Ordinanza cautelare 12 settembre 2023
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/03/2026, n. 3891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3891 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03891/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11273/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11273 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari
del Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-del 17.05.2023, notificato in data 28.05.2023, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha decretato “…la sanzione della perdita del grado per rimozione all''esito di procedimento disciplinare, ai sensi degli articoli 861, comma 1, lett. d); 865; 867, comma 1; 923, comma 3 e 1357, lettera d), del Codice dell''Ordinamento Militare”;
nonché del verbale redatto dalla Commissione di Disciplina con il quale l''interessato è stato ritenuto “non meritevole di conservare il grado”, nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale, prodromico e collegato al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa AR LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 20 luglio 2023 e depositato in data 7 agosto 2023, il soggetto in epigrafe ha impugnato il provvedimento assunto nei suoi riguardi in data 17 maggio 2023, allo stesso notificato il 28 maggio 2023, recante la comminazione della sanzione della perdita del grado per rimozione all’esito di apposito procedimento disciplinare, unitamente ai connessi atti, chiedendone l’annullamento.
2. Nel ripercorrere preliminarmente la vicenda che ha coinvolto lo stesso a partire dall’anno 2012 nel corso del servizio prestato in ambito militare, originata dalle verifiche interne condotte dall’Amministrazione sull’attività amministrativa e/o di gestione contabile espletata dal medesimo militare con incarico di “ addetto al controllo e gestione dei buoni pasto M.O.S .”, l’odierno ricorrente rappresenta come a seguito dell’avvio di un procedimento penale nei suoi confronti (per i reati di cui agli artt. 47 n. 2, 234 c. 1 e 2 c.p.m.p., 81 c.p.v. – c.p.) sia stato adottato nei suoi riguardi dapprima un provvedimento di sospensione precauzionale dall’impiego correlato alla pendenza dell’anzidetto procedimento penale e, alla scadenza del previsto termine di durata massima pari ad un quinquennio, un ulteriore provvedimento di sospensione dal servizio connesso all’avvio di un procedimento disciplinare a carico dello stesso, intervenuto a distanza di oltre 8 (otto) anni dai fatti in rilievo (nello specifico, instaurato nell’anno 2020 e contestualmente sospeso, nonché proseguito nell’anno successivo, con la notifica all’interessato – nel corso dell’anno 2021 dell’atto – del contenuto della relativa contestazione e del correlato invito a nominare un difensore); riferisce che, successivamente, il procedimento penale è stato definito (nell’anno 2022) con decreto di archiviazione ex art. 488 c.p.p. per intervenuta prescrizione; rappresenta come l’Amministrazione procedente, acquisita la notizia della definizione del procedimento penale, abbia riattivato il procedimento disciplinare (sfociato nell’adozione della gravata determinazione) con l’avvio dell’inchiesta formale.
2.1. Il proposto ricorso è affidato a due motivi di doglianza.
2.1.1. Con il primo motivo, rubricato “ Sulla violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni positive e regolamentari sul procedimento disciplinare di stato – Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1392 e 1393 del C.O.M. – Sulla perentorietà dei termini e/o sulla tempestività dell’azione disciplinare – Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 41 della Carta di Nizza – Sulla manifesta irragionevolezza e/o illogicità dell’agire amministrativo ”, parte ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del disposto dell’articolo 1393, comma 2, d.lgs. n. 66/2010 sotto un duplice profilo, contestando in particolare: i) la scelta dell’Amministrazione di dare avvio al procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, senza attenderne la relativa definizione, nonostante l’intervenuta sospensione dall’impiego assunta (con il secondo provvedimento adottato nei suoi confronti) in via discrezionale; ii) l’operata instaurazione del procedimento disciplinare oltre il termine massimo (perentorio) di 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari espletati dall’autorità competente (essendo lo stesso intervenuto a distanza di oltre 8 anni dalla commissione dei fatti in rilievo).
Lamenta altresì la violazione dell’articolo 1392, co. 1, d.lgs. n. 66/2010, asseritamente integrata dalla disposta sospensione dal servizio in pendenza dell’anzidetto procedimento penale, nonché l’ulteriore violazione dell’articolo 1392, co. 4, d.lgs. n. 66/2010, deducendo l’inattività della procedente Amministrazione per oltre un anno nell’ambito del procedimento disciplinare, avviato e contestualmente sospeso nell’anno 2020.
Nel richiamare le pertinenti disposizioni autoregolamentari contenute nella cd. Guida Tecnica sulle Procedure Disciplinari - Ed. 2021 (laddove volte a dare attuazione alle disposizioni poste dall’articolo 1393 d.lgs. n. 66/2010), parte ricorrente ribadisce le dedotte censure di illegittimità dell’azione amministrativa poiché avviata a notevole distanza sul piano temporale dagli eventi in considerazione, in violazione dei prescritti termini perentori, nonché per fatti insuscettibili di causare danno erariale/contabile (anche solo potenziale), ancora sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria (in sede penale) e in assenza di qualsiasi motivazione idonea a valutare la rilevanza degli stessi e la loro concreta capacità lesiva per la parte datoriale.
2.1.2. Con il secondo motivo, rubricato “ Sulla manifesta illegittimità e/o sul manifesto eccesso di potere del provvedimento impugnato – Sulla manifesta irragionevolezza e/o illogicità della sanzione – Sul travisamento dei fatti – Sul difetto assoluto di motivazione – Sulla violazione dei principi di buona fede e correttezza ”, parte ricorrente prospetta la manifesta e/o assoluta irragionevolezza ed illogicità del gravato provvedimento sanzionatorio, assunto ai sensi degli articoli 861, comma, 1 lett. d), 865, 867, comma 1, 923, comma 3, e 1357, lett. d), d.lgs. n. 66/2010.
In proposito deduce innanzitutto come l’assunta determinazione finale si sia fondata esclusivamente sulla trascrizione della notizia di reato per la quale l’Autorità Giudiziaria ha dato avvio alle indagini preliminari – corrispondente in sostanza ad un “mero riepilogo testuale” della segnalazione inoltrata dalla medesima Parte pubblica all’Autorità competente – nonché su un generico richiamo alla “presunta” violazione del senso di responsabilità e degli obblighi di lealtà e correttezza connessi allo status di militare.
Contesta altresì il riferimento compiuto dall’Amministrazione alle risultanze dell’inchiesta formale, deducendo sul punto l’omessa considerazione da parte dell’Ufficiale (titolare dell’inchiesta) degli esiti delle relazioni all’epoca redatte dagli organi e/o soggetti a conoscenza dei fatti in via diretta, rispettivamente provenienti dalla Commissione Ticket Restaurant e dal Capo Servizio amministrativo, laddove era stato chiarito come non risultasse alcuna prova né riscontro effettivo circa il numero di buoni pasto eventualmente mancanti e/o dispersi e risultasse viceversa provata l’assenza di danno erariale/contabile e la legittimità dell’attività di distribuzione agli aventi diritto.
Inoltre, sul versante procedimentale prospetta sia l’intervenuta violazione dei prescritti termini perentori nel corso dell’espletato procedimento disciplinare – come esplicitato nell’articolazione delle precedenti censure – sia la sostanziale mancata rappresentazione all’interessato della reale portata della contestazione potenzialmente addebitabile allo stesso, sfociata poi nell’adozione della più grave sanzione sul piano disciplinare (oggetto di contestazione), lamentando come l’Amministrazione stessa si fosse limitata, all’atto del riavvio del procedimento disciplinare nell’anno 2021, a comunicare al militare la facoltà di nominare un difensore nel corso del procedimento finalizzato all’eventuale irrogazione della (diversa) sanzione rappresentata dalla consegna di rigore.
Contesta altresì la scelta della sanzione in concreto individuata, censurando la violazione della regola del c.d. “gradualismo sanzionatorio”.
Denuncia, infine, a carico della procedente Amministrazione l’omessa considerazione dei fatti e delle deduzioni articolate dallo stesso ricorrente nell’ambito delle memorie difensive prodotte in seno al procedimento disciplinare, nonché la mancata valutazione dei fatti come concretamente verificatisi e l’inammissibile richiamo testuale all’ipotesi delittuosa oggetto d’indagine, nonché l’omessa dimostrazione da parte della stessa Amministrazione – gravata del relativo onere sul piano probatorio – dell’assunta violazione delle disposizioni richiamate in relazione alla condotta addebitata al militare interessato, deducendo sul punto come i fatti contestati non siano mai stati provati in sede penale e come l’unico episodio riferibile allo stesso militare sia stato quello di non aver seguito una prassi amministrativa, per un ridotto arco temporale (di tre mesi), che in ogni caso non avrebbe determinato alcun danno a carico dell’erario ovvero delle società fornitrici.
2.3. Parte ricorrente conclude, pertanto, con la richiesta di annullamento dei gravati atti, previa concessione di idonee misure cautelari.
3. L’intimata Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando memoria difensiva recante l’articolazione delle ragioni addotte a supporto della sostenuta infondatezza nel merito delle censure mosse.
4. Parte ricorrente ha prodotto memoria di replica.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente.
6. In vista della fissata udienza di merito, le parti in causa non hanno depositato documentazione e/o memoria ex art. 73, co. 1, c.p.a.
7. All’udienza pubblica del 7 gennaio 2026, all’esito della discussione orale e vista altresì l’istanza di passaggio in decisione depositata per la parte ricorrente come riportato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le ragioni nel prosieguo illustrate.
2. Alla disamina delle proposte censure giova anteporre la ricostruzione del contenuto essenziale degli atti relativi all’espletato procedimento disciplinare conducenti all’adozione del provvedimento finale oggetto di impugnativa (recante la comminazione della sanzione della perdita del grado per rimozione), per quanto di interesse rispetto al tenore delle formulate doglianze.
Le contestazioni mosse, infatti, possono ricondursi essenzialmente ad un duplice ordine di censure, rivolte avverso il gravato provvedimento disciplinare e i connessi atti procedimentali: da un lato, vengono prospettati molteplici profili di violazione normativa sul piano procedimentale, involgenti l’asserito mancato rispetto dei prescritti termini perentori nell’avvio e nella prosecuzione del procedimento disciplinare, nonché la carenza di una effettiva contestazione dei relativi addebiti rispetto alla comminata sanzione all’esito del medesimo procedimento; dall’altro, vengono dedotti plurimi profili di eccesso di potere correlati, in particolare, alla denunciata irragionevolezza manifesta della sanzione comminata nonché al lamentato travisamento fattuale e alla prospettata carenza istruttoria per quanto concerne l’accertamento dei fatti in rilievo nonché l’operata valutazione sul piano disciplinare.
2.1. Nel ricostruire la sequenza temporale degli atti inerenti all’espletato procedimento disciplinare nelle sue varie fasi, va rilevato innanzitutto come dalla documentazione versata in atti risulti, in particolare, che con comunicazione del 2 dicembre 2019 (cfr. allegato n. 2 unito alla memoria difensiva della resistente Amministrazione prodotta il 5 settembre 2023), nel premettere la perdurante pendenza del procedimento penale all’atto del rientro in servizio per scadenza del termine quinquennale della misura relativa alla sospensione precauzionale dall’impiego, adottata ai sensi dell’articolo 917 COM nei confronti del militare interessato (odierno ricorrente) nell’anno 2014, nonché nell’esporre la considerazione della “eccezionale gravità” dei fatti oggetto del citato procedimento penale (involgenti la contestata fattispecie delittuosa, all’esito dell’operata riqualificazione, di “truffa aggravata continuata”) e la possibile derivazione dagli stessi della sanzione costituita dalla perdita del grado, veniva disposta, per quanto rileva ai fini della dedotta fattispecie controversa: i) la sottoposizione dello stesso militare ad inchiesta formale per i fatti di cui al richiamato procedimento penale e la contestazione nei suoi riguardi dell’addebito disciplinare nei termini ivi precisati; ii) la contestuale sospensione dell’avviato procedimento disciplinare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 919, comma 3, lett. b) e 1393 COM, a far data dalla (successiva) emanazione del provvedimento cautelare parimenti disposto in relazione al medesimo addebito disciplinare, recante la sospensione precauzionale facoltativa dello stesso militare connessa all’anzidetto procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 917 COM.
A tale ultimo riguardo, va rilevato che con successivo provvedimento del 13 gennaio 2020 (cfr. allegato n. 3 unito alla citata memoria difensiva) veniva adottata l’anzidetta sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego connessa a procedimento disciplinare, con decorrenza dal 29 novembre 2019 (coincidente con la cessazione della precedente misura della sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego connessa al procedimento penale, al termine del prescritto quinquennio), integrante – secondo quanto disposto nella precedente comunicazione del 2 dicembre 2019, sopra riportata – la sospensione del procedimento disciplinare in rilievo.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta, inoltre, che il medesimo procedimento disciplinare veniva riassunto con atto del 6 ottobre 2022, a seguito dell’acquisita conoscenza dell’intervenuta definizione del procedimento penale – nel senso della relativa archiviazione per prescrizione – con il rinnovo della contestazione dei relativi addebiti e l’invito alla nomina di un difensore di fiducia (allegato n. 4 unito all’anzidetta memoria difensiva).
Emerge, altresì, l’espletamento delle ulteriori fasi – quali lo svolgimento dell’inchiesta formale con l’apporto del militare interessato (tramite la produzione di apposita memoria e dell’unita documentazione) e la correlata relazione conclusiva (cfr. documenti uniti all’atto di ricorso contrassegnati con le lettere “n”, “o”, “p”, secondo la denominazione riportata nel foliario di parte ricorrente) nonché il successivo deferimento alla Commissione di disciplina, sulla base delle risultanze dell’inchiesta formale, con l’invito a partecipare alla convocata seduta (cfr. doc. “q” unito all’atto di ricorso) – conducenti all’adozione del provvedimento finale, recante la comminazione della sanzione della perdita del grado per rimozione all’esito del procedimento disciplinare, ai sensi dei richiamati articoli 861, comma 1, lett. s), 857, 867, comma 1, 923, comma 3 e 1357, lettera d), COM (cfr. doc. “b” unito all’atto di ricorso).
3. Ciò posto, si intende evidenziare innanzitutto come, sulla base del quadro normativo di riferimento, non risultino nella specie sussistenti le dedotte violazioni sul piano procedimentale (rispetto agli evocati parametri rappresentati dalle richiamate previsioni di cui agli articoli 1392 e 1393 COM), secondo quanto consta dagli atti afferenti all’espletato procedimento disciplinare prodotti nell’ambito del presente giudizio.
La fattispecie in esame risulta, infatti, regolata sul piano procedurale dal combinato disposto degli articoli 919, commi 1 e 3, 917, comma 1, e 1393, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 (recante “Codice dell’ordinamento militare” – COM).
L’articolo 919 COM prevede nello specifico – per quanto di interesse ai fini della presente disamina – che alla scadenza del limite temporale massimo di vigenza della misura precauzionale della sospensione dall’impiego ex art. 916 COM adottata per la pendenza di un processo penale (nella specie pari ad un quinquennio, secondo quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 919 COM) l’Amministrazione procedente, laddove sia “… ancora pendente procedimento penale per fatti di eccezionale gravità ” e “ valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare ”, possa disporre: a) previa contestazione degli addebiti, la sospensione dall’impiego del militare – quale misura precauzionale di carattere facoltativo prevista dal richiamato articolo 917 COM, nella specie connessa al procedimento disciplinare di stato instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado; b) la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 1393 COM, fino alla definizione del procedimento penale (cfr., in particolare, il relativo comma 1).
Come esplicitato in sede giurisprudenziale, “ La normativa prevede … un’ulteriore possibilità di sospensione legata alla pendenza di un procedimento disciplinare - ancorchè sospeso ex art. 1393, comma 1, COM in attesa della definizione del processo penale … ” di cui l’Amministrazione militare può avvalersi in casi (analoghi a quello di specie) in cui dal punto di vista temporale si sia “… esaurito il periodo di vigenza della sospensione già disposta ex art. 916 COM” (ossia, quella prevista per la sottoposizione a processo penale), procedendo secondo le modalità individuate dal medesimo articolo 1393 COM e, in particolare, “… aprendo e contestualmente sospendendo [il] procedimento disciplinare per i fatti di cui sopra ” (in tal senso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. 24 luglio 2025, n. 14688).
Nel caso in esame, dagli atti procedimentali – e, nello specifico, dalla comunicazione del 2 dicembre 2019 (di cui all’allegato n. 2 unito alla memoria difensiva della resistente Amministrazione prodotta il 5 settembre 2023) – risulta, per quanto rileva ai fini della dedotta fattispecie controversa, che l’Amministrazione procedente, assunta la “eccezionale gravità” dei fatti oggetto del pendente processo penale ed evidenziato che trattasi di “… fattispecie dalla quale potrebbe derivare la perdita del grado … ”, ha avviato ex art. 1378 COM il procedimento disciplinare – alla scadenza della durata quinquennale della sospensione precauzionale dall’impiego disposta ex art. 916 COM – con contestuale sospensione del procedimento medesimo ai sensi dell’art. 1393, comma 1, COM, in attesa della conclusione del pendente processo penale, a far data dall’adozione della misura della sospensione precauzionale dall’impiego (connessa al procedimento de quo ) disposta con il medesimo atto, previa contestazione dell’addebito disciplinare nei termini ivi precisati.
Inoltre, dalla successiva comunicazione del 6 ottobre 2022 risulta come il (sospeso) procedimento disciplinare sia stato riassunto a seguito dell’acquisita conoscenza dell’intervenuta definizione del procedimento penale – con la relativa archiviazione per prescrizione, disposta con il citato decreto del GIP del competente Tribunale penale in data 14 luglio 2022, comunicato in data 6 settembre 2022 (cfr. altresì doc. “k” unito all’atto di ricorso, secondo la denominazione riportata nel relativo foliario) – procedendo contestualmente al rinnovo della contestazione dei relativi addebiti e all’invito alla nomina di un difensore di fiducia ai fini dell’espletamento dell’inchiesta formale (cfr. allegato n. 4 unito all’anzidetta memoria difensiva).
Dalla citata documentazione emerge, dunque, come gli atti relativi allo svolgimento del procedimento disciplinare ad opera della procedente Amministrazione risultino, sul piano procedurale, conformi alla disciplina normativa di riferimento e, in particolare, alle disposizioni poste dagli articoli 919, co. 1 e 3, 917, co. 1, e 1393, co. 1, COM, altresì richiamate nel corpo dei medesimi atti e del gravato provvedimento finale; non possono pertanto ritenersi integrate nella specie le dedotte violazioni di legge, in quanto basate sul riferimento a parametri normativi non conferenti alla fattispecie in esame, in ragione della concreta articolazione della sequenza procedimentale – incentrata sull’intervenuta sospensione del procedimento de quo – nei termini sopra delineati.
4. Muovendo alla disamina delle ulteriori contestazioni involgenti i dedotti profili di eccesso di potere asseritamente inficianti il gravato provvedimento disciplinare, giova premettere un breve richiamo, per i profili di interesse ai fini della presente controversia, agli approdi ermeneutici in ordine alla natura giuridica del potere disciplinare esercitato dall’Amministrazione militare con la conseguente delimitazione del sindacato giudiziale ammesso sui relativi atti.
In proposito è stato evidenziato in sede giurisprudenziale, con particolare riguardo alle sanzioni disciplinari in ambito militare, come “ la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa … ”, chiarendo sul punto che“… le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ”, con l’ulteriore precisazione che “ Le valutazioni in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere sono dunque connotate da amplissima discrezionalità: ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere attraverso tale procedimento tutelati ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 21 agosto 2023, n. 7886, in specie punto 21; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 30 marzo 2022, n. 2337).
Dalla ricostruzione della natura giuridica del potere esercitato dall’Amministrazione in ambito disciplinare discende, quanto alla perimetrazione del controllo giudiziale sui relativi atti – in quanto espressivi di ampia discrezionalità amministrativa – in base al principio di separazione dei poteri, l’esposta conclusione che “… il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità … ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 31 marzo 2023, n. 3326, in specie punto 9.2; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St. sez. II, sent. 27 giugno 2022, n. 5261), ovvero “… nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria ” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. II, sent. 9 dicembre 2022, n. 10804, in specie punto 9; in termini analoghi, cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 18 luglio 2022, n. 6182, punto 6.2).
5. Ciò premesso, dagli atti di causa non è desumibile – nel perimetro del sindacato giudiziale ammesso sugli atti in rilievo – la sussistenza dei dedotti profili di censura, sulla base di quanto emerge dal contenuto del gravato provvedimento sanzionatorio unitamente ai correlati atti dell’espletato procedimento prodotti nell’ambito del presente giudizio.
5.1. Dal corpo del gravato provvedimento sanzionatorio e della relazione finale (ivi espressamente richiamata) agli atti dell’inchiesta formale risulta, in particolare, l’avvenuta acquisizione e la presa in considerazione degli elementi addotti dall’odierno ricorrente in sede procedimentale – tramite le memorie e la documentazione dallo stesso prodotte nel corso dell’espletato procedimento disciplinare – e sostanzialmente riprodotti nel tenore delle doglianze sul punto articolate nell’ambito del proposto ricorso.
Dal contenuto della menzionata relazione finale, infatti, emerge la compiuta valutazione delle deduzioni difensive articolate dallo stesso militare, espressa attraverso la specifica indicazione delle argomentazioni addotte dal militare incolpato e del correlato esame condotto dalla procedente Amministrazione, nonché la puntuale esternazione delle ragioni poste alla base delle conclusioni raggiunte dalla medesima Amministrazione all’esito del compiuto apprezzamento in ordine alla fondatezza degli addebiti contestati (cfr. doc. “p” unito all’atto di ricorso, secondo quanto indicato nel relativo foliario, recante la “relazione finale”, in particolare le relative lettere D ed E).
Nel delineare in termini specifici l’addebito contestato – riferito all’attività di gestione dei tickets restaurant svolta dallo stesso militare in qualità di addetto al controllo e alla gestione dei “buoni pasto” nonché alla tenuta della relativa contabilità – la relazione finale contiene, in particolare, la puntuale indicazione dei fatti in rilievo oggetto di accertamento, connessi alle concrete modalità di effettuazione delle richieste di ordinativi (a monte), e al conseguente espletamento delle connesse attività (a valle) di distribuzione dei ticket medesimi.
Al riguardo la medesima relazione agli atti dell’inchiesta formale, infatti, indica espressamente che “… il militare inquisito interagiva direttamente con le suddette ditte … ” e “… il medesimo ha autonomamente ordinato un numero rilevante di ticket restaurant, per corrispondenti elevati importi … ”, rispetto ai quali “… si evince tra l’altro … che un rilevante quantitativo di ticket restaurant non è stato mai distribuito alle articolazioni competenti e nemmeno recuperato ” (cfr. doc. “p” unito all’atto di ricorso, cit., in specie pagina 3).
La medesima relazione finale reca, inoltre, l’esplicitazione della compiuta valutazione dei fatti medesimi ai fini della configurata infrazione sul piano disciplinare: contiene, infatti, l’espressa considerazione in via conclusiva, alla luce degli elementi riportati, che lo stesso militare “… ha gestito in completa autonomia e senza alcuna autorizzazione un numero elevatissimo di ticket restaurant ”, operando – anche nei rapporti esterni con le ditte interessate – tramite una “… indebita sostituzione alle figure direttive del Servizio amministrativo ” viceversa preposte alle attività di approvvigionamento (cfr. doc. “p” unito all’atto di ricorso, cit., in specie pagina 4).
5.1.1. Le evidenziate circostanze, peraltro, trovano corrispondenza nelle risultanze documentali versate in atti dallo stesso ricorrente (cfr., in particolare, la relazione del Capo del Servizio amministrativo di cui al doc. “d” unito all’atto di ricorso, secondo la denominazione riportata nel relativo foliario).
La prodotta relazione di servizio, infatti, da un lato riporta la specifica considerazione della riscontrata attività ad opera del militare interessato – laddove lo stesso aveva provveduto, “ direttamente e personalmente ”, a “… effettuare pseudo-ordini via mail, a ricevere la consegna dei buoni e a distribuire gli stessi … ” – come attività compiuta “ in difformità alle direttive … impartite ”, nonché le risultanze delle correlate verifiche espletate sul registro di carico/scarico, conducenti all’espresso rilievo che “… le quantità relative agli scarichi di tickets non risultavano congruenti … ” e all’accertamento finale, anche all’esito dei lavori della Commissione di verifica all’uopo nominata, del fatto che il militare “… ha provveduto autonomamente, senza informare in alcun modo la catena gerarchica sovraordinata, e direttamente con iniziativa propria ad effettuare ordini di approvvigionamento … nelle quantità accertate dalla Commissione nominata il 12/12/2012 …, distribuendo solo in parte i tickets, trattenendo ed occultando talune fatture in originale ” (cfr. doc. “d” unito all’atto di ricorso, in specie le relative pagine 4 e 5); dall’altro, la medesima relazione di servizio reca il conclusivo apprezzamento in termini di ritenuta “illiceità” della condotta posta in essere dal militare interessato (cfr. doc. “d” cit., pag. 6).
5.1.2. Quanto alla circostanza dedotta da parte ricorrente nell’articolazione delle doglianze sul punto mosse – riferita, nella specie, alla rilevata assenza di danno erariale – va altresì osservato come la procedente Amministrazione abbia dato conto, nel corpo della relazione finale agli atti dell’inchiesta formale (espressamente richiamata nell’ambito del gravato provvedimento disciplinare), delle ragioni poste a fondamento della ritenuta irrilevanza di tale elemento sul versante disciplinare rispetto alla condotta tenuta dal medesimo militare (cfr. doc. “p”, cit., in specie pagina 3), pure esplicitate nell’ambito della relazione di servizio versata in atti dallo stesso ricorrente laddove si evidenzia come l’anzidetto danno non possa ipotizzarsi in ragione della carenza di legittimazione in capo al medesimo militare, per la qualifica rivestita, ad impegnare fondi in bilancio (cfr. doc. “d”, cit., in specie pagina 4).
5.2. Dal corpo del gravato provvedimento sanzionatorio e della richiamata relazione predisposta all’esito dell’inchiesta formale nonché del successivo deferimento alla Commissione di disciplina risulta, quindi, il compiuto accertamento dei fatti in rilievo e il correlato apprezzamento sul versante disciplinare, sulla base degli elementi evidenziati nell’ambito del percorso motivazionale riportato nell’anzidetta relazione finale (cfr. doc. “p”, cit.); dal tenore del gravato provvedimento (cfr. doc. “b” unito all’atto di ricorso) emerge, inoltre, la valorizzazione della specifica circostanza relativa all’esito non assolutorio del procedimento penale – stante la disposta archiviazione per intervenuta prescrizione – a supporto dell’autonoma rilevanza dei fatti medesimi a fini disciplinari.
Dal complesso delle circostanze evidenziate può evincersi, pertanto, da un lato la coerenza del procedimento logico alla base dell’assunto convincimento, anche alla luce degli atti procedimentali depositati nell’ambito del presente giudizio unitamente alle prodotte risultanze documentali, con conseguente esclusione della prospettata irragionevolezza della determinazione assunta nei termini dedotti in ricorso, dall’altro l’insussistenza nella specie del denunciato travisamento fattuale oltre che della lamentata carenza istruttoria.
6. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso va respinto in quanto infondato.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della parte ricorrente nella misura individuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della resistente Amministrazione, che liquida forfetariamente in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OV IN, Presidente
AR LA, Primo Referendario, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LA | OV IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.