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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/05/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1405/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GENUA ANTONIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVILACQUA VALENTINA giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/09/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:”
1. in via preliminare, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare che la Sig.ra è invalida con necessità di assistenza Parte_1 continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e
508/88) - portatrice di handicap grave con necessità di assistenza permanente continuativa, globale ex art. 3 comma 3 della legge 104/92 almeno a far data dal mese di Settembre 2022;
2. in via istruttoria si chiede di disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio oppure la richiesta di integrazione della CTU.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_1 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
31.12.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” - Insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico trisettimanale da ottobre 2022 per fallimento di trapianto renale praticato nel 2006 ( da cadavere)
- Colostomia sul discendente per fistola retto vaginale da complicazione di terapia immunosoppressiva e da intervento di laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale.
- Artrosi diffusa al rachide e alle articolazioni degli arti inferiori con lieve limitazione funzionale Claudicazione da fuga a sinistra in esito di frattura bimalleolare”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il
“diritto ad indennità di accompagnamento a partire dalla data di inizio del trattamento emodialitico per insufficienza renale severa e terminale da fallimento funzionale del trapianto renale ( settembre 2022)
E' giustificato prevedere una revisione del beneficio al mese di ottobre 2026
Con gli stessi termini di riconoscimento e di revisione la ricorrente deve essere considerata persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104/92”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e alla condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 l.104/92).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
2.2.Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Parte_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il [...] a Parte_1
RUTINO (SA)], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e nelle condizioni di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 l.104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU della presente fase a carico dell' , spese CP_1 liquidate in euro 230,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_1
4) pone le spese relative alla CTU della fase di ATP a carico dell' , spese CP_1 liquidate in euro 230,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Pag. 3 di 4 Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1405/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennita di accompagnamento ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to GENUA ANTONIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to BEVILACQUA VALENTINA giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 30/09/2022 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:”
1. in via preliminare, accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare che la Sig.ra è invalida con necessità di assistenza Parte_1 continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge 18/80 e
508/88) - portatrice di handicap grave con necessità di assistenza permanente continuativa, globale ex art. 3 comma 3 della legge 104/92 almeno a far data dal mese di Settembre 2022;
2. in via istruttoria si chiede di disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio oppure la richiesta di integrazione della CTU.”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_1 all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato peritale depositato in data
31.12.2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” - Insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico trisettimanale da ottobre 2022 per fallimento di trapianto renale praticato nel 2006 ( da cadavere)
- Colostomia sul discendente per fistola retto vaginale da complicazione di terapia immunosoppressiva e da intervento di laparoisterectomia con annessiectomia bilaterale.
- Artrosi diffusa al rachide e alle articolazioni degli arti inferiori con lieve limitazione funzionale Claudicazione da fuga a sinistra in esito di frattura bimalleolare”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il
“diritto ad indennità di accompagnamento a partire dalla data di inizio del trattamento emodialitico per insufficienza renale severa e terminale da fallimento funzionale del trapianto renale ( settembre 2022)
E' giustificato prevedere una revisione del beneficio al mese di ottobre 2026
Con gli stessi termini di riconoscimento e di revisione la ricorrente deve essere considerata persona con handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge 104/92”.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
Pag. 2 di 4 In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e alla condizione di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 l.104/92).
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento.
2.2.Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate CP_1 come da dispositivo tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Parte_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata il [...] a Parte_1
RUTINO (SA)], si trova nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e nelle condizioni di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3 comma 3 l.104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU della presente fase a carico dell' , spese CP_1 liquidate in euro 230,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_1
4) pone le spese relative alla CTU della fase di ATP a carico dell' , spese CP_1 liquidate in euro 230,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Pag. 3 di 4 Il giudice
Dott. Giovanni Saporiti
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