Articolo 11 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 novembre 1997
Art. 11. (Utilizzazione degli immobili demaniali
in consegna all'Amministrazione dei beni culturali) 1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitata mente ai beni in consegna all'Amministrazione e per soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. Non si applica l' articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Il canone e' deterrininato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e succes- sive modificazioni.
Note all' art. 11 :
- L' art. 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), cosi' recita: "199. Ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria assegnati o trasferiti in conformita' al programma di cui al comma 197 ed al personale della Guardia di finanza assegnato o trasferito d'ufficio sono concessi, con priorita' rispetto agli altri aventi diritto, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato il cui canone e' determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni".
- La legge 27 luglio 1978, n. 392 , e' relativa alla "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".
Entrata in vigore il 1 novembre 1997
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