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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/12/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1359/2019 avente ad oggetto: "opposizione avverso cartella esattoriale "
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Via Cortile La Porta n 3, CF rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo C.F._1
Bellone, del foro di Enna, CF , giusta procura in atti. C.F._2
-
Opponente
CONTRO
gente della Riscossione per la Provincia di Enna, Controparte_1
in persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, (C.F.:
e P. IVA: ) rappresentata e difesa - giusta procura in atti - P.IVA_1 P.IVA_2
dall'avv. Pietro Patti -Opposto
E nei confronti di
1 in persona del Presidente, Controparte_2
legale rapp.te pro-tempore, Dott. (nominato con Decreto Controparte_3
Ministeriale MIPAAF - del 14.09.2016), domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente a Roma (00185) in Via Palestro 81, P.IVA e Codice P.IVA_3
fiscale: , - rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Lorito giusta procura in P.IVA_4 atti.
- Opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del
27/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n 294 2018 0003755857000 emessa da
, notificata il 25/03/2019, con cui viene richiesto il Controparte_1
pagamento di € 12.202,41, o 12.557,82 oltre la scadenza, per le somme iscritte a ruolo n 2018/001397, da Controparte_4
Gen., reso esecutivo il 25/09/2018, relativa all'ingiunzione prot. n AGEA UCC
21897 del 13/03/2018, notificata in data 14/05/2018, per recupero somme indebitamente percepite, anno 2005.
A sostegno deduce l'llegittimità della cartella di pagamento per mancanza di definitività dell'atto prodromico rilevando come al ricorrente in data 14/05/2018 è stata notificata l'ordinanza ingiunzione prot. N 0032160, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.621,62, oltre interessi pari ad € 1.210,14, per aver percepito irregolarmente contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per gli anni dal 2005 al 2012, per avere inserito nelle relative domande particelle di fondi di cui non aveva un legittimo titolo di conduzione.
2 Avverso tale ordinanza ingiunzione, l'odierno ricorrente, in data 08/06/2018, ha interposto opposizione ex art 22 e ss L 689/81, avanti al Giudice di Pace di Roma, chiedendone l'annullamento in difetto dei necessari presupposti di imputabilità dell'illecito contestato;
in subordine di accertare che nulla è dovuto dal ricorrente poiché la pretesa creditoria è prescritta;
in ulteriore subordine rideterminare la somma dovuta al netto degli interessi prescritti e non dovuti, o nella minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio. Il giudizio veniva iscritto al n
36271/2018 RG, e la prima udienza di comparizioni delle parti veniva fissata per il
12/06/2019.
Si costituiva , eccependo il difetto di legittimazione Controparte_5 passiva, avendo il contribuente ha espresso doglianze che riguardano l'attività precedente all'emissione della cartella, per cui unico soggetto abilitato dalla legge a controdedurre è l'Ente creditore. Trattasi pertanto di lite promossa anche nei confronti dell'Agente della Riscossione ma che non riguarda la regolarità o la validità degli atti esecutivi dallo stesso compiuti.
Si costituiva l' rilevando trattarsi della medesima controversia già pendente CP_2 dinnanzi al Giudice di Pace di Enna e definita con Ordinanza n. 43/2019 (R.G.
183/2019), comunicata dalla Cancelleria via pec il 17.07.2019 , rispetto alla quale il
Giudice preventivamente adìto accogliendo le eccezioni dell'Ente resistente dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Enna, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta entro tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Il procedimento scaturisce in esito a indagini condotte dalla Guardia di Finanza per la repressione di frodi nella percezione di contributi comunitari all'agricoltura,
è emerso che il Sig. ha percepito provvidenze comunitarie da Parte_1
negli anni dal 2005 al 2012 per Domande Uniche riferite alle campagne CP_2 agrarie del periodo.
Il 28.11.2012, pervenne ad il verbale di constatazione e contestazione n. prot. CP_2
3 695084 della Guardia di Finanza di Enna con il quale si documentava, appunto,
l'indebita percezione di contributi comunitari da parte dell'odierno attore nel settore della Domanda Unica dal 2005 al 2012. A seguito dell'informativa, ha CP_2
inizialmente sospeso, ex art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001, l'erogazione di tutti i contributi richiesti dal ricorrente e avviato un procedimento amministrativo volto ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'istante per l'erogazione delle provvidenze comunitarie.
Il Sig. fu informato, delle indagini e delle verifiche in corso, con Parte_1 due note trasmesse il 28.12.2012 e all'esito degli accertamenti è emerso che il Sig.
aveva falsamente dichiarato di possedere terreni affittati creando Parte_1
l'apparenza di una maggiore consistenza della propria azienda. In applicazione delle norme regolanti la materia (che in questa sede appare superfluo richiamare) ha, CP_2 così, condotto un autonomo accertamento culminato nella rilevazione di una indebita percezione di provvidenze comunitarie da parte dell'odierno ricorrente. Tali poteri di accertamento dell'indebito in via amministrativa – non spettanti in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria – discendono dall'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001.
ha concluso il procedimento amministrativo d'accertamento il 04.12.2013 e ha CP_2 ritualmente richiesto la restituzione al Sig. delle somme dallo stesso Parte_1 indebitamente percepite . Non avendo il debitore spontaneamente adempiuto all'obbligo di restituzione delle somme accertate, , il 13.03.2018, ha emesso CP_2 ingiunzione fiscale prot. n. AGEA UCC 21897 , ritualmente notificata il 14.05.2018, con cui si è intimata all'odierno attore la restituzione di tutte le somme già erogate dall'Organismo Pagatore e, segnatamente, € 10.621,62 oltre ad interessi pari a € 1.210,14 ed oltre ulteriori interessi che matureranno fino all'effettivo soddisfo.
Così, l'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, per cui si è proceduto alla formazione del ruolo e alla trasmissione dello stesso all'Agente della Riscossione, è
l'ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. 639/1910 (prot. n. UCC 21897 emessa il CP_2
13.03.2018) notificata il 14.05.2018, per il recupero di Aiuti Comunitari che – dal 2005 al
2012 (ad eccezione dell'anno 2006) sono stati indebitamente percepiti dal Sig. Pt_1
4 , ma è anche l'atto prodromico di accertamento pur ritualmente notificato Pt_1 all'obbligato.
A sostegno delle proprie difese eccepisce : CP_2
la tardività e inammissibilità dell'opposizione essendo le questioni controverse coperte da accertamento definitivo, poiché il logico presupposto, col quale fu contestata l'indebita percezione di provvidenze comunitarie e, quindi, accertato l'obbligo di restituzione e intimato il pagamento era è il provvedimento di accertamento amministrativo distinto al prot. UCCU.6738 del 04.12.2013, anch'esso richiamato dal ricorrente (anche) nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Quest'ultimo è l'atto mediante il quale si è già definitivamente contestata al Sig.
l'obbligazione di pagamento accertandosi l'indebita percezione di Parte_1 contributi comunitari. Detto atto per essere utilmente contestato, sarebbe dovuto essere impugnato dinanzi al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica e, nell'inerzia del soggetto che aveva titolo a impugnare, è ormai divenuto definitivo sicchè non potrà altrimenti proporsi alcuna valida eccezione sulla legittimità o fondatezza di detto accertamento.
Sostiene come ma nel caso di specie la prima delle due funzioni (accertamento della pretesa) non è integrata nell'atto impugnato ma si è già definitamente consumata con l'acquisita definitività degli effetti di un provvedimento amministrativo prodromico all'ingiunzione fiscale medesima sicchè quest'ultima potrebbe impugnarsi – nel termine di legge – solo per vizi propri
In conclusione afferma la convenuta il presente giudizio deve qualificarsi CP_2 come opposizione all'esecuzione (perchè tale deve qualificarsi la domanda introduttiva) proposta avverso la cartella è inammissibile per almeno due ordini di ragioni. Considerato il tenore della citazione, il Sig. assume di Parte_1
impugnare la cartella per questioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo
(che erroneamente ritiene integrato nell'ingiunzione fiscale, anche se la circostanza dell'errore in cui è incorso il ricorrente è ininfluente ai fini del decidere) si
5 propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo
480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Quindi, l'opposizione a cartella di pagamento – che va qualificata come opposizione agli atti esecutivi - andava proposta al Tribunale Ordinario nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato. In questo caso l'errore del “ricorrente” è evidente dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso perchè tardivamente proposto presso Giudice comunque incompetente per valore.
Da ciò deriva che non è in nessun caso decorso il termine per la maturazione della prescrizione estintiva, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente.
Aggiunge sempre per contestare le infondate deduzioni del ricorrente, che nessuno degli atti che logicamente precedono la cartella di pagamento nella serie procedimentale, ossia l'accertamento amministrativo e l'ingiunzione fiscale, sono mai stati oggetto di sospensione di alcun genere;
anzi, il primo degli atti è definitivo e insindacabile mentre per l'opposizione a ingiunzione fiscale il Giudice adìto si è dichiarato incompetente a decidere. Inoltre, è legittimo che si sia proceduto alla formazione del ruolo esattoriale per l'intero importo a credito, maggiorato di sanzioni, interessi e accessori, sul fondamento della definitività della pretesa creditoria accertata. Anzi, la domanda – subordinata - di riduzione dell'entità della pretesa, formulata dall'attore è priva di giuridico fondamento.
All'udienza di prima comparizione, le parti insistevano nelle rispettive richieste e conclusioni, parte attrice chiedeva un rinvio nell'attesa della definizione del procedimento dinanzi il Tribunale di Roma, avente ad oggetto l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento.
Veniva respinta la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, e il procedimento rinviato per la decisione;
indi dopo ulteriori rinvii, per esigenze di ruolo all'udienza del 18/11/2025 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione.
6 §
Occorre premettere che con il presente giudizio parte attrice ha inteso opporre la cartella esattoriale sostenendo l'insussistenza o per meglio dire la non definitività dell'atto presupposto costituito dall' ingiunzione fiscale ex art. 2 L. 39/1910.
L'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, è stata istituita dal legislatore, come recita l'intitolazione stessa del provvedimento, al fine di consentire una più rapida riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (tra cui l'art. 1 del R.D. richiama le Province e i Comuni espressamente dichiarando lo strumento applicabile anche ai proventi del
Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati).
In particolare, ai sensi del successivo art. 2, il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente Ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
Nella versione originaria del testo era previsto che l'ingiunzione venisse vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta;
è d'uopo evidenziare che il procedimento in parola è divenuto finanche meno gravoso da quando la formalità della
“vidimazione”, prevista dalla richiamata normativa, è stata superata dall'intervenuta soppressione del potere del pretore (e, dunque, anche del Giudice di Pace) di rendere esecutivi atti emanati da Autorità amministrative, per effetto dell'art. 229 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51; tale norma ha, infatti, esplicitamente previsto che gli atti de quibus divengono esecutivi di diritto
Ovviamente, trattandosi di atto recettizio, lo stesso deve essere notificato, nella forma delle citazioni, «da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione»: ovverosia, oggi l'ente creditore, avvalendosi del descritto procedimento, dovrà, dopo aver redatto l'atto ingiuntivo
7 (in calce al quale deve essere apposta la relata di notifica), curarne la consegna all'Ufficio notifiche presso il tribunale territorialmente competente perché venga effettuata la notifica al debitore a mezzo ufficiale giudiziario.
Pertanto, con tale strumento si è dato luogo alla creazione di un atto che, quanto alle somme aventi natura di entrate privatistiche, cumula in sé le caratteristiche e gli effetti del decreto ingiuntivo e del precetto e quanto alle somme più propriamente di natura pubblicistica, riassume i caratteri propri del ruolo e della successiva cartella di pagamento;
in entrambi i casi sempre e comunque autonomamente esecutivi ex lege.
Orbene, ciò posto, non può dubitarsi che nel caso di specie, il titolo esecutivo avente come detto le caratteristiche di decreto ingiuntivo e atto di precetto, è costituito dall'ingiunzione fiscale oggetto di giudizio di impugnazione dinanzi il
Tribunale di Roma, definito con sentenza del n. 11997 del 01.08.2023 prodotta in atti.
Sotto questo aspetto non si ritiene condivisibile la tesi della convenuta CP_2
secondo cui l'ingiunzione fiscale dovrebbe intendersi come preavviso di avvio dell'azione esecutiva da parte rinvenendosi il titolo esecutivo unicamente CP_2
nell'atto di accertamento amministrativo che laddove non impugnato assumerebbe la veste di titolo esecutivo.
In ogni caso deve rilevarsi come l'attore non contesta l'esistenza del titolo esecutivo, ma il fatto che lo stesso sia stato impugnato e pertanto non definitivo;
da questo punto di vista anche nell'arresto giurisprudenziale offerto dalla convenuta
(Cassazione civile, sez. I, 07/10/1996, n. 8764 ), si afferma, che anche laddove CP_2
l'ingiunzione sia riproduttiva di un precedente titolo di accertamento della pretesa tributaria, l'ingiunzione assume valore sul piano dell'esigibilità della pretesa tributaria.
Ciò posto, proprio per le motivazioni addotte dall'attore in questo giudizio, non può prescindersi dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 11997 del 01.08.2023 che
8 ha respinto l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, in quella sede proposta dal
. Parte_1
Invero il Tribunale di Roma ha affermato la legittimità dell'ingiunzione, sostenendo come la procedura ex R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, infatti, per il recupero di tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili dell'Amministrazione, ad eccezione delle somme dovute a titolo di illecito ( v. Cass. n. 604/1998). Deve ritenersi legittima la procedura di ingiunzione fiscale adottata da ai sensi del CP_2
R.D. 639/1910 per il recupero delle somme indebitamente erogate all'attore per le campagne dal 2007 – 2012.
l' fonda la pretesa restitutoria con riferimento ai fatti emersi in sede di CP_2 accertamento sulle domande presentate dall'attore: scostamento oggettivo
(discordanza tra la superficie dichiarata dal produttore ai fini della percezione dei premi e la superficie rideterminatasi al netto delle particelle contestate) superiore al 50% in tutte le annualità eccetto per la domanda unica 2006.
Tale discostamento della superficie è emerso dai controlli amministrativi effettuati sulla Domanda Unica presentata dall'attore per l'inserimento nelle dichiarazioni di consistenza aziendale di terreni di cui l'attore non aveva la legittima disponibilità, come risulta dalle sommarie informazioni dei legittimi proprietari, escussi dalla
Guardia di Finanza.
La conseguenza di tale accertamento ha operato la decadenza totale degli aiuti sia a norma degli artt. 51 e 53 del Reg. CE. 796/04 (per le DU 2005, 2007 2008 e 2009) sia a norma degli artt.58 e 60 del Reg.CE n.1122/09 (per le altre campagne).
Lo scostamento tra superficie dichiarata e accertata per le campagne 2005, 2007,
2008, 2009, 2011 e 2012 è risultato superiore al 50% con la conseguenza dell'esclusione totale dall'aiuto per ciascuna campagna come previsto dall'art. 53 del Reg 796/04 e 60 del Reg. 1122/09 e dall'art. 51 del Reg 796/04 e 58 Reg
1122/09.
9 Nel merito rileva il tribunale capitolino, come l'attore sostiene che in riferimento alla normativa comunitaria elemento imprescindibile per l'ottenimento dei premi è l'effettiva disponibilità dei terreni, quale condizione richiesta dal legislatore comunitario per
l'erogazione dei premi, restando a questi indifferenti le questioni civilistiche che riguardano
i formali titoli di legittimazione.
L'illegittimità della restituzione del premio comunitario erogato da ritenendo CP_2 insussistente lo scostamento oggettivo della superficie dichiarata, “discordanza che deve ritenersi rientrare nell'ipotesi del 3% e l'eccesso tra superficie dichiarata e determinata del tutto irrilevante”.
La legislazione comunitaria e nazionale richiede espressis verbis la sussistenza di idoneo titolo giuridico ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario: reputa necessario che
l'aspirante possa vantare la disponibilità dei terreni in quanto legittimato da uno dei titoli presi in considerazione dalla disciplina di riferimento non essendo a tal fine sufficiente che
l'interessato asserisca di avere la materiale disponibilità dei terreni occorrendo che tale disponibilità scaturisca da uno dei titoli giuridici idonei a farla conseguire.
Appare evidente che, secondo il quadro delineato dalle predette scelte discrezionali, per ottenere i contributi comunitari è necessaria la “disponibilità” dei terreni su validi titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato e sul fatto che tali titoli non siano irregolari rispetto all'interesse fiscale dello Stato (vale a dire che la proprietà deve essere catastalmente conosciuta e che, ovviamente ove normativamente previsto, il contratto che costituisce la fonte del diritto di godimento personale del bene sia registrato), con l'onere di fornire la prova della sussistenza dei citati titoli.
Va osservato che, la conclusione del procedimento in senso favorevole per il richiedente costituisce una conseguenza alla presentazione di una domanda completa di documentazione da cui appaiano sussistenti le condizioni necessarie per ottenere i benefici richiesti.
La successiva perdita dei benefici, anche se riconosciuti con la domanda si verifica nel caso di riscontro dell'effettiva mancanza delle condizioni, a fronte della apparenza della
10 sussistenza dei requisiti, derivante da dichiarazioni false sui titoli o attestanti situazioni concrete non corrispondenti alla realtà effettiva.
Ne consegue secondo il Tribunale di Roma che, la disponibilità dei terreni, sulla cui estensione sono commisurati gli aiuti comunitari, deve essere “titolata” non essendo sufficiente la mera detenzione di fatto.
Inoltre rileva il Tribunale di Roma come nell'ipotesi in esame, nella formazione dei titoli da parte del produttore, si è determinato il superamento dei “limiti di tollerabilità” (differenza tra la “superficie dichiarata” e quella “determinata” superiore allo 0,5% o ad un ettaro), in base alle disposizioni comunitarie vigenti di cui all'art. 53 del Reg. CE n.796/2004 ( per le annualità 2007- 2009) e l'art. 60 del
Reg. CE n.1122/2009 ( per le annualità 2010-2011), applicabile quando la differenza tra la “superficie dichiarata” e la “superficie determinata in conformità ai criteri ivi specificati” è dovuta a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale.
In conclusione il rigetto dell'opposizione avverso il titolo esecutivo posto a fondamento della cartella impugnata, disposto dal Tribunale di Roma con la sentenza sopra richiamata, unitamente al rigetto degli altri motivi di opposizione dedotti, fra cui l'invocata prescrizione dell'azione di recupero, comportano il rigetto dell'opposizione avverso la cartella impugnata.
Le ragioni della decisione, costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- il Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'atto Parte_1
impugnato.
-compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Enna 22/12/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 1359/2019 avente ad oggetto: "opposizione avverso cartella esattoriale "
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Via Cortile La Porta n 3, CF rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo C.F._1
Bellone, del foro di Enna, CF , giusta procura in atti. C.F._2
-
Opponente
CONTRO
gente della Riscossione per la Provincia di Enna, Controparte_1
in persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore, (C.F.:
e P. IVA: ) rappresentata e difesa - giusta procura in atti - P.IVA_1 P.IVA_2
dall'avv. Pietro Patti -Opposto
E nei confronti di
1 in persona del Presidente, Controparte_2
legale rapp.te pro-tempore, Dott. (nominato con Decreto Controparte_3
Ministeriale MIPAAF - del 14.09.2016), domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente a Roma (00185) in Via Palestro 81, P.IVA e Codice P.IVA_3
fiscale: , - rapp.to e difeso dall'Avv. Antonio Lorito giusta procura in P.IVA_4 atti.
- Opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come da note di trattazione scritta depositate telematicamente per l'udienza del
27/11/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ha proposto Parte_1
opposizione avverso la cartella di pagamento n 294 2018 0003755857000 emessa da
, notificata il 25/03/2019, con cui viene richiesto il Controparte_1
pagamento di € 12.202,41, o 12.557,82 oltre la scadenza, per le somme iscritte a ruolo n 2018/001397, da Controparte_4
Gen., reso esecutivo il 25/09/2018, relativa all'ingiunzione prot. n AGEA UCC
21897 del 13/03/2018, notificata in data 14/05/2018, per recupero somme indebitamente percepite, anno 2005.
A sostegno deduce l'llegittimità della cartella di pagamento per mancanza di definitività dell'atto prodromico rilevando come al ricorrente in data 14/05/2018 è stata notificata l'ordinanza ingiunzione prot. N 0032160, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.621,62, oltre interessi pari ad € 1.210,14, per aver percepito irregolarmente contributi comunitari relativi al regime di pagamento unico per gli anni dal 2005 al 2012, per avere inserito nelle relative domande particelle di fondi di cui non aveva un legittimo titolo di conduzione.
2 Avverso tale ordinanza ingiunzione, l'odierno ricorrente, in data 08/06/2018, ha interposto opposizione ex art 22 e ss L 689/81, avanti al Giudice di Pace di Roma, chiedendone l'annullamento in difetto dei necessari presupposti di imputabilità dell'illecito contestato;
in subordine di accertare che nulla è dovuto dal ricorrente poiché la pretesa creditoria è prescritta;
in ulteriore subordine rideterminare la somma dovuta al netto degli interessi prescritti e non dovuti, o nella minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio. Il giudizio veniva iscritto al n
36271/2018 RG, e la prima udienza di comparizioni delle parti veniva fissata per il
12/06/2019.
Si costituiva , eccependo il difetto di legittimazione Controparte_5 passiva, avendo il contribuente ha espresso doglianze che riguardano l'attività precedente all'emissione della cartella, per cui unico soggetto abilitato dalla legge a controdedurre è l'Ente creditore. Trattasi pertanto di lite promossa anche nei confronti dell'Agente della Riscossione ma che non riguarda la regolarità o la validità degli atti esecutivi dallo stesso compiuti.
Si costituiva l' rilevando trattarsi della medesima controversia già pendente CP_2 dinnanzi al Giudice di Pace di Enna e definita con Ordinanza n. 43/2019 (R.G.
183/2019), comunicata dalla Cancelleria via pec il 17.07.2019 , rispetto alla quale il
Giudice preventivamente adìto accogliendo le eccezioni dell'Ente resistente dichiara la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Enna, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta entro tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Il procedimento scaturisce in esito a indagini condotte dalla Guardia di Finanza per la repressione di frodi nella percezione di contributi comunitari all'agricoltura,
è emerso che il Sig. ha percepito provvidenze comunitarie da Parte_1
negli anni dal 2005 al 2012 per Domande Uniche riferite alle campagne CP_2 agrarie del periodo.
Il 28.11.2012, pervenne ad il verbale di constatazione e contestazione n. prot. CP_2
3 695084 della Guardia di Finanza di Enna con il quale si documentava, appunto,
l'indebita percezione di contributi comunitari da parte dell'odierno attore nel settore della Domanda Unica dal 2005 al 2012. A seguito dell'informativa, ha CP_2
inizialmente sospeso, ex art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001, l'erogazione di tutti i contributi richiesti dal ricorrente e avviato un procedimento amministrativo volto ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'istante per l'erogazione delle provvidenze comunitarie.
Il Sig. fu informato, delle indagini e delle verifiche in corso, con Parte_1 due note trasmesse il 28.12.2012 e all'esito degli accertamenti è emerso che il Sig.
aveva falsamente dichiarato di possedere terreni affittati creando Parte_1
l'apparenza di una maggiore consistenza della propria azienda. In applicazione delle norme regolanti la materia (che in questa sede appare superfluo richiamare) ha, CP_2 così, condotto un autonomo accertamento culminato nella rilevazione di una indebita percezione di provvidenze comunitarie da parte dell'odierno ricorrente. Tali poteri di accertamento dell'indebito in via amministrativa – non spettanti in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria – discendono dall'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001.
ha concluso il procedimento amministrativo d'accertamento il 04.12.2013 e ha CP_2 ritualmente richiesto la restituzione al Sig. delle somme dallo stesso Parte_1 indebitamente percepite . Non avendo il debitore spontaneamente adempiuto all'obbligo di restituzione delle somme accertate, , il 13.03.2018, ha emesso CP_2 ingiunzione fiscale prot. n. AGEA UCC 21897 , ritualmente notificata il 14.05.2018, con cui si è intimata all'odierno attore la restituzione di tutte le somme già erogate dall'Organismo Pagatore e, segnatamente, € 10.621,62 oltre ad interessi pari a € 1.210,14 ed oltre ulteriori interessi che matureranno fino all'effettivo soddisfo.
Così, l'atto presupposto alla cartella di pagamento impugnata, per cui si è proceduto alla formazione del ruolo e alla trasmissione dello stesso all'Agente della Riscossione, è
l'ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. 639/1910 (prot. n. UCC 21897 emessa il CP_2
13.03.2018) notificata il 14.05.2018, per il recupero di Aiuti Comunitari che – dal 2005 al
2012 (ad eccezione dell'anno 2006) sono stati indebitamente percepiti dal Sig. Pt_1
4 , ma è anche l'atto prodromico di accertamento pur ritualmente notificato Pt_1 all'obbligato.
A sostegno delle proprie difese eccepisce : CP_2
la tardività e inammissibilità dell'opposizione essendo le questioni controverse coperte da accertamento definitivo, poiché il logico presupposto, col quale fu contestata l'indebita percezione di provvidenze comunitarie e, quindi, accertato l'obbligo di restituzione e intimato il pagamento era è il provvedimento di accertamento amministrativo distinto al prot. UCCU.6738 del 04.12.2013, anch'esso richiamato dal ricorrente (anche) nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Quest'ultimo è l'atto mediante il quale si è già definitivamente contestata al Sig.
l'obbligazione di pagamento accertandosi l'indebita percezione di Parte_1 contributi comunitari. Detto atto per essere utilmente contestato, sarebbe dovuto essere impugnato dinanzi al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica e, nell'inerzia del soggetto che aveva titolo a impugnare, è ormai divenuto definitivo sicchè non potrà altrimenti proporsi alcuna valida eccezione sulla legittimità o fondatezza di detto accertamento.
Sostiene come ma nel caso di specie la prima delle due funzioni (accertamento della pretesa) non è integrata nell'atto impugnato ma si è già definitamente consumata con l'acquisita definitività degli effetti di un provvedimento amministrativo prodromico all'ingiunzione fiscale medesima sicchè quest'ultima potrebbe impugnarsi – nel termine di legge – solo per vizi propri
In conclusione afferma la convenuta il presente giudizio deve qualificarsi CP_2 come opposizione all'esecuzione (perchè tale deve qualificarsi la domanda introduttiva) proposta avverso la cartella è inammissibile per almeno due ordini di ragioni. Considerato il tenore della citazione, il Sig. assume di Parte_1
impugnare la cartella per questioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo
(che erroneamente ritiene integrato nell'ingiunzione fiscale, anche se la circostanza dell'errore in cui è incorso il ricorrente è ininfluente ai fini del decidere) si
5 propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo
480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto. Quindi, l'opposizione a cartella di pagamento – che va qualificata come opposizione agli atti esecutivi - andava proposta al Tribunale Ordinario nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato. In questo caso l'errore del “ricorrente” è evidente dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso perchè tardivamente proposto presso Giudice comunque incompetente per valore.
Da ciò deriva che non è in nessun caso decorso il termine per la maturazione della prescrizione estintiva, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente.
Aggiunge sempre per contestare le infondate deduzioni del ricorrente, che nessuno degli atti che logicamente precedono la cartella di pagamento nella serie procedimentale, ossia l'accertamento amministrativo e l'ingiunzione fiscale, sono mai stati oggetto di sospensione di alcun genere;
anzi, il primo degli atti è definitivo e insindacabile mentre per l'opposizione a ingiunzione fiscale il Giudice adìto si è dichiarato incompetente a decidere. Inoltre, è legittimo che si sia proceduto alla formazione del ruolo esattoriale per l'intero importo a credito, maggiorato di sanzioni, interessi e accessori, sul fondamento della definitività della pretesa creditoria accertata. Anzi, la domanda – subordinata - di riduzione dell'entità della pretesa, formulata dall'attore è priva di giuridico fondamento.
All'udienza di prima comparizione, le parti insistevano nelle rispettive richieste e conclusioni, parte attrice chiedeva un rinvio nell'attesa della definizione del procedimento dinanzi il Tribunale di Roma, avente ad oggetto l'impugnazione dell'ingiunzione di pagamento.
Veniva respinta la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato, e il procedimento rinviato per la decisione;
indi dopo ulteriori rinvii, per esigenze di ruolo all'udienza del 18/11/2025 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva assunta in decisione.
6 §
Occorre premettere che con il presente giudizio parte attrice ha inteso opporre la cartella esattoriale sostenendo l'insussistenza o per meglio dire la non definitività dell'atto presupposto costituito dall' ingiunzione fiscale ex art. 2 L. 39/1910.
L'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, è stata istituita dal legislatore, come recita l'intitolazione stessa del provvedimento, al fine di consentire una più rapida riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici (tra cui l'art. 1 del R.D. richiama le Province e i Comuni espressamente dichiarando lo strumento applicabile anche ai proventi del
Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati).
In particolare, ai sensi del successivo art. 2, il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente Ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
Nella versione originaria del testo era previsto che l'ingiunzione venisse vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'Ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta;
è d'uopo evidenziare che il procedimento in parola è divenuto finanche meno gravoso da quando la formalità della
“vidimazione”, prevista dalla richiamata normativa, è stata superata dall'intervenuta soppressione del potere del pretore (e, dunque, anche del Giudice di Pace) di rendere esecutivi atti emanati da Autorità amministrative, per effetto dell'art. 229 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51; tale norma ha, infatti, esplicitamente previsto che gli atti de quibus divengono esecutivi di diritto
Ovviamente, trattandosi di atto recettizio, lo stesso deve essere notificato, nella forma delle citazioni, «da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione»: ovverosia, oggi l'ente creditore, avvalendosi del descritto procedimento, dovrà, dopo aver redatto l'atto ingiuntivo
7 (in calce al quale deve essere apposta la relata di notifica), curarne la consegna all'Ufficio notifiche presso il tribunale territorialmente competente perché venga effettuata la notifica al debitore a mezzo ufficiale giudiziario.
Pertanto, con tale strumento si è dato luogo alla creazione di un atto che, quanto alle somme aventi natura di entrate privatistiche, cumula in sé le caratteristiche e gli effetti del decreto ingiuntivo e del precetto e quanto alle somme più propriamente di natura pubblicistica, riassume i caratteri propri del ruolo e della successiva cartella di pagamento;
in entrambi i casi sempre e comunque autonomamente esecutivi ex lege.
Orbene, ciò posto, non può dubitarsi che nel caso di specie, il titolo esecutivo avente come detto le caratteristiche di decreto ingiuntivo e atto di precetto, è costituito dall'ingiunzione fiscale oggetto di giudizio di impugnazione dinanzi il
Tribunale di Roma, definito con sentenza del n. 11997 del 01.08.2023 prodotta in atti.
Sotto questo aspetto non si ritiene condivisibile la tesi della convenuta CP_2
secondo cui l'ingiunzione fiscale dovrebbe intendersi come preavviso di avvio dell'azione esecutiva da parte rinvenendosi il titolo esecutivo unicamente CP_2
nell'atto di accertamento amministrativo che laddove non impugnato assumerebbe la veste di titolo esecutivo.
In ogni caso deve rilevarsi come l'attore non contesta l'esistenza del titolo esecutivo, ma il fatto che lo stesso sia stato impugnato e pertanto non definitivo;
da questo punto di vista anche nell'arresto giurisprudenziale offerto dalla convenuta
(Cassazione civile, sez. I, 07/10/1996, n. 8764 ), si afferma, che anche laddove CP_2
l'ingiunzione sia riproduttiva di un precedente titolo di accertamento della pretesa tributaria, l'ingiunzione assume valore sul piano dell'esigibilità della pretesa tributaria.
Ciò posto, proprio per le motivazioni addotte dall'attore in questo giudizio, non può prescindersi dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 11997 del 01.08.2023 che
8 ha respinto l'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale, in quella sede proposta dal
. Parte_1
Invero il Tribunale di Roma ha affermato la legittimità dell'ingiunzione, sostenendo come la procedura ex R.D. n. 639/1910 è utilizzabile, infatti, per il recupero di tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili dell'Amministrazione, ad eccezione delle somme dovute a titolo di illecito ( v. Cass. n. 604/1998). Deve ritenersi legittima la procedura di ingiunzione fiscale adottata da ai sensi del CP_2
R.D. 639/1910 per il recupero delle somme indebitamente erogate all'attore per le campagne dal 2007 – 2012.
l' fonda la pretesa restitutoria con riferimento ai fatti emersi in sede di CP_2 accertamento sulle domande presentate dall'attore: scostamento oggettivo
(discordanza tra la superficie dichiarata dal produttore ai fini della percezione dei premi e la superficie rideterminatasi al netto delle particelle contestate) superiore al 50% in tutte le annualità eccetto per la domanda unica 2006.
Tale discostamento della superficie è emerso dai controlli amministrativi effettuati sulla Domanda Unica presentata dall'attore per l'inserimento nelle dichiarazioni di consistenza aziendale di terreni di cui l'attore non aveva la legittima disponibilità, come risulta dalle sommarie informazioni dei legittimi proprietari, escussi dalla
Guardia di Finanza.
La conseguenza di tale accertamento ha operato la decadenza totale degli aiuti sia a norma degli artt. 51 e 53 del Reg. CE. 796/04 (per le DU 2005, 2007 2008 e 2009) sia a norma degli artt.58 e 60 del Reg.CE n.1122/09 (per le altre campagne).
Lo scostamento tra superficie dichiarata e accertata per le campagne 2005, 2007,
2008, 2009, 2011 e 2012 è risultato superiore al 50% con la conseguenza dell'esclusione totale dall'aiuto per ciascuna campagna come previsto dall'art. 53 del Reg 796/04 e 60 del Reg. 1122/09 e dall'art. 51 del Reg 796/04 e 58 Reg
1122/09.
9 Nel merito rileva il tribunale capitolino, come l'attore sostiene che in riferimento alla normativa comunitaria elemento imprescindibile per l'ottenimento dei premi è l'effettiva disponibilità dei terreni, quale condizione richiesta dal legislatore comunitario per
l'erogazione dei premi, restando a questi indifferenti le questioni civilistiche che riguardano
i formali titoli di legittimazione.
L'illegittimità della restituzione del premio comunitario erogato da ritenendo CP_2 insussistente lo scostamento oggettivo della superficie dichiarata, “discordanza che deve ritenersi rientrare nell'ipotesi del 3% e l'eccesso tra superficie dichiarata e determinata del tutto irrilevante”.
La legislazione comunitaria e nazionale richiede espressis verbis la sussistenza di idoneo titolo giuridico ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario: reputa necessario che
l'aspirante possa vantare la disponibilità dei terreni in quanto legittimato da uno dei titoli presi in considerazione dalla disciplina di riferimento non essendo a tal fine sufficiente che
l'interessato asserisca di avere la materiale disponibilità dei terreni occorrendo che tale disponibilità scaturisca da uno dei titoli giuridici idonei a farla conseguire.
Appare evidente che, secondo il quadro delineato dalle predette scelte discrezionali, per ottenere i contributi comunitari è necessaria la “disponibilità” dei terreni su validi titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato e sul fatto che tali titoli non siano irregolari rispetto all'interesse fiscale dello Stato (vale a dire che la proprietà deve essere catastalmente conosciuta e che, ovviamente ove normativamente previsto, il contratto che costituisce la fonte del diritto di godimento personale del bene sia registrato), con l'onere di fornire la prova della sussistenza dei citati titoli.
Va osservato che, la conclusione del procedimento in senso favorevole per il richiedente costituisce una conseguenza alla presentazione di una domanda completa di documentazione da cui appaiano sussistenti le condizioni necessarie per ottenere i benefici richiesti.
La successiva perdita dei benefici, anche se riconosciuti con la domanda si verifica nel caso di riscontro dell'effettiva mancanza delle condizioni, a fronte della apparenza della
10 sussistenza dei requisiti, derivante da dichiarazioni false sui titoli o attestanti situazioni concrete non corrispondenti alla realtà effettiva.
Ne consegue secondo il Tribunale di Roma che, la disponibilità dei terreni, sulla cui estensione sono commisurati gli aiuti comunitari, deve essere “titolata” non essendo sufficiente la mera detenzione di fatto.
Inoltre rileva il Tribunale di Roma come nell'ipotesi in esame, nella formazione dei titoli da parte del produttore, si è determinato il superamento dei “limiti di tollerabilità” (differenza tra la “superficie dichiarata” e quella “determinata” superiore allo 0,5% o ad un ettaro), in base alle disposizioni comunitarie vigenti di cui all'art. 53 del Reg. CE n.796/2004 ( per le annualità 2007- 2009) e l'art. 60 del
Reg. CE n.1122/2009 ( per le annualità 2010-2011), applicabile quando la differenza tra la “superficie dichiarata” e la “superficie determinata in conformità ai criteri ivi specificati” è dovuta a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale.
In conclusione il rigetto dell'opposizione avverso il titolo esecutivo posto a fondamento della cartella impugnata, disposto dal Tribunale di Roma con la sentenza sopra richiamata, unitamente al rigetto degli altri motivi di opposizione dedotti, fra cui l'invocata prescrizione dell'azione di recupero, comportano il rigetto dell'opposizione avverso la cartella impugnata.
Le ragioni della decisione, costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
- il Tribunale di Enna , in funzione di giudice unico, rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'atto Parte_1
impugnato.
-compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Enna 22/12/2025 Il G.O.P.
Dott. Pier Maria Carà
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