CASS
Sentenza 3 aprile 2026
Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 8354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8354 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21741/2021 R.G., proposto da CA ZA;
rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; domiciliato presso lo Studio dell’Avv. Fabrizio Gizzi, in Roma, Via Oslavia n.30; con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrente- nei confronti di VA ZA;
rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ., domiciliato presso lo Studio dell’Avv. Domenico Giugni, in Roma, Via A. Secchi n.8; con domiciliazione digitale ex lege;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8354 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 03/04/2026 2 -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 1257/2021 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 4 agosto 2021; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2026 dal Consigliere AO IA;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udìto l’Avv. Fabrizio Gizzi, in sostituzione dell’Avv. CA ZA con delega, per parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso del 24 maggio 2017 CA ZA impugnò di invalidità e inefficacia, dinanzi al Tribunale di Ravenna, il contratto con cui suo padre, NO ZA, qualche mese prima della morte, avvenuta il 26 dicembre 2016, aveva concesso in comodato ventennale a suo fratello, VA ZA, un immobile ubicato nel Comune di Cervia, Frazione di Milano Marittima. 2. Costituitosi il convenuto e intervenuti in giudizio altri soggetti, con ordinanza del 7 agosto 2018, il Tribunale di Ravenna, in accoglimento dell’eccezione sollevata da VA ZA, dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Forlì, senza provvedere sulle spese e rinviandone la liquidazione “al definitivo”. 3. Questa ordinanza fu impugnata con regolamento di competenza da CA ZA, che censurò la statuizione declinatoria della competenza, e con appello da VA ZA, che censurò il capo accessorio sulle spese, dolendosi che le stesse non fossero state liquidate in suo favore, quale parte vittoriosa. 4. Investita di quest’ultima impugnazione, la Corte d’appello di Bologna – preso atto della pendenza, presso questa Corte di legittimità, 3 del regolamento di competenza proposto avverso la medesima ordinanza da CA ZA e avuto riguardo al carattere pregiudicante della relativa decisione – dispose che il giudizio fosse sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. 5. Dopo che la Corte di cassazione, con ordinanza 9/06/2020, n. 10936, ebbe dichiarato la competenza del Tribunale di Ravenna in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto da CA ZA, quest’ultimo provvide alla riassunzione del giudizio. 6. Con sentenza 4 agosto 2021, n. 1257, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato «nulla doversi provvedere da parte di questa Corte», ritenendo di non dover provvedere né sul merito dell’impugnazione, né sulle spese del relativo giudizio. La Corte territoriale ha al riguardo osservato che, sebbene fosse originariamente «ammissibile l’appello di VA ZA, vittorioso sulla questione di competenza, diretto ad ottenere la rifusione delle spese processuali sulle quali il giudice dichiaratosi incompetente aveva omesso di pronunciare», tuttavia, una volta sopravvenuta l’ordinanza della Corte di legittimità che aveva confermato la competenza del giudice inizialmente adìto, alle spese della fase precedente a tale ordinanza avrebbe dovuto provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio riassunto, nel quale avrebbero conservato rilevanza gli atti compiuti sino al provvedimento di incompetenza cassato;
tra gli atti della fase precedente alla cassazione dell’ordinanza di incompetenza sarebbero rientrati anche quelli relativi al giudizio d’appello, con conseguente devoluzione al Tribunale di Ravenna della competenza a provvedere sulle relative spese, in sede di decisione definitiva sulla causa riassunta. 4 7. Avverso la sentenza della Corte bolognese ha proposto ricorso per cassazione CA ZA, sulla base di tre motivi. Ha risposto con controricorso VA ZA. La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vista della quale entrambe le parti avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 17 ottobre 2025, n. 27753. Il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria per l’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.. Il ricorrente sostiene che l’affermazione della Corte territoriale – secondo cui la liquidazione delle spese del giudizio d’appello spetterebbe al Tribunale di Ravenna, all’esito del giudizio riassunto in seguito all’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, quale giudice competente a regolare le spese relative all’intera fase svoltasi dinanzi ad esso sino all’erronea dichiarazione di incompetenza – si porrebbe in palese contrasto con la regola stabilita dall’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi della quale, il giudice, con la sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Questa regola – soggiunge il ricorrente – avrebbe dovuto essere applicata nella fattispecie, avuto riguardo alla circostanza che la 5 soccombenza può essere determinata anche da ragioni processuali e che con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha effettivamente emesso una pronuncia conclusiva del processo dinanzi a sé; d’altra parte, al Tribunale di Ravenna, come giudice di prime cure, non avrebbe potuto essere rimessa la liquidazione delle spese di una fase superiore, della quale, tra l’altro, non aveva avuto cognizione. 1.2. Con il secondo motivo viene nuovamente denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., unitamente all’ error in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’interpretazione delle pronunce di legittimità citate a fondamento della propria statuizione. Il ricorrente – premesso che la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sui principi affermati dalla sentenza n. 14205/2005 delle Sezioni Unite di questa Corte, nonché dalle sentenze n. 10636/2007 e 16552/2008, emesse a sezione semplice – reputa che tali decisioni non sarebbero «pertinenti al caso di specie». Dopo aver trascritto stralci della motivazione della citata Cass., Sez. Un., n.14205/2005, sostiene che proprio il principio affermato da Cass. n. 10636/2007, e ribadito da Cass. n. 16552/2008 (in cui, tuttavia, «non si trattava di un giudizio d’appello sulle spese») – secondo il quale, accolto il regolamento di competenza, la Corte di cassazione deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ma non su quelle relative alla fase svoltasi innanzi al giudice dichiaratosi incompetente –, implicherebbe che, nella fattispecie, alle spese della fase di impugnazione avrebbe dovuto provvedere la Corte d’appello con la sentenza conclusiva del relativo giudizio, non potendo il Tribunale di Ravenna «pronunciare circa spese che non si riferiscono alla fase dinnanzi a tale AGO proposto». 6 1.3. Con il terzo motivo viene denunciato, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza. CA ZA, ribadito che il giudizio d’appello si sarebbe concluso con la soccombenza di VA ZA, sia pure per motivi processuali, sostiene che l’errore manifesto commesso della Corte bolognese nel rimettere la liquidazione delle spese del giudizio al Tribunale ravennate, prima facie inquadrabile nell’error iuris, concreterebbe altresì un error in procedendo. 2. I motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono complessivamente fondati, nei limiti e con le precisazioni seguenti. 2.1. La delibazione della questione se la Corte territoriale, nel pronunciare sull’appello proposto da VA ZA, fosse o meno tenuta a provvedere sulle relative spese, pone preliminarmente il problema dell’originaria ammissibilità dell’appello medesimo;
problema che, sua volta, rimanda a quello della identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento di incompetenza. 2.2. Come è noto, secondo un rigoroso orientamento, prevalso nella giurisprudenza più risalente di questa Corte, la condanna alle spese contenuta nella sentenza di incompetenza (che chiude il processo davanti al giudice ritenutosi incompetente, e quindi deve recare la pronuncia sulle spese: art.91, primo comma, cod. proc. civ.) dovrebbe essere impugnata in via autonoma con il mezzo di gravame ordinario indipendentemente e separatamente dall’istanza di regolamento di competenza, e quindi anche quando si proponga detta istanza (in tal senso, tra le altre, sino alle soglie del nuovo millennio e anche oltre, Cass. 26/08/1966, n.2276; Cass. 11/02/1969, n.458; 7 Cass. 8/07/1983, n.4611; Cass. 24/10/1986, n.6234; Cass. 13/06/1991, n.6664; Cass.11/10/1995, n.10606; Cass. 29/03/2002, n.4263; Cass. 2/09/2004, n.17665). Le sentenze di incompetenza che, doverosamente, recano anche la pronuncia sulle spese processuali, sarebbero, dunque, suscettibili di impugnazione secondo il criterio del c.d. “doppio binario”: regolamento necessario in ordine alla dichiarazione di incompetenza, impugnazione ordinaria in relazione alle spese processuali. Il rigore di questo indirizzo trovava fondamento nel rilievo che, in tema di regolamento di competenza, non sarebbero ammissibili censure che possano portare all’esame di questioni estranee alla competenza, che la Corte di legittimità è chiamata a regolare, poiché il suo compito, in questa sede, sarebbe limitato alla sola designazione del giudice competente. 2.3. È, peraltro, altresì noto che la tesi del “doppio binario” è stata dapprima contrastata, sulla base del diverso orientamento prevalso nella giurisprudenza di questa Sezione (cfr., ad es., Cass. 4/08/2000, n. 10232) e successivamente superata, sulla scia dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza 6 luglio 2005, n.14205. Con questa pronuncia, il massimo consesso di questa Corte ha posto in evidenza, infatti, da un lato, che il regolamento di competenza su istanza di parte costituisce un mezzo di gravame al quale si applicano, salvo specifiche deroghe, le disposizioni generali sulle impugnazioni e, tra queste, quella di cui all’art.336, primo comma, cod. proc. civ., che comporta la caducazione del capo sulle spese a seguito della eliminazione della pronuncia di incompetenza;
dall’altro lato, che, a norma dell’art.91 cod. proc. civ., la pronuncia sulle spese processuali è consequenziale ed accessoria alla definizione del giudizio davanti al 8 giudice adìto, tanto che il giudice deve procedervi anche d’ufficio, salvo che vi sia stata una espressa rinuncia della parte vincitrice. Ciò comporta che la pronuncia in tema di spese processuali non può essere considerata una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, onde la rimessione alla Cassazione della questione di competenza, attraverso l’istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronuncia in tema di spese. Da tali rilievi si è tratta la regola generale per cui la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento di incompetenza non deve essere separatamente impugnata con il mezzo ordinario di gravame previsto per le sentenze emesse dal giudice dichiaratosi incompetente, poiché l’impugnazione della dichiarazione di incompetenza (attraverso il regolamento necessario di competenza previsto dall’art.42 cod. proc. civ.) devolve alla Corte di cassazione anche la cognizione sulla pronuncia consequenziale in tema di spese, sia stata o meno tale pronuncia impugnata dalla parte (il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2005, si è successivamente consolidato: v., recentemente, Cass. 25/01/2024, n. 2424). 2.4. Le stesse Sezioni Unite hanno tuttavia altresì evidenziato che residuano due ipotesi in cui la pronuncia sulle spese contenuta in una sentenza dichiarativa di incompetenza può essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione consentito avverso le decisioni del giudice che si è dichiarato incompetente. La prima ipotesi è quella in cui il soccombente sulla questione di competenza non contesti la dichiarazione di incompetenza, ma si lamenti soltanto della pronuncia di condanna alle spese, a cui pertanto limita le proprie censure (criticandone, ad es., l’eccessiva liquidazione). 9 In siffatta ipotesi, l’impugnazione, per definizione, non pone alcuna questione di competenza, onde manca il presupposto per una “statuizione” della Cassazione sulla competenza ai sensi dell’art.49, secondo comma, cod. proc. civ. e, quindi, per il regolamento di competenza (cfr., oltre alla citata sentenza del massimo consesso di questa Corte, Cass. 28/08/2024, n. 23253, nonché, sia pure con riguardo alla statuizione di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., Cass. 20/06/2017, n. 15347). Piuttosto, in questo caso, poiché non viene in questione la dichiarazione di incompetenza, l’impugnante non è legittimato a proporre il regolamento di competenza e ha invece l’onere di censurare la pronuncia sulle spese attraverso la proposizione del mezzo ordinario di impugnazione. È evidente che ove, al contrario, la parte soccombente sulla questione di competenza, contestando la dichiarazione di incompetenza con l’istanza di regolamento, intenda muovere anche censure contro la sola pronuncia sulle spese (in via subordinata al mancato accoglimento del regolamento), tali censure devono essere proposte con la stessa istanza di regolamento, con la quale si impugna, necessariamente ed in via consequenziale, anche la statuizione sulle spese. La seconda ipotesi è quella in cui la censura contro la statuizione sulle spese (contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza) sia proposta dalla parte che ha avuto ragione sulla questione di competenza (la quale, per esempio, si lamenti della insufficiente o – come nel caso in esame – omessa loro liquidazione). Anche in questa ipotesi l’impugnante non pone alcuna questione di competenza, avendo anzi ottenuto dal giudice che l’ha declinata 10 l’accoglimento della relativa eccezione. Pertanto, anche in questa ipotesi, mancando, nell’impugnazione, la funzione del regolamento di competenza, la parte non è legittimata alla sua proposizione e la censura contro la pronuncia sulle spese va proposta con il mezzo ordinario di impugnazione (v., oltre a Cass. Sez. Un., 6/07/2005, n. 14205, cit., anche le citate Cass. 20/06/2017, n. 15347 – concernente la statuizione di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. – e Cass. 28/08/2024, n. 23253; v., inoltre, Cass. 5/11/2021, n. 32003 e Cass. 21/01/2022, n.1848). 2.5. La ricognizione dei mezzi di impugnazione esperibili, nelle diverse ipotesi, avverso la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento dichiarativo di incompetenza, sulla base dei criteri affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di ritenere che l’appello proposto da VA ZA per censurare l’omessa liquidazione delle spese da parte del Tribunale ravennate, dichiaratosi territorialmente incompetente sulla domanda proposta da CA ZA, era originariamente ammissibile. Nella vicenda in esame, infatti, si integrava proprio la seconda delle due ipotesi in cui la pronuncia sulle spese (nella specie, l’omessa liquidazione) contenuta in una sentenza dichiarativa di incompetenza può essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto per le sentenze del giudice che si è dichiarato incompetente. La Corte d’appello di Bologna, dunque, non avrebbe potuto definire immediatamente il giudizio con una sentenza di inammissibilità dell’appello, condannando l’appellante alla refusione delle spese in favore dell’appellato, dovendo piuttosto valutare se sussistessero le condizioni per delibare il merito del gravame. 11 2.6. Tra queste condizioni si poneva quella, negativa, della mancata proposizione, da parte di CA ZA, dell’istanza di regolamento di competenza avverso la statuizione con cui il giudice ravennate aveva declinato la propria competenza. La citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nell’individuare le due ipotesi sopra illustrate in cui la statuizione sulle spese contenuta in una sentenza di incompetenza può essere impugnata con il mezzo ordinario di gravame previsto per le decisioni del giudice che si è dichiarato incompetente, ha evidenziato che nella seconda ipotesi (ovverosia, nel caso in cui la censura contro la decisione sulle spese sia proposta dalla parte che ha avuto ragione sulla questione di competenza) può accadere che l’impugnazione ordinaria con cui è veicolata questa censura venga preceduta o seguita dall’istanza di regolamento di competenza proposto dalla parte soccombente sulla stessa questione. Questa evenienza non incide sulla legittimazione della parte vittoriosa sulla questione di competenza che intenda dolersi della statuizione sulle spese, in quanto, non essendo consentito nel procedimento per regolamento di competenza il ricorso incidentale, (arg. ex art. 47 cod. proc. civ.), l’impugnazione della sola pronuncia sulle spese (non solo allorché venga proposta per prima, ma anche quando segua l’istanza di regolamento di competenza) non può che essere veicolata attraverso il mezzo ordinario: pertanto la proposizione dell’istanza di regolamento ad opera della parte soccombente sulla questione di competenza non incide sull’ammissibilità dell’impugnazione ordinaria ad opera della controparte avverso la sola statuizione sulle spese. 12 2.7. L’evenienza in esame, se non incide sulla legittimazione della parte, incide però sui poteri del giudice investito ammissibilmente della detta impugnazione ordinaria: infatti, poiché il regolamento di competenza proposto preventivamente o successivamente dalla controparte investe necessariamente, come si è detto, anche la pronuncia consequenziale sulle spese, il giudizio di impugnazione ordinaria avverso tale pronuncia non può essere deciso prima del regolamento di competenza, dato che l’eventuale accoglimento dell’istanza di controparte comporterebbe la cassazione anche della pronuncia sulle spese, onde verrebbe a mancare l’oggetto della impugnazione ordinaria (così Cass., Sez. Un., 6/7/2005, n. 14205, cit., par.
5.6. dei Motivi della decisione). In tale evenienza (doppia impugnazione, ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali, il giudice dell’impugnazione ordinaria, se non può dichiararne l’inammissibilità (essendo la parte impugnante pienamente legittimata a proporre il mezzo ordinario di gravame), non può neppure delibarne il merito: egli, stante il carattere pregiudicante della pronuncia sul regolamento di competenza, deve piuttosto sospendere il giudizio, in attesa del provvedimento regolatorio della competenza da parte della Corte di cassazione, il quale, in caso di accoglimento dell’istanza, travolgerebbe anche la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del giudice che si è erroneamente dichiarato incompetente. 2.8. Nel caso in esame, l’evenienza della doppia impugnazione si è effettivamente verificata, in quanto all’appello proposto da VA ZA avverso l’omessa liquidazione delle spese si è accompagnata l’istanza di regolamento di competenza proposta da CA ZA, 13 soccombente sulla relativa questione. Esclusa, dunque, l’inammissibilità dell’appello, non sussistevano peraltro neppure le condizioni per esaminarlo nel merito, sicché correttamente la Corte felsinea ha disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione di quello di legittimità funzionale a regolare la competenza. 2.9. In relazione all’ipotesi di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali e di conseguente sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio di impugnazione ordinaria sino alla pronuncia della Corte di cassazione sul regolamento di competenza, occorre tuttavia chiarire quali conseguenze si producono in seguito alla definizione del procedimento “pregiudicante” con accoglimento dell’istanza di regolamento. Al riguardo non è dubbio che – come già si è detto – la pronuncia di accoglimento del regolamento necessario di competenza avverso la pronuncia dichiarativa della incompetenza del giudice adìto comporta la caducazione non solo della declaratoria di incompetenza ma anche della statuizione sulle spese emanata dal giudice dichiaratosi incompetente (Cass., Sez. Un., n. 12405/2005, par.6 dei Motivi della decisione;
cfr., inoltre Cass. 12/08/2011, n. 17228; Cass. 25/08/2015, n. 17130). A sua volta, la caducazione del provvedimento dichiarativo di incompetenza, in entrambi i capi in cui è articolato (quello principale sulla competenza e quello accessorio sulle spese) implica la caducazione dell’impugnazione ordinaria proposta avverso il capo delle spese: ciò, in ragione, da un lato, del sopravvenuto venir meno dell’oggetto di tale impugnazione (Cass., Sez. Un., n. 12405/2005, par.
5.6 dei Motivi della decisione), dall’altro, degli effetti della 14 cassazione ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., i quali si estendono, oltre che ai provvedimenti, anche gli atti di parte dipendenti dal provvedimento cassato, e dunque anche all’atto di impugnazione proposto contro la sola statuizione sulle spese, ormai cassata dall’accoglimento dell’istanza di regolamento proposta da controparte. Il giudice dell’impugnazione ordinaria proposta contro la sola statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento erroneamente dichiarativo di incompetenza, in caso di riassunzione del giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione necessaria, non può né dichiararne l’inammissibilità originaria (essendo la parte originariamente legittimata a proporre tale impugnazione e non essendo sopravvenuto il venir meno delle condizioni dell’impugnazione), né delibarlo nel merito, dovendosi limitare a dare atto della sopravvenuta “caducazione” della detta impugnazione, per effetto della cassazione del provvedimento che ne costituiva l’oggetto. 2.10. Nella vicenda in esame, l’istanza di regolamento di competenza proposta da CA ZA è stata accolta dalla Corte di cassazione con ordinanza 9 giugno 2020, n.10936, con cui è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna, con condanna di VA ZA e degli altri resistenti alle spese del procedimento. Questo accoglimento ha comportato la completa caducazione dell’ordinanza del 7 agosto 2018 del Tribunale ravennate, non solo in relazione al capo dichiarativo dell’incompetenza territoriale, ma anche in relazione al capo (negativo) sulle spese. Per effetto della cassazione dell’ordinanza, poi, si è verificato, per le ragioni sopra evidenziate, il venir meno dell’appello proposto da VA ZA, diretto a criticare l’omessa liquidazione delle spese, per sopravvenuta mancanza dell’oggetto di tale impugnazione. 15 Non è dunque censurabile, sotto tale aspetto, la pronuncia della Corte felsinea, la quale, in seguito alla riassunzione del giudizio da parte di CA ZA, ha dichiarato «nulla doversi provvedere», con ciò prendendo atto degli effetti della cassazione dell’ordinanza di incompetenza comprensiva dell’omessa liquidazione delle spese emessa dal primo giudice e, in tal modo, tenendo conto delle implicazioni della regola di cui all’art. 336 , secondo comma, cod. proc. civ., pur non citandola espressamente. Regola che viene in rilievo, giacché le vicende del giudizio sul regolamento pregiudicante e quelle del giudizio d’appello, pur inerendo a procedimenti giurisdizionali formalmente distinti, riguardano sotto il profilo dell’azione esercitata lo stesso giudizio, quantunque scissosi dopo la decisione declinatoria della competenza in due distinti procedimenti di impugnazione. 2.11. Resta da considerare se, in ipotesi di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali e di conseguente “caducazione” della prima a seguito di accoglimento della seconda (comportante la cassazione non solo della statuizione di incompetenza ma anche di quella accessoria sulle spese), il giudice dell’impugnazione ordinaria, in seguito a riassunzione dopo la debita sospensione ex art.295 cod. proc, civ., nel definire il giudizio con una sentenza correttamente intesa a dare atto degli effetti di cui all’art.336, secondo comma, cod. proc. civ., sia tenuto a regolare le relative spese (in conformità al disposto di cui all’art. 91 cod. proc. civ.) o se su di esse debba provvedere, con la sentenza definitiva all’esito del giudizio riassunto, il giudice già dichiaratosi erroneamente incompetente, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio. 16 Per la soluzione della questione – che non consta essere mai stata affrontata negli specifici termini dalla giurisprudenza di questa Corte – occorre muovere dal principio (questo, invece, reiteratamente affermato, tanto da costituire ius receptum) – secondo il quale, se, da un lato, il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla Corte di cassazione anche della decisione sul capo concernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l’onere di impugnare la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal fine un giudizio ordinario, ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione, dall’altro lato, qualora il regolamento sia accolto e il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la Corte di legittimità deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 91, cod. proc. civ., mentre sulle spese relative alla fase svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio riassunto, salva l’ipotesi della mancata riassunzione, nel qual caso le spese, ai sensi dell’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., restano a carico delle parti che le hanno anticipate (cfr., oltre alla citata Cass., Sez. Un., n. 14205/2005, Cass. 9/05/2007, n. 10636 e Cass. 18/06/2008, n. 16552). Questo principio trova fondamento nel rilievo che, a seguito della proposizione dell’istanza di regolamento di competenza, il giudizio davanti al giudice adìto non può ritenersi concluso e gli atti che sono stati compiuti dalle parti sino alla pronuncia di incompetenza (poi caducata) sono rilevanti anche per l’ulteriore corso di esso;
pertanto, non sarebbe corretto pronunciare sulle spese inerenti ai detti atti prima 17 della conclusione del grado e, quindi, prima dell’individuazione della parte soccombente, con riferimento alla pronuncia finale (cosi, in termini, Cass., Sez. Un., n. 12405/2005, par.6 dei Motivi della decisione). 2.12. Ritiene il Collegio che il suddetto principio, avuto riguardo al suo fondamento, non possa essere predicato anche in relazione alle spese del giudizio di impugnazione ordinaria della sola statuizione accessoria sulle spese contenuta nell’ordinanza di incompetenza. Infatti, pur venendo in considerazione una fase processuale meramente incidentale (per di più temporaneamente “paralizzata” dal carattere pregiudicante della decisione sull’istanza di regolamento e successivamente “caducata” dalla pronuncia di accoglimento dello stesso) che si inserisce nell’ambito di un giudizio destinato a riprendere dinanzi al medesimo giudice di primo grado, tuttavia gli atti di questa fase, diversamente da quelli compiuti dalle parti sino alla pronuncia di incompetenza, non sono atti del giudizio di primo grado aventi rilevanza per l’ulteriore corso di esso, ma sono atti che non assumono alcun rilievo ai fini dell’individuazione della parte soccombente, con riferimento alla pronuncia finale. 2.13. Esclusa l’estensione, agli atti del giudizio di impugnazione ordinaria avverso la statuizione sulle spese, del regime applicabile agli atti del giudizio di primo grado compiuti dalle parti sino all’ordinanza di incompetenza, aventi rilevanza nel prosieguo di tale giudizio dopo la cassazione dell’ordinanza medesima, resta dunque applicabile la regola generale di cui all’art. 91 cod. proc. civ., che impone al giudice del merito di provvedere, con la sentenza che chiude il processo dinanzi a lui – ed a prescindere dal contenuto di questa decisione – alla 18 regolazione delle spese secondo la regola della soccombenza, salvo che ritenga sussistenti ragioni di parziale o totale compensazione. Peraltro, in una fattispecie come quella in esame, la caducazione della declinatoria di competenza e la declaratoria della competenza del giudice adìto da parte della Corte di Cassazione, con consequenziale provvedimento per la prosecuzione del giudizio davanti al detto giudice ai sensi dell’art. 49 cod. proc. civ., non tocca il giudizio a suo tempo introdotto sulle spese o, come nel caso, sull’omessa pronuncia sulle spese. Questo giudizio, stante il ricordato rapporto di dipendenza per pregiudizialità, per proseguire deve essere oggetto di riassunzione ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ. e, ferma la sua sorte nei sensi sopra precisati, analogamente vede attribuito al giudice dell’impugnazione della statuizione sulle spese il potere di decidere sulle spese del giudizio svoltosi davanti a sé a seguito dell’applicazione dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.. È questo giudice, come giudice che definisce il giudizio davanti a sé, che deve provvedere sulle spese di tale giudizio, cioè su quelle relative all’appello. D’altra parte, la diversa soluzione affermata dalla Corte territoriale è priva di qualsiasi base normativa, atteso che, in presenza di una pronuncia che in sostanza si risolve in una rilevazione dell’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione per il venir meno del suo oggetto, nessuna norma consente al giudice d’appello di rimettere le parti, per la decisione sulle spese del giudizio di impugnazione, davanti al giudice di primo grado che la Corte di cassazione ha dichiarato competente. Va, dunque ribadito, conclusivamente, che – esclusa l’estensione, agli atti del giudizio di impugnazione ordinaria della sola statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di incompetenza, del regime 19 applicabile agli atti del giudizio di primo grado compiuti dalle parti sino alla predetta ordinanza – assume rilievo assorbente, in tale fattispecie, il disposto generale dell’art. 91 cod. proc. civ., il quale impone al giudice che chiude il processo davanti a sé (come avvenuto nel caso in esame) di provvedere sulle spese. 3. Il ricorso va dunque accolto, nei sensi di cui in motivazione, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà al regolamento delle spese del giudizio di impugnazione proposto da VA ZA in confronto di CA ZA, in conformità agli enunciati principi, provvedendo, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 gennaio 2026. Il Consigliere estensore AO IA Il Presidente EL GA IO RA
rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; domiciliato presso lo Studio dell’Avv. Fabrizio Gizzi, in Roma, Via Oslavia n.30; con domiciliazione digitale ex lege;
-ricorrente- nei confronti di VA ZA;
rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ., domiciliato presso lo Studio dell’Avv. Domenico Giugni, in Roma, Via A. Secchi n.8; con domiciliazione digitale ex lege;
Civile Sent. Sez. 3 Num. 8354 Anno 2026 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 03/04/2026 2 -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 1257/2021 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 4 agosto 2021; udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 gennaio 2026 dal Consigliere AO IA;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udìto l’Avv. Fabrizio Gizzi, in sostituzione dell’Avv. CA ZA con delega, per parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso del 24 maggio 2017 CA ZA impugnò di invalidità e inefficacia, dinanzi al Tribunale di Ravenna, il contratto con cui suo padre, NO ZA, qualche mese prima della morte, avvenuta il 26 dicembre 2016, aveva concesso in comodato ventennale a suo fratello, VA ZA, un immobile ubicato nel Comune di Cervia, Frazione di Milano Marittima. 2. Costituitosi il convenuto e intervenuti in giudizio altri soggetti, con ordinanza del 7 agosto 2018, il Tribunale di Ravenna, in accoglimento dell’eccezione sollevata da VA ZA, dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Forlì, senza provvedere sulle spese e rinviandone la liquidazione “al definitivo”. 3. Questa ordinanza fu impugnata con regolamento di competenza da CA ZA, che censurò la statuizione declinatoria della competenza, e con appello da VA ZA, che censurò il capo accessorio sulle spese, dolendosi che le stesse non fossero state liquidate in suo favore, quale parte vittoriosa. 4. Investita di quest’ultima impugnazione, la Corte d’appello di Bologna – preso atto della pendenza, presso questa Corte di legittimità, 3 del regolamento di competenza proposto avverso la medesima ordinanza da CA ZA e avuto riguardo al carattere pregiudicante della relativa decisione – dispose che il giudizio fosse sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.. 5. Dopo che la Corte di cassazione, con ordinanza 9/06/2020, n. 10936, ebbe dichiarato la competenza del Tribunale di Ravenna in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto da CA ZA, quest’ultimo provvide alla riassunzione del giudizio. 6. Con sentenza 4 agosto 2021, n. 1257, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato «nulla doversi provvedere da parte di questa Corte», ritenendo di non dover provvedere né sul merito dell’impugnazione, né sulle spese del relativo giudizio. La Corte territoriale ha al riguardo osservato che, sebbene fosse originariamente «ammissibile l’appello di VA ZA, vittorioso sulla questione di competenza, diretto ad ottenere la rifusione delle spese processuali sulle quali il giudice dichiaratosi incompetente aveva omesso di pronunciare», tuttavia, una volta sopravvenuta l’ordinanza della Corte di legittimità che aveva confermato la competenza del giudice inizialmente adìto, alle spese della fase precedente a tale ordinanza avrebbe dovuto provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio riassunto, nel quale avrebbero conservato rilevanza gli atti compiuti sino al provvedimento di incompetenza cassato;
tra gli atti della fase precedente alla cassazione dell’ordinanza di incompetenza sarebbero rientrati anche quelli relativi al giudizio d’appello, con conseguente devoluzione al Tribunale di Ravenna della competenza a provvedere sulle relative spese, in sede di decisione definitiva sulla causa riassunta. 4 7. Avverso la sentenza della Corte bolognese ha proposto ricorso per cassazione CA ZA, sulla base di tre motivi. Ha risposto con controricorso VA ZA. La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vista della quale entrambe le parti avevano depositato memoria), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 17 ottobre 2025, n. 27753. Il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato ulteriore memoria per l’udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.. Il ricorrente sostiene che l’affermazione della Corte territoriale – secondo cui la liquidazione delle spese del giudizio d’appello spetterebbe al Tribunale di Ravenna, all’esito del giudizio riassunto in seguito all’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, quale giudice competente a regolare le spese relative all’intera fase svoltasi dinanzi ad esso sino all’erronea dichiarazione di incompetenza – si porrebbe in palese contrasto con la regola stabilita dall’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi della quale, il giudice, con la sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Questa regola – soggiunge il ricorrente – avrebbe dovuto essere applicata nella fattispecie, avuto riguardo alla circostanza che la 5 soccombenza può essere determinata anche da ragioni processuali e che con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha effettivamente emesso una pronuncia conclusiva del processo dinanzi a sé; d’altra parte, al Tribunale di Ravenna, come giudice di prime cure, non avrebbe potuto essere rimessa la liquidazione delle spese di una fase superiore, della quale, tra l’altro, non aveva avuto cognizione. 1.2. Con il secondo motivo viene nuovamente denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., unitamente all’ error in iudicando in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’interpretazione delle pronunce di legittimità citate a fondamento della propria statuizione. Il ricorrente – premesso che la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sui principi affermati dalla sentenza n. 14205/2005 delle Sezioni Unite di questa Corte, nonché dalle sentenze n. 10636/2007 e 16552/2008, emesse a sezione semplice – reputa che tali decisioni non sarebbero «pertinenti al caso di specie». Dopo aver trascritto stralci della motivazione della citata Cass., Sez. Un., n.14205/2005, sostiene che proprio il principio affermato da Cass. n. 10636/2007, e ribadito da Cass. n. 16552/2008 (in cui, tuttavia, «non si trattava di un giudizio d’appello sulle spese») – secondo il quale, accolto il regolamento di competenza, la Corte di cassazione deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ma non su quelle relative alla fase svoltasi innanzi al giudice dichiaratosi incompetente –, implicherebbe che, nella fattispecie, alle spese della fase di impugnazione avrebbe dovuto provvedere la Corte d’appello con la sentenza conclusiva del relativo giudizio, non potendo il Tribunale di Ravenna «pronunciare circa spese che non si riferiscono alla fase dinnanzi a tale AGO proposto». 6 1.3. Con il terzo motivo viene denunciato, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., error in procedendo, nullità della sentenza. CA ZA, ribadito che il giudizio d’appello si sarebbe concluso con la soccombenza di VA ZA, sia pure per motivi processuali, sostiene che l’errore manifesto commesso della Corte bolognese nel rimettere la liquidazione delle spese del giudizio al Tribunale ravennate, prima facie inquadrabile nell’error iuris, concreterebbe altresì un error in procedendo. 2. I motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione – sono complessivamente fondati, nei limiti e con le precisazioni seguenti. 2.1. La delibazione della questione se la Corte territoriale, nel pronunciare sull’appello proposto da VA ZA, fosse o meno tenuta a provvedere sulle relative spese, pone preliminarmente il problema dell’originaria ammissibilità dell’appello medesimo;
problema che, sua volta, rimanda a quello della identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento di incompetenza. 2.2. Come è noto, secondo un rigoroso orientamento, prevalso nella giurisprudenza più risalente di questa Corte, la condanna alle spese contenuta nella sentenza di incompetenza (che chiude il processo davanti al giudice ritenutosi incompetente, e quindi deve recare la pronuncia sulle spese: art.91, primo comma, cod. proc. civ.) dovrebbe essere impugnata in via autonoma con il mezzo di gravame ordinario indipendentemente e separatamente dall’istanza di regolamento di competenza, e quindi anche quando si proponga detta istanza (in tal senso, tra le altre, sino alle soglie del nuovo millennio e anche oltre, Cass. 26/08/1966, n.2276; Cass. 11/02/1969, n.458; 7 Cass. 8/07/1983, n.4611; Cass. 24/10/1986, n.6234; Cass. 13/06/1991, n.6664; Cass.11/10/1995, n.10606; Cass. 29/03/2002, n.4263; Cass. 2/09/2004, n.17665). Le sentenze di incompetenza che, doverosamente, recano anche la pronuncia sulle spese processuali, sarebbero, dunque, suscettibili di impugnazione secondo il criterio del c.d. “doppio binario”: regolamento necessario in ordine alla dichiarazione di incompetenza, impugnazione ordinaria in relazione alle spese processuali. Il rigore di questo indirizzo trovava fondamento nel rilievo che, in tema di regolamento di competenza, non sarebbero ammissibili censure che possano portare all’esame di questioni estranee alla competenza, che la Corte di legittimità è chiamata a regolare, poiché il suo compito, in questa sede, sarebbe limitato alla sola designazione del giudice competente. 2.3. È, peraltro, altresì noto che la tesi del “doppio binario” è stata dapprima contrastata, sulla base del diverso orientamento prevalso nella giurisprudenza di questa Sezione (cfr., ad es., Cass. 4/08/2000, n. 10232) e successivamente superata, sulla scia dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza 6 luglio 2005, n.14205. Con questa pronuncia, il massimo consesso di questa Corte ha posto in evidenza, infatti, da un lato, che il regolamento di competenza su istanza di parte costituisce un mezzo di gravame al quale si applicano, salvo specifiche deroghe, le disposizioni generali sulle impugnazioni e, tra queste, quella di cui all’art.336, primo comma, cod. proc. civ., che comporta la caducazione del capo sulle spese a seguito della eliminazione della pronuncia di incompetenza;
dall’altro lato, che, a norma dell’art.91 cod. proc. civ., la pronuncia sulle spese processuali è consequenziale ed accessoria alla definizione del giudizio davanti al 8 giudice adìto, tanto che il giudice deve procedervi anche d’ufficio, salvo che vi sia stata una espressa rinuncia della parte vincitrice. Ciò comporta che la pronuncia in tema di spese processuali non può essere considerata una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, onde la rimessione alla Cassazione della questione di competenza, attraverso l’istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronuncia in tema di spese. Da tali rilievi si è tratta la regola generale per cui la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento di incompetenza non deve essere separatamente impugnata con il mezzo ordinario di gravame previsto per le sentenze emesse dal giudice dichiaratosi incompetente, poiché l’impugnazione della dichiarazione di incompetenza (attraverso il regolamento necessario di competenza previsto dall’art.42 cod. proc. civ.) devolve alla Corte di cassazione anche la cognizione sulla pronuncia consequenziale in tema di spese, sia stata o meno tale pronuncia impugnata dalla parte (il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2005, si è successivamente consolidato: v., recentemente, Cass. 25/01/2024, n. 2424). 2.4. Le stesse Sezioni Unite hanno tuttavia altresì evidenziato che residuano due ipotesi in cui la pronuncia sulle spese contenuta in una sentenza dichiarativa di incompetenza può essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione consentito avverso le decisioni del giudice che si è dichiarato incompetente. La prima ipotesi è quella in cui il soccombente sulla questione di competenza non contesti la dichiarazione di incompetenza, ma si lamenti soltanto della pronuncia di condanna alle spese, a cui pertanto limita le proprie censure (criticandone, ad es., l’eccessiva liquidazione). 9 In siffatta ipotesi, l’impugnazione, per definizione, non pone alcuna questione di competenza, onde manca il presupposto per una “statuizione” della Cassazione sulla competenza ai sensi dell’art.49, secondo comma, cod. proc. civ. e, quindi, per il regolamento di competenza (cfr., oltre alla citata sentenza del massimo consesso di questa Corte, Cass. 28/08/2024, n. 23253, nonché, sia pure con riguardo alla statuizione di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., Cass. 20/06/2017, n. 15347). Piuttosto, in questo caso, poiché non viene in questione la dichiarazione di incompetenza, l’impugnante non è legittimato a proporre il regolamento di competenza e ha invece l’onere di censurare la pronuncia sulle spese attraverso la proposizione del mezzo ordinario di impugnazione. È evidente che ove, al contrario, la parte soccombente sulla questione di competenza, contestando la dichiarazione di incompetenza con l’istanza di regolamento, intenda muovere anche censure contro la sola pronuncia sulle spese (in via subordinata al mancato accoglimento del regolamento), tali censure devono essere proposte con la stessa istanza di regolamento, con la quale si impugna, necessariamente ed in via consequenziale, anche la statuizione sulle spese. La seconda ipotesi è quella in cui la censura contro la statuizione sulle spese (contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza) sia proposta dalla parte che ha avuto ragione sulla questione di competenza (la quale, per esempio, si lamenti della insufficiente o – come nel caso in esame – omessa loro liquidazione). Anche in questa ipotesi l’impugnante non pone alcuna questione di competenza, avendo anzi ottenuto dal giudice che l’ha declinata 10 l’accoglimento della relativa eccezione. Pertanto, anche in questa ipotesi, mancando, nell’impugnazione, la funzione del regolamento di competenza, la parte non è legittimata alla sua proposizione e la censura contro la pronuncia sulle spese va proposta con il mezzo ordinario di impugnazione (v., oltre a Cass. Sez. Un., 6/07/2005, n. 14205, cit., anche le citate Cass. 20/06/2017, n. 15347 – concernente la statuizione di condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. – e Cass. 28/08/2024, n. 23253; v., inoltre, Cass. 5/11/2021, n. 32003 e Cass. 21/01/2022, n.1848). 2.5. La ricognizione dei mezzi di impugnazione esperibili, nelle diverse ipotesi, avverso la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento dichiarativo di incompetenza, sulla base dei criteri affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, consente di ritenere che l’appello proposto da VA ZA per censurare l’omessa liquidazione delle spese da parte del Tribunale ravennate, dichiaratosi territorialmente incompetente sulla domanda proposta da CA ZA, era originariamente ammissibile. Nella vicenda in esame, infatti, si integrava proprio la seconda delle due ipotesi in cui la pronuncia sulle spese (nella specie, l’omessa liquidazione) contenuta in una sentenza dichiarativa di incompetenza può essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto per le sentenze del giudice che si è dichiarato incompetente. La Corte d’appello di Bologna, dunque, non avrebbe potuto definire immediatamente il giudizio con una sentenza di inammissibilità dell’appello, condannando l’appellante alla refusione delle spese in favore dell’appellato, dovendo piuttosto valutare se sussistessero le condizioni per delibare il merito del gravame. 11 2.6. Tra queste condizioni si poneva quella, negativa, della mancata proposizione, da parte di CA ZA, dell’istanza di regolamento di competenza avverso la statuizione con cui il giudice ravennate aveva declinato la propria competenza. La citata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nell’individuare le due ipotesi sopra illustrate in cui la statuizione sulle spese contenuta in una sentenza di incompetenza può essere impugnata con il mezzo ordinario di gravame previsto per le decisioni del giudice che si è dichiarato incompetente, ha evidenziato che nella seconda ipotesi (ovverosia, nel caso in cui la censura contro la decisione sulle spese sia proposta dalla parte che ha avuto ragione sulla questione di competenza) può accadere che l’impugnazione ordinaria con cui è veicolata questa censura venga preceduta o seguita dall’istanza di regolamento di competenza proposto dalla parte soccombente sulla stessa questione. Questa evenienza non incide sulla legittimazione della parte vittoriosa sulla questione di competenza che intenda dolersi della statuizione sulle spese, in quanto, non essendo consentito nel procedimento per regolamento di competenza il ricorso incidentale, (arg. ex art. 47 cod. proc. civ.), l’impugnazione della sola pronuncia sulle spese (non solo allorché venga proposta per prima, ma anche quando segua l’istanza di regolamento di competenza) non può che essere veicolata attraverso il mezzo ordinario: pertanto la proposizione dell’istanza di regolamento ad opera della parte soccombente sulla questione di competenza non incide sull’ammissibilità dell’impugnazione ordinaria ad opera della controparte avverso la sola statuizione sulle spese. 12 2.7. L’evenienza in esame, se non incide sulla legittimazione della parte, incide però sui poteri del giudice investito ammissibilmente della detta impugnazione ordinaria: infatti, poiché il regolamento di competenza proposto preventivamente o successivamente dalla controparte investe necessariamente, come si è detto, anche la pronuncia consequenziale sulle spese, il giudizio di impugnazione ordinaria avverso tale pronuncia non può essere deciso prima del regolamento di competenza, dato che l’eventuale accoglimento dell’istanza di controparte comporterebbe la cassazione anche della pronuncia sulle spese, onde verrebbe a mancare l’oggetto della impugnazione ordinaria (così Cass., Sez. Un., 6/7/2005, n. 14205, cit., par.
5.6. dei Motivi della decisione). In tale evenienza (doppia impugnazione, ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali, il giudice dell’impugnazione ordinaria, se non può dichiararne l’inammissibilità (essendo la parte impugnante pienamente legittimata a proporre il mezzo ordinario di gravame), non può neppure delibarne il merito: egli, stante il carattere pregiudicante della pronuncia sul regolamento di competenza, deve piuttosto sospendere il giudizio, in attesa del provvedimento regolatorio della competenza da parte della Corte di cassazione, il quale, in caso di accoglimento dell’istanza, travolgerebbe anche la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del giudice che si è erroneamente dichiarato incompetente. 2.8. Nel caso in esame, l’evenienza della doppia impugnazione si è effettivamente verificata, in quanto all’appello proposto da VA ZA avverso l’omessa liquidazione delle spese si è accompagnata l’istanza di regolamento di competenza proposta da CA ZA, 13 soccombente sulla relativa questione. Esclusa, dunque, l’inammissibilità dell’appello, non sussistevano peraltro neppure le condizioni per esaminarlo nel merito, sicché correttamente la Corte felsinea ha disposto la sospensione del giudizio sino alla definizione di quello di legittimità funzionale a regolare la competenza. 2.9. In relazione all’ipotesi di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali e di conseguente sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio di impugnazione ordinaria sino alla pronuncia della Corte di cassazione sul regolamento di competenza, occorre tuttavia chiarire quali conseguenze si producono in seguito alla definizione del procedimento “pregiudicante” con accoglimento dell’istanza di regolamento. Al riguardo non è dubbio che – come già si è detto – la pronuncia di accoglimento del regolamento necessario di competenza avverso la pronuncia dichiarativa della incompetenza del giudice adìto comporta la caducazione non solo della declaratoria di incompetenza ma anche della statuizione sulle spese emanata dal giudice dichiaratosi incompetente (Cass., Sez. Un., n. 12405/2005, par.6 dei Motivi della decisione;
cfr., inoltre Cass. 12/08/2011, n. 17228; Cass. 25/08/2015, n. 17130). A sua volta, la caducazione del provvedimento dichiarativo di incompetenza, in entrambi i capi in cui è articolato (quello principale sulla competenza e quello accessorio sulle spese) implica la caducazione dell’impugnazione ordinaria proposta avverso il capo delle spese: ciò, in ragione, da un lato, del sopravvenuto venir meno dell’oggetto di tale impugnazione (Cass., Sez. Un., n. 12405/2005, par.
5.6 dei Motivi della decisione), dall’altro, degli effetti della 14 cassazione ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., i quali si estendono, oltre che ai provvedimenti, anche gli atti di parte dipendenti dal provvedimento cassato, e dunque anche all’atto di impugnazione proposto contro la sola statuizione sulle spese, ormai cassata dall’accoglimento dell’istanza di regolamento proposta da controparte. Il giudice dell’impugnazione ordinaria proposta contro la sola statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento erroneamente dichiarativo di incompetenza, in caso di riassunzione del giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione necessaria, non può né dichiararne l’inammissibilità originaria (essendo la parte originariamente legittimata a proporre tale impugnazione e non essendo sopravvenuto il venir meno delle condizioni dell’impugnazione), né delibarlo nel merito, dovendosi limitare a dare atto della sopravvenuta “caducazione” della detta impugnazione, per effetto della cassazione del provvedimento che ne costituiva l’oggetto. 2.10. Nella vicenda in esame, l’istanza di regolamento di competenza proposta da CA ZA è stata accolta dalla Corte di cassazione con ordinanza 9 giugno 2020, n.10936, con cui è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Ravenna, con condanna di VA ZA e degli altri resistenti alle spese del procedimento. Questo accoglimento ha comportato la completa caducazione dell’ordinanza del 7 agosto 2018 del Tribunale ravennate, non solo in relazione al capo dichiarativo dell’incompetenza territoriale, ma anche in relazione al capo (negativo) sulle spese. Per effetto della cassazione dell’ordinanza, poi, si è verificato, per le ragioni sopra evidenziate, il venir meno dell’appello proposto da VA ZA, diretto a criticare l’omessa liquidazione delle spese, per sopravvenuta mancanza dell’oggetto di tale impugnazione. 15 Non è dunque censurabile, sotto tale aspetto, la pronuncia della Corte felsinea, la quale, in seguito alla riassunzione del giudizio da parte di CA ZA, ha dichiarato «nulla doversi provvedere», con ciò prendendo atto degli effetti della cassazione dell’ordinanza di incompetenza comprensiva dell’omessa liquidazione delle spese emessa dal primo giudice e, in tal modo, tenendo conto delle implicazioni della regola di cui all’art. 336 , secondo comma, cod. proc. civ., pur non citandola espressamente. Regola che viene in rilievo, giacché le vicende del giudizio sul regolamento pregiudicante e quelle del giudizio d’appello, pur inerendo a procedimenti giurisdizionali formalmente distinti, riguardano sotto il profilo dell’azione esercitata lo stesso giudizio, quantunque scissosi dopo la decisione declinatoria della competenza in due distinti procedimenti di impugnazione. 2.11. Resta da considerare se, in ipotesi di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con pronuncia sulle spese processuali e di conseguente “caducazione” della prima a seguito di accoglimento della seconda (comportante la cassazione non solo della statuizione di incompetenza ma anche di quella accessoria sulle spese), il giudice dell’impugnazione ordinaria, in seguito a riassunzione dopo la debita sospensione ex art.295 cod. proc, civ., nel definire il giudizio con una sentenza correttamente intesa a dare atto degli effetti di cui all’art.336, secondo comma, cod. proc. civ., sia tenuto a regolare le relative spese (in conformità al disposto di cui all’art. 91 cod. proc. civ.) o se su di esse debba provvedere, con la sentenza definitiva all’esito del giudizio riassunto, il giudice già dichiaratosi erroneamente incompetente, avuto riguardo al complessivo esito del giudizio. 16 Per la soluzione della questione – che non consta essere mai stata affrontata negli specifici termini dalla giurisprudenza di questa Corte – occorre muovere dal principio (questo, invece, reiteratamente affermato, tanto da costituire ius receptum) – secondo il quale, se, da un lato, il regolamento necessario di competenza comporta la devoluzione alla Corte di cassazione anche della decisione sul capo concernente le spese di lite, non avendo il ricorrente l’onere di impugnare la relativa pronuncia, né la possibilità di proporre a tal fine un giudizio ordinario, ammissibile soltanto qualora la censura riguardi esclusivamente il predetto capo, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione, dall’altro lato, qualora il regolamento sia accolto e il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la Corte di legittimità deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 91, cod. proc. civ., mentre sulle spese relative alla fase svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio riassunto, salva l’ipotesi della mancata riassunzione, nel qual caso le spese, ai sensi dell’art. 310, ultimo comma, cod. proc. civ., restano a carico delle parti che le hanno anticipate (cfr., oltre alla citata Cass., Sez. Un., n. 14205/2005, Cass. 9/05/2007, n. 10636 e Cass. 18/06/2008, n. 16552). Questo principio trova fondamento nel rilievo che, a seguito della proposizione dell’istanza di regolamento di competenza, il giudizio davanti al giudice adìto non può ritenersi concluso e gli atti che sono stati compiuti dalle parti sino alla pronuncia di incompetenza (poi caducata) sono rilevanti anche per l’ulteriore corso di esso;
pertanto, non sarebbe corretto pronunciare sulle spese inerenti ai detti atti prima 17 della conclusione del grado e, quindi, prima dell’individuazione della parte soccombente, con riferimento alla pronuncia finale (cosi, in termini, Cass., Sez. Un., n. 12405/2005, par.6 dei Motivi della decisione). 2.12. Ritiene il Collegio che il suddetto principio, avuto riguardo al suo fondamento, non possa essere predicato anche in relazione alle spese del giudizio di impugnazione ordinaria della sola statuizione accessoria sulle spese contenuta nell’ordinanza di incompetenza. Infatti, pur venendo in considerazione una fase processuale meramente incidentale (per di più temporaneamente “paralizzata” dal carattere pregiudicante della decisione sull’istanza di regolamento e successivamente “caducata” dalla pronuncia di accoglimento dello stesso) che si inserisce nell’ambito di un giudizio destinato a riprendere dinanzi al medesimo giudice di primo grado, tuttavia gli atti di questa fase, diversamente da quelli compiuti dalle parti sino alla pronuncia di incompetenza, non sono atti del giudizio di primo grado aventi rilevanza per l’ulteriore corso di esso, ma sono atti che non assumono alcun rilievo ai fini dell’individuazione della parte soccombente, con riferimento alla pronuncia finale. 2.13. Esclusa l’estensione, agli atti del giudizio di impugnazione ordinaria avverso la statuizione sulle spese, del regime applicabile agli atti del giudizio di primo grado compiuti dalle parti sino all’ordinanza di incompetenza, aventi rilevanza nel prosieguo di tale giudizio dopo la cassazione dell’ordinanza medesima, resta dunque applicabile la regola generale di cui all’art. 91 cod. proc. civ., che impone al giudice del merito di provvedere, con la sentenza che chiude il processo dinanzi a lui – ed a prescindere dal contenuto di questa decisione – alla 18 regolazione delle spese secondo la regola della soccombenza, salvo che ritenga sussistenti ragioni di parziale o totale compensazione. Peraltro, in una fattispecie come quella in esame, la caducazione della declinatoria di competenza e la declaratoria della competenza del giudice adìto da parte della Corte di Cassazione, con consequenziale provvedimento per la prosecuzione del giudizio davanti al detto giudice ai sensi dell’art. 49 cod. proc. civ., non tocca il giudizio a suo tempo introdotto sulle spese o, come nel caso, sull’omessa pronuncia sulle spese. Questo giudizio, stante il ricordato rapporto di dipendenza per pregiudizialità, per proseguire deve essere oggetto di riassunzione ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ. e, ferma la sua sorte nei sensi sopra precisati, analogamente vede attribuito al giudice dell’impugnazione della statuizione sulle spese il potere di decidere sulle spese del giudizio svoltosi davanti a sé a seguito dell’applicazione dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ.. È questo giudice, come giudice che definisce il giudizio davanti a sé, che deve provvedere sulle spese di tale giudizio, cioè su quelle relative all’appello. D’altra parte, la diversa soluzione affermata dalla Corte territoriale è priva di qualsiasi base normativa, atteso che, in presenza di una pronuncia che in sostanza si risolve in una rilevazione dell’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione per il venir meno del suo oggetto, nessuna norma consente al giudice d’appello di rimettere le parti, per la decisione sulle spese del giudizio di impugnazione, davanti al giudice di primo grado che la Corte di cassazione ha dichiarato competente. Va, dunque ribadito, conclusivamente, che – esclusa l’estensione, agli atti del giudizio di impugnazione ordinaria della sola statuizione sulle spese contenuta nell’ordinanza di incompetenza, del regime 19 applicabile agli atti del giudizio di primo grado compiuti dalle parti sino alla predetta ordinanza – assume rilievo assorbente, in tale fattispecie, il disposto generale dell’art. 91 cod. proc. civ., il quale impone al giudice che chiude il processo davanti a sé (come avvenuto nel caso in esame) di provvedere sulle spese. 3. Il ricorso va dunque accolto, nei sensi di cui in motivazione, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà al regolamento delle spese del giudizio di impugnazione proposto da VA ZA in confronto di CA ZA, in conformità agli enunciati principi, provvedendo, all’esito, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 gennaio 2026. Il Consigliere estensore AO IA Il Presidente EL GA IO RA