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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/07/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Sezione Lavoro
N.R.G. 3959/2023
Il Giudice CA LL, nella causa proposta da
( ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to TAGLIABUE MAURO ricorrente contro
( , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore , corrente in Milano, Viale Controparte_2
Misurata n. 16 – 20146 rappresentata e difesa, giusta delega allegata al fascicolo telematico, dall' Avv. Valentina Filosti
E Contro
(C.F. , in liquidazione Controparte_3 P.IVA_2 giudiziale resistente
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3 resistente
(C.F. ), rappresentata e difesa, in via tra Controparte_5 P.IVA_4 loro disgiunta, dagli Avv.ti Prof Raffaele de Luca Tamajo, Franco Toffoletto ,Massimo
AM e IZ D'CO ed elettivamente domiciliata nel loro Studio in Milano, Via
Rovello, 12
FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il sig. nato in [...] Parte_1
l'11 febbraio 1974 e residente a [...], adiva il Tribunale di Milano – Sezione
Lavoro, esponendo di aver prestato attività lavorativa ininterrottamente dal 1° giugno 2015 al 9 luglio 2021 presso il magazzino sito in Santa Cristina e Bissone (PV), in via Cascina Martello n. 22, gestito dalla società nell'ambito di un articolato Controparte_5 sistema di appalti e subappalti.
Il ricorrente conveniva in giudizio le seguenti società:
• , in qualità di prima datrice di lavoro;
Controparte_6
• , quale subentrante nel rapporto lavorativo a Controparte_7 decorrere dal 1° gennaio 2020;
• quale società capofila della filiera di appalto;
Controparte_3
• quale committente finale e utilizzatrice della prestazione Controparte_5 lavorativa.
Il ricorrente riferiva di essere stato assunto da in qualità di socio Controparte_1 lavoratore con contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento iniziale al 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, successivamente elevato al 4° livello a partire da febbraio 2018. A seguito di comunicazione del 16 dicembre
2019, il rapporto di lavoro veniva trasferito a , senza soluzione di Controparte_4 continuità e con mantenimento delle medesime condizioni contrattuali.
Il lavoratore allegava di aver svolto mansioni di carrellista-retrattilista e operatore di magazzino, utilizzando mezzi di sollevamento complessi e operando in autonomia nel reparto “Sephora” del magazzino K+N.
Riferiva inoltre che l'orario di lavoro effettivamente prestato risultava sistematicamente superiore a quello contrattuale, con numerose ore di straordinario – sia diurno che notturno – non retribuite né indicate nelle buste paga. Inoltre, le ore retribuite risultavano spesso inferiori a quelle contrattuali, con conseguente incidenza negativa su istituti indiretti quali tredicesima, quattordicesima, ferie, permessi, festività e TFR.
Il ricorrente lamentava altresì l'erogazione di somme sotto le voci “Acc. Ristorno salariale” e “Rimb. Forf. ex acc. Sin. 22.5.2019”, non assoggettate a contribuzione previdenziale, e la mancata corresponsione dell'elemento aggiuntivo della retribuzione
(EAR) previsto dall'art. 52 del CCNL, nonché dell'una tantum prevista dall'accordo del 3 dicembre 2017.
Alla luce di quanto esposto, il sig. chiedeva l'accertamento del corretto Pt_1 inquadramento contrattuale sin dall'inizio del rapporto, il pagamento delle differenze retributive maturate, la condanna solidale delle società convenute ai sensi dell'art. 29
D.Lgs. 276/2003, nonché l'accertamento dell'unicità del centro di imputazione del rapporto tra CP_1 CP_4
2 Tutto ciò premesso ed esposto chiedeva: in via principale la condanna delle convenute alla corresponsione delle somma di € 149.294,48, in subordine (con deduzione ristorni e aggiunta quota contributiva): € 67.494,64, con vittoria di spese e competenze legali.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione del ricorrente circa CP_1
l'esistenza di un unico centro di imputazione tra e sostenendo che CP_1 CP_4 CP_3
e sono società distinte e autonome, sebbene aderenti alla stessa rete di CP_1 CP_4 imprese “Strategy”.
Contestava la pretesa del ricorrente di essere stato inquadrato sin dall'inizio al 4° livello o 4J, sostenendo che le attività svolte (picking, uso di transpallet e commissionatori) non richiedevano abilitazioni specifiche né autonomia decisionale, mentre l'uso di mezzi più complessi (carrelli elevatori con conducente seduto) è avvenuto solo dopo il 2018.
Contestava altresì le allegazioni del ricorrente circa l'orario effettivamente svolto e le ore di straordinario non retribuite, i conteggi allegati . Chiedeva pertanto in via principale, il rigetto integrale del ricorso;
in subordine, la determinazione puntuale del livello di inquadramento e delle ore effettivamente lavorate, con riconoscimento solo delle differenze retributive eventualmente dovute, previa detrazione di quanto già percepito a titolo di ristorni e rimborsi.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto integrale delle domande del CP_3 ricorrente, sostenendo che fossero infondate sia in fatto che in diritto, e, in subordine, chiedeva che venisse accertato l'effettivo livello di inquadramento e le ore lavorate, con eventuale compensazione delle spese di lite.
In particolare la società ribadiva che il passaggio del lavoratore da a CP_1 CP_4 avveniva tramite un regolare cambio di appalto, disciplinato dall'art. 42 del CCNL
Logistica, e non costituiva un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. Pertanto, non si poteva parlare di un unico centro di imputazione tra le due cooperative.
In merito all'inquadramento del lavoratore, sosteneva che egli fosse stato CP_3 correttamente collocato nel 5° livello del CCNL Logistica, in quanto le mansioni svolte non richiedevano autonomia o responsabilità tali da giustificare un livello superiore. Solo a
3 partire da febbraio 2018, il lavoratore avrebbe acquisito le competenze necessarie per il 4° livello. contestava anche le richieste relative alle ore di lavoro straordinario e CP_3 notturno, affermando che il lavoratore non avesse fornito prove sufficienti a dimostrare l'effettivo svolgimento di tali ore. Inoltre, ricordava che, secondo il CCNL e il regolamento interno delle cooperative, la distribuzione dell'orario poteva variare mensilmente e che il monte ore di 168 mensili non rappresentava un diritto fisso.
Quanto ai rimborsi e ai ristorni indicati in busta paga, chiariva che si CP_3 trattava di somme legittimamente erogate in base al regolamento interno e a un accordo sindacale del 2019, e che non dovevano essere considerate parte della retribuzione ordinaria né assoggettate a contribuzione.
Si costituiva in giudizio sostenendo di essere completamente Controparte_5 estranea al rapporto di lavoro tra il ricorrente e le e e che ogni Controparte_1 CP_4 responsabilità per eventuali crediti vantati dal lavoratore dovesse ricadere esclusivamente su in virtù del contratto di appalto stipulato inizialmente Controparte_3 con poi incorporata da Controparte_8 CP_3
Cont Nel contratto di appalto, (poi si impegnava a manlevare K+N da CP_3 qualsiasi pretesa avanzata dai lavoratori impiegati nell'appalto, anche se assunti da terzi.
K+N ricordava che aveva confermato tale obbligo anche dopo la fusione, con una CP_3 scrittura privata del 2020.
K+N affermava che, anche qualora il giudice avesse ritenuto fondate le richieste del lavoratore, avrebbe dovuto essere condannata a pagare direttamente, o CP_3 comunque a rimborsare K+N per ogni somma eventualmente dovuta.
Nel merito, K+N contestava tutte le richieste del ricorrente:
• Inquadramento: il lavoratore non avrebbe mai svolto mansioni complesse o autonome tali da giustificare il 4° livello del CCNL Logistica. Le attività descritte
(uso di “pistola” per codici a barre, movimentazione con “paperino”) erano compatibili con il 5° livello.
• Ore ordinarie: il CCNL non garantiva un minimo mensile di 168 ore, ma usava tale numero solo come divisore per calcolare la retribuzione oraria. Il lavoratore aveva diritto solo alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate.
4 • Straordinari: il lavoratore non avrebbe fornito prove sufficienti (documenti o testimonianze dettagliate) per dimostrare di aver svolto ore straordinarie non retribuite.
• Mensilità differite e ferie: K+N sosteneva che le indennità per ferie, permessi e festività non godute non rientravano tra i “trattamenti retributivi” per cui il committente poteva essere ritenuto solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
• TFR: anche il trattamento di fine rapporto doveva essere calcolato solo sulle voci retributive effettivamente spettanti, escludendo quelle non dimostrate o non dovute.
• Rimborsi e ristorni: K+N riteneva che tali voci, pur escluse dall'imponibile previdenziale, concorressero comunque al calcolo della retribuzione complessiva percepita dal lavoratore e dovessero essere detratte da eventuali somme richieste.
Infine, chiedeva il rigetto integrale del ricorso e, in subordine, che fosse CP_3 condannata a tenerla indenne da ogni responsabilità, anche per le spese legali.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione il giudice ha dato ingresso all'istruttoria sulle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, all'esito della quale ha invitato le parti alla discussione.
All'udienza del 12 dicembre 2024 il difensore dei ricorrenti rinunciava alla domanda della lettera e) delle conclusioni.
All'udienza del 13.3.2025 il Giudice ha così disposto: “Il giudice dopo discussione con le parti assegna termine per il deposito di conteggi condivisi al 5 maggio
Con i seguenti criteri 2 sabati al mese
Su 8 ore per 5 giorni e 2 sabati al mese per 4 ore con incidenza dello straordinario (i 2 sabati al mese) sulle ferie
Evidenziare quale è l'incidenza delle ferie ex festività roll e malattia.”
Dopo la riassunzione del giudizio la causa è stata discussa all'udienza del 21 maggio e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sulle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sono stati sentiti numerosi testi
5 Pa Il ST , dipendente della società con mansioni di carrellista Testimone_1 dal luglio 2021, ha dichiarato di conoscere il ricorrente per aver lavorato con lui presso il magazzino di Santa Cristina e Bissone. Ha riferito di aver visto il ricorrente lavorare dal
2018 al 2021, periodo in cui entrambi svolgevano l'orario 6:00–18:00 dal lunedì al venerdì. Ha aggiunto che il sabato si lavorava su base volontaria, senza sanzioni in caso di rifiuto, e che sia lui che il ricorrente lavoravano 2 o 3 sabati al mese, con orario 6:00–
14:00, anche se spesso si terminava alle 12:00. Ha ricordato di aver visto il ricorrente iniziare a lavorare alle 4:00 solo in un paio di occasioni.
Il ST anch'egli dipendente della società con Testimone_2 Parte_3 mansioni di carrellista, ha dichiarato di conoscere il ricorrente dal 2012, avendo lavorato con lui nel magazzino di Santa Cristina. Ha riferito che nel periodo 2012–2021 svolgeva mansioni di picking con orario 6:00–18:00 dal lunedì al venerdì, e che lavorava quasi tutti i sabati. Il ricorrente, secondo quanto riferito, lavorava almeno due sabati al mese con orario 6:00–12:00 o 6:00–14:00. Ha precisato che il ricorrente svolgeva le stesse mansioni di picking fino al 2018, per poi passare stabilmente alla guida del carrello. Tra il 2015 e il
2018, il ricorrente avrebbe svolto prevalentemente attività di picking, sostituendo i carrellisti solo occasionalmente. Le mansioni di picking comprendevano il prelievo dei prodotti con il “paperino”, la fasciatura dei bancali e, saltuariamente, il carico e scarico. Il ST ha riconosciuto nelle foto esibite in udienza i mezzi utilizzati dal ricorrente: il
“paperino” per il periodo 2015–2018 e il carrello elevatore per il periodo dal 2018 in poi.
Ha infine confermato che il ricorrente lavorava nel reparto Sephora.
Il ST dipendente della società con Tes_3 Controparte_3 qualifica di capo area, ha riferito di essere stato assunto nel dicembre 2018 e di aver lavorato presso il polo logistico di Santa Cristina e Bissone per circa tre mesi, prima di essere trasferito in Piemonte. Successivamente, vi ha fatto ritorno per un ulteriore periodo di circa un anno e mezzo. Ha dichiarato di conoscere il ricorrente in quanto già dipendente della società al momento della sua assunzione e di averlo visto lavorare nel polo di Santa
Cristina, che comprendeva i reparti Sephora, Tesa e Metro Pearcon. Tuttavia, ha precisato di non poter riferire nulla in merito alle mansioni o all'orario di lavoro del ricorrente prima del 2018, non avendolo conosciuto in quel periodo.
Il ST , anch'egli dipendente della società con mansioni di area Tes_4 CP_3 manager, ha dichiarato di aver lavorato come capo impianto nel reparto Sephora nel
6 periodo 2020-2021, durante il quale ha conosciuto il ricorrente, che svolgeva mansioni di carrellista. Ha riferito che l'orario di lavoro ordinario si articolava dal lunedì al venerdì, con turni dalle 6:00 alle 14:00/15:00 oppure dalle 8:00 alle 16:00/17:00, con una pausa pranzo di mezz'ora. Ha aggiunto che nei mesi di novembre e dicembre, in occasione dei picchi di lavoro, si lavorava anche il sabato, generalmente per due o tre sabati al mese, dalle 6:00 alle 14:00. La partecipazione al lavoro del sabato era su base volontaria, ma il ricorrente accettava abitualmente di lavorare anche in tali giornate. Il ST ha confermato di aver lavorato negli stessi turni del ricorrente e di averlo visto operare durante l'intero arco della giornata lavorativa.
Il ST escusso unicamente sull'orario di lavoro del ricorrente, Testimone_2 ha dichiarato di aver lavorato con lui dal 2012 fino a marzo/aprile 2024 nel reparto
Sephora del polo di Santa Cristina. Ha riferito che, nel periodo 2015-2021, l'orario di lavoro era generalmente dalle 6:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, con variazioni legate al volume di lavoro. Ha precisato che sia lui che il ricorrente lavoravano anche il sabato, in media due volte al mese, con orario dalle 6:00 alle 12:00 o fino alle 14:00, senza una regola fissa. Durante il periodo del “Black Friday”, che durava circa due settimane, i turni si articolavano alternativamente dalle 4:00 alle 16:00 o dalle 16:00 alle 4:00. Ha confermato che, sebbene non sempre lavorassero nello stesso turno, capitava che si incrociassero all'inizio o alla fine del turno. Ha infine precisato che il lavoro del sabato non era obbligatorio, ma veniva svolto per esigenze aziendali legate al completamento delle attività residue della settimana.
Alla luce delle testimonianze esposte si possono trarre le seguenti conclusioni.
Non può essere accolta la domanda di superiore inquadramento dal momento che le testimonianze sopra riportare escludono che il ricorrente svolgesse mansioni che richiedono un particolare grado di autonomia o capacità tecniche particolari.
Nel livello 4 Junior del CCNL Logistica vengono infatti inquadrati i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che, fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori.
Nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato di avere le suddette caratteristiche: non risulta avesse svolto corsi di addestramento e/o formazione
7 professionale, né tantomeno che avesse una esperienza tale nel magazzino di KN e/o alle dipendenze di di SA (CBS) da avere spiccate capacità in ambito logistico tali da CP_1 poter gestire in completa autonomia una lavorazione come quella dell'appalto di KN, ragione per cui appare corretto l'inquadramento assegnato.
Dalle risultanze invece è emerso che il ricorrente ha svolto numerose ore di straordinario i testi seppur con alcune incongruenze hanno riferito che almeno 2 sabati al mese lavorava per quattro ore la mattina.
Alla luce di quanto sopra all'udienza del 13.3.2025 il Giudice ha così disposto: “Il giudice dopo discussione con le parti assegna termine per il deposito di conteggi condivisi al 5 maggio
Con i seguenti criteri 2 sabati al mese
Su 8 ore per 5 giorni e 2 sabati al mese per 4 ore con incidenza dello straordinario (i 2 sabati al mese) sulle ferie
Evidenziare quale è l'incidenza delle ferie ex festività roll e malattia.”
Alla luce dei conteggi sopra indicati tenuto conto che in Controparte_5 quanto responsabile in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/2003 non è tenuta a corrispondere le voci di ferie, ex festività, rol e malattia: € 52.538,76 - € 5.369,82 = € 47.168,94. per l'effetto condanna alla corresponsione della suddetta somma in favore del Controparte_5 ricorrente con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
E seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55 2014, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M
accerta e dichiara che e Controparte_5 Controparte_3 in liquidazione giudiziale, sono obbligate in solido a corrispondere al ricorrente
[...] la somma di € 47.168,94 a titolo di differenze Parte_1 retributive;
per l'effetto condanna alla corresponsione della suddetta Controparte_5 somma in favore del ricorrente con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_5 ricorrente che liquida in euro 4.000,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
8 21/05/2025 Il Giudice
CA LL
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