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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/11/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2862/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott. AN Mondini Giudice
3) Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2862/2024
promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(Avv. Giovanni Del Carlo)
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...] CP_1
(Avv. Sergio Conti)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili Sulla base delle conclusioni congiunte contenute nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
01.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulle questioni controverse del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 01.10.2025, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, respinta ogni altra domanda avanzata dalle parti e/o accertata
la rinunzia manifestata alle stesse dalle parti, accogliere le seguenti condizioni:
a) il figlio minore AN resta affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso
il padre . Ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da Parte_1
entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni
di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i
periodi di permanenza del figlio presso di sé. I tempi di permanenza si svolgeranno come suggerito
nella propria relazione peritale la dott. CTU nominata e che si riportano: Persona_1
• Da metà luglio 2025: AN incontrerà il compagno della madre una volta a settimana, in un
contesto informale da concordare di volta in volta (ad es. una cena, un aperitivo, una breve uscita).
• Da ottobre 2025: il minore si recherà a cena presso l'abitazione materna ameno due volte a
settimana, al fine di ristabilire una quotidianità condivisa, indicativamente il martedì e il giovedì.
• Vacanze natalizie 2025: verrà inserito il primo pernottamento presso la casa materna.
• Da gennaio 2026: verrà stabilito un pernottamento settimanale presso la madre. AN si recherà
dalla madre il martedì pomeriggio fino all'orario di uscita del padre da lavoro, e il giovedì
pomeriggio con cena e pernotto. Il venerdì mattina la madre accompagnerà AN a scuola.
• Da aprile 2026: i pernottamenti diventeranno due alla settimana. AN si recherà dalla madre
il martedì e il giovedì pomeriggio con cena e pernotto. • Da luglio 2026: verrà attuata una nuova calendarizzazione con collocamento prevalente presso il
padre e tre pernottamenti a settimana presso la madre, con il seguente calendario:
I SETTIMANA: AN starà dalla madre dal martedì pomeriggio al venerdì mattina con
riaccompagnamento a scuola.
II SETTIMANA: AN starà dalla madre dal mercoledì pomeriggio al sabato dopo pranzo.
b) Il mantenimento del figlio sarà condotto in maniera diretta da parte di ciascun genitore nel tempo
e nel modo in cui il figlio sarà con lui. i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50% alle
spese straordinarie da intendersi quelle di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca,
così come l'assegno unico universale sarà riscosso in parti uguali daciascun genitore.
c) Le parti dichiarano di essere autonome economicamente e di non vantare pretese economiche
l'una nei confronti dell'altra.
d) Spese legali del procedimento integralmente compensate tra i coniugi”.
Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art. 5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L.
55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo di tempo previsto dalla legge all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa - quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento delle parti - deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti,
ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni di divorzio, il Tribunale ritiene che queste possano essere recepite, in quanto conformi all'interesse della prole, anche con riferimento al contributo al mantenimento. L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano, conformemente a quanto richiesto dalle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Lucca
(LU) il 09.06.2007 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Lucca, all'Atto n. 42, P. 2, S. A, Anno 2007;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) RECEPISCE le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e, pertanto, dispone in conformità alle medesime;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
5) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 24.11.2025.
Lucca, 24.11.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott. AN Mondini Giudice
3) Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2862/2024
promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(Avv. Giovanni Del Carlo)
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...] CP_1
(Avv. Sergio Conti)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili Sulla base delle conclusioni congiunte contenute nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
01.10.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulle questioni controverse del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 01.10.2025, rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca, respinta ogni altra domanda avanzata dalle parti e/o accertata
la rinunzia manifestata alle stesse dalle parti, accogliere le seguenti condizioni:
a) il figlio minore AN resta affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso
il padre . Ex art. 337 ter C.C., la responsabilità genitoriale sarà esercitata da Parte_1
entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione,
all'educazione, alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni
di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità separatamente durante i
periodi di permanenza del figlio presso di sé. I tempi di permanenza si svolgeranno come suggerito
nella propria relazione peritale la dott. CTU nominata e che si riportano: Persona_1
• Da metà luglio 2025: AN incontrerà il compagno della madre una volta a settimana, in un
contesto informale da concordare di volta in volta (ad es. una cena, un aperitivo, una breve uscita).
• Da ottobre 2025: il minore si recherà a cena presso l'abitazione materna ameno due volte a
settimana, al fine di ristabilire una quotidianità condivisa, indicativamente il martedì e il giovedì.
• Vacanze natalizie 2025: verrà inserito il primo pernottamento presso la casa materna.
• Da gennaio 2026: verrà stabilito un pernottamento settimanale presso la madre. AN si recherà
dalla madre il martedì pomeriggio fino all'orario di uscita del padre da lavoro, e il giovedì
pomeriggio con cena e pernotto. Il venerdì mattina la madre accompagnerà AN a scuola.
• Da aprile 2026: i pernottamenti diventeranno due alla settimana. AN si recherà dalla madre
il martedì e il giovedì pomeriggio con cena e pernotto. • Da luglio 2026: verrà attuata una nuova calendarizzazione con collocamento prevalente presso il
padre e tre pernottamenti a settimana presso la madre, con il seguente calendario:
I SETTIMANA: AN starà dalla madre dal martedì pomeriggio al venerdì mattina con
riaccompagnamento a scuola.
II SETTIMANA: AN starà dalla madre dal mercoledì pomeriggio al sabato dopo pranzo.
b) Il mantenimento del figlio sarà condotto in maniera diretta da parte di ciascun genitore nel tempo
e nel modo in cui il figlio sarà con lui. i genitori contribuiranno, ciascuno nella misura del 50% alle
spese straordinarie da intendersi quelle di cui al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Lucca,
così come l'assegno unico universale sarà riscosso in parti uguali daciascun genitore.
c) Le parti dichiarano di essere autonome economicamente e di non vantare pretese economiche
l'una nei confronti dell'altra.
d) Spese legali del procedimento integralmente compensate tra i coniugi”.
Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art. 5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L.
55/2015, per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo di tempo previsto dalla legge all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa - quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento delle parti - deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti,
ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni di divorzio, il Tribunale ritiene che queste possano essere recepite, in quanto conformi all'interesse della prole, anche con riferimento al contributo al mantenimento. L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano, conformemente a quanto richiesto dalle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Lucca
(LU) il 09.06.2007 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
Lucca, all'Atto n. 42, P. 2, S. A, Anno 2007;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) RECEPISCE le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e, pertanto, dispone in conformità alle medesime;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
5) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella Camera di consiglio del 24.11.2025.
Lucca, 24.11.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli