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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7202 del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione nell'udienza del 03/10/2024 e vertente
TRA
, in proprio e quale genitore esercente la potestà Parte_1 genitoriale sui minori e , tutti Persona_1 Controparte_1 quali eredi di Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. GENNACCARI GIUSEPPE
ATTORI
E
E Controparte_2 CP_3
Rappresentate e difese dall'avv. FABRIZIO PLENTEDA
CONVENUTE
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03/10/2024
1
Con atto di citazione del 27.05.2019, – premesso di essere erede Parte_1 di insieme ai figli minori e – ha agito in giudizio Parte_2 Per_1 CP_1 contro e , al fine di ottenere lo CP_3 Controparte_2 scioglimento della comunione formatasi tra costoro e la parte attrice, in seguito al decesso di (coniuge di e Persona_2 Controparte_2 padre di e ). CP_3 Parte_2
L'attrice ha dedotto che, al momento del decesso, il patrimonio ereditario era costituito da un immobile sito in Melpignano, angolo tra Via Verdi e Via Cursi, e da terreni agricoli, meglio identificati in citazione.
La ha altresì rappresentato che ha ricevuto in vita dal de Parte_1 CP_3 cuius la donazione di alcuni beni immobili, meglio specificati in citazione, di cui ha chiesto la collazione ai fini della formazione della massa ereditaria, previo accertamento della natura simulata degli atti di acquisto che ne hanno comportato il trasferimento all'erede.
Esposto quanto sopra, parte attrice ha concluso chiedendo, in sede di precisazione delle conclusioni, di:
“1) Accertare e dichiarare veri i fatti di cui alla narrativa dell'atto di citazione del
27/05/2019 2) Dichiarare che gli attori hanno sostenuto le spese per migliorie ed ammodernamento dei beni in comunione per la complessiva somma di € 56.000,00 così come accertata e quantificata dal C.T.U. nella prima relazione tecnica depositata il 09/11/2021; 3) Dare atto del progetto di divisione proposto dal C.T.U. nella predetta relazione con la formazione delle quote ivi indicate e la corresponsione dei relativi conguagli;
4) Assegnare agli attori la quota di cui alla lettera “A” per come specificata nella predetta relazione e nelle allegate planimetrie, così costituita: - superficie coperta al piano terra per mq 243; - porticato (22%); - garage;
- spazi scoperti (65%); - muro di recinzione (72%); - conguaglio in denaro da quota “B” €
15.000,00; del valore complessivo di € 295.000,00; 5) Condannare in solido CP_2
e ai rimborsi in favore degli attori della loro quota parte per
[...] CP_3 le migliorie sostenute da questi ultimi di cui al precedente punto 2, 1 per un totale di
2 € 37.333,33; 6) Assegnare, salva diversa e migliore valutazione del Tribunale, ovvero differenti richieste delle convenute, a la quota “B” ed a Controparte_2 CP_3
la quota “C” ordinando, ancora, il pagamento dei conguagli così come stabiliti
[...] dal C.T.U. nelle due relazioni del 06/07/2022 e del 02/01/2023; 7) Ordinare alla
IG.ra , ovvero all'assegnataria della quota “B” in caso di Controparte_2 valutazione differente rispetto al precedente punto 6 da parte del Tribunale, il pagamento in favore degli attori del conguaglio di € 15.000,00 così come stabilito dal
C.T.U. nella relazione del 06/07/2022; 8) Ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Lecce, con esonero da responsabilità, le relative trascrizioni;
9) Porre le spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio a carico di tutti i comunisti”.
Con propria comparsa si sono costituite in giudizio Controparte_2
e , eccependo l'inammissibilità delle domande di simulazione e CP_3 chiedendo che nella massa vadano a confluire anche i beni che Parte_2 ha ricevuto in donazione dal padre.
La causa è stata istruita con prova orale e CTU ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
Come premesso, la controversia in esame attiene allo scioglimento della comunione formatasi tra le parti a seguito del decesso di , nato a Persona_2
Castrignano dei Greci il 22/06/1938 e deceduto il 30/04/2006.
Costituisce oggetto di contestazione tra le parti la composizione dell'asse ereditario e, in particolare, l'eventuale inclusione nel patrimonio ereditario di atti costituenti vendite dissimulanti in realtà una donazione.
In particolare, parte attrice ha affermato che ha acquistato, anche CP_3 quando era ancora minorenne: un fabbricato ad uso civile abitazione-villetta, sito in Santa Cesarea Terme, via Pola n. 34, con atto per notar Per_3 dell'08/06/1985; un locale commerciale sito in Lecce alla via Premuda, con atto per notar del 17/01/2000; un locale commerciale sito in Lecce Persona_4 alla via Monti, con atto per notar del 30/11/2000; un Persona_4 appartamento al terzo piano, scala C, in Lecce via D'Annunzio, con atto per notar dell'08.11.1979; un appartamento ad uso ufficio, interno 12, piano Per_5
3 secondo, scala A, sito nel Comune di Lecce, con atto per notar del Per_6
09/11/2005; un locale sito in Lecce nel complesso edilizio “Le magnolie”, con atto per notar del 24/01/2002. Persona_4
Parte attrice ha dunque ritenuto che tali immobili costituiscano il frutto di una donazione, nonostante abbiano assunto la forma di una vendita, e ha chiesto che se ne accerti la simulazione e si includano tali beni nella massa ereditaria.
Le convenute hanno contestato la domanda, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per essere decorsi 10 anni dalla data di apertura della successione
(30.04.2006) e deducendo inoltre che la simulazione può provarsi, da parte dell'erede, unicamente con la controdichiarazione.
Entrambe le eccezioni sono fondate.
In merito alla prescrizione, Cass. Civ.,Sez. 2, Sentenza n. 3932 del 29/02/2016 ha affermato che “I beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede) sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un'apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione varia in rapporto all'oggetto della domanda: se questa è proposta dall'erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell'apertura della successione;
mentre se l'azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti
e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l'erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del "de cuius"”.
Nel caso di specie, il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun atto, in quanto non vi è stata indicazione di alcuna lesione di quota di legittima.
Poiché gli atti risalgono ad un periodo compreso tra il 1979 e il 2005, con atto di citazione del 2019, il decennio era ampiamente decorso per ciascuno di essi. La prescrizione sarebbe inoltre decorsa anche se, per pura ipotesi, volesse prendersi come riferimento temporale quello dell'apertura della successione, del 30.04.2006, essendo la stessa maturata circa 3 anni prima dell'introduzione della lite.
4 Ad ogni modo, l'azione – anche ove per ipotesi ammissibile – sarebbe comunque infondata per difetto di prova.
Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 11659 del 04/05/2023, ha infatti affermato che “In tema di prova della simulazione, l'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all'uopo necessario
l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata”.
Nello stesso senso Cass. Civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 15510 del 13/06/2018, secondo cui “L'erede legittimario che agisca per l'accertamento della simulazione di una vendita compiuta dal "de cuius", siccome dissimulante una donazione affetta da nullità per difetto di forma, assume, rispetto ai contraenti, la qualità di terzo - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando abbia proposto la domanda sulla premessa dell'avvenuta lesione della propria quota di legittima. In tale situazione, infatti, detta lesione assurge a
"causa petendi" accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell'effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l'accoglimento della domanda”.
Come già evidenziato, nel caso di specie non è stata allegata alcuna lesione di legittima, con la conseguenza che gli attori sono soggetti al regime probatorio previsto per le parti contrattuali. Difettando pacificamente la necessaria forma atta a provare l'asserita simulazione, la domanda non può che respingersi.
Parte attrice, ad ogni modo, ha omesso di coltivare la domanda nel corso del giudizio, avendo affermato in comparsa conclusionale di non ritenere ulteriormente coltivate tutte le domande relative alla collazione dei beni donati.
Le convenute hanno ritenuto, a loro volta, che nell'asse ereditario debbano confluire dei beni che il figlio ha ricevuto in donazione dal padre, con Pt_2 particolare riferimento a due autovetture di grossa cilindrata, una RO e una
La domanda è stata proposta in modo generico, senza alcuna prova né CP_4
5 della donazione né del valore ipotetico dei veicoli, con la conseguenza che anche tali beni sono esclusi dall'asse ereditario.
Le convenute hanno poi dedotto che ha ricevuto in donazione dal Parte_2 nonno materno un suolo edificatorio, costruendo sullo stesso un'abitazione e un locale con denaro ricevuto in donazione dal padre. Anche sotto tale profilo, alcuna prova della provenienza del denaro dal de cuius è stata fornita, con la conseguenza che tali beni non vengono inclusi nell'asse ereditario.
Le convenute hanno richiamato la circostanza che , al momento Pt_2 dell'edificazione, non disponeva di fonti di reddito proprie. Tuttavia, le stesse convenute, nel riferirsi ai numerosi immobili acquistati da nel periodo in cui CP_3 ella era minorenne o studentessa, hanno menzionato introiti provenienti da altri parenti.
Nel caso di specie, come già evidenziato, il terreno è stato donato ad Pt_2
dal nonno materno, con la conseguenza che si presume – in assenza di
[...] qualsivoglia prova del contrario - che anche il denaro per l'edificazione sia stato donato dal medesimo nonno o da uno dei facoltosi familiari cui fanno riferimento le convenute.
Le argomentazioni difensive che le convenute hanno allegato per sostenere che minorenne o studentessa, aveva delle fonti di reddito familiari sono riferibili CP_3 anche ad , non essendo stato allegato alcun rapporto privilegiato di una Pt_2 nipote rispetto all'altro. Per tali ragioni, si conferma, anche con riferimento alle presunte donazioni ricevute da , che difetta ogni prova della loro esistenza. Pt_2
Le parti convenute hanno poi ritenuto che nella massa ereditaria debba confluire un assegno di € 143.500,00, versato sul conto corrente di . Parte_2
Sulla provenienza del denaro dal de cuius, tuttavia, nessuna prova è stata offerta.
L'istituto di credito ha comunicato che “non risulta che il IG. Persona_2 sia stato intestatario di conto corrente presso il nostro Istituto contraddistinto dal n.
17988734. Inoltre, si evidenzia che dai movimenti del c/c 1168815 intestato a
risulta il versamento di € 143.500,00, valuta 12/01/2004 con Parte_2 causale “versamento” senza ulteriori informazioni, di cui si allega estratto movimenti”.
6 In ragione di quanto sopra, non conoscendosi la provenienza del denaro di cui al versamento indicato, non può ritenersi che la somma sia destinata a comporre la massa ereditaria.
Anche tale domanda è dunque respinta.
Infine, quanto ai beni immobili che gli attori hanno indicato in citazione come oggetto di donazioni compiute in favore di dal de cuius, vanno Parte_2 compiute ulteriori considerazioni.
Si è già evidenziato che parte attrice ha rinunciato alla collazione dei beni indicati in citazione, costituenti oggetto di compravendite ritenute simulate e aventi natura di donazioni. Nello stesso atto di citazione, la parte attrice ha dedotto che Pt_2
ha ricevuto in donazione dal padre la nuda proprietà di un immobile sito
[...] in Lecce, il cui usufrutto è stato con il medesimo atto donato dallo stesso de cuius alla propria moglie. La parte attrice ha anche affermato che e la Parte_2 sorella ricevettero in donazione due distinti immobili siti nel complesso Le CP_3
Magnolie e la quota del 50% di un terreno, con atti di compravendita in realtà simulati.
Nelle allegazioni della citazione, dunque, la parte attrice ha indicato complessivamente donazioni di cui avrebbero beneficiato contemporaneamente tutti gli eredi, confluite in un unico atto o in atti simultanei, con operazioni uniche.
Le donazioni sono state riferite ad , e , con allegazione Pt_2 CP_3 CP_2 univoca in cui tutti gli atti sono stati ritenuti quali donazioni a favore dei tre eredi.
Venuta meno la richiesta di collazione dei beni da parte dell'attrice e confermati i limiti probatori già in precedenza richiamati, vengono meno anche le domande di collazione dei beni che avrebbe ricevuto in donazione con atti simulati. Pt_2
La rinuncia, infatti, non può intendersi come riferita solo a una parte dell'atto o a una porzione della donazione. Caduta l'allegazione della citazione – per aver ritenuto parte attrice di confermare che gli atti indicati costituivano in realtà delle vendite – difetta ogni prova di donazioni ricevute da . Pt_2
Sulla mancanza della necessaria prova scritta della natura simulata delle donazioni si richiama quanto dedotto in precedenza. A ciò si aggiunga che non sono stati prodotti gli atti e che la stessa parte attrice ha infine ritenuto che non sussistano donazioni, con la conseguenza che non potrebbe neppure individuarsi una dichiarazione confessoria.
7 Le convenute non hanno offerto alcuna prova delle donazioni che sarebbero state ricevute da , con la conseguenza che alcuna collazione è disposta. Pt_2
Si evidenzia che la produzione documentale offerta dalle convenute è del tutto inidonea a sostenere le tesi difensive richiamate.
In particolare, al fine di provare la sussistenza di fonti di reddito proprie per donazioni che risalgono al tempo in cui era studentessa, ha prodotto CP_3 una dichiarazione relativa all'assunzione presso la Banca Arditi Galati del
06.06.2005, quando la convenuta aveva quasi 30 anni, pochi mesi prima della morte del padre. Il documento è dunque del tutto irrilevante ai fini di causa.
Quanto alla presunta donazione del denaro per l'edificazione di immobili su terreno ricevuto da dal nonno materno, le convenute hanno prodotto Parte_2 unicamente la nota di trascrizione della donazione della porzione di suolo, elemento del tutto insufficiente a provare gli assunti.
In merito alla presunta donazione di € 143.500,00, ancora, le convenute hanno depositato unicamente l'estratto del conto corrente cointestati al de cuius e alla figlia, con addebito dell'importo sopra menzionato;
nell'estratto conto, tuttavia, non
è indicato il beneficiario dell'assegno e nulla è stato allegato a sostegno dell'assunta donazione.
Conclusivamente, da un lato gli attori hanno rinunciato alla domanda di collazione, riconoscendo che non vi è prova delle donazioni allegate inizialmente;
dall'altro lato, le convenute hanno invocato donazioni di cui non hanno fornito alcuna prova, neppure indiziaria.
In ragione di quanto sopra, la massa è calcolata con riferimento ai beni che risultavano intestati al de cuius al momento dell'apertura della successione, senza collazione alcuna.
Nel corso dell'istruttoria, del resto, il progetto di scioglimento della comunione è stato compiuto senza considerare i beni che si assumono fittiziamente donati a tutte le parti in causa, con la conseguenza che la composizione dell'asse ereditario
è stata considerata come riferita solo ai beni formalmente intestati al de cuius al momento dell'apertura della successione.
Precisato quanto sopra in merito alla composizione dell'asse ereditario, si procede ora alla stima dei beni.
8 A tal fine è stata espletata CTU a firma dell'ing. , le cui conclusioni sono Per_7 qui interamente condivise.
Le convenute hanno contestato la stima che il consulente ha compiuto in merito all'azienda agricola, affermando che lo stesso non avrebbe tenuto conto dei gravi danni provocati dalla xylella e da un successivo incendio.
Al riguardo va evidenziato che il consulente ha compiuto, con perizia depositata in data 08.07.2022, una stima all'attualità del terreno agricolo, rivendendo la stima compiuta con la perizia depositata il 09.11.2021. La valutazione del terreno all'attualità è stata necessaria, essendo nelle more intervenuto un incendio ed essendosi verificato – dopo l'apertura della successione – il fenomeno della xylella.
Il CTU aveva infatti inizialmente stimato i beni con riferimento alla data di apertura della successione, ma è stato necessario disporre un'integrazione di perizia al fine di stimare il compendio con riferimento al valore assunto al tempo dello scioglimento della comunione, come da giurisprudenza costante.
La seconda stima, compiuta all'attualità, non ha ricevuto contestazione da alcuna delle parti. Solo successivamente il CTP delle convenute ha presentato osservazioni in merito alla presenza di roccia e agli interventi che dovrebbero compiersi sul terreno, contestando dunque il valore non per eventi sopravvenuti, ma per caratteristiche originarie dei beni. Tali osservazioni, giunte con notevole ritardo rispetto alla stima del 2021, non possono ritenersi ammissibili. Per tale ragione, il
CTU ha ritenuto di non rispondere alle stesse.
Si conferma pertanto la stima delle quote A e B come da perizia del 09.11.2021 e quella della quota C come da perizia dell'08.07.2022.
Così determinato l'asse ereditario, si procede ora alla determinazione delle modalità di scioglimento della comunione.
Parte attrice ha chiesto l'assegnazione di parte dell'immobile sito in Melpignano, già occupata dagli attori, e la conferma della divisione di fatto attuata dalle parti da molti anni. Le convenute si sono opposte alla richiesta e hanno ritenuto che si debba procedere con l'estrazione a sorte delle quote.
Al riguardo si ricorda che Cass. Civ.,
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11857 del 06/05/2021, ha affermato che “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle
9 operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore”.
Nel caso di specie, l'istruttoria espletata ha dimostrato in modo chiaro che le parti hanno proceduto, nel tempo, a uno scioglimento di fatto della comunione ereditaria, tanto da aver già realizzato le opere necessarie al fine di rendere indipendenti il piano terra e il primo piano dell'abitazione sita in Melpignano. La prova espletata ha dimostrato che il piano terra è stato abitato da Parte_2
e la sua famiglia, mentre il primo piano è stato abitato dall'anziana madre.
In particolare, in sede di interrogatorio, ha confermato che Controparte_2
l'azienda agricola è stata ed è gestita personalmente da e che per CP_3 tale attività quest'ultima ha ricevuto tutti i frutti, in virtù di questo di quanto stabilito dal contratto.
Il testimone progettista dei lavori di ambientazione effettuati Testimone_1 sulla casa sita in Melpignano al Largo delle Rimembranze, ha affermato che l'incarico fu conferito formalmente da tutti gli eredi, ma di aver avuto a che fare principalmente con . Il teste ha altresì precisato: “posso dire che i Parte_2 due appartamenti, primo piano e piano terra, furono separati rendendo gli impianti tecnologici autonomi; ... l'organizzazione del piano terra prevedeva anche la presenza dello studio medico del OR , in effetti dopo che finimmo i lavori il piano Pt_2 terra fu abitato da con la sua famiglia e il primo piano dalla madre Parte_2
e dalla sorella. Ricordo che mi aveva riferito, proprio in vista dei Parte_2 lavori, di aver chiesto alla madre e alla sorella di dividere la proprietà”.
Il teste , in ordine lavori di ristrutturazione della casa in Testimone_2
Melpignano, ha riferito: “mi è stata commissionata la realizzazione di infissi;
il mio
10 committente è stato il OR , il quale mi ha dato incarico solo per Parte_2 quelli relativi al piano terra”.
La prova ha dunque confermato che, nonostante la formale comunione, le parti hanno di fatto utilizzato una porzione dei beni comuni in via esclusiva. Ciò rende preferibile l'assegnazione delle quote, con conferma dello scioglimento di fatto già attuato.
Se si procedesse con l'estrazione a sorte, infatti, si andrebbe potenzialmente a stravolgere la realtà quotidiana di due minori – già rimasti orfani di padre - e di una donna anziana, eventualità che devono evitarsi.
Va rilevato, inoltre, che il terreno sito in Castrignano de' Greci, avente vocazione agricola, è già di fatto gestito da , la quale ha partita IVA ed è titolare CP_3 del fascicolo presso cui sono accreditati i contributi PAC e Se i terreni CP_5 venissero per sorteggio assegnati ai minori o all'anziana coniuge del de cuius, si perverrebbe a una loro radicale svalutazione, non essendovi alcun soggetto che potrebbe proseguire nella gestione diretta degli stessi. La stessa CP_3 verrebbe a subire un pregiudizio, restando titolare di partita IVA ma perdendo terreni fruttiferi.
Come già evidenziato, al momento dell'introduzione della lite lo scioglimento della comunione era di fatto già avvenuto, con l'assegnazione in via esclusiva di autonome unità abitative ad e alla e attribuzione a Parte_2 CP_2 [...]
dei terreni e dei contributi derivanti dagli stessi. CP_3
L'assegnazione, inoltre, consente di tutelare la posizione di soggetti fragili, quali due minori e una persona anziana, notoriamente legati al proprio contesto abitativo e per i quali una modifica radicale è fonte di sofferenze e stress.
Non esiste, inoltre, alcuna esigenza giuridicamente rilevante da tutelare mediante l'estrazione a sorte. Non si rinviene, infatti, alcun interesse giuridicamente rilevante della di divenire assegnataria di un'abitazione diversa da quella in cui CP_2 abita da sempre o di terreni dei quali non può prendersi cura. Non si rinviene neppure un interesse di a risiedere presso l'abitazione che il fratello CP_3 ha destinato a casa familiare insieme ai propri figli minori o presso quella dell'anziana madre, essendo la coerede già nella disponibilità di un'abitazione.
Infine, gli stessi interventi di ristrutturazione e miglioramento che Parte_2
e la moglie hanno compiuto sull'immobile sito a piano terra sono stati eseguiti
11 evidentemente nell'ottica di far conservare ad – e alla sua famiglia – la Pt_2 disponibilità dell'immobile.
Per tali ragioni, si procede all'assegnazione come richiesta da parte attrice e come indicata dal CTU.
Infine, occorre esaminare la richiesta, formulata da tutte le parti in causa, di refusione delle spese sostenute per la cosa comune o per estinzione di debiti dell'eredità.
In punto di diritto si ricorda che “Il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già
l'applicazione dell'art. 1150 c.c. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore” (Cass. Civ.,
Sez. 2 - , Sentenza n. 5135 del 21/02/2019).
Le attrici hanno richiesto, in citazione, un importo di € 79.027,78, dettagliatamente specificato alle pagg. 3 e 4. La richiesta è stata esaminata dal CTU, che ha ritenuto giustificati e documentati gli esborsi per € 56.000,00, risultando, conseguentemente, una quota per ognuna delle parti in causa pari ad € 18.666,66,
e gli attori hanno aderito a tale richiesta.
Parte attrice ha provato di aver sostenuto tali esborsi, non solo in virtù della documentazione di spesa prodotta (come attestato dal CTU), ma anche per mezzo della prova orale raccolta e sopra trascritta.
La domanda va dunque accolta, con condanna delle convenute alla refusione delle spese pro-quota.
Le convenute hanno parimenti presentato domanda di rimborso delle spese.
In particolare, ha chiesto la rifusione della somma di euro CP_3
30.713,54, dettagliata alla pagina 11 della comparsa di costituzione e risposta.
Sotto tale profilo va evidenziato che aveva la disponibilità dei terreni CP_3 siti in Castrignano de' Greci in virtù del contratto del 16 maggio 2005, nel quale alla stessa era riconosciuto il diritto a ricevere contributi e utili derivanti dal terreno, con la contropartita dell'assunzione in proprio delle spese di cura e miglioria. Per tale motivo, le somme richieste ai punti 1 e 3 della pagina 11 della
12 comparsa di costituzione e risposta non possono riconoscersi, in quanto si tratta di spese di aratura e pulizia del fondo, pagamento utenze, energia elettrica e vigilanza, che rientrano nei costi di ordinaria manutenzione dei terreni detenuti.
Si escludono pertanto le spese portate ai documenti 52 e 54.
Si riconosce come dovuta la somma di euro 4.263,54, portata dai documenti 55 e
56, in quanto si tratta del pagamento di spese legali relative ad un giudizio avente ad oggetto beni comuni.
Si esclude la richiesta di cui al punto 2), di euro 1.000,00 per rifacimento del muro di cinta, in quanto non vi è alcuna prova dell'esborso.
ha chiesto il rimborso della somma di euro 74.682,39, come Controparte_2 dettagliata alle pagine 11 e 12 della comparsa di costituzione e risposta, oltre alla somma di euro 6.705,95 per spese sostenute per beni donati ad . Parte_2
Riguardo a queste ultime somme, si richiama quanto dedotto in precedenza, circa la mancanza di prova di una donazione in favore del figlio del de cuius. La domanda
è dunque rigettata in parte qua.
In merito alle altre spese - di accatastamento della casa, imposte ipotecarie e catastali e di successione, Imu, spese legali per un giudizio avente ad oggetto beni comuni, rifacimento della facciata esterna e della pavimentazione del giardino e altri interventi sulla casa di Melpignano – si osserva quanto segue, esaminando i singoli documenti prodotti.
Il documento 57, contenente specifica per frazionamento e/o accatastamento, che la convenuta ritiene provi un esborso dalla stessa sostenuto, contiene in realtà
l'intestazione a tutti gli eredi e difetta della prova del pagamento e del soggetto che avrebbe estinto l'obbligazione. La richiesta è dunque respinta.
I documenti 58, 59, 60 e 61 riguardano pagamenti eseguiti da per Per_8 estratti di mappa e non sono riferibili ai beni comuni, in quanto si tratta di spese sostenute dal consulente di parte delle convenute, incaricato della perizia di stima.
Anche tale richiesta è dunque respinta.
Quanto ai documenti da 62 a 75, attestanti il pagamento di tributi, va evidenziato che manca la prova del loro pagamento ad opera della convenuta e del riferimento ai beni comuni. Si tratta infatti di F 24 nei quali non sono indicati i dati catastali dei beni e rispetto ai quali, peraltro, non è indicato il soggetto che ha eseguito il pagamento. Va inoltre evidenziato che tali F 24 sono intestati singolarmente a
13 ciascuno dei tre eredi e sottoscritti individualmente da ciascuno di essi, con la conseguenza che manca in toto la prova che siano stati pagati dalla convenuta. La domanda è dunque rigettata in parte qua.
In merito ai documenti 76-78, relativi a una cartella di pagamento per imposte sugli immobili, si evidenzia che la stessa è stata destinata a Controparte_2
quale erede di senza che sia specificato se
[...] Persona_2
l'importo è stato richiesto per l'intera somma o pro quota. Difetta inoltre la prova dell'avvenuto pagamento ad opera della convenuta. Il documento 79 è parimenti privo di riferimenti catastali che provino che si tratti di spese sostenute per beni comuni. Tali documenti sono dunque privi di valore probatorio ai fini di causa, con la conseguenza che non spettano i relativi importi.
Quanto ai documenti da 80 a 82, relativi a spese legali per giudizi pendenti dinanzi al Tar e al Consiglio di Stato, si ribadisce che non vi è riferimento ai dati catastali dei beni oggetto delle controversie di specie. Va inoltre evidenziato che il documento
81 contiene una quietanza in cui non si indica il soggetto che ha provveduto al pagamento, mentre il documento 82 è un assegno sottoscritto da Persona_2
prima dell'apertura della successione, come tale pacificamente estraneo
[...] alla comunione. Neppure tali spese sono dunque dovute.
Il documento 83 contiene il preventivo di spesa della ditta per Parte_3 rifacimento del prospetto dell'abitazione di via rimembranze 31, costituente bene della massa, con quietanze per complessivi euro 16.000. Il documento non contiene tuttavia nell'intestazione il soggetto richiedente e non specifica il soggetto che ha eseguito il pagamento, con la conseguenza che non può ritenersi prova di spesa sostenuta dalla convenuta. Identiche considerazioni devono svolgersi con riguardo al documento 86, che non indica il soggetto committente né colui che ha provveduto al pagamento.
Al contrario, il documento 85 contiene l'intestazione a e Controparte_2
l'attestazione del pagamento di euro 2.888,80 per lavori in via rimembranze 31, bene comune. Allo stesso modo il documento 87 contiene la quietanza della ditta per fornitura e posa in opera di tubazioni termiche per il CP_6 rifacimento dell'impianto termico in via rimembranze 31 e poiché è la quietanza per
€ 1.500,00 rilasciata a , si ritiene la spesa provata. Controparte_2
14 Identiche considerazioni per il documento 88 (€ 2.500), sempre della ditta CP_6 con quietanza rilasciata a per la posa in opera dei
[...] Controparte_2 radiatori sul bene comune;
per il documento 89, relativo a quietanza di CP_6
a per euro 2.086,70 per la fornitura della caldaia;
per
[...] Controparte_2 il documento 90, di quietanza da a di euro 825 CP_6 Controparte_2 per allacciamento all'impianto idrico fognario.
Si riconoscono come dovute le spese di euro 2.510,30 in cui al documento 91, di euro 689,70 del doc. 92, di euro 718,40 di cui al documento 97, di euro 624 di cui al documento 98, tutte di fornitura di materiale per il rifacimento dei bagni della cosa comune, nonché euro 606,14 e di € 166,98 dei documenti 99 e 100, di Pt_4 relativi alla fornitura di materiale per rifacimento bagni, con quietanza alla convenuta.
Non spettano invece le somme del documento di vendita , avente ad Pt_5 oggetto pile, saponi, bicchieri e altri elementi che non riguardano il rifacimento della cosa comune, nonché le spese dei documenti 96, 95, 93, 94, 102, 103, in quanto si tratta di imposte per le quali non sono indicati né i beni cui si riferiscono né il soggetto che ha provveduto al pagamento.
I documenti 104 e 105 non contengono l'indicazione dell'immobile di riferimento e non costituiscono pertanto prova adeguata. I documenti da 106 a 109, relativi a spese sostenute per l'allacciamento alla rete idrica, sono intestati ad Pt_2
e non sono dunque riferibili alla convenuta.
[...]
Per i documenti 110 e 111, al contrario, manca la prova dell'esborso e degli immobili di riferimento, con la conseguenza che gli stessi non sono dovuti.
Conclusivamente, i rimborsi per spese della massa sono i seguenti:
€ 56.000,00 alla parte attrice;
€ 4.263,54 a;
CP_3
€ 15.116,02 a . Controparte_2
Quanto alle spese di lite, va rilevato che l'esito del giudizio ha comportato il sostanziale accoglimento delle conclusioni come rassegnate dagli attori, con la sola eccezione di parte – residuale – degli esborsi anticipati dalle convenute. La soccombenza è dunque individuata a carico delle convenute.
Le spese di CTU sono invece poste a carico di tutte le parti in causa, in quanto si è trattato di spese necessarie per lo scioglimento della comunione.
15
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa N 7202/2019 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Determina la composizione dell'asse ereditario come indicato in parte motiva;
b) Dispone lo scioglimento della comunione sussistente tra le parti in successione di , secondo quanto indicato nei punti Persona_2 seguenti;
c) Assegna a , e la proprietà Parte_1 Persona_1 Persona_2 esclusiva della quota A indicata nella perizia a firma dell'ing. Persona_9 depositata in data 09.11.2021, costituita da civile abitazione in Melpignano posta ad angolo tra le Vie Verdi e Via Cursi, distinta in Catasto al foglio 4 ptc.432, sub.1, cat.A/2, sub.2, cat.A/2, e fgl.4, ptc.933, cat.C/6, cl.2, piano terra, oltre al conguaglio di € 15.000,00 da riceversi da Controparte_2
, come da conguaglio stimato dal CTU nella perizia depositata il
[...]
08.07.2022;
d) Assegna a la proprietà esclusiva della quota Controparte_2
B indicata nella perizia a firma dell'ing. depositata in data Persona_9
09.11.2021, costituita da civile abitazione in Melpignano posta ad angolo tra le Vie Verdi e Via Cursi, distinta in Catasto al foglio 4 ptc.432, sub.1, cat.A/2, sub.2, cat.A/2, e fgl.4, ptc.933, cat.C/6, cl.2, piano primo, con condanna al versamento del conguaglio di 15.000,00 in favore degli attori e di €
61.000,00 in favore di;
CP_3
e) Assegna a la proprietà esclusiva della quota C di cui alla CP_3 perizia dell'ing. , depositata in data 09.11.2021, secondo la Persona_9 stima della perizia depositata in data 08.07.2022, costituita da Terreno agricolo in Castrignano de' Greci esteso circa ettari 12.83.50 sul quale insiste una civile abitazione con annesso deposito, un fabbricato esteso circa mq.
260 e n. 3 pajare, distinto in Catasto come di seguito:
• fgl.11, ptc. 1259, sub.1, ctg. A/3, classe 3, vani 6
• fgl.11, ptc.1259, sub.2, cat. C/2, classe 2, mq.145
• fgl.11, ptc.78, uliveto, cl.2^, ha 03.71.74
16 • fgl.11, ptc. 80, uliveto, cl.1^, ha 01.53.82
• fgl.11, ptc. 82, uliveto, cl.1^, ha 00.75.65
• fgl.11, ptc. 90, uliveto, cl.3^, ha 02.12.92
• fgl.11, ptc. 93, uliveto, cl.3^, ha 00.65.57
• fgl.11, ptc. 94, uliveto, cl.1^, ha 00.20.25
• fgl.11, ptc. 145, uliveto, cl.1^, ha 00.30.96
• fgl.11, ptc.1258, seminativo, cl.3^, ha 00.06.23
• fgl.11 ptc 1258, uliveto, cl.3^, ha 01.21.41
• fgl.11, ptc. 83, uliveto, cl.2^, ha 00.41.50 (*)
• fgl.11, ptc. 84, uliveto, cl.1^, ha 01.83.45 (*)
• fgl.11, ptc.85, fabbricato, fabbricato, ha 00.00.35; oltre al Terreno in Castrignano de' Greci, distinto in Catasto:
• fgl.8, ptc.34, seminativo, cl.3^, ha 00.81.71; oltre al conguaglio di € 61.000,00 da riceversi da;
Controparte_2
f) Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari competente per territorio la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
g) Condanna e al rimborso in Controparte_2 CP_3 favore di parte attrice della somma di 18.666,00 ciascuna, oltre interessi dal dovuto al saldo;
h) Condanna parte attrice al rimborso della somma di € 1.421,18 a favore di
, oltre interessi dal dovuto al saldo;
CP_3
i) Condanna parte attrice al rimborso della somma di € 5.038,67 a favore di
, oltre interessi dal dovuto al saldo;
Controparte_2
j) Condanna le convenute alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 535,00 per spese ed € 29.193,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e CPA come per legge;
k) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti in solido.
Lecce, 03/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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