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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3326/2023
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 3326/2023 promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Lo Vecchio giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Fabio Burgio, giusta procura in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali). con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17/08/2023 Parte_1 premettendo di aver avuto una relazione more uxorio con Controparte_1 dalla cui unione nascevano i figli il 16/03/2017 e il Per_1 Per_2
27/08/2019, chiedeva in via urgente di autorizzare il trasferimento dei minori da Solarino a Siracusa unitamente alla madre e, conseguentemente, di essere autorizzata ad iscrivere i predetti figli presso un Istituto
Comprensivo sito a Siracusa, nonché disporre l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé e con obbligo a carico del padre di versare a titolo di mantenimento dei figli un contributo mensile di € 300,00 ciascuno.
1 Con comparsa del 04/09/2023 si costituiva il quale si Controparte_1 opponeva al trasferimento dei minori a Siracusa e chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento paritetico.
Istruita la causa, nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo che depositavano in data 02/05/2025.
Con successive note d'udienza del 03/05/2025 e del 30/05/2025, le parti insistevano nelle conclusioni di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione con rinuncia ai termini.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 24/10/2023).
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti nei termini di seguito indicati:
1) affidare in modo condiviso i minori e con collocamento Per_1 Per_2 presso la madre nell'abitazione familiare sita in via Angelo Carruba 13 int. 11,
Solarino;
2) assegnare la casa familiare alla sig.ra Pt_1
3) prevedere l'obbligo per il sig. di versare a titolo di mantenimento CP_1 dei minori la somma mensile di euro 400,00 entro il 10 di ciascun mese oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente;
4) dichiarare il diritto del sig. di vedere e tenere con sé i figli minori CP_1 secondo liberi accordi o in assenza per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle 19:00 nonché nei weekend in via alternata dall'uscita da scuola il venerdì alla domenica sera alle 19:00; durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua alle 19:00, dalla domenica di Pasqua alle 19:00 al martedì successivo al rientro a scuola;
durante il periodo estivo per 15 giorni ciascuno da stabilirsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
il giorno del compleanno dei figli i minori passeranno ad anni alterni il pranzo o la cena con il padre;
5) invitare entrambe le parti a tenere una condotta collaborativa e flessibile nell'interesse dei figli minori, avvisandoli che eventuali condotte contrarie allo spirito di leale cooperazione potranno essere tenuti in considerazione al fine di valutare anche d'ufficio un cambio di collocazione dei minori o l'intervento dei servizi sociali;
a tal fine le parti si impegnano a proseguire gli incontri di mediazione familiare almeno fino a fine anno in corso;
6) disporre la compensazione delle spese di lite;
2 7) nell'ottica della collaborazione e flessibilità nell'interesse dei figli le parti danno altresì atto di aver aggiunto liberi accordi integrativi rispetto a quanto previsto al superiore punto 4 in ragione dei quali: il sig. collabora con CP_1 la sig.ra rendendosi disponibile dalle 07:30 e compatibilmente con i Pt_1 propri turni di lavoro ad accompagnare i figli a scuola nonché a riprenderli e tenerli con sé fino all'arrivo della madre entro le 14:45, conseguentemente riducendo a due pomeriggi la settimana i propri incontri con gli stessi almeno finché orari e turni di lavoro delle parti rimarranno quelli attuali;
inoltre qualora il sig. fosse impossibilitato, per motivi legati ai propri turni di CP_1 lavoro, a trascorrere il pernottamento del weekend con i figli, potrà recuperarlo infrasettimanalmente.
Dato atto che è stata data comunicazione del procedimento al Pubblico
Ministero e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande congiuntamente avanzate dalle parti;
rilevato che, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
ritenuto che
tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter comma secondo c.c.; ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità; le condizioni concordate dalle parti, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre e dai tempi della loro permanenza presso il genitore non collocatario;
ritenuto che
, atteso il contenuto degli accordi raggiunti e la tenera età dei minori non si è proceduto all'ascolto degli stessi;
3
ritenuto che
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che
le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che
le spese processuali debbano essere compensate, atteso l'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile – così statuisce-
Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa le spese di lite.
Siracusa, 5.6.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
4
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 3326/2023 promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Lo Vecchio giusta procura in atti
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Fabio Burgio, giusta procura in atti
RESISTENTE avente ad oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali). con l'intervento del Pubblico Ministero in sede ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17/08/2023 Parte_1 premettendo di aver avuto una relazione more uxorio con Controparte_1 dalla cui unione nascevano i figli il 16/03/2017 e il Per_1 Per_2
27/08/2019, chiedeva in via urgente di autorizzare il trasferimento dei minori da Solarino a Siracusa unitamente alla madre e, conseguentemente, di essere autorizzata ad iscrivere i predetti figli presso un Istituto
Comprensivo sito a Siracusa, nonché disporre l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé e con obbligo a carico del padre di versare a titolo di mantenimento dei figli un contributo mensile di € 300,00 ciascuno.
1 Con comparsa del 04/09/2023 si costituiva il quale si Controparte_1 opponeva al trasferimento dei minori a Siracusa e chiedeva disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento paritetico.
Istruita la causa, nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo che depositavano in data 02/05/2025.
Con successive note d'udienza del 03/05/2025 e del 30/05/2025, le parti insistevano nelle conclusioni di cui all'accordo e chiedevano che la causa fosse posta in decisione con rinuncia ai termini.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del 24/10/2023).
Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti nei termini di seguito indicati:
1) affidare in modo condiviso i minori e con collocamento Per_1 Per_2 presso la madre nell'abitazione familiare sita in via Angelo Carruba 13 int. 11,
Solarino;
2) assegnare la casa familiare alla sig.ra Pt_1
3) prevedere l'obbligo per il sig. di versare a titolo di mantenimento CP_1 dei minori la somma mensile di euro 400,00 entro il 10 di ciascun mese oltre al
50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente;
4) dichiarare il diritto del sig. di vedere e tenere con sé i figli minori CP_1 secondo liberi accordi o in assenza per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola alle 19:00 nonché nei weekend in via alternata dall'uscita da scuola il venerdì alla domenica sera alle 19:00; durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 al 31 dicembre o dal 1 al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua alle 19:00, dalla domenica di Pasqua alle 19:00 al martedì successivo al rientro a scuola;
durante il periodo estivo per 15 giorni ciascuno da stabilirsi entro il 30 maggio di ciascun anno;
il giorno del compleanno dei figli i minori passeranno ad anni alterni il pranzo o la cena con il padre;
5) invitare entrambe le parti a tenere una condotta collaborativa e flessibile nell'interesse dei figli minori, avvisandoli che eventuali condotte contrarie allo spirito di leale cooperazione potranno essere tenuti in considerazione al fine di valutare anche d'ufficio un cambio di collocazione dei minori o l'intervento dei servizi sociali;
a tal fine le parti si impegnano a proseguire gli incontri di mediazione familiare almeno fino a fine anno in corso;
6) disporre la compensazione delle spese di lite;
2 7) nell'ottica della collaborazione e flessibilità nell'interesse dei figli le parti danno altresì atto di aver aggiunto liberi accordi integrativi rispetto a quanto previsto al superiore punto 4 in ragione dei quali: il sig. collabora con CP_1 la sig.ra rendendosi disponibile dalle 07:30 e compatibilmente con i Pt_1 propri turni di lavoro ad accompagnare i figli a scuola nonché a riprenderli e tenerli con sé fino all'arrivo della madre entro le 14:45, conseguentemente riducendo a due pomeriggi la settimana i propri incontri con gli stessi almeno finché orari e turni di lavoro delle parti rimarranno quelli attuali;
inoltre qualora il sig. fosse impossibilitato, per motivi legati ai propri turni di CP_1 lavoro, a trascorrere il pernottamento del weekend con i figli, potrà recuperarlo infrasettimanalmente.
Dato atto che è stata data comunicazione del procedimento al Pubblico
Ministero e che lo stesso non si è opposto all'accoglimento delle domande congiuntamente avanzate dalle parti;
rilevato che, non essendo le parti legate da vincolo di coniugio, è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
ritenuto che
tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti, atteso che l'esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter comma secondo c.c.; ritenuto che gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità; le condizioni concordate dalle parti, infatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre e dai tempi della loro permanenza presso il genitore non collocatario;
ritenuto che
, atteso il contenuto degli accordi raggiunti e la tenera età dei minori non si è proceduto all'ascolto degli stessi;
3
ritenuto che
anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
ritenuto che
le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
ritenuto che
le spese processuali debbano essere compensate, atteso l'intervenuto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa – Prima Sezione Civile – così statuisce-
Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa le spese di lite.
Siracusa, 5.6.25
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
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