Sentenza 24 aprile 2023
Massime • 1
In base al criterio teleologico di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, l'art. 2, lett. d), del Protocollo allegato all'Accordo bilaterale tra Croazia ed Italia sulla promozione e protezione degli investimenti (sottoscritto a Zagabria il 5 novembre 1996), il quale persegue la finalità di incoraggiare i cittadini e le imprese di una parte contraente ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra, dev'essere interpretato nel senso che gli obblighi di ciascuno degli Stati contraenti ivi previsti non sono rivolti verso i propri cittadini, bensì nei confronti degli investitori dell'altra parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Esteri da due imprese italiane, le quali, in relazione a una controversia coinvolgente una società di diritto croato dalle stesse precedentemente costituita, pretendevano che lo Stato italiano, in forza del succitato art. 2, lett. d, si facesse carico delle spese necessarie alla promozione di un arbitrato internazionale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2023, n. 10897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10897 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
Testo completo
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 75/2020 depositata in data 27 febbraio 2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2023 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Stanislao De Matteis, che ha chiesto il rigetto del ricorso FATTI DI CAUSA 1. La Distributrice s.r.l. e la Distributrice Investments s.r.l. ricorrono, sulla base di quattro motivi, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, per la cassazione della sentenza n 75/2020, emessa dalla Corte d’appello di Trieste, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Trieste che aveva respinto la domanda di risarcimento danni avanzata dalle predette società nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, sul rilievo che questi ultimi non avessero alcun obbligo di garantire alle appellanti i mezzi 3 economici necessari per far valere i propri diritti in sede di arbitrato con la Croazia, rendendosi così inadempienti, secondo l’assunto delle odierni ricorrenti, all’obbligo sancito dall’art. 2, lett. d), del Protocollo all’Accordo bilaterale italo croato sottoscritto a Zagabria il 5 novembre 1996 e ratificato in Italia con legge n. 47/1998. 2. Questi i fatti da cui scaturisce la controversia. La Distributrice s.r.l. e la Distributrice Investments s.r.l. acquistavano, nel luglio 2002, da una procedura fallimentare uno stabilimento tessile situato nella Dalmazia centrale, costituendo una società regolamentata dal diritto commerciale croato, denominata AL VA d.d.; nell’autunno del 2004, in sede di controllo fiscale, emergevano alcune irregolarità fiscali, dalle quali derivavano poi contestazioni di mancato pagamento dell’I.V.A. per gli anni 2002 e 2003, nonché delle imposte per utili non dichiarati nel 2002; avendo avuto esito sfavorevole i tre ricorsi amministrativi presentati avverso detto accertamento, stante la grave situazione finanziaria in cui versava la società, veniva aperta, su istanza dei dipendenti, una procedura fallimentare presso il Tribunale di Spalato. Esperiti tutti i rimedi giurisdizionali di natura interna, nel 2010, su consiglio dell’Ambasciata d’Italia a Zagabria, le odierne ricorrenti AN una procedura di composizione amichevole della controversia sulla base dell’Accordo bilaterale italo-croato sottoscritto il 5 novembre 1996, ma, atteso l’infruttuoso decorso del termine semestrale per la definizione della procedura, avendo intenzione di promuovere un arbitrato internazionale, chiedevano alle Autorità italiane di sostenerne economicamente le spese di giustizia. A fronte del diniego opposto dalle Autorità italiane, le convenivano in giudizio, deducendo che lo Stato si era reso inadempiente all’obbligo giuridico di intervento posto a suo carico dall’art. 2, lett. d), del 4 Protocollo all’Accordo bilaterale italo-croato, avanzando pretesa risarcitoria. Il Tribunale di Trieste respingeva la domanda, condannandole al pagamento delle spese di lite. 3. La sentenza, impugnata in via principale dalle società ed in via incidentale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero degli Esteri, è stata confermata dalla Corte d’appello di Trieste. Rilevato, in premessa, che le appellanti avevano prospettato l’applicazione dell’art. 2, lett. d), del Protocollo all’Accordo bilaterale italo croato, deducendo che le istituzioni nazionali non avevano assicurato ‹‹mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti›› in sede di arbitrato con la Croazia, i giudici di appello hanno osservato che tale disposizione risultava espressamente dettata a specificazione ed integrazione dell’art. 2 dell’Accordo bilaterale del 5 novembre 1996, destinato a regolare la ‹‹Promozione e Protezione degli investimenti››, cosicché l’obbligo previsto dall’invocato art. 2, lett. d), del Protocollo riguardava esclusivamente i rapporti intercorrenti, per effetto della stipulazione di appositi ‹‹accordi di investimento››, tra una delle Parti contraenti e gli ‹‹investitori dell’altra Parte contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel proprio territorio››. La previsione di apprestamento di tali ‹‹mezzi effettivi›› era dunque finalizzata, secondo la Corte territoriale, a dare un contenuto concreto all’intento di incoraggiare ‹‹gli investitori dell’altra Parte contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio››. Dalla disposizione in esame, pertanto, non discendeva a carico degli Stati contraenti alcun obbligo verso i propri cittadini, ma unicamente verso ‹‹gli investitori dell’altra Parte contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel proprio territorio››. La Corte territoriale ha pure escluso che obblighi a carico dello Stato verso i propri cittadini potessero 5 derivare dall’art. 9 dell’Accordo, che si limitava ad elencare le opzioni processuali a disposizione dell’investitore interessato. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale non ha svolto attività difensiva in questa sede. 5. Per la trattazione del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 9 febbraio 2023, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato dall'art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e dall’art. 8, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni scritte. In prossimità dell’udienza pubblica le società ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce ‹‹in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione da parte degli Enti odierni resistenti dell’art. 343 c.p.c., non avendo proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza n. 211/2018 del Tribunale Ordinario di Trieste nella parte in cui non rilevava l’omessa formulazione dell’eccezione di carenza di potestà giurisdizionale del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo, pronunciandosi implicitamente a favore della propria, 6 con conseguente violazione degli artt. 343 e 345 c.p.c., da parte della Corte d’Appello di Trieste con la sentenza n. 75/2020, avendo quest’ultima accolto la nuova formulazione della domanda avversaria, non dichiarato la relativa inammissibilità ed essendosi pronunciata su una questione meramente riproposta ex art. 346 c.p.c., già coperta da giudicato interno con eventuale sua possibile riformulazione in sede di gravame di legittimità››. Le ricorrenti evidenziano che il giudice di primo grado, invocando il principio della ragione più liquida, non si è espresso sull’eccepita carenza di potestà giurisdizionale del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo, sollevata dalla parte convenuta solo con la comparsa conclusionale in primo grado, e che i giudici di appello, a fronte dell’eccezione irritualmente riproposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero degli Esteri in secondo grado ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. e non con appello incidentale ex art. 343 cod. proc. civ., si sono limitati a respingere l’appello incidentale, omettendo di rilevare che si era ormai formato il giudicato interno sull’acclarata potestà del giudice ordinario. 2. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‹‹si lamenta la nullità della sentenza n. 75/2020 della Corte d’Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, nonché della sentenza n. 211/2018 del Tribunale Ordinario di Trieste per violazione degli artt. 112, 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 156, secondo comma, 359 cod. proc. civ., 118 disp. att. e 111 Cost., avendo i giudicanti omesso di porre a fondamento della propria decisione i documenti allegati dalle parti e di compiere la “concisa esposizione delle ragioni di fatto”; omissioni che hanno determinato il mancato accertamento degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria, ovvero del pieno adempimento di tutti gli oneri nascenti dall’acquisizione della AL d.d. in fallimento e “rinata” nella 7 AL VA d.d., della sussistenza o meno della violazione dell’art. 2 dell’Accordo per come integrato dagli artt. 4 e 5 del Protocollo, visto quanto occorso in Croazia vuoi in sede fiscale quanto fallimentare a danno della controllata AL VA d.d. e per l’effetto delle odierne ricorrenti e dell’avvenuta applicazione dell’art. 9 dell’Accordo, letto in combinato disposto con l’art. 2, lett. a) e d) del Protocollo, essendo stato violato l’art. 2 dell’Accordo, e che hanno condotto i giudicanti a dare un’interpretazione illogica/contra legem al testo del Trattato TA-Croato››. Le società ricorrenti si dolgono che il Tribunale e la Corte d’appello non abbiano posto a fondamento delle rispettive statuizioni gli elementi di prova offerti dalle parti e che entrambe le pronunce abbiano erroneamente interpretato i diritti e gli obblighi posti a carico degli Stati sottoscrittori del Trattato TA-Croato, in violazione degli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna, rendendo una motivazione apparente. Sostengono, in particolare, che il Trattato, composto da un Accordo e da un Protocollo, mira a tutelare gli interessi dei contraenti nell’altro Paese, ponendo a carico dello Stato d’origine l’obbligo di attivarsi, e che non vi sono clausole che limitano la responsabilità del Paese di appartenenza nelle azioni – previste – a tutela del proprio cittadino investitore in uno Stato estero. Precisano, altresì, che la sentenza è affetta da nullità in ragione della omessa concisa esposizione delle ragioni di fatto, in assenza di valutazione della sussistenza e fondatezza o meno dei fatti oggetto di causa ed in difetto di qualsiasi riferimento alle produzioni documentali, e che, nell’ipotesi in cui la doglianza dovesse essere convertita in violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è necessario accertare l’omessa ‹‹analisi di un fatto decisivo della controversia in relazione a tutti gli eventi per come richiamati nel ricorso››. Sotto tale profilo, puntualizzano che non è ravvisabile un’ipotesi di ‹‹doppia conforme››, posto che il Tribunale ha 8 statuito che l’art. 2, lett. d), del Protocollo obbliga lo Stato italiano nei confronti dello Stato Croato e, al più, a favore degli investitori croati in Italia ad assicurare all’interno dell’ordinamento italiano adeguati mezzi di tutela degli investimenti croati, mentre la Corte d’appello ha affermato il diverso principio per cui l’obbligo di protezione è condizione attivabile e rimettibile a carico esclusivo dello Stato in cui avviene la violazione del Trattato TA-Croato. 3. Con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹la nullità della sentenza n. 75/2020 della Corte d’appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, per intervenuta violazione degli artt. 12 prel. e 113 c.p.c., nonché degli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna, avendo il Giudicante di seconde cure dato un’interpretazione contra legem agli artt. 2 e 9 dell’Accordo ed all’art. 2 del Protocollo attribuendo loro un significato alternativo e fuorviante rispetto il loro contenuto››. Le ricorrenti rappresentano che le Parti contraenti hanno inteso assicurare protezioni aggiuntive ai propri e reciproci investitori che trovano piena espressione nell’art. 2 del Protocollo, integrativo dell’art. 2 dell’Accordo, ed assumono che, ai fini dell’interpretazione dell’Accordo e del Protocollo, acquista particolare rilievo quale canone ermeneutico quello previsto dall’art. 31 della Convenzione di Vienna, che porta ad escludere una interpretazione estensiva dell’art. 2, lett. b) del Protocollo, trattandosi di una fattispecie speciale e come tale non soggetta ad applicazione analogica, e a ritenere che l’art. 2, lett. d), garantisce che ciascuna Parte contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere i diritti relativi sia ‹‹agli investimenti››, sia alle ‹‹relative autorizzazioni›› e sia agli ‹‹accordi di investimento››. Ribadiscono che il testo letterale del Trattato conferma la fondatezza dell’interpretazione da esse proposta, conforme ai principi di cui agli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna, e la loro legittima 9 aspettativa, ex art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, di ricevere ‹‹i mezzi effettivi›› ex art. 2, lett. d) del Protocollo, per poter adire l’arbitrato internazionale previsto dall’art. 9, comma 3, lett. b) o c) del Trattato. 4. Con il quarto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹l’intervenuta violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c. per non avere riconosciuto tanto il Tribunale Ordinario di Trieste con la sentenza n. 211/2018 quanto la Corte d’appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 75/2020 l’assoluta novità della questione trattata in sede di liquidazione delle spese››. Nel sottolineare che il Trattato di cui si discute non è mai stato oggetto di precedenti pronunce e che non è reperibile alcuna interpretazione delle sue disposizioni, le ricorrenti contestano ai giudici di merito di avere omesso di riconoscere la condizione di assoluta novità delle questioni affrontate e di avere interamente posto a loro carico le spese di lite, anziché compensarle per intero o in parte. 5. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. I giudici di appello hanno disatteso l’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero degli Esteri, tanto che hanno respinto l’appello incidentale, e pertanto l’odierna ricorrente, risultata vittoriosa sul punto, non ha titolo né interesse a far rilevare che le controparti non hanno spiegato appello incidentale, ma si sono limitate alla mera riproposizione di una eccezione ex art. 346 cod. proc. civ., né tanto meno a far accertare che, in difetto di appello incidentale, la Corte territoriale non avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eccezione, ma avrebbe anzi dovuto rilevare che sul punto si era ormai formato il giudicato interno. Al riguardo è sufficiente considerare che l’art. 360, primo comma, 10 n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo, di talché, ove il ricorrente non indichi la specifica lesione subita, il lamentato vulnus procedurale non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato (Cass., sez. 5, 12/09/2009, n. 18635; Cass., sez. 6-3, 12/09/2011, n. 18635). Ciò significa che tutte le deduzioni concernenti l’osservanza delle regole processuali soggiacciono al principio dell’interesse al gravame, e cioè alla verifica dell’utilità concreta derivante alla parte dall’eventuale accoglimento del mezzo azionato (Cass., sez. L, 23/05/2008, n. 13373), il che comporta che l’impugnante, a pena di inammissibilità della censura, deve indicare quale sia stato il danno arrecato alle proprie attività difensive dalla invocata nullità processuale (Cass., sez. 3, 04/06/2007, n. 12952). Le ricorrenti hanno chiaramente evidenziato di avere eccepito il presunto errore processuale al fine di fare fronte ad un eventuale ricorso incidentale da parte degli Enti resistenti, ma in realtà il pregiudizio paventato non sussiste, essendosi la Presidenza del Consiglio dei Ministri limitata a depositare atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 6. Il secondo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. 6.1. In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della 11 decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, per cui la sua mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.), e considerato che lo stesso legislatore ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass., sez. 5, 10/11/2010, n. 22845; Cass., sez. 3, 15/11/2019, n. 29721). La lettura della sentenza rende evidente che essa contiene una esaustiva esposizione dello svolgimento del processo che consente di individuare il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello nella interpretazione del Trattato TA -Croato per addivenire alla decisione. La motivazione della sentenza impugnata non rientra, pertanto, nelle gravi anomalie argomentative individuate dalle Sezioni Unite con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 e non concretizza una fattispecie di motivazione apparente, che, come affermato da questa Corte, ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232). Invero, la motivazione resa, condivisibile o non, esterna un ragionamento che, partendo da determinate premesse, perviene con un certo procedimento enunciativo e logico a spiegare il risultato raggiunto e consente, altresì, di verificare se i giudici di merito abbiano effettivamente giudicato iuxta alligata et probata. 6.2. Peraltro, laddove le ricorrenti, evocando la violazione degli 12 artt. 115 e 116 cod. proc. civ., denunciano che la Corte territoriale avrebbe mancato di porre a fondamento del decisum i documenti allegati dalle parti, la doglianza non risulta rispettosa del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., poiché non si individuano in modo chiaro e comprensibile i documenti il cui esame sarebbe stato pretermesso, riassumendone o riportandone in ricorso il contenuto nelle parti rilevanti, né tanto meno si chiarisce la rilevanza e decisività di detti documenti. In ogni caso, come di recente chiarito, in tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante – diversamente dal travisamento del contenuto oggettivo di una prova (nella specie, non denunciato) - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (Cass., sez. 3, 21/12/2022, n. 37382; Cass., sez. 3, 03/05/2022, n. 13918). 6.3. Alla declaratoria di inammissibilità non si sottrae la doglianza anche laddove le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella nuova formulazione introdotta dall’art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, in quanto tale vizio è ormai configurabile 13 nella sola ipotesi di ‹‹omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti››, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto del ‹‹minimo costituzionale›› richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Le ricorrenti, a pag. 17 del ricorso, hanno chiesto ‹‹accertarsi l’omessa analisi di un fatto decisivo della controversia in relazione a tutti gli eventi per come richiamati nel presente atto, attestante la fondante rilevanza››, ma hanno trascurato di indicare il ‹‹fatto storico›› controverso e decisivo che, ove esaminato, avrebbe potuto condurre il giudice di appello ad una diversa decisione. 7. Anche il terzo motivo va rigettato. Le ricorrenti sostengono che l’interpretazione che la Corte d’appello ha dato dell’art. 2, lett. d), del Protocollo dell’Accordo bilaterale TA Croato, sottoscritto a Zagabria il 5 novembre 1996, viola, oltre che gli artt. 12 prel. e 113 cod. proc. civ., anche gli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna, nonché ‹‹gli istituti di diritto internazionale e comunitario recepiti nel nostro ordinamento›› e sollecitano, per quanto è dato comprendere dall’illustrazione del motivo, una diversa interpretazione che riconosca l’applicabilità della tutela prevista dall’art. 2, lett. d), a carico di entrambe le Parti contraenti e non solo a carico della Parte contraente nel cui territorio si è verificata la violazione. La questione prospettata non può che essere esaminata mediante una interpretazione dell’Accordo bilaterale, da compiere attraverso le regole interpretative fissate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, stipulata il 23 maggio 1969, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 112, e, in particolare, avendo riguardo alla disciplina dettata dagli artt. 31 (Regola generale di interpretazione) 14 e 32 (Mezzi complementari di interpretazione) di detta Convenzione, sulla ‹‹interpretazione dei trattati››, che prevede: a) che qualsiasi espressione di un trattato dev’essere interpretata ‹‹in buona fede››; b) che si presume, salvo diversa e certa intenzione delle parti, che il significato obiettivo di un determinato termine coincida con il ‹‹senso ordinario›› dello stesso, questo dovendosi ricercare nel ‹‹contesto›› ed alla luce dello ‹‹scopo›› e dell’‹‹oggetto›› del trattato;
c) che il ‹‹contesto›› comprende, oltre al testo, il preambolo ed ogni altro accordo o strumento ad esso assimilato intervenuto tra le parti, come ad esempio il Rapporto esplicativo;
d) che sono consentiti mezzi complementari di interpretazione per ottenere la conferma o il chiarimento del senso risultante dall’operazione ermeneutica svolta sulla base dei criteri principali. I criteri ermeneutici sopra richiamati, che non si differenziano da quelli utilizzati per l’interpretazione delle disposizioni dell’ordinamento interno, sono orientati a ricercare il significato delle parole utilizzate nel contesto ed alla luce dell’oggetto e dello scopo della disposizione esaminata (Cass., sez. 1, 21/07/1995, n. 7950), dovendosi ritenere ormai superata la concezione che attribuiva valenza prioritaria o privilegiata al mero canone letterale. In tale direzione si muove anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia, secondo la quale i trattati internazionali vanno interpretati, conformemente all’articolo 31 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in buona fede, in base cioè al senso comune da attribuire ai termini nel loro contesto e alla luce del loro oggetto e del loro scopo (Corte di giustizia 1° luglio 1993, Metalsa, in causa C-312/91, punto 12; Corte di giustizia 2 marzo 1999, NO DL L- IN in causa C-416/96, punto 47; Corte di giustizia 20 novembre 2001, DO GO AN e altri, in causa C-268/99, punto 35; Corte di giustizia 25 febbraio 2010, Firma Brita Gmbh c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen 15 in causa C-386/08, punti 42 e 43; Corte di giustizia 15 luglio 2010, ND TN e OL AS in causa C-70/09, punto 36). Ebbene, l’interpretazione adottata dalla Corte d’appello è del tutto conforme ai suddetti criteri ermeneutici. A tale conclusione si perviene sulla base delle seguenti considerazioni. La disposizione su cui le odierne ricorrenti fondano la pretesa risarcitoria, art. 2, lett. d), è contenuta nel Protocollo all’Accordo bilaterale tra il Governo della Repubblica di Croazia ed il Governo della Repubblica Italiana sulla promozione e Protezione degli Investimenti, con il quale le parti contraenti hanno inteso stabilire i termini e le condizioni per gli investimenti privati da parte di cittadini ed imprese di uno Stato nel territorio dell’altro Stato ospite dell’investimento. Con tale Accordo, le Parti contraenti, come previsto all’art. 2, hanno perseguito la finalità di ‹‹incoraggiare›› gli investitori dell’altra Parte contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio ed hanno inteso assicurare agli investitori di ciascuna delle Parti sia il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell’altra Parte, ‹‹a condizioni non meno favorevoli›› di quelle riservate agli investimenti dei propri cittadini e degli investitori di Stati terzi (art. 2, 2), sia ‹‹un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente›› (art. 2, 3, dell’Accordo); ciò nell’intento di ‹‹creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi›› e ‹‹riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti contraenti››. Al fine di perseguire tali finalità, l’Accordo bilaterale prevede, oltre alla ‹‹Clausola della Nazione più favorita›› (art. 3), una serie di meccanismi a favore della effettiva protezione degli investimenti, 16 essendosi le Parti contraenti impegnate a non adottare provvedimenti che limitino a tempo determinato o indeterminato i diritti di proprietà, il possesso ed il godimento inerenti ad investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente, a non espropriare, nazionalizzare, requisire gli investimenti, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, a fronte di un immediato risarcimento (art. 5 dell’Accordo), nonché a consentire agli investitori dell’altra Parte contraente di trasferire liberamente capitali, redditi netti, dividendi, compensi ed indennità percepite (art. 6 dell’Accordo). Alla luce dello ‹‹scopo›› e dell’ ‹‹oggetto›› dell’Accordo bilaterale, che è quello della ‹‹promozione e protezione degli investimenti››, deve essere letta ed interpretata anche la disposizione dell’art. 2, lett. d), in esame, che, come correttamente rilevato dai giudici di merito, è stata espressamente dettata ‹‹con riferimento all’art. 2›› e, dunque, a specificazione dell’art. 2 dell’Accordo, che prevede le attività che ciascuno Stato si impegna ad effettuare in favore degli ‹‹investitori dell’altra Parte contraente››. Da tanto discende che, in conformità al criterio teleologico di interpretazione dell’Accordo, richiamato dall’art. 31 della Convenzione di Vienna, l’obbligo di assicurare ‹‹mezzi effettivi per avanzare reclami e per far valere diritti relativi agli investimenti, relative autorizzazioni ed accordi di investimento›› non può che riguardare il sostegno che lo Stato deve dare nel proprio territorio all’investitore straniero, con l’evidente finalità di incentivare gli investimenti nel territorio nazionale, al fine di attuare una ‹‹reciproca protezione›› rafforzata degli stessi. Pertanto, l’art. 2, lett. d), citato, diversamente da quanto asserito dalle ricorrenti, non pone alcun obbligo a carico degli Stati contraenti verso i propri cittadini, ma esclusivamente un obbligo verso ‹‹gli investitori›› dell’altra Parte contraente che effettuano investimenti di interesse nazionale nel proprio territorio. 17 E ciò trova piena rispondenza anche nell’art. 9 dell’Accordo che, come rilevato dalla Corte di merito, nel predisporre un meccanismo di composizione delle controversie insorte tra investitori e Parti contraenti, si limita ad indicare le varie opzioni processuali percorribili dall’investitore, favorendo in primo luogo una composizione ‹‹in via amichevole›› e comunque ad applicare, nel caso in cui le parti abbiano stipulato un ‹‹accordo di investimento››, la procedura in esso prevista;
ed ancora, in caso di esito infruttuoso della composizione amichevole entro il termine di sei mesi alla data della richiesta, concedendo la possibilità di ricorrere al Tribunale della parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale Arbitrale ‹‹ad hoc›› o al Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti per l’applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965. L’art. 9 non contempla, dunque, un obbligo di intervento a carico dello Stato di appartenenza a favore dell’investitore interessato. L’approdo ermeneutico cui le ricorrenti vorrebbero pervenire, proprio in ragione dello scopo di ‹‹reciproca protezione›› dell’Accordo rafforzato dal Protocollo, non è dunque condivisibile ed anzi contrasta con i criteri di cui esse stesse invocano l’applicazione. Neppure, a sostegno della tesi prospettata dalle ricorrenti, è utile il richiamo all’art. 6 della CEDU ed all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, dovendosi considerare che l’Accordo ed il Protocollo italo croato assicurano agli investitori le garanzie processuali necessarie a tutela degli investimenti effettuati nel territorio dello Stato che ospita, anche se non pongono i relativi oneri a carico dello Stato di appartenenza dell’investitore. 8. Il quarto motivo è inammissibile. Ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 (applicabile ratione temporis) e dalla 18 sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3977; Cass., sez. 6-2, 18/02/2019, n. 4696). Secondo l'orientamento costante di questa Corte, la compensazione è provvedimento discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così, da ultimo, Cass., sez. 6-3, 26/04/2019, n. 11329; Cass., sez. 2, 24/03/2021, n. 8274). Il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è, pertanto, diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione (Cass., sez. 6 - 3, 26/11/2020, n. 26912; Cass., sez. 2, 31/08/2020, n. 18128). Ciò esclude, nel caso di specie, in cui le odierne ricorrenti sono risultate soccombenti, la dedotta violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. 9. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve disporsi in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva delle parti resistenti. 19
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile