Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01359/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01450/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2024, proposto da
Rospo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica, Carlo Lucioni e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
se del caso, previa rimessione della questione di pregiudizialità alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE,
- della nota prot. n. 2481, del 18.04.2024 dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, recante ad oggetto « Risposta alla nota pervenuta al protocollo in data 15.04.2024 registrata al n. 2314 »;
e per la declaratoria della validità fino al 31.12.2024 della concessione demaniale lacuale di mq. 25,00 per ormeggio di imbarcazione presso il pontile esistente in Via Imbarcadero – Sigla 425/CNS di cui al decreto n. 965 del 11.10.2018, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della legge 118/2022 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa ET NT e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) L’esponente, che svolge l’attività di trasporto pubblico non di linea mediante noleggio con conducente di natanti sul Lago di Como, utilizzando, tra gli altri, il pontile sito in Comune di Oliveto Lario (LC), Via Imbarcadero, da ultimo, in virtù del decreto di concessione n. 965, dell’11.10.2018, riguardante la superficie di mq. 25,00, concessa fino al 31.12.2020, è insorta avverso gli atti, in epigrafe specificati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili.
2) Nessuno si è costituito per la parte intimata.
3) All’udienza pubblica del 17/03/2026, presente l'avv. C. Lucioni per la parte ricorrente, che dichiara che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso, istando, pertanto, per la declaratoria di improcedibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
4) Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a.
Invero, per univoca e condivisibile giurisprudenza, nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr., in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553; TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente, come sopra riportata nel pertinente verbale, non lascia dubbi in ordine alla sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso.
5) Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IE, Presidente
ET NT, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET NT | AN IE |
IL SEGRETARIO