli contraenti, e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo qui opposto ovvero rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.; NEL MERITO In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio per le ragioni di fatto Parte_1
e di diritto esposte in nar Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi si superamento della prefata eccezione, respingersi, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e per l'effetto, previo ogni indagine ritenuta necessaria, accertare e dichiarare nullo, inefficace e dichiarare privo di effetti giuridici e/o revocare il decreto ingiuntivo. 524/2024 del 29/07/2024 – 1765/2024 R.G. emesso da Codesto Ill.mo Tribunale, e notificato in data 28.08.2024, per l'assoluta insussistenza dei presupposti di legge e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa. Sempre nel merito: accertare e dichiarare che la per le ragioni tutte Parte_1 dedotte in narrativa del presente atto, nulla deve mente azionate con il procedimento di ingiunzione, i titoli sottostanti e le causali indicate in narrativa: disporre, 2 pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, dichiarandolo se del caso nullo e di nessun effetto giuridico. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
2. Si costituiva in giudizio la Società opposta he contestava CP_1 le deduzioni attoree, eccependo:
1) che, tra le parti sono intercorsi rapporti contrattuali come si evince dal partitario allegato sub doc. n. 1, da cui si evince che l'opponente ha corrisposto la somma di circa Euro 73.000,00. Parte_1 prima di cessare i pagamenti, ne aveva già eff relativi ai contratti poi azionati in via monitoria;
2) che, a conferma del fatto che le persone che hanno guidato i veicoli noleggiati lo hanno fatto per depone la corrispondenza, Parte_1 proveniente proprio da ferente alle varie questioni Parte_1 amministrative riguardanti la fatturazione (doc. 2);
3) che, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, le condizioni generali dei contratti in esecuzione dei quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria prevedono espressamente, come foro competente, quello di Trento;
in secondo luogo, essendo stata dedotta in giudizio un'obbligazione pecuniaria, foro competente è evidentemente anche quello ove ha sede il creditore;
avendo sede in Trento, CP_1 competente a conoscere la controversia è il Tri Trento;
4) che, gli addebiti contestati sono generici e, a comprova della legittimità del credito azionato, si depositano sia i verbali delle multe per le quali sono state addebitate le spese di gestione (il cui importo è indicato sul frontespizio di ogni contratto) (doc. 3 e 4), sia le perizie in base alle quali sono poi stati fatti gli addebiti in fattura (doc. 5);
5) che, l'opponente non ha partecipato alla mediazione promossa dalla creditrice. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “NEL MERITO - respingere le domande tutte di parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, che le somme azionate dalla ricorrente sono effettivamente dovute;
- conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 524/2024 emesso dal Tribunale di Trento;
IN VIA SUBORDINATA - condannare l'opponente al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 19 Febbraio 2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in ragione del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., ed è stato disposto rinvio all'udienza del 2 Luglio 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'esito di tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
3
3.1 Nelle comparse conclusionali le parti si sono riportati ai propri atti introduttivi e alle rispettive richieste.
4. Ciò posto l'opposizione è infondata e, come tale, non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Giova precisare che si presenta del tutto priva di pregio l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Giudice adito, in ragione dell'applicazione dei criteri previsti dall'ordinamento in materia di foro del consumatore. In particolare, nelle condizioni generali del contratto risulta essere riportata la clausola n. 11 rubricata “Foro”, la quale prevede che: “Il Foro Competente Esclusivo per ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione, alla esecuzione o alla cessazione del Contratto è competente esclusivamente il foro di Trento”. Non trattandosi, nella fattispecie, di contratto concluso con un consumatore, ma tra due persone giuridiche che agiscono per finalità non estranee allo scopo imprenditoriale che ne connota le rispettive attività, esso è sottratta alla relativa disciplina prevista in tema di di foro esclusivo. Va, altresì, considerato che poiché, oggetto del giudizio monitorio era il pagamento di una somma di denaro di cui alle fatture azionate, in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, c. 2 e 20 c.p.c., il pagamento deve ritenersi da effettuarsi presso il domicilio del creditore, che nel caso de quo coincide con la sede legale della sita in Trento, da cui Controparte_2 discende il radicarsi della compet ito.
4.2. Fatta questa premessa e venendo al merito della controversia, risulta che nella giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito. Se, infatti, il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno. Le Sezioni Unite, investite della questione non decisa in senso univoco dalle precedenti pronunce giurisprudenziali, quanto alla natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno così chiarito: “Deve dirsi stabilizzato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. 4 non è un'azione impugnativa nei confronti della emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio…in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento” monitorio stesso” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 927 del 2022). Occorre, poi, considerare che, trattandosi di controversia vertente in materia di responsabilità contrattuale, trovano applicazione i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di onere delle prova, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 13533 del 2001). Nel caso che ci occupa si ritiene che l'opposta abbia fornito adeguata prova della sussistenza del proprio diritto di credito, allegando i contratti e deducendo l'inadempimento della controparte. A sua volta, la parte opponente non ha fornito sufficiente dimostrazione del sussistere di fatti impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa. Dal compendio probatorio in atti emerge, infatti, che l'opposizione è infondata. Va innanzitutto evidenziato che, in sede monitoria, la società CP_1 ha allegato i contratti di noleggio sub doc n.
1. Tali contratti risultano firmati e tale firma è, secondo l'opposta, riconducibile a un dipendente. L'opponente nega di aver sottoscritto alcun contratto, ma non ha mai formalmente disconosciuto le relative sottoscrizioni, da ciò ne deriva l'ammissibilità e l'utilizzabilità ai fini di causa e l'opponibilità al debitore. Dal partitario (scrittura contabile) allegato sub doc. 1 dalla convenuta emerge, infatti, che sono intercorsi molteplici contratti di noleggio tra le parti per una cospicua somma. Inoltre, è intercorsa corrispondenza allegata sub doc. 2 dalla convenuta che riguardano tra l'altro solleciti di pagamento delle fatture di noleggio, ove si fa riferimento specifico a delle convenzioni per noleggio veicoli. 5 A tali solleciti l'opponente ha fornito risposta con email del 3 Giugno 2022, segnalando delle incongruenze negli accordi commerciali di cui alle fatture per noleggio auto, quindi, confermando la sussistenza del rapporto e del relativo vincolo negoziale. La suddetta email conclude con la seguente affermazione: “Procederemo al pagamento delle fatture delle sole auto emesse nel mese di aprile non appena riceveremo quelle corrette”, indice chiaro della presenza di un vincolo contrattuale. Del resto, i contratti di noleggio non richiedono la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem ed il pagamento parziale di alcuni contratti (pagamenti che, lungi dall'essere avvenuti automaticamente, sono stati disposti scientemente e sono perfettamente congruenti alla stipulazione dei contratti di noleggio) sono sufficienti a far ritenere validamente conclusi tra le parti i contratti. Secondo le regole ricavate da massime di esperienza, non corrisponde al criterio di verosimiglianza logica effettuare pagamenti in esecuzione di contratti se quei contratti non sono stati conclusi, né è possibile sostenere che i pagamenti – perfettamente congruenti alle obbligazioni derivanti dai contratti che si afferma di non aver stipulato - siano avvenuti automaticamente (cfr., in tal senso, Trib. Milano, sent. n.1706 del 13.02.2024). In assenza di una forma solenne del contratto richiesta dalla legge, ogni pagamento presuppone una causa e, in assenza di una ricostruzione alternativa della vicenda (tale non può considerarsi l'automatismo dei pagamenti), si deve ritenere che tra le parti siano intervenuti validi contratti di noleggio adempiuti solo parzialmente da Parte_1
Dunque, si deve ritenere che tra la Controparte_2 Parte_1 siano intercorsi nel periodo da Aprile 2022 a Novembre 2022 una pluralità di contratti di noleggio a breve termine. A suffragare la tesi sono state prodotte dalla parte opposta delle contravvenzioni sub doc. n. 4, contestate dalla Polizia Municipale di Brescia alla nel periodo Aprile-Novembre 2022, Parte_2 corris tture azionate. Per tali contestazioni sono state addebitate le spese di gestione (il cui importo è indicato sul frontespizio di ogni contratto) (si v. i docc. 3 e 4) e sono state, altresì, allegate le perizie in base alle quali sono, poi, stati fatti gli addebiti in fattura (si v. doc. 5). Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo la parte opponente fornito sufficiente dimostrazione del fatto impeditivo o negativo dell'altrui pretesa creditoria, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che acquista efficacia definitivamente esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 3.817,00, avuto riguardo alle controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, tenuto conto delle
6 quattro fasi, con dimidiazione di quella istruttoria in quanto limitata a produzione documentale, e nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 524 del 2024 emesso dal Tribunale di Trento (proc. monitorio n. 1765 del 2024 RGAC), che acquista efficacia definitivamente esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore di quella opposta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro
3.817,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, l'8 Agosto 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2337/2024 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
e d .ta Alessandra Bessi e dall'Avv. Maestri Nicola ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Brescia, in Via Solferino n. 49, in virtù di procura allegata agli atti,
-Opponente/attore in senso formale- NEI CONFRONTI DI (P.IVA - C.F. ), in persona CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Marco Monti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, in Via di Casaglia n. 8, in virtù di procura allegata agli atti
- Opposta/convenuta in senso formale -
**** OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 524/2024 emesso dal Tribunale di Trento (proc. monitorio n. 31765 del 2024 RGAC)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in opposizione la Società Parte_1
ha dedotto che:
[...]
1 a) con decreto ingiuntivo n. 524/2024 del 29/07/2024 – 1765/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Trento e notificato in data 28.08.2024, le veniva ingiunto di pagare, in favore di la somma di Euro. 21.869,67, CP_1 per contratti di noleggio non s li interessi moratori come da domanda e alle spese della fase monitoria;
b) contesta l'esistenza del debito “per non averlo mai contratto” con la convenuta;
c) nessun contratto è mai stato sottoscritto dalla società opponente, ma personalmente dai conduttori;
d) una parte delle fatture azionate sono relative ad addebiti per la gestione amministrativa di verbali di infrazione del Codice della Strada;
e) detti importi sarebbero previsti al punto 6 delle condizioni generali dei contratti di noleggio prodotti (sub doc n.2 fascicolo monitorio) che, tuttavia, non risultano sottoscritti da Parte_1
f) sussiste una carenza di le quanto i contratti sono sottoscritti da vari soggetti (la persona conducente che provvede personalmente al pagamento e a cui viene consegnato il veicolo), ma non dall'opponente; g) sussiste l'incompetenza del Tribunale adito, dovendosi applicare il foro del consumatore “stipulante diretto”, individuato nel Tribunale di Bergamo ex art. 19 c.p.c.; h) vi è carenza di prova della pretesa creditoria, non costituendo la fattura commerciale per la sua formulazione unilaterale prova del contratto. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “IN VIA PREGIUDIZIALE Dichiarare e riconoscere il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Trento per le ragioni sopra esposte, all'esito dichiarando e riconoscendo che la competenza per territorio appartiene al Tribunale di Bergamo ovvero al Tribunale ove hanno residenza i singoli contraenti, e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo qui opposto ovvero rimettere la causa dinanzi al medesimo, con l'assegnazione di un termine per la riassunzione a norma dell'art. 50 c.p.c.; NEL MERITO In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di nel presente giudizio per le ragioni di fatto Parte_1
e di diritto esposte in nar Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi si superamento della prefata eccezione, respingersi, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta. Nel merito, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente opposizione e per l'effetto, previo ogni indagine ritenuta necessaria, accertare e dichiarare nullo, inefficace e dichiarare privo di effetti giuridici e/o revocare il decreto ingiuntivo. 524/2024 del 29/07/2024 – 1765/2024 R.G. emesso da Codesto Ill.mo Tribunale, e notificato in data 28.08.2024, per l'assoluta insussistenza dei presupposti di legge e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa. Sempre nel merito: accertare e dichiarare che la per le ragioni tutte Parte_1 dedotte in narrativa del presente atto, nulla deve mente azionate con il procedimento di ingiunzione, i titoli sottostanti e le causali indicate in narrativa: disporre, 2 pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo qui opposto, dichiarandolo se del caso nullo e di nessun effetto giuridico. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
2. Si costituiva in giudizio la Società opposta he contestava CP_1 le deduzioni attoree, eccependo:
1) che, tra le parti sono intercorsi rapporti contrattuali come si evince dal partitario allegato sub doc. n. 1, da cui si evince che l'opponente ha corrisposto la somma di circa Euro 73.000,00. Parte_1 prima di cessare i pagamenti, ne aveva già eff relativi ai contratti poi azionati in via monitoria;
2) che, a conferma del fatto che le persone che hanno guidato i veicoli noleggiati lo hanno fatto per depone la corrispondenza, Parte_1 proveniente proprio da ferente alle varie questioni Parte_1 amministrative riguardanti la fatturazione (doc. 2);
3) che, quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, le condizioni generali dei contratti in esecuzione dei quali sono state emesse le fatture azionate in via monitoria prevedono espressamente, come foro competente, quello di Trento;
in secondo luogo, essendo stata dedotta in giudizio un'obbligazione pecuniaria, foro competente è evidentemente anche quello ove ha sede il creditore;
avendo sede in Trento, CP_1 competente a conoscere la controversia è il Tri Trento;
4) che, gli addebiti contestati sono generici e, a comprova della legittimità del credito azionato, si depositano sia i verbali delle multe per le quali sono state addebitate le spese di gestione (il cui importo è indicato sul frontespizio di ogni contratto) (doc. 3 e 4), sia le perizie in base alle quali sono poi stati fatti gli addebiti in fattura (doc. 5);
5) che, l'opponente non ha partecipato alla mediazione promossa dalla creditrice. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “NEL MERITO - respingere le domande tutte di parte opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, che le somme azionate dalla ricorrente sono effettivamente dovute;
- conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 524/2024 emesso dal Tribunale di Trento;
IN VIA SUBORDINATA - condannare l'opponente al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
3. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. Con ordinanza del 19 Febbraio 2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, in ragione del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., ed è stato disposto rinvio all'udienza del 2 Luglio 2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'esito di tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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3.1 Nelle comparse conclusionali le parti si sono riportati ai propri atti introduttivi e alle rispettive richieste.
4. Ciò posto l'opposizione è infondata e, come tale, non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Giova precisare che si presenta del tutto priva di pregio l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale del Giudice adito, in ragione dell'applicazione dei criteri previsti dall'ordinamento in materia di foro del consumatore. In particolare, nelle condizioni generali del contratto risulta essere riportata la clausola n. 11 rubricata “Foro”, la quale prevede che: “Il Foro Competente Esclusivo per ogni controversia relativa alla validità, all'interpretazione, alla esecuzione o alla cessazione del Contratto è competente esclusivamente il foro di Trento”. Non trattandosi, nella fattispecie, di contratto concluso con un consumatore, ma tra due persone giuridiche che agiscono per finalità non estranee allo scopo imprenditoriale che ne connota le rispettive attività, esso è sottratta alla relativa disciplina prevista in tema di di foro esclusivo. Va, altresì, considerato che poiché, oggetto del giudizio monitorio era il pagamento di una somma di denaro di cui alle fatture azionate, in virtù del combinato disposto degli artt. 1182, c. 2 e 20 c.p.c., il pagamento deve ritenersi da effettuarsi presso il domicilio del creditore, che nel caso de quo coincide con la sede legale della sita in Trento, da cui Controparte_2 discende il radicarsi della compet ito.
4.2. Fatta questa premessa e venendo al merito della controversia, risulta che nella giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, la stessa non può essere proposta sulla base di motivi attinenti solo ai presupposti per l'emissione del decreto, bensì al merito del credito. Se, infatti, il credito viene accertato come esistente al termine della causa, il giudice dell'opposizione deve accogliere, nel merito, la domanda, indipendentemente dal fatto che gli elementi probatori sui quali è stato emesso originariamente il decreto ingiuntivo siano ritenuti validi o meno. Le Sezioni Unite, investite della questione non decisa in senso univoco dalle precedenti pronunce giurisprudenziali, quanto alla natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, hanno così chiarito: “Deve dirsi stabilizzato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. 4 non è un'azione impugnativa nei confronti della emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio…in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento” monitorio stesso” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 927 del 2022). Occorre, poi, considerare che, trattandosi di controversia vertente in materia di responsabilità contrattuale, trovano applicazione i principi elaborati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di onere delle prova, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 13533 del 2001). Nel caso che ci occupa si ritiene che l'opposta abbia fornito adeguata prova della sussistenza del proprio diritto di credito, allegando i contratti e deducendo l'inadempimento della controparte. A sua volta, la parte opponente non ha fornito sufficiente dimostrazione del sussistere di fatti impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa. Dal compendio probatorio in atti emerge, infatti, che l'opposizione è infondata. Va innanzitutto evidenziato che, in sede monitoria, la società CP_1 ha allegato i contratti di noleggio sub doc n.
1. Tali contratti risultano firmati e tale firma è, secondo l'opposta, riconducibile a un dipendente. L'opponente nega di aver sottoscritto alcun contratto, ma non ha mai formalmente disconosciuto le relative sottoscrizioni, da ciò ne deriva l'ammissibilità e l'utilizzabilità ai fini di causa e l'opponibilità al debitore. Dal partitario (scrittura contabile) allegato sub doc. 1 dalla convenuta emerge, infatti, che sono intercorsi molteplici contratti di noleggio tra le parti per una cospicua somma. Inoltre, è intercorsa corrispondenza allegata sub doc. 2 dalla convenuta che riguardano tra l'altro solleciti di pagamento delle fatture di noleggio, ove si fa riferimento specifico a delle convenzioni per noleggio veicoli. 5 A tali solleciti l'opponente ha fornito risposta con email del 3 Giugno 2022, segnalando delle incongruenze negli accordi commerciali di cui alle fatture per noleggio auto, quindi, confermando la sussistenza del rapporto e del relativo vincolo negoziale. La suddetta email conclude con la seguente affermazione: “Procederemo al pagamento delle fatture delle sole auto emesse nel mese di aprile non appena riceveremo quelle corrette”, indice chiaro della presenza di un vincolo contrattuale. Del resto, i contratti di noleggio non richiedono la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem ed il pagamento parziale di alcuni contratti (pagamenti che, lungi dall'essere avvenuti automaticamente, sono stati disposti scientemente e sono perfettamente congruenti alla stipulazione dei contratti di noleggio) sono sufficienti a far ritenere validamente conclusi tra le parti i contratti. Secondo le regole ricavate da massime di esperienza, non corrisponde al criterio di verosimiglianza logica effettuare pagamenti in esecuzione di contratti se quei contratti non sono stati conclusi, né è possibile sostenere che i pagamenti – perfettamente congruenti alle obbligazioni derivanti dai contratti che si afferma di non aver stipulato - siano avvenuti automaticamente (cfr., in tal senso, Trib. Milano, sent. n.1706 del 13.02.2024). In assenza di una forma solenne del contratto richiesta dalla legge, ogni pagamento presuppone una causa e, in assenza di una ricostruzione alternativa della vicenda (tale non può considerarsi l'automatismo dei pagamenti), si deve ritenere che tra le parti siano intervenuti validi contratti di noleggio adempiuti solo parzialmente da Parte_1
Dunque, si deve ritenere che tra la Controparte_2 Parte_1 siano intercorsi nel periodo da Aprile 2022 a Novembre 2022 una pluralità di contratti di noleggio a breve termine. A suffragare la tesi sono state prodotte dalla parte opposta delle contravvenzioni sub doc. n. 4, contestate dalla Polizia Municipale di Brescia alla nel periodo Aprile-Novembre 2022, Parte_2 corris tture azionate. Per tali contestazioni sono state addebitate le spese di gestione (il cui importo è indicato sul frontespizio di ogni contratto) (si v. i docc. 3 e 4) e sono state, altresì, allegate le perizie in base alle quali sono, poi, stati fatti gli addebiti in fattura (si v. doc. 5). Alla luce delle superiori considerazioni, non avendo la parte opponente fornito sufficiente dimostrazione del fatto impeditivo o negativo dell'altrui pretesa creditoria, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo che acquista efficacia definitivamente esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 3.817,00, avuto riguardo alle controversie di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, tenuto conto delle
6 quattro fasi, con dimidiazione di quella istruttoria in quanto limitata a produzione documentale, e nei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 524 del 2024 emesso dal Tribunale di Trento (proc. monitorio n. 1765 del 2024 RGAC), che acquista efficacia definitivamente esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore di quella opposta, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro
3.817,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, l'8 Agosto 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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