Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01124/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03052/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3052 del 2022, proposto da Immobiliare -OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Micheletti, Cristian Marzetta, Simone Faccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AR OL in Milano, via Larga 6;
contro
Comune di Azzate, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NT i Sette Laghi S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Prof. Mauro Renna, Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio in Milano, viale Bianca Maria 45;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Mariotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prisma 2020 S.r.l., Cam S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
nelle parti in cui interessano la Immobiliare -OMISSIS-s.r.l e attribuiscono alla medesima responsabilità/obblighi,
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Azzate n. -OMISSIS- del 7.4.2022, recante ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente” (conosciuta in data 8.4.2022);
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Azzate n. -OMISSIS- del 11.5.2022, recante ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente – Proroga di 60 giorni dei termini per ottemperare” (conosciuta in data 11.5.2022);
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Azzate n. -OMISSIS- del 10.6.2022, avente ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente – Integrazione dell'ordinanza 041/2022” (conosciuta in data 21.6.2022), oggetto di correzione di errore materiale in data 14.6.2022;
- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Azzate n. -OMISSIS- del 6.7.2022, recante ad oggetto “Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente – Integrazione dell'ordinanza 041/2022 e 066/2022” (conosciuta in data 7.7.2022);
e per quanto occorrer possa:
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 2.3.2022 del Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica;
- del verbale di sopralluogo del Comune di Azzate del 28.10.2021;
- del verbale di sopralluogo del Comune di Azzate del 10.12.2021;
- del verbale di sopralluogo del Comune di Azzate del 24.2.2022;
- della comunicazione a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi inviata alla Immobiliare Panzeri S.r.l. prot. -OMISSIS- del 2.3.2022;
- della nota a firma del Responsabile del Servizio Edilizia Privata, Urbanistica e Tributi del Comune del 7.3.2022 prot. -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Azzate e di NT i Sette Laghi S.p.A. in Liquidazione e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 la dott.ssa AR LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 11/11/2022, Immobiliare -OMISSIS-s.r.l. ha depositato l’atto di costituzione in giudizio, di cui all’art. 48 c.p.a., per la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario opposto da parte resistente, ai sensi degli art. 8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. La ricorrente ha agito per l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, articolando i seguenti motivi di ricorso:
1. Violazione di legge: art. 192, comma 3, art. 3-ter, art. 178 e art. 185-bis cod. amb.; art. 3 L. n. 241/1990. Violazione principio chi inquina paga. Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità e difetto di motivazione. Violazione principio buona fede ed affidamento ;
2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, contraddittorietà e perplessità. Manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione di legge: artt. 192, 3-ter, 178 cod. amb. ed art. 3 L. n. 241/1990. Violazione principio chi inquina paga. Eccesso di potere per difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Violazione art. 97 cost. e del principio di imparzialità e buon andamento ;
3. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza, contraddittorietà; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione di legge: artt. 192, 3-ter, 178 ed artt. 3 e 7 e ss. L. n. 241/1990. Violazione principio chi inquina paga. Disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere ed incompetenza ;
4. Violazione dell’art. 192, comma 3, cod. amb. da ulteriore punto di vista. Violazione del principio di partecipazione; violazione della buona fede, del principio di leale collaborazione e del legittimo affidamento. Violazione art. 97 cost. Violazione artt. 1, 7 e ss. L. n. 241/1990. Violazione art. 11, comma 1, della L.R. 1/2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità ;
5. Ingiustizia manifesta. Violazione del legittimo affidamento e buona fede ;
6. Violazione dell’art. 192, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. Violazione del principio della responsabilità condivisa ;
7. Irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione degli artt. 192 e 184 del D.Lgs. 152/2006. Difetto di istruttoria e travisamento dei fatti ;
8. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti sotto altri profili ;
9. Invalidità derivata. Riproposizione dei precedenti motivi di ricorso .
2. Alcune delle parti resistenti si costituivano in giudizio: il Comune di Azzate il 21/12/2022; il NT i Sette Laghi S.p.A. in Liquidazione in data 22/02/2024 (d’ora in poi solo il NT); l’arch. -OMISSIS- il 22/12/2022. Tutte chiedevano di respingere il ricorso come da rispettive memorie difensive in atti.
3. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso oggetto di decisione si rivolge avverso le ordinanze del Sindaco del Comune di Azzate indicate in epigrafe, in tema di deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Tali provvedimenti individuano, tra gli altri soggetti, anche Immobiliare Panzeri s.r.l., in qualità di proprietaria attuale dell’area interessata dal deposito, quale soggetto tenuto agli adempimenti ivi indicati per la rimozione dei materiali abbandonati.
4.1 La ricorrente, affidandosi ai motivi di ricorso sopra ricordati, lamenta di non essere responsabile in alcun modo del deposito dei rifiuti e, pertanto, illegittimamente destinataria degli incombenti indicati nelle ordinanze, trattandosi di condotte ascrivibili ad altri soggetti e senza alcuna sua corresponsabilità.
5. La vicenda è stata già oggetto di disamina da parte di questo Ufficio giudiziario con riferimenti ai ricorsi proposti dalle altre parti destinatarie dei provvedimenti impugnati e, da ultimo, risulta definita dal giudice di appello che, riunendo tutte le impugnative, ha confermato l’impianto delle ordinanze sindacali ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 limitatamente ai destinatari, allora ricorrenti, diversi dall’odierna istante (v. Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5510).
6. Si rimanda, pertanto, a tale decisione per la puntuale ricostruzione dei fatti di causa, limitandosi a ricordare che:
- Immobiliare Panzeri s.r.l. in data 13.12.2021, a seguito di gara competitiva disposta dal NT, ha acquistato il compendio immobiliare interessato dalle ordinanze oggetto di ricorso;
- già in tale sede parte ricorrente risultava edotta della situazione ambientale dell’area, tanto è che nell’atto di compravendita si precisava che “ il NT si farà carico degli oneri di smaltimento ed adempimento alle prescrizioni di cui all'ordinanza del Sindaco di Azzate n. 182 del 18 ottobre 2011 ” (v. doc. 36 ricorrente);
- il NT, per dare ottemperanza alle demolizioni e allo smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi, incaricava una serie di imprese le quali tuttavia, non provvedevano al corretto smaltimento dei rifiuti, così come il Direttore dei lavori ometteva di impartire le direttive necessarie ad assicurare che le operazioni di demolizione dei 79 manufatti residui avvenissero in modo ordinato e selettivo (in questi termini Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5510 cit. cui si rinvia per ogni approfondimento sulla responsabilità di ciascuna delle altre parti coinvolte);
- stante il perdurante inadempimento, il Comune di Azzate adottava, quindi, il complesso delle ordinanze impugnate: la n. 41 del 7.4.2022, con oggetto “ Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del codice ambiente ” (doc.1 fascicolo ricorrente); la n. 53 del 11.5.2022, con cui si disponeva la proroga di 60 giorni dei termini per ottemperare (doc. 2 ivi ); la n. 66 del 10.6.2022, con cui, dandosi atto che sull’area permaneva “un importante quantitativo di rifiuti”, si integrava l’ordinanza 41/2022 disponendosi l’estensione dei soggetti destinatari degli obblighi di rimozione (v.doc. 3 ivi ); la n. 81 del 6.7.2022, che concedeva una proroga ai termini concessi (v. doc. 5 ivi );
- tali provvedimenti ingiungevano anche all’odierna ricorrente gli adempimenti ed incombenti ambientali, ivi dettagliatamente descritti, evidenziandosi, in particolare, che la ricorrente aveva acquistato la proprietà, e preso possesso del sito, con piena consapevolezza del profilo relativo all’attività di smaltimento, sicché ne era anche essa responsabile, così come rimaneva in capo alla stessa la vigilanza sull’accesso all’area (v. ordinanza n. 41/2022 cit.);
- la problematica veniva, da ultimo, risolta dalla ricorrente, che, facendo salvo ogni suo diritto di rivalsa, svolgeva le attività necessarie alla rimozione dei rifiuti e in data 26 settembre 2023 il Comune di Azzate accertava l’esecuzione delle ordinanze ambientali avversate (v. doc. 64 NT “ Chiusura del procedimento relativo alle Ordinanze di rimozione dei materiali di risulta da demolizione numeri: 41 del 07/04/2022; 53 dell’11/05/2022; 66 del 10/06/2022; 81 dal 06/07/2022 ”).
7. Ricordata tale complessa dinamica fattuale, si evidenzia che la ricorrente, con memoria depositata il 20.1.2026, ha dichiarato di avere interesse a che venga comunque accertata l’illegittimità degli atti impugnati, a fini risarcitori ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a. per cui quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
8. Il presente giudizio all’attualità ha, dunque, ad oggetto l’azione di accertamento della illegittimità degli atti gravati, così proposta in luogo dell’originaria azione di annullamento.
9. Il ricorso, come emendato, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che seguono.
10. In primo luogo, il rigetto nel merito comporta l’irrilevanza della disamina delle eccezioni delle parti resistenti in ordine alla ritualità o meno dell’introduzione della domanda ex art. 34 comma 3 c.p.a., così come di quelle relative alla presunta inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di alcuni provvedimenti antecedenti.
11. In secondo luogo, deve darsi atto che i motivi di ricorso, trattati di seguito unitariamente, attengono alla legittimità delle ordinanze gravate nei limiti in cui il Comune di Azzate ha individuato anche la ricorrente come destinataria dei menzionati obblighi di smaltimento dei rifiuti. Esulano del tutto dalla cognizione di questo giudice la prospettata azione di rivalsa che l’Immobiliare -OMISSIS-si riserva di proporre, in separata sede, per ottenere il recupero delle somme sostenute per il definitivo ripristino ambientale dell’area, così come i rapporti contrattuali e la definizione dei rispettivi adempimenti tra la ricorrente ed il NT.
12. Impregiudicata, quindi, ogni definitiva allocazione dei costi ambientali sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti, la domanda a cui deve essere data risposta nella presente sede è solo quella se il Comune di Azzate abbia errato, all’epoca dell’adozione delle ordinanze, ad ingiungere anche alla proprietaria dell’area l’adozione delle condotte necessarie alla rimozione del deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del Codice Ambiente, nei limiti dettagliati nei provvedimenti gravati.
13. La risposta al quesito è negativa.
14. Come ricordato dalla più recente giurisprudenza in materia (Cons. Stato, Sez. IV, 4/08/2025, n. 6885):
- la responsabilità da abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (di cui al Titolo I, Parte IV, cod. amb.) è regolata dall'art. 192 cod. amb., che, dopo aver disposto che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati (comma1), al comma 3 individua le conseguenze della violazione del divieto: salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli artt. 255 e 256 cod. amb., chiunque viola il divieto di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti " è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ";
- l'art. 192, comma 3, cod. amb. estende espressamente la responsabilità da abbandono di rifiuti anche al proprietario dell'area, al quale la violazione del divieto di cui al comma 1 sia imputabile a titolo di dolo o colpa;
- da tale specificazione normativa la giurisprudenza ha tratto la conclusione che al proprietario del fondo può far carico una responsabilità da omessa custodia, derivante dalla mancata assunzione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce per prevenire che terzi possano abbandonare rifiuti sul fondo (Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 161; Id., Sez. IV, 30 agosto 2024, n. 7313); la responsabilità di cui all'art. 192 cod. amb., dunque, è integrata, oltre che dalla commissione di condotte positivamente orientate al deposito dei rifiuti, anche dall'omissione, da parte del proprietario o da chi ha comunque la disponibilità giuridica della cosa, di quei doverosi controlli che potrebbero distogliere terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2021, n. 2399; Id., 21 marzo 2024, n. 2746).
14. Nella fattispecie de qua , la Immobiliare Panzeri ha acquistato il compendio immobiliare interessato dalle ordinanze oggetto di ricorso in data 13.12.2021, delegando, sulla base di specifici accordi contrattuali, gli oneri di smaltimento ambientali al NT (v. doc. 36 ricorrente). Per tali ragioni, risulta pacifico che, pur essendo entrata nel possesso dell’area, ha consentito al NT, al Direttore dei lavori e alle imprese operanti di continuare ad accedere all’area al fine di svolgere e completare le rispettive attività.
14.1 Ebbene, l’ente territoriale, trascorsi alcuni mesi dall’acquisto dell’area, avvenuto nel mese di dicembre 2021, considerato il perdurare delle criticità ambientali, con le ordinanze gravate (la prima delle quali, la n.41, risale al 7 aprile 2022), si è ragionevolmente rivolta anche alla nuova proprietaria, in quanto soggetto consapevole degli obblighi di rimozione dei rifiuti e avente autorizzato il NT a proseguire i lavori necessari a tale fine. Dal punto di vista del Comune, infatti, la ricorrente era il soggetto che materialmente era in grado di interrompere i comportamenti negligenti in corso sull’area di sua titolarità e con il suo preventivo consenso. D’altronde il Consiglio di Stato, in merito ai fatti in esame, ha ricordato che “ la situazione di deposito incontrollato si era venuta a determinare già ad ottobre 2021 con il completamento delle demolizioni ed è rimasta tale almeno sino al 22 febbraio 2022 quando nelle operazioni è materialmente subentrata l’acquirente ” (v. Cons. Stato n. 5510/2025 cit.)
14.2 La circostanza che tali rifiuti siano stati, da ultimo, rimossi dalla società odierna ricorrente, dimostra proprio che la proprietà era materialmente nella detenzione del sito e avrebbe potuto, come poi effettivamente avvenuto, prendere atto dell’inadempimento del NT e rimuovere essa stessa i rifiuti. Al momento dell’adozioni di tali ordinanze, pertanto, la ricorrente rimaneva, nei rapporti “esterni” nei confronti della autorità pubblica, responsabile per il corretto smaltimento dei rifiuti, di cui si era indirettamente fatta carico al momento dell’acquisto dell’area, impregiudicata ogni sua successiva azione di rivalsa nei confronti dei soggetti tenuti ai predetti adempimenti alla luce dei “rapporti interni”, che esulano dal presente giudizio, sottoscritti tra la nuova e la precedente proprietà.
15. Ancora, nelle ordinanze gravate si è evidenziato che la ricorrente, in qualità di proprietaria, non ha impedito “ con misure attive, ulteriori sversamenti da parte di soggetti non identificati lungo le strade di penetrazione (via Margherite) comunque interne al perimetro del campeggio, il cui unico ingresso di tutta evidenza non pare essere stato adeguatamente presidiato, dopo l’acquisto e la traslazione del possesso in capo alla società, divenuta pertanto unico custode del sito ” (v. ordinanza n -OMISSIS- cit.).
15.1 Tale circostanza non risulta confutata da alcuna prova contraria o allegazione concreta della ricorrente e deve, pertanto, ritenersi idonea a ritenere integrata la responsabilità di cui all'art. 192 cod. amb., alla luce della giurisprudenza testé ricordata in merito all'omissione, da parte del proprietario, di quei doverosi controlli che potrebbero distogliere terzi soggetti dal compiere le condotte sanzionate dalla norma.
16. Infine, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il legittimo affidamento della ricorrente, poi “tradito”, potrebbe essere, al più, quello riposto nei confronti del NT, piuttosto che del Comune, essendo stato il primo ad assicurare il completamento dei lavori ambientali, nei termini indicati nelle pattuizioni reciproche, e non l’ente territoriale, preposto alla vigilanza e al controllo sul territorio a tutela della pubblica incolumità.
17. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
18. Le spese di lite sono compensate in considerazione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST TE OZ, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
AR LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LI | ST TE OZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.