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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5750 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
TRA
A LO elettivamente domiciliato rappresentato e difeso Parte_1 come in atti;
-OPPONENTE-
E
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti;
Controparte_1
- OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame. 2. Al fine di comprendere la fattispecie portata all'attenzione di questo Giudice ed i motivi di opposizione è necessario ricostruire sia pure brevemente i fatti per cui è causa.
Al Comune di San Felice a Cancello, veniva notificato il 13/09/2024 l'atto di precetto avente ad oggetto somme richieste con decreto ingiuntivo n.711/2023 emesso in data 06.03.2023 e notificato in data 08.03.2023, con il quale veniva intimato il pagamento in favore della , subentrata nel rapporto contrattuale con Controparte_1
a seguito dell'atto di cessione del 30.08.2018 con la Società Sace Fct Spa Parte_2 precedentemente acquisiti con atto di cessione con , la complessiva somma di Pt_2 euro 51.880,80 Il predetto atto è stato notificato in forza del titolo esecutivo richiesto da
, su fatture emesse dalla Società per il periodo dal 2013- Controparte_1 Pt_2
2014.
Il Comune di San Felice a Cancello (CE) con delibera n. 7 del 01/12/2016 del
Commissario Straordinario ha dichiarato il proprio dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 del T.U.E.L sugli enti locali, pertanto il creditore che vantava credito era tenuto a presentare istanza di ammissione al passivo.
Sulla base di tali motivazioni il ha impugnato il precetto Parte_3 deducendone la illegittimità.
Si è costituita l'opposta chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in quanto subito dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione ha preso atto dell'intervenuto dissesto dichiarando di voler rinunciare al precetto.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 13 maggio
2025 lo scrivente Magistrato, riservava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate
(diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999
n.2574).
L'istante contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione sia Tale fattispecie si inquadra nell'ambito di operatività dell'art.615 cpc (cfr Cass.17866/05).
4. Passando all'esame del merito giova osservare che risulta dagli atti e dalla dichiarazione di parte la rinuncia al precetto:
“In ogni caso, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'atto di CP_1 precetto notificato il 13.09.24 e chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite. In via preliminare si deve affrontare la questione se le dichiarazioni delle parti possano essere interpretate come fatto sopravvenuto che rende superflua la pronuncia del Giudice.”
Sul punto, pur non ignorando la recente sentenza che postula come necessaria, anche per la dichiarazione congiunta della cessata materia del contendere, la necessità della procura speciale ( Cass. Sez. 2, sentenza n. 149 del 08/01/2014), ritiene questo
Giudice di dover sposare altro e diverso orientamento, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, la dichiarazione di rinuncia al precetto versata in atti –
a parere di questo Giudice – può essere interpretata come conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo sfociante in una pronuncia dichiarativa di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr.Cass n.7185/2010).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr Cass.n.13217/2013).
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale di merito e di legittimità, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr. Cass.1089/03). Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio e pure in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa, risulti indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass.5286/93). La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e ragionevolezza del processo incentrata al principio di economicità processuale. Per fatti sopravvenuti o il diritto azionato trova compiuta realizzazione, ovvero sopravviene la carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime tuttavia il giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali secondo la soccombenza virtuale ed alla luce del principio di causalità.
Nel caso che oggi ci occupa tuttavia l'opposto non ha mai proseguito nella azione esecutiva minacciata con l'intimato precetto ed il giudizio de quo ha dato vita ad una scarsa attività processuale
Pertanto alla luce del disposto di cui al secondo comma dell'art.92 cpc e richiamando all'uopo i principi espressi da Corte Costituzionale n.77/20218 le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
DICHIARA cessata la materia del contendere;
LETTO l'art.92 co 2 cpc
COMPENSA le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 13 maggio 2025.
Il Giudice
Dr. ssa Linda Catagna