Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2023, n. 10897
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Sentenza 24 aprile 2023

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In base al criterio teleologico di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'art. 2, lett. d), del Protocollo allegato all'Accordo bilaterale tra Croazia ed Italia sulla promozione e protezione degli investimenti (sottoscritto a Zagabria il 5 novembre 1996), il quale persegue la finalità di incoraggiare i cittadini e le imprese di una parte contraente ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra, dev'essere interpretato nel senso che gli obblighi di ciascuno degli Stati contraenti ivi previsti non sono rivolti verso i propri cittadini, bensì nei confronti degli investitori dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Esteri da due imprese italiane, le quali, in relazione a una controversia coinvolgente una società di diritto croato dalle stesse precedentemente costituita, pretendevano che lo Stato italiano, in forza del succitato art. 2, lett. d, si facesse carico delle spese necessarie alla promozione di un arbitrato internazionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2023, n. 10897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10897
    Data del deposito : 24 aprile 2023

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