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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/07/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 3951/2024
Il Tribunale di Pavia, SEZIONE TERZA, in persona del Giudice RE CO
NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AZ AU
appellante e
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AM AN
UI EZ DE DA (cf. ) contumace. C.F._1
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 90/2024, pronunziata il 28.03.2024 e pubblicata dal Giudice di
Pace di Vige-vano il giorno 29 marzo 2024, che ha definito il giudizio iscritto al n. di
R.G. 59/2019, e co-sì provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da
– ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Controparte_1
Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Ambiente per non aver essa CP_1 titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
In ogni caso: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito Controparte_1 della pubblicazione della sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito:
1) rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza Parte_1
n. 90/24 emessa dal Giudice di Pace di Vigevano il 29/03/2024 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 90/2024 del 29 marzo 2024 il Giudice di Pace di Vigevano ha accolto integralmente la domanda della (d'ora in avanti Controparte_1 anche soltanto svolta nei confronti della Controparte_1 Parte_1
(d'ora in avanti anche soltanto e di SP ME AY
[...] Parte_1
Gumercinda.
In particolare, la aveva agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 quest'ultimo in quanto conducente del veicolo assicurato dalla al fine di Pt_1 ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 11.574,50, a titolo di risarcimento dei danni cagionato dal sinistro verificatosi in data 2 ottobre 2013.
A sostegno della propria domanda la aveva allegato nel Controparte_1 giudizio di primo grado di aver stipulato in data 26 gennaio 2011 con la Provincia di
Pavia una concessione di servizi con la quale le era stata affidata l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di reintegra delle matrici ambientali a seguito di incidente stradali, ricevendo quale corrispettivo la cessione del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della propria compagnia di assicurazione per la pag. 2/8 responsabilità civile. In forza di detta convenzione la aveva richiesto Controparte_2 alla di intervenire per eseguire il ripristino dei luoghi danneggiati Controparte_1 dal conducente del veicolo coinvolto nel sinistro dianzi menzionato.
1.1. Avverso la sentenza indicata ha promosso appello la Parte_1 rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha sviluppato i motivi di impugnazione di seguito partitamente vagliati.
1.2. Si è costituita in giudizio la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. del quale ha comunque chiesto il rigetto.
2. In via preliminare occorre respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Invero l'atto di appello contiene una specifica indicazione dei capi di sentenza impugnati – i quali sono stati testualmente riportati all'interno dell'atto – accompagnata da una analitica argomentazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla richiesta di riforma del provvedimento.
3. Con il primo motivo di appello la ha dedotto la Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.lgs. n. 163 del 2006 atteso che la controprestazione tipica della concessione dei servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante. La parte appellante sostiene inoltre che il provvedimento impugnato viola l'art. 1372 cod. civ.
È stato provato con la produzione in giudizio del relativo documento (cfr. doc. n.
1 fascicolo primo grado appellata) che in data 26 gennaio 2011 la Parte_2 hanno sottoscritto una convenzione in forza della quale l'odierna
[...] parte appellata si era obbligata ad eseguire le attività di ripristino della sicurezza e della viabilità delle strade provinciali e delle relative pertinenze a seguito di incidente stradale. La convenzione prevede che il servizio oggetto del contratto non comporta alcun onere economica a carico dell'amministrazione, in quanto il corrispettivo è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. È previsto che i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che comprono la responsabilità civile dei veicoli interessati.
pag. 3/8 Così brevemente chiariti i contenuti principali della convenzione posta alla base dell'azione giudiziaria intrapresa, si osserva che le deduzioni di parte appellante non meritano accoglimento.
Preme, innanzitutto, evidenziare che omettendo di considerare quale corrispettivo per la gestione del servizio il credito risarcitorio maturato in capo al concedente, la concessione finirebbe per essere nulla mancando di un elemento costitutivo, vale a dire il corrispettivo per il concessionario. Essendo prestato il servizio per le strade della provincia di Pavia, il cui utilizzo non prevede il pagamento di alcuna tariffa, aderendo alla prospettazione dell'appellante non si potrebbe, infatti, rinvenire alcuna utilità economica dallo sfruttamento economico del bene oggetto della concessione.
Ne consegue che facendo applicazione dei canoni interpretativi di cui agli articoli 1363 e 1367 cod. civ. con il contratto oggetto di causa le parti abbiano voluto cedere alla concessionaria a titolo di corrispettivo i crediti risarcitori sorti in capo all'ente provinciale a causa dei sinistri stradali che comportino le attività di ripristino oggetto della concessione medesima.
Circa l'erronea applicazione dell'art.1372 cod. civ. si evidenzia che la
[...] resta estranea alla disciplina della concessione, essendo infatti la stessa Parte_1 chiamata a risarcire il danno cagionato dal proprio assicurato ai sensi e per gli effetti degli articoli 2054 cod. civ.
Tuttavia, in forza della cessione del credito risarcitorio, l'assicurazione nel caso di specie è chiamata a ristorare la cessionaria. Quest'ultima, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, è l'unico soggetto danneggiato dal sinistro a causa degli esborsi che ha dovuto sostenere per ripristinare lo stato dei luoghi.
Il richiamo ai pareri resi dall'Anac e dalla Corte dei conti risultano inconferenti in quanto afferenti a fattispecie non sovrapponibili al caso di specie e resi comunque nei confronti di soggetti diversi dalla Provincia di Pavia. Trattandosi, poi, di pareri gli stessi non sarebbero comunque vincolanti per il Tribunale.
Peraltro, circa la legittimazione ad agire dell'odierna appellata non può trascurarsi che in sede stragiudiziale, a seguito della richiesta risarcitoria della CP_1 avanzata nei confronti della per i medesimi fatti
[...] Parte_1
pag. 4/8 oggetto di causa, quest'ultima ha corrisposto la somma di euro 13.970 della quale non è stata chiesta la restituzione in nessuno dei due gradi di giudizio.
Con ciò si vuole evidenziare che è la stessa parte appellante ad aver attribuito in via di fatto all'appellata la legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni.
Parte appellante ha anche riproposto l'eccezione già svolta in primo grado in ordine al fatto che la tipologia di intervento eseguita in concreto dalla CP_1
(sostituzione guard rail) non sarebbe oggetto della concessione.
[...]
L'eccezione deve essere respinta.
L'art. 1 della convenzione prevede che la stessa ha ad oggetto, oltre alle attività ivi descritte e richiamate dall'appellante nel proprio atto, anche quelle elencate nell'offerta tecnica presentata dalla società concessionaria allegata al contratto sotto la lettera C.
Invero, l'offerta tecnica prevede una serie di servizi aggiuntivi che il concessionario si era impegnato a svolgere in favore della parte pubblica senza oneri a suo carico, tra i quali era stato ricompreso il rispristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali quali barriere metalliche, segnaletica, muretti, impianti semaforici originati da incidenti stradali.
Pertanto, il primo motivo di appello non può essere accolto.
3.1. Con il secondo motivo di appello parte appellante ha dedotto la nullità dell'atto di cessione in quanto in contrasto con l'art. 50 TUEL, e dell'art. 8 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140).
Nel caso di specie la convenzione è stata sottoscritta da un dirigente della
. Controparte_2
L'art.107 del D.lgs. n. 267 del 1992, che è fatto salvo dallo stesso art. 50 citato dall'appellante, stabilisce che i dirigenti possono stipulare contratti di modo che la deduzione svolta dall'appellante in ordine al fatto che la rappresentanza dell'ente spetta al solo Presidente della Provincia risulta inconferente.
3.1.1. L'art. 8 del Decreto Legge n. 79 del 1997 prevede che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei pag. 5/8 terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno”.
La disposizione è contenuta in un testo normativo che è destinato a disciplinare gli equilibri di finanza pubblica e quindi non appare essere rivolta alle entrate di natura risarcitoria.
Tuttavia, ammesso che la norma riguardi anche i crediti risarcitori, la stessa non prevede un divieto di cessione del credito prima che lo stesso diventi liquido ed esigibile. Infatti, la facoltà riconosciuta di cessione non viene accompagnata da alcun avverbio dal quale dedurre che i crediti illiquidi e non esigili non possano essere ceduti.
3.2. Con il terzo motivo di appello la ha dedotto la Parte_1 violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada ed in particolare della violazione delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e sulle relative sanzioni ex art. 211.
Le deduzioni non sono fondate.
L'art. 15 è norma inconferente con il caso di specie in quanto attiene al divieto di condotte volontarie dalle quali consegua il danneggiamento, l'intralcio o l'insozzamento delle strade;
orbene tali condotte non ineriscono al danneggiamento delle infrastrutture stradali a seguito di un incidente stradale che, fino a prova contraria, volontario non è.
L'art. 161 è parimenti inconferente. La disposizione riguarda le regole di condotte che gli utenti della strada devono assumere in caso di avaria del veicolo, di ingombro della carreggiata e di spargimento di materiali;
nulla viene stabilito in ordine alle attività di ripristino.
In ultimo, occorre considerare che l'art 211 presuppone che sia stato emesso un verbale di accertamento di una infrazione alla quale si applichi la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive;
nel caso di specie alcun verbale di accertamento accompagnato dalla sanzione accessoria menzionata è presente agli atti nei confronti del danneggiante. pag. 6/8 Pertanto, il terzo motivo di appello non può essere accolto.
3.4. Parte appellante ha anche contestato la responsabilità del sinistro in capo al proprio assicurato e la quantificazione dei danni.
La connessione causale dei danni oggetto di causa con il sinistro occorso alla vettura dell'assicurato si evince con immediatezza dal rapporto di incidente stradale prodotto in primo grado (cfr. doc. n. 6 fascicolo appellate).
In ordine alla quantificazione dei danni si osserva che durante il primo grado di giudizio è stata disposta una ctu le cui conclusioni non sono state oggetto di contestazioni specifiche e di confutazioni logiche idonee ad inficiarle.
In definitiva, anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro.
4.1. La proposizione dell'appello in data successiva al 30.1.2013 comporta l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1° quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17°, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] ei confronti di vverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del giudice di Pace di Vigevano n. 90/2024 del 29 marzo 2024 così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 7/8 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.397, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater, come modificato dalla L. n. 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Pavia 21/07/2025.
Il Giudice
RE CO NA
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE TERZA
R.G. 3951/2024
Il Tribunale di Pavia, SEZIONE TERZA, in persona del Giudice RE CO
NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
AZ AU
appellante e
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
AM AN
UI EZ DE DA (cf. ) contumace. C.F._1
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell'Appello – riformare la Sentenza n. 90/2024, pronunziata il 28.03.2024 e pubblicata dal Giudice di
Pace di Vige-vano il giorno 29 marzo 2024, che ha definito il giudizio iscritto al n. di
R.G. 59/2019, e co-sì provvedere: a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità/improponibilità della richiesta risarcitoria avanzata in primo grado da
– ai sensi del combinato disposto degli artt. 2054 c.c. e 144 e 148 Controparte_1
Cap – attesa la natura contrattuale dell'azione posta in essere dall'attrice; e/o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Ambiente per non aver essa CP_1 titolo alla pretesa risarcitoria avanzata in detta sede;
b) Nel merito, dichiarare l'infondatezza della stessa domanda accolta in primo grado – sia in fatto che in diritto – per tutte le motivazioni ribadite nell'atto che precede, anche perché priva di prova;
In ogni caso: a) dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione del ragionamento inferenziale percorso per addivenire alla quantificazione del danno;
b) condannare alla restituzione delle somme percepite a seguito Controparte_1 della pubblicazione della sentenza di primo grado;
c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza - previa ogni necessaria declaratoria in rito e nel merito:
1) rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza Parte_1
n. 90/24 emessa dal Giudice di Pace di Vigevano il 29/03/2024 perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la sentenza di primo grado;
2) vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 90/2024 del 29 marzo 2024 il Giudice di Pace di Vigevano ha accolto integralmente la domanda della (d'ora in avanti Controparte_1 anche soltanto svolta nei confronti della Controparte_1 Parte_1
(d'ora in avanti anche soltanto e di SP ME AY
[...] Parte_1
Gumercinda.
In particolare, la aveva agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 quest'ultimo in quanto conducente del veicolo assicurato dalla al fine di Pt_1 ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 11.574,50, a titolo di risarcimento dei danni cagionato dal sinistro verificatosi in data 2 ottobre 2013.
A sostegno della propria domanda la aveva allegato nel Controparte_1 giudizio di primo grado di aver stipulato in data 26 gennaio 2011 con la Provincia di
Pavia una concessione di servizi con la quale le era stata affidata l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza e di reintegra delle matrici ambientali a seguito di incidente stradali, ricevendo quale corrispettivo la cessione del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della propria compagnia di assicurazione per la pag. 2/8 responsabilità civile. In forza di detta convenzione la aveva richiesto Controparte_2 alla di intervenire per eseguire il ripristino dei luoghi danneggiati Controparte_1 dal conducente del veicolo coinvolto nel sinistro dianzi menzionato.
1.1. Avverso la sentenza indicata ha promosso appello la Parte_1 rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha sviluppato i motivi di impugnazione di seguito partitamente vagliati.
1.2. Si è costituita in giudizio la eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. del quale ha comunque chiesto il rigetto.
2. In via preliminare occorre respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Invero l'atto di appello contiene una specifica indicazione dei capi di sentenza impugnati – i quali sono stati testualmente riportati all'interno dell'atto – accompagnata da una analitica argomentazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla richiesta di riforma del provvedimento.
3. Con il primo motivo di appello la ha dedotto la Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del D.lgs. n. 163 del 2006 atteso che la controprestazione tipica della concessione dei servizi non consente alla concessionaria di sostituirsi nei diritti della stazione appaltante. La parte appellante sostiene inoltre che il provvedimento impugnato viola l'art. 1372 cod. civ.
È stato provato con la produzione in giudizio del relativo documento (cfr. doc. n.
1 fascicolo primo grado appellata) che in data 26 gennaio 2011 la Parte_2 hanno sottoscritto una convenzione in forza della quale l'odierna
[...] parte appellata si era obbligata ad eseguire le attività di ripristino della sicurezza e della viabilità delle strade provinciali e delle relative pertinenze a seguito di incidente stradale. La convenzione prevede che il servizio oggetto del contratto non comporta alcun onere economica a carico dell'amministrazione, in quanto il corrispettivo è costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. È previsto che i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che comprono la responsabilità civile dei veicoli interessati.
pag. 3/8 Così brevemente chiariti i contenuti principali della convenzione posta alla base dell'azione giudiziaria intrapresa, si osserva che le deduzioni di parte appellante non meritano accoglimento.
Preme, innanzitutto, evidenziare che omettendo di considerare quale corrispettivo per la gestione del servizio il credito risarcitorio maturato in capo al concedente, la concessione finirebbe per essere nulla mancando di un elemento costitutivo, vale a dire il corrispettivo per il concessionario. Essendo prestato il servizio per le strade della provincia di Pavia, il cui utilizzo non prevede il pagamento di alcuna tariffa, aderendo alla prospettazione dell'appellante non si potrebbe, infatti, rinvenire alcuna utilità economica dallo sfruttamento economico del bene oggetto della concessione.
Ne consegue che facendo applicazione dei canoni interpretativi di cui agli articoli 1363 e 1367 cod. civ. con il contratto oggetto di causa le parti abbiano voluto cedere alla concessionaria a titolo di corrispettivo i crediti risarcitori sorti in capo all'ente provinciale a causa dei sinistri stradali che comportino le attività di ripristino oggetto della concessione medesima.
Circa l'erronea applicazione dell'art.1372 cod. civ. si evidenzia che la
[...] resta estranea alla disciplina della concessione, essendo infatti la stessa Parte_1 chiamata a risarcire il danno cagionato dal proprio assicurato ai sensi e per gli effetti degli articoli 2054 cod. civ.
Tuttavia, in forza della cessione del credito risarcitorio, l'assicurazione nel caso di specie è chiamata a ristorare la cessionaria. Quest'ultima, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, è l'unico soggetto danneggiato dal sinistro a causa degli esborsi che ha dovuto sostenere per ripristinare lo stato dei luoghi.
Il richiamo ai pareri resi dall'Anac e dalla Corte dei conti risultano inconferenti in quanto afferenti a fattispecie non sovrapponibili al caso di specie e resi comunque nei confronti di soggetti diversi dalla Provincia di Pavia. Trattandosi, poi, di pareri gli stessi non sarebbero comunque vincolanti per il Tribunale.
Peraltro, circa la legittimazione ad agire dell'odierna appellata non può trascurarsi che in sede stragiudiziale, a seguito della richiesta risarcitoria della CP_1 avanzata nei confronti della per i medesimi fatti
[...] Parte_1
pag. 4/8 oggetto di causa, quest'ultima ha corrisposto la somma di euro 13.970 della quale non è stata chiesta la restituzione in nessuno dei due gradi di giudizio.
Con ciò si vuole evidenziare che è la stessa parte appellante ad aver attribuito in via di fatto all'appellata la legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni.
Parte appellante ha anche riproposto l'eccezione già svolta in primo grado in ordine al fatto che la tipologia di intervento eseguita in concreto dalla CP_1
(sostituzione guard rail) non sarebbe oggetto della concessione.
[...]
L'eccezione deve essere respinta.
L'art. 1 della convenzione prevede che la stessa ha ad oggetto, oltre alle attività ivi descritte e richiamate dall'appellante nel proprio atto, anche quelle elencate nell'offerta tecnica presentata dalla società concessionaria allegata al contratto sotto la lettera C.
Invero, l'offerta tecnica prevede una serie di servizi aggiuntivi che il concessionario si era impegnato a svolgere in favore della parte pubblica senza oneri a suo carico, tra i quali era stato ricompreso il rispristino dello stato dei luoghi per danni alle infrastrutture stradali quali barriere metalliche, segnaletica, muretti, impianti semaforici originati da incidenti stradali.
Pertanto, il primo motivo di appello non può essere accolto.
3.1. Con il secondo motivo di appello parte appellante ha dedotto la nullità dell'atto di cessione in quanto in contrasto con l'art. 50 TUEL, e dell'art. 8 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140).
Nel caso di specie la convenzione è stata sottoscritta da un dirigente della
. Controparte_2
L'art.107 del D.lgs. n. 267 del 1992, che è fatto salvo dallo stesso art. 50 citato dall'appellante, stabilisce che i dirigenti possono stipulare contratti di modo che la deduzione svolta dall'appellante in ordine al fatto che la rappresentanza dell'ente spetta al solo Presidente della Provincia risulta inconferente.
3.1.1. L'art. 8 del Decreto Legge n. 79 del 1997 prevede che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei pag. 5/8 terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno”.
La disposizione è contenuta in un testo normativo che è destinato a disciplinare gli equilibri di finanza pubblica e quindi non appare essere rivolta alle entrate di natura risarcitoria.
Tuttavia, ammesso che la norma riguardi anche i crediti risarcitori, la stessa non prevede un divieto di cessione del credito prima che lo stesso diventi liquido ed esigibile. Infatti, la facoltà riconosciuta di cessione non viene accompagnata da alcun avverbio dal quale dedurre che i crediti illiquidi e non esigili non possano essere ceduti.
3.2. Con il terzo motivo di appello la ha dedotto la Parte_1 violazione dei principi regolatori della materia inerenti al codice della strada ed in particolare della violazione delle norme sull'ingombro e danneggiamento della carreggiata ex artt. 15, 161 e sulle relative sanzioni ex art. 211.
Le deduzioni non sono fondate.
L'art. 15 è norma inconferente con il caso di specie in quanto attiene al divieto di condotte volontarie dalle quali consegua il danneggiamento, l'intralcio o l'insozzamento delle strade;
orbene tali condotte non ineriscono al danneggiamento delle infrastrutture stradali a seguito di un incidente stradale che, fino a prova contraria, volontario non è.
L'art. 161 è parimenti inconferente. La disposizione riguarda le regole di condotte che gli utenti della strada devono assumere in caso di avaria del veicolo, di ingombro della carreggiata e di spargimento di materiali;
nulla viene stabilito in ordine alle attività di ripristino.
In ultimo, occorre considerare che l'art 211 presuppone che sia stato emesso un verbale di accertamento di una infrazione alla quale si applichi la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive;
nel caso di specie alcun verbale di accertamento accompagnato dalla sanzione accessoria menzionata è presente agli atti nei confronti del danneggiante. pag. 6/8 Pertanto, il terzo motivo di appello non può essere accolto.
3.4. Parte appellante ha anche contestato la responsabilità del sinistro in capo al proprio assicurato e la quantificazione dei danni.
La connessione causale dei danni oggetto di causa con il sinistro occorso alla vettura dell'assicurato si evince con immediatezza dal rapporto di incidente stradale prodotto in primo grado (cfr. doc. n. 6 fascicolo appellate).
In ordine alla quantificazione dei danni si osserva che durante il primo grado di giudizio è stata disposta una ctu le cui conclusioni non sono state oggetto di contestazioni specifiche e di confutazioni logiche idonee ad inficiarle.
In definitiva, anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro.
4.1. La proposizione dell'appello in data successiva al 30.1.2013 comporta l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1° quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17°, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] ei confronti di vverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del giudice di Pace di Vigevano n. 90/2024 del 29 marzo 2024 così provvede:
1. rigetta l'appello;
pag. 7/8 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.397, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1° quater, come modificato dalla L. n. 228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Pavia 21/07/2025.
Il Giudice
RE CO NA
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