TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/11/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
OR, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127ter c.p.c., soltanto dalla ricorrente il 14 Ottobre 2025 in sostituzione dell'udienza del 14 Novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 173 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa
DA
la signora , nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1
Casteltermini (AG), in Piazza On. Vaccaro n. 3, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Casteltermini, nel Viale Matteotti n. 20, presso lo studio dell'Avv. Filippo Pellitteri, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione a ordinanza - ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e 22 della legge n.
689/1981,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede a Roma, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Picone nn. 20/30, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonsino Imparato giusta procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Oggetto: Opposizione a ordinanza - ingiunzione.
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
1 1.- In fatto. Con ricorso ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e 22 della legge n. 689/1981,
depositato il 18 Gennaio 2025, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti a mezzo pec dell'11 Febbraio 2025, la signora Parte_1
proponeva opposizione avanti l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, avverso l'ordinanza - ingiunzione n. OI-002973726, Protocollo n. .0100.10/12/2024.0370869, CP_1
notificatale per posta il 3 Gennaio 2025. Specificando che con tale provvedimento, relativo all'atto di accertamento n. .0100.30/05/2024.0176282 del 30 Maggio 2024 riferito CP_1 all'anno 2022, l' - sede di Agrigento, le aveva Controparte_1
ingiunto, alla stregua di titolare e legale rappresentante/responsabile della ditta individuale GF
COSTRUZIONI DI GIARRIZZO CALOGERA RITA, il pagamento dell'importo di € 8.317,67
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre le spese di notifica. Ciò perché, nella spiegata qualità, aveva omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 12 Settembre 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 dell'11 Novembre 1983, come sostituito dall'art. 3, VI comma, del D. Lgs.
n. 8 del 15 Gennaio 2016, e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48 del 4 Maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 Luglio 2023. All'uopo la opponente formulava un unico motivo per contrastare la citata ordinanza - ingiunzione. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, testualmente, di: “1) Ritenere e dichiarare nulla, priva di efficacia e, comunque, annullare, con qualsiasi statuizione l'Ordinanza Ingiunzione impugnata e la contestazione della violazione dell'art. 2, comma 1bis, D.L. 463/1983, apparentemente notificata il 30.05.2024, per tutti i motivi di cui al ricorso;
2) Accertare, ritenere e dichiarare che l'opponente nulla deve all' per le causali di CP_1 cui alla Ordinanza Ingiunzione ed alla Contestazione della Violazione dell'art. 2, comma 1bis,
D.L. 463/1983 apparentemente notificata il 30.05.2024, per decadenza dal potere sanzionatorio dell' ed, in conseguenza, dichiarare l'inesistenza di ogni pretesa CP_1 sanzionatoria contro la ricorrente con qualsiasi statuizione;
3) Condannare l' al rimborso a favore della ricorrente delle somme che dovesse CP_1
essere costretta a pagare nelle more del presente giudizio oltre interessi legali dal dì dell'effettivo esborso al soddisfo”.
L' , in persona del presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 9 Ottobre 2025 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto deduceva che, a seguito di riesame
2 della posizione in questione, aveva provveduto ad annullare d'ufficio in autotutela la menzionata ordinanza - ingiunzione con la disposizione n. 010000-25-0365 del 15 Luglio 2025.
Sulla base di tale fatto domandava al Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro,
di dichiarare cessata la materia del contendere.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 14 Novembre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto soltanto dalla ricorrente il 14
Ottobre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2.- In diritto. Nella ipotesi che ci occupa deve essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere. Invero, sulla scorta di quanto espressamente affermato dall' CP_1
in seno alla memoria di costituzione depositata il 9 Ottobre 2025, è possibile constatare una dirimente e troncante circostanza. Segnatamente che, il prefato ente ha provveduto ad annullare d'ufficio in autotutela l'ordinanza - ingiunzione n. OI-002973726, Protocollo n.
.0100.10/12/2024.0370869, opposta, notificata per posta alla signora CP_1 Parte_1
il 3 Gennaio 2025, relativa all'atto di accertamento n. .0100.30/05/2024.0176282 del
[...] CP_1
30 Maggio 2024 riferito all'anno 2022. Tale decisione discende dal fatto che, l'enunciato atto di accertamento, prodromico alla ordinanza - ingiunzione in dibattito, è stato notificato alla ricorrente il 14 Giugno 2024, oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
L'annullamento in autotutela di quest'ultima è stato disposto dal dirigente responsabile della sede di Agrigento dell' con la disposizione n. 010000-25-0365 del 15 Luglio 2025, CP_1
allegata nel rispettivo fascicolo di parte, che è stata da egli sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, II comma, del D. Lgs. n. 39/1993. In conseguenza di quanto testé rilevato viene meno lo scopo cui è stato finalizzato il ricorso che ha incoato la vertenza processuale sottoposta a disamina. Tant'è vero che, da un lato, l' nell'ambito CP_1
della ricordata memoria di costituzione ha chiesto all'adita autorità giudiziaria di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
dall'altro, con le note scritte depositate il 14 Ottobre 2025 il legale della opponente ne ha preso atto, aderendo alla richiamata richiesta. In proposito occorre rilevare che, per costante esegesi giurisprudenziale la declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone non solo che nel corso del processo sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore; ma, altresì, che tutte le parti concordino sull'esistenza dell'evento e sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr.: Cass. n. 1950/2003; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 16150/2010). Or dunque,
3 nel caso di specie la circostanza che in un momento antecedente alla celebrazione della prima udienza del presente giudizio, fissata ex art. 127ter c.p.c. per il 14 Novembre 2025, l' , CP_1
mediante la citata disposizione, ha annullato in autotutela l'atto in contestazione, determina,
senza ombra di alcun dubbio, la cessazione della materia del contendere. Ciò in quanto, ha comportato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in ius, facendo venire meno l'interesse delle parti in causa a ottenere la normale definizione della controversia. Peraltro, come sopra evidenziato, il fatto che nell'ipotesi qui considerata è cessata la materia oggetto del contendere, oltre che essere debitamente dedotto dall' , è stato riconosciuto anche CP_1
dall'odierna istante. Sicché, a fronte di tale innegabile situazione, va in questa sede dichiarata la cessazione della materia oggetto di contesa.
3.- Infine, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, si palesa necessario rilevare un significativo aspetto. Precipuamente, la disposizione n. 010000-25-0365 del 15
Luglio 2025, con la quale il citato Istituto ha annullato in autotutela l'ordinanza - ingiunzione in argomento, è stata adottata soltanto dopo il deposito del ricorso, con cui è stata incoata la vertenza processuale in esame, avvenuto il 18 Gennaio 2025, e successivamente alla rispettiva notificazione nei suoi confronti, compiuta a mezzo pec inviata l'11 Febbraio 2025. Pertanto, avendo indotto la signora ad adire l'autorità giudiziaria, per il principio Parte_1 della soccombenza, l'ente resistente deve essere condannato a rifonderle le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara OR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'intervenuta cessazione della materia oggetto del contendere;
- infine, condanna l' a rifondere alla signora le spese del CP_1 Parte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.100,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 14 Novembre 2025.
Il Giudice
Barbara OR
4