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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1266/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 12/11/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
è presente l'avv. Stefania Anedda in sostituzione del difensore dell'attrice che richiama le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 9
N. R.G. 1266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1266/2024 avente il seguente OGGETTO: contratto
d'opera professionale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Federica Parte_1 C.F._1
Pusceddu, elettivamente domiciliata in via Pergolesi n. 72 a Cagliari, presso lo studio del difensore,
giusta procura in calce all'atto introduttivo.
ATTRICE
contro
(C.F. ). CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 08.04.2024, ha convenuto davanti a Parte_1 CP_1
questo Tribunale, per ottenere, previa risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale stipulato tra le parti, la condanna del convenuto alla restituzione delle somme pagate,
oltre al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda, ha esposto in sintesi che: Parte_1
- nel mese di dicembre 2022 aveva incaricato di eseguire lavori di ristrutturazione CP_1
presso la propria abitazione, sita in Cagliari - via Biasi n. 25/C, consistenti nella sostituzione degli infissi, nel rifacimento del bagno, della pavimentazione e nell'acquisto e posizionamento di alcune placche elettriche;
- il aveva ricevuto i seguenti acconti: € 5.200,00 nel mese di dicembre 2022, € 5.340,00 nel CP_1
mese di gennaio 2023, € 1.000,00 nel mese di febbraio 2023, per un importo complessivo di €
11.540,00;
- tale importo era stato versato in contanti mediante otto pagamenti dilazionati, previa sottoscrizione delle relative ricevute;
- il tuttavia, non aveva eseguito alcun lavoro presso l'abitazione della ricorrente né aveva CP_1
consegnato il materiale che sosteneva di aver acquistato, ad esclusione del posizionamento di 17
placche elettriche, per un costo stimato in € 300,00;
- la ricorrente aveva pertanto incaricato l'Ing. di redigere una perizia giurata avente ad Per_1
oggetto la consistenza dei lavori presso l'immobile al fine di accertarne il totale inadempimento;
- nonostante i numerosi scambi di messaggi intercorsi tra le parti sulla piattaforma WhatsApp, i lavori non erano mai stati iniziati;
pagina 3 di 9 - il AS aveva inoltre indebitamente trattenuto il mazzo di chiavi di ingresso dell'abitazione della con i relativi telecomandi dei cancelli condominiali;
Pt_1
- il professionista si era reso irreperibile per mesi e pertanto era stato necessario procedere al cambio del tamburo del portoncino blindato di ingresso dell'abitazione, con una spesa pari a € 180,00 +
IVA;
- la diffida del 28.03.2023 era stata restituita al mittente per compiuta giacenza così come l'invito alla negoziazione assistita del 15.05.2023 e l'atto di convocazione relativo alla domanda di mediazione per il 26.02.2024;
- pertanto, l'attrice aveva presentato denuncia querela per i fatti in premessa.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto d'opera, intercorso tra le parti, a causa
del grave inadempimento del signor;
CP_1
2) accertare e dichiarare che le lavorazioni eseguite dal signor hanno un valore di € 300,00 e il CP_1
diritto della signora a ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata, Parte_1
per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, condannare il sig. CP_1
nato a [...], il [...], ivi residente nella Via Monte Acuto, n. 9/A, a C.F._2
restituire all'attrice la somma residua di € 11.240,00, indebitamente trattenuta a seguito della
risoluzione del contratto d'opera di cui trattasi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali
dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.
3) condannare il signor a risarcire alla signora l'importo di € 219,60, CP_1 Parte_1
sostenuto per la sostituzione della serratura del portoncino d'ingresso;
4) con vittoria di spese e competenze difensive”.
pagina 4 di 9 All'udienza del 06.04.2025, vista la regolarità della notifica del ricorso al convenuto non costituito,
è stato dichiarato contumace. CP_1
Con ordinanza del 10.04.2025, ritenuta l'opportunità di invitare le parti a definire la causa in via di conciliazione, il Giudice ha formulato la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: pagamento da parte del convenuto contumace all'attrice di euro 13.000,00 (incluse spese di lite pari a complessivi euro 1.500,00).
Tale proposta di conciliazione ha avuto esito negativo perché non ha avuto esito nonostante rituale notifica al convenuto contumace.
La causa, istruita tramite produzioni documentali, ritenuta matura per la decisione, è stata mandata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies
c.p.c., previa assegnazione di un termine per note conclusive di 5 giorni prima.
*****
Si rileva preliminarmente che l'incarico conferito al convenuto, avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile residenziale, rientra nell'ambito del contratto d'opera disciplinato dagli artt. 2222 ss.
c.c.
L'obbligazione contrattuale assunta da è qualificabile come obbligazione di mezzi;
CP_1
pertanto, il professionista è responsabile della diligenza espletata nell'adempimento del mandato ricevuto, ma non risponde del mancato raggiungimento del risultato.
Tuttavia, al prestatore d'opera è richiesta una diligenza qualificata, superiore a quella del buon padre di famiglia, in ragione della specificità della prestazione.
Si applica dunque in proposito l'art. 1176 comma 2 c.c., secondo cui “nell'adempimento delle
obbligazioni relative all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
pagina 5 di 9 Nell'esercizio del suo incarico, pertanto, il professionista è obbligato a svolgere l'incarico professionale con particolare perizia professionale, richiesta dall'assistita al momento del conferimento.
La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è
chiamato a rispondere nei confronti dell'assistita per i danni arrecati, in base al combinato disposto degli artt. 1176 e 1218 c.c., anche per colpa lieve.
La valutazione dell'inadempimento va fatta esclusivamente con riferimento alla violazione dei doveri inerenti all'esercizio della professione svolta e, in particolare, ove possa essere imputata una condotta omissiva del dovere di diligenza che un professionista di preparazione e attenzione media pone nell'esercizio della propria attività.
Tanto premesso, il convenuto contumace non si è costituito in giudizio né ha provato il diligente adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'attrice.
In proposito deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo
inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per
mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.
Civ., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30.10.2001, Rv. 549956).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, alla luce delle ricevute datate dal mese di dicembre 2022, risulta accertato che aveva ricevuto rilevanti somme di denaro da parte dell'attrice per l'acquisto dei CP_1
materiali e la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà.
In particolare, risulta accertato che aveva proceduto al versamento di € 5.200,00 nel Parte_1
mese di dicembre 2022, € 5.340,00 nel mese di gennaio 2023, € 1.000,00 nel mese di febbraio 2023,
per un importo complessivo di € 11.540,00 (doc. da 1 a 8 allegati all'atto introduttivo).
Tanto premesso, il convenuto non ha provato di avere seguito alcun lavoro presso l'abitazione CP_1
della ricorrente né che abbia consegnato alcun materiale, salvo il posizionamento di 17 placche elettriche, per un costo pari a € 300,00 come risultante dalla perizia di parte prodotta dall'attrice (“i
lavori commissionati per l'ammodernamento delle finiture […] non risultano eseguiti per la quasi
totalità degli stessi, risultano sostituiti esclusivamente alcuni elementi (frutti e portafrutti) relativi
all'impianto elettrico - costo stimabile in 300,00 euro compresa la manodopera: v. doc. 9 allegato all'atto introduttivo).
Deve pertanto ritenersi accertato in causa l'inadempimento di al contratto d'opera CP_1
professionale stipulato con la ricorrente.
Pertanto, risultano fondate entrambe le domande proposte dall'attrice.
Quanto alla domanda attrice di risoluzione del contratto deve ritenersi accertata la gravità
dell'inadempimento.
La Suprema Corte sul punto insegna infatti che il principio sancito dall'art. 1455 cod. civ. - secondo
cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione
all'interesse dell'altra parte - va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona
fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va
commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del
pagina 7 di 9 contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del
rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 14034 del 01.07.2005 Rv. 582469).
Pertanto, deve dichiararsi risolto il contratto d'opera professionale in applicazione dell'art. 1453 c.c.
Poiché la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1458
c.c., devono essere restituiti dal gli importi che gli erano stati corrisposti in anticipo dall'attrice, CP_1
come dalle quietanze in atti a firma del professionista, oltre interessi legali in quanto debito di valuta
(anticipi: € 11.540,00 - lavori eseguiti: € 300,00 = € 11.240,00 + interessi legali = € 11.667,12).
Deve invece ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice in relazione alla sostituzione della serratura del portoncino blindato, non essendo stato provato in causa il nesso causale con la condotta inadempiente del CP_1
Le spese legali seguono le regole della soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto in misura media, secondo lo scaglione fino a 26.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1. accertato il grave inadempimento del convenuto, pronuncia la risoluzione del contratto d'opera professionale per cui è causa;
2. per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di CP_1 Pt_1
dell'importo di euro 11.667,00 per le causali in premessa;
[...]
3. condanna a rimborsare a le spese di lite che si CP_1 Parte_1
liquidano in complessivi 4.264,00 euro (pari a 4.000,00 euro per compensi e 264,00 euro per spese documentate), oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 8 di 9 Cagliari, 12/11/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 12/11/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
è presente l'avv. Stefania Anedda in sostituzione del difensore dell'attrice che richiama le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 9
N. R.G. 1266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1266/2024 avente il seguente OGGETTO: contratto
d'opera professionale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Federica Parte_1 C.F._1
Pusceddu, elettivamente domiciliata in via Pergolesi n. 72 a Cagliari, presso lo studio del difensore,
giusta procura in calce all'atto introduttivo.
ATTRICE
contro
(C.F. ). CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 08.04.2024, ha convenuto davanti a Parte_1 CP_1
questo Tribunale, per ottenere, previa risoluzione per inadempimento del contratto d'opera professionale stipulato tra le parti, la condanna del convenuto alla restituzione delle somme pagate,
oltre al risarcimento dei danni subiti.
A sostegno della domanda, ha esposto in sintesi che: Parte_1
- nel mese di dicembre 2022 aveva incaricato di eseguire lavori di ristrutturazione CP_1
presso la propria abitazione, sita in Cagliari - via Biasi n. 25/C, consistenti nella sostituzione degli infissi, nel rifacimento del bagno, della pavimentazione e nell'acquisto e posizionamento di alcune placche elettriche;
- il aveva ricevuto i seguenti acconti: € 5.200,00 nel mese di dicembre 2022, € 5.340,00 nel CP_1
mese di gennaio 2023, € 1.000,00 nel mese di febbraio 2023, per un importo complessivo di €
11.540,00;
- tale importo era stato versato in contanti mediante otto pagamenti dilazionati, previa sottoscrizione delle relative ricevute;
- il tuttavia, non aveva eseguito alcun lavoro presso l'abitazione della ricorrente né aveva CP_1
consegnato il materiale che sosteneva di aver acquistato, ad esclusione del posizionamento di 17
placche elettriche, per un costo stimato in € 300,00;
- la ricorrente aveva pertanto incaricato l'Ing. di redigere una perizia giurata avente ad Per_1
oggetto la consistenza dei lavori presso l'immobile al fine di accertarne il totale inadempimento;
- nonostante i numerosi scambi di messaggi intercorsi tra le parti sulla piattaforma WhatsApp, i lavori non erano mai stati iniziati;
pagina 3 di 9 - il AS aveva inoltre indebitamente trattenuto il mazzo di chiavi di ingresso dell'abitazione della con i relativi telecomandi dei cancelli condominiali;
Pt_1
- il professionista si era reso irreperibile per mesi e pertanto era stato necessario procedere al cambio del tamburo del portoncino blindato di ingresso dell'abitazione, con una spesa pari a € 180,00 +
IVA;
- la diffida del 28.03.2023 era stata restituita al mittente per compiuta giacenza così come l'invito alla negoziazione assistita del 15.05.2023 e l'atto di convocazione relativo alla domanda di mediazione per il 26.02.2024;
- pertanto, l'attrice aveva presentato denuncia querela per i fatti in premessa.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“1) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto d'opera, intercorso tra le parti, a causa
del grave inadempimento del signor;
CP_1
2) accertare e dichiarare che le lavorazioni eseguite dal signor hanno un valore di € 300,00 e il CP_1
diritto della signora a ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata, Parte_1
per i motivi in narrativa dedotti e, per l'effetto, condannare il sig. CP_1
nato a [...], il [...], ivi residente nella Via Monte Acuto, n. 9/A, a C.F._2
restituire all'attrice la somma residua di € 11.240,00, indebitamente trattenuta a seguito della
risoluzione del contratto d'opera di cui trattasi, con rivalutazione monetaria ed interessi legali
dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.
3) condannare il signor a risarcire alla signora l'importo di € 219,60, CP_1 Parte_1
sostenuto per la sostituzione della serratura del portoncino d'ingresso;
4) con vittoria di spese e competenze difensive”.
pagina 4 di 9 All'udienza del 06.04.2025, vista la regolarità della notifica del ricorso al convenuto non costituito,
è stato dichiarato contumace. CP_1
Con ordinanza del 10.04.2025, ritenuta l'opportunità di invitare le parti a definire la causa in via di conciliazione, il Giudice ha formulato la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: pagamento da parte del convenuto contumace all'attrice di euro 13.000,00 (incluse spese di lite pari a complessivi euro 1.500,00).
Tale proposta di conciliazione ha avuto esito negativo perché non ha avuto esito nonostante rituale notifica al convenuto contumace.
La causa, istruita tramite produzioni documentali, ritenuta matura per la decisione, è stata mandata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies
c.p.c., previa assegnazione di un termine per note conclusive di 5 giorni prima.
*****
Si rileva preliminarmente che l'incarico conferito al convenuto, avente ad oggetto la ristrutturazione di un immobile residenziale, rientra nell'ambito del contratto d'opera disciplinato dagli artt. 2222 ss.
c.c.
L'obbligazione contrattuale assunta da è qualificabile come obbligazione di mezzi;
CP_1
pertanto, il professionista è responsabile della diligenza espletata nell'adempimento del mandato ricevuto, ma non risponde del mancato raggiungimento del risultato.
Tuttavia, al prestatore d'opera è richiesta una diligenza qualificata, superiore a quella del buon padre di famiglia, in ragione della specificità della prestazione.
Si applica dunque in proposito l'art. 1176 comma 2 c.c., secondo cui “nell'adempimento delle
obbligazioni relative all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell'attività esercitata”.
pagina 5 di 9 Nell'esercizio del suo incarico, pertanto, il professionista è obbligato a svolgere l'incarico professionale con particolare perizia professionale, richiesta dall'assistita al momento del conferimento.
La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è
chiamato a rispondere nei confronti dell'assistita per i danni arrecati, in base al combinato disposto degli artt. 1176 e 1218 c.c., anche per colpa lieve.
La valutazione dell'inadempimento va fatta esclusivamente con riferimento alla violazione dei doveri inerenti all'esercizio della professione svolta e, in particolare, ove possa essere imputata una condotta omissiva del dovere di diligenza che un professionista di preparazione e attenzione media pone nell'esercizio della propria attività.
Tanto premesso, il convenuto contumace non si è costituito in giudizio né ha provato il diligente adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'attrice.
In proposito deve essere richiamato il principio formulato dalla Suprema Corte di Cassazione,
secondo il quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto
adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo
inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per
mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.
Civ., Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30.10.2001, Rv. 549956).
pagina 6 di 9 Nel caso di specie, alla luce delle ricevute datate dal mese di dicembre 2022, risulta accertato che aveva ricevuto rilevanti somme di denaro da parte dell'attrice per l'acquisto dei CP_1
materiali e la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà.
In particolare, risulta accertato che aveva proceduto al versamento di € 5.200,00 nel Parte_1
mese di dicembre 2022, € 5.340,00 nel mese di gennaio 2023, € 1.000,00 nel mese di febbraio 2023,
per un importo complessivo di € 11.540,00 (doc. da 1 a 8 allegati all'atto introduttivo).
Tanto premesso, il convenuto non ha provato di avere seguito alcun lavoro presso l'abitazione CP_1
della ricorrente né che abbia consegnato alcun materiale, salvo il posizionamento di 17 placche elettriche, per un costo pari a € 300,00 come risultante dalla perizia di parte prodotta dall'attrice (“i
lavori commissionati per l'ammodernamento delle finiture […] non risultano eseguiti per la quasi
totalità degli stessi, risultano sostituiti esclusivamente alcuni elementi (frutti e portafrutti) relativi
all'impianto elettrico - costo stimabile in 300,00 euro compresa la manodopera: v. doc. 9 allegato all'atto introduttivo).
Deve pertanto ritenersi accertato in causa l'inadempimento di al contratto d'opera CP_1
professionale stipulato con la ricorrente.
Pertanto, risultano fondate entrambe le domande proposte dall'attrice.
Quanto alla domanda attrice di risoluzione del contratto deve ritenersi accertata la gravità
dell'inadempimento.
La Suprema Corte sul punto insegna infatti che il principio sancito dall'art. 1455 cod. civ. - secondo
cui il contratto non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza in relazione
all'interesse dell'altra parte - va adeguato anche ad un criterio di proporzione fondato sulla buona
fede contrattuale. Pertanto, la gravità dell'inadempimento di una delle parti contraenti non va
commisurata all'entità del danno, che potrebbe anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del
pagina 7 di 9 contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e alla finalità del
rapporto, nonché al concreto interesse dell'altra parte all'esatta e tempestiva prestazione (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 14034 del 01.07.2005 Rv. 582469).
Pertanto, deve dichiararsi risolto il contratto d'opera professionale in applicazione dell'art. 1453 c.c.
Poiché la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1458
c.c., devono essere restituiti dal gli importi che gli erano stati corrisposti in anticipo dall'attrice, CP_1
come dalle quietanze in atti a firma del professionista, oltre interessi legali in quanto debito di valuta
(anticipi: € 11.540,00 - lavori eseguiti: € 300,00 = € 11.240,00 + interessi legali = € 11.667,12).
Deve invece ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice in relazione alla sostituzione della serratura del portoncino blindato, non essendo stato provato in causa il nesso causale con la condotta inadempiente del CP_1
Le spese legali seguono le regole della soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto in misura media, secondo lo scaglione fino a 26.000,00 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
1. accertato il grave inadempimento del convenuto, pronuncia la risoluzione del contratto d'opera professionale per cui è causa;
2. per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di CP_1 Pt_1
dell'importo di euro 11.667,00 per le causali in premessa;
[...]
3. condanna a rimborsare a le spese di lite che si CP_1 Parte_1
liquidano in complessivi 4.264,00 euro (pari a 4.000,00 euro per compensi e 264,00 euro per spese documentate), oltre rimborso spese forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 8 di 9 Cagliari, 12/11/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 9 di 9