CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3258/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
CAPUTO LUCA, Relatore
LEPRE ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3909/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 E C. Srl A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N.31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02727_2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1511/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: come da rispettivi atti e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5.02.2025 e depositato il 28.02.2025, la Ricorrente_1 e C. S.r.l. a Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF503MD02727/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate – DP II
Napoli – Ufficio Controlli, notificato il 10.12.2024, relativo al periodo d'imposta 2018, per l'importo complessivo di € 435.328,78 (di cui maggiore IRES € 139.465,00, maggiore IRAP € 28.880,00, sanzioni € 229.265,75 e interessi € 37.709,28), con il quale, in particolare, era contestata la contabilizzazione e dichiarazione di operazioni “oggettivamente” inesistenti riferite a fatture emesse da Società_2 S.r.l.s. e Società_3 S.r.l., per € 581.101,00, con conseguente non deducibilità dei relativi costi ai fini IRES/IRAP.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha dedotto: la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 109, co. 5, TUIR e degli artt. 4, 5, 11, 19, 23, 24, 25 d.lgs. 446/1997, contestando, in particolare, la qualificazione “oggettiva” dell'inesistenza delle operazioni, trattandosi di operazioni effettuate realmente e di cui, eventualmente, si sarebbe dovuto contestare l'inesistenza “soggettiva”; la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7, co.
5-bis, d.lgs. 546/1992, per inversione dell'onere della prova, essendo l'Amministrazione tenuta a dimostrare l'inesistenza delle operazioni, con annullamento dell'atto ove la prova sia mancante, contraddittoria o insufficiente e non essendo stata posta a base del disconoscimento delle operazioni una prova adeguata, trattandosi di meri elementi indiziari, confutati sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia dell'Società_4 Provinciale II di Napoli ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato e l'adeguatezza e sufficienza degli elementi indiziari posti a sostegno dello stesso, scaturenti, peraltro anche da dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento penale.
Parte ricorrente ha poi depositato memoria di replica allegando anche una perizia giurata con ulteriore documentazione a supporto di quest'ultima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via di estrema sintesi, l'Amministrazione finanziaria con l'avviso di accertamento impugnato a ritenuto che da parte della società ricorrente fossero dovuti maggiori tributi a titolo di IRES e IRAP dovuti nel 2018 nel presupposto dell'emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti ed emesse dalla
Società_2 s.r.l.s. e dalla Società_3 s.r.l. per circa 500.000,00 €, da cui sarebbe derivata poi la non deducibilità dei costi rappresentati dalla relative operazioni commerciali.
Com'è noto, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione “In tema di I.V.A., la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, attesa la disciplina del suo contenuto di cui all'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere. Tale prova, ai sensi degli artt. 39, comma primo, lett. d), e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere fornita anche mediante presunzioni, nel qual caso passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, a norma dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ. Pertanto il giudice tributario, qualora ritenga gli elementi addotti dall'Amministrazione dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve passare a valutare la prova contraria offerta dal contribuente” (Cass., sent. n. 9108/2012 e, in termini analoghi, Cass. n. 25775/2014 e n. 25778/2014). Ancora, si è precisato che è onere l'Amministrazione fornire un quadro indiziario caratterizzato da gravità, precisione e concordanza in relazione alle singole fatture, senza che ciò possa limitarsi all'allegazione e prova di meri elementi generici sul fornitore (cfr., tra le altre, Cass. n. 21184/2014 e n. 9851/2018).
Tale principio, peraltro, risulta oggi codificato nell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, il quale dispone che l'atto impositivo va annullato quando la prova dell'Amministrazione è mancante, contraddittoria o insufficiente.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, anche alla luce della puntuale ricostruzione dei fatti e delle operazioni effettuata da parte ricorrente e suffragata da copiosa allegazione, oltre che da una perizia giurata articolata e basata su dati documentali richiamati e allegati alla stessa, non può ritenersi che l'Amministrazione abbia fornito la prova di elementi univoci, gravi e concordanti che consentano di affermare la natura fittizia delle operazioni commerciali contestate alla ricorrente.
Nel caso di specie, in particolare, non risultano forniti dall'Amministrazione elementi di prova concreti in ordine a:
- l'assenza dei materiali nei cantieri;
- irregolarità nelle forniture documentate,
- incongruenze quantitative sui S.A.L. o sulle lavorazioni certificate da Società_5,
- discordanze tra fatture, contratti applicativi e documenti di trasporto,
- riscontri in loco.
Più specificamente, la società ricorrente ha allegato una circostanza particolarmente rilevante costituita dal fatto che essa opera in uno specifico settore, quello della realizzazione di opere civili nel settore ferroviario, operando, peraltro, per conto di Società_5 come unico committente.
Tale circostanza non è stata solo dedotta ma anche documentata, così come è stata documentata una ulteriore circostanza, connessa alla prima e particolarmente rilevante nel caso di specie, ossia il fatto che soltanto mediante le forniture dei materiali oggetto delle operazioni contestate con l'accertamento impugnato era stato possibile per la società effettuare le lavorazioni nei vari cantieri oggetto di commessa per eseguire i lavori per conto di Società_5.
Proprio con riferimento a tali profili, la perizia di parte prodotta risulta molto analitica e puntuale, procedendo ad una ricostruzione delle lavorazioni eseguite dalla società ricorrente nel cui ambito si collocano le operazioni contestate;
tale ricostruzione risulta basata su un congruo numero di documenti (cfr. documenti allegati alla perizia), particolarmente attendibili perché riferibili non soltanto all'odierna ricorrente ma anche a soggetti esterni (cfr. accordi quadro e contratti stipulati con Società_5, fatture e documenti di trasporto, SAL certificati da
Società_5, tariffario RFI); tali documenti consentono di ritenere verosimile, contrariamente a quanto prospettato dall'Amministrazione, che le operazioni di acquisto dei materiali siano state effettivamente poste in essere, escludendo, quindi, la sussistenza della condizione di operazioni “oggettivamente” inesistenti contestata alla società con l'atto di accertamento.
In altri termini, con la perizia è stata ricostruita per cantiere e per tipologia di materiale la corrispondenza tra acquisti e materiali effettivamente utilizzati, e ciò facendo riferimento ai SAL certificati da Società_5, che costituiscono atti pubblici rilevanti ai sensi della giurisprudenza sul valore degli stati di avanzamento lavori;
la perizia, inoltre, contiene una serie di riferimenti puntuali a lavorazioni tecniche che risultano in linea con quanto previsto nelle tariffe ufficiali. Di tutti questi elementi non vi è alcuna valutazione nell'accertamento impugnato, non risultando effettuata nessuna verifica sui cantieri o sulla correlazione materiali-lavori. A ciò si aggiunga un elemento di forte contraddittorietà nell'accertamento rappresentato dal fatto che la stessa Agenzia dell'Entrate, per gli anni
2015–2016, aveva qualificato le operazioni come “soggettivamente” inesistenti e non già come
“oggettivamente” inesistenti.
A fronte di ciò, avendo la ricorrente prodotto documenti che supportano in maniera puntuale, sia pure in via presuntiva, la prospettazione della parte in ordine alla effettività delle operazioni contestate, era onere dell'Amministrazione Finanziaria fornire elementi probatori che dimostrassero l'insussistenza delle operazioni, e in particolare elementi che confutassero tutte le allegazioni puntuali operate dalla società ricorrente e suffragate dai documenti prodotti dalla stessa, il che non è stato fatto.
Alla luce di ciò, quindi, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14
e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia dell'Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
CAPUTO LUCA, Relatore
LEPRE ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3909/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 E C. Srl A Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi N.31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF503MD02727_2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1511/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti: come da rispettivi atti e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 5.02.2025 e depositato il 28.02.2025, la Ricorrente_1 e C. S.r.l. a Ricorrente_2 ha impugnato l'avviso di accertamento n. TF503MD02727/2024 emesso dall'Agenzia delle Entrate – DP II
Napoli – Ufficio Controlli, notificato il 10.12.2024, relativo al periodo d'imposta 2018, per l'importo complessivo di € 435.328,78 (di cui maggiore IRES € 139.465,00, maggiore IRAP € 28.880,00, sanzioni € 229.265,75 e interessi € 37.709,28), con il quale, in particolare, era contestata la contabilizzazione e dichiarazione di operazioni “oggettivamente” inesistenti riferite a fatture emesse da Società_2 S.r.l.s. e Società_3 S.r.l., per € 581.101,00, con conseguente non deducibilità dei relativi costi ai fini IRES/IRAP.
A sostegno del ricorso, la società ricorrente ha dedotto: la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 109, co. 5, TUIR e degli artt. 4, 5, 11, 19, 23, 24, 25 d.lgs. 446/1997, contestando, in particolare, la qualificazione “oggettiva” dell'inesistenza delle operazioni, trattandosi di operazioni effettuate realmente e di cui, eventualmente, si sarebbe dovuto contestare l'inesistenza “soggettiva”; la nullità/illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 39, co. 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7, co.
5-bis, d.lgs. 546/1992, per inversione dell'onere della prova, essendo l'Amministrazione tenuta a dimostrare l'inesistenza delle operazioni, con annullamento dell'atto ove la prova sia mancante, contraddittoria o insufficiente e non essendo stata posta a base del disconoscimento delle operazioni una prova adeguata, trattandosi di meri elementi indiziari, confutati sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente.
In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia dell'Società_4 Provinciale II di Napoli ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato e l'adeguatezza e sufficienza degli elementi indiziari posti a sostegno dello stesso, scaturenti, peraltro anche da dichiarazioni rese nell'ambito di un procedimento penale.
Parte ricorrente ha poi depositato memoria di replica allegando anche una perizia giurata con ulteriore documentazione a supporto di quest'ultima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via di estrema sintesi, l'Amministrazione finanziaria con l'avviso di accertamento impugnato a ritenuto che da parte della società ricorrente fossero dovuti maggiori tributi a titolo di IRES e IRAP dovuti nel 2018 nel presupposto dell'emissione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti ed emesse dalla
Società_2 s.r.l.s. e dalla Società_3 s.r.l. per circa 500.000,00 €, da cui sarebbe derivata poi la non deducibilità dei costi rappresentati dalla relative operazioni commerciali.
Com'è noto, secondo l'orientamento costante della Corte di Cassazione “In tema di I.V.A., la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa, attesa la disciplina del suo contenuto di cui all'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione commerciale oggetto della fattura non è stata posta in essere. Tale prova, ai sensi degli artt. 39, comma primo, lett. d), e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere fornita anche mediante presunzioni, nel qual caso passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, a norma dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ. Pertanto il giudice tributario, qualora ritenga gli elementi addotti dall'Amministrazione dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve passare a valutare la prova contraria offerta dal contribuente” (Cass., sent. n. 9108/2012 e, in termini analoghi, Cass. n. 25775/2014 e n. 25778/2014). Ancora, si è precisato che è onere l'Amministrazione fornire un quadro indiziario caratterizzato da gravità, precisione e concordanza in relazione alle singole fatture, senza che ciò possa limitarsi all'allegazione e prova di meri elementi generici sul fornitore (cfr., tra le altre, Cass. n. 21184/2014 e n. 9851/2018).
Tale principio, peraltro, risulta oggi codificato nell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, il quale dispone che l'atto impositivo va annullato quando la prova dell'Amministrazione è mancante, contraddittoria o insufficiente.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, anche alla luce della puntuale ricostruzione dei fatti e delle operazioni effettuata da parte ricorrente e suffragata da copiosa allegazione, oltre che da una perizia giurata articolata e basata su dati documentali richiamati e allegati alla stessa, non può ritenersi che l'Amministrazione abbia fornito la prova di elementi univoci, gravi e concordanti che consentano di affermare la natura fittizia delle operazioni commerciali contestate alla ricorrente.
Nel caso di specie, in particolare, non risultano forniti dall'Amministrazione elementi di prova concreti in ordine a:
- l'assenza dei materiali nei cantieri;
- irregolarità nelle forniture documentate,
- incongruenze quantitative sui S.A.L. o sulle lavorazioni certificate da Società_5,
- discordanze tra fatture, contratti applicativi e documenti di trasporto,
- riscontri in loco.
Più specificamente, la società ricorrente ha allegato una circostanza particolarmente rilevante costituita dal fatto che essa opera in uno specifico settore, quello della realizzazione di opere civili nel settore ferroviario, operando, peraltro, per conto di Società_5 come unico committente.
Tale circostanza non è stata solo dedotta ma anche documentata, così come è stata documentata una ulteriore circostanza, connessa alla prima e particolarmente rilevante nel caso di specie, ossia il fatto che soltanto mediante le forniture dei materiali oggetto delle operazioni contestate con l'accertamento impugnato era stato possibile per la società effettuare le lavorazioni nei vari cantieri oggetto di commessa per eseguire i lavori per conto di Società_5.
Proprio con riferimento a tali profili, la perizia di parte prodotta risulta molto analitica e puntuale, procedendo ad una ricostruzione delle lavorazioni eseguite dalla società ricorrente nel cui ambito si collocano le operazioni contestate;
tale ricostruzione risulta basata su un congruo numero di documenti (cfr. documenti allegati alla perizia), particolarmente attendibili perché riferibili non soltanto all'odierna ricorrente ma anche a soggetti esterni (cfr. accordi quadro e contratti stipulati con Società_5, fatture e documenti di trasporto, SAL certificati da
Società_5, tariffario RFI); tali documenti consentono di ritenere verosimile, contrariamente a quanto prospettato dall'Amministrazione, che le operazioni di acquisto dei materiali siano state effettivamente poste in essere, escludendo, quindi, la sussistenza della condizione di operazioni “oggettivamente” inesistenti contestata alla società con l'atto di accertamento.
In altri termini, con la perizia è stata ricostruita per cantiere e per tipologia di materiale la corrispondenza tra acquisti e materiali effettivamente utilizzati, e ciò facendo riferimento ai SAL certificati da Società_5, che costituiscono atti pubblici rilevanti ai sensi della giurisprudenza sul valore degli stati di avanzamento lavori;
la perizia, inoltre, contiene una serie di riferimenti puntuali a lavorazioni tecniche che risultano in linea con quanto previsto nelle tariffe ufficiali. Di tutti questi elementi non vi è alcuna valutazione nell'accertamento impugnato, non risultando effettuata nessuna verifica sui cantieri o sulla correlazione materiali-lavori. A ciò si aggiunga un elemento di forte contraddittorietà nell'accertamento rappresentato dal fatto che la stessa Agenzia dell'Entrate, per gli anni
2015–2016, aveva qualificato le operazioni come “soggettivamente” inesistenti e non già come
“oggettivamente” inesistenti.
A fronte di ciò, avendo la ricorrente prodotto documenti che supportano in maniera puntuale, sia pure in via presuntiva, la prospettazione della parte in ordine alla effettività delle operazioni contestate, era onere dell'Amministrazione Finanziaria fornire elementi probatori che dimostrassero l'insussistenza delle operazioni, e in particolare elementi che confutassero tutte le allegazioni puntuali operate dalla società ricorrente e suffragate dai documenti prodotti dalla stessa, il che non è stato fatto.
Alla luce di ciò, quindi, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14
e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia dell'Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.