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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NE VI SC, Presidente
FESTA EL FABIO, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1244/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ginosa - Piazza Marconi 1 74013 Ginosa TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11772 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugna l'Avviso di accertamento IMU 2115 n. 11772 del 7-12-2020, notificatole in data 9-1-2021, del quale la contribuente sarebbe venuta a conoscenza il 7-5-2025, quando SO.G.E.T., su sua richiesta, le forniva le notizie e gli atti relativi del carico di imposta.
Pur non contestando la notifica dell'Avviso, eccepisce che, a quella data, era maturata la decadenza quinquennale, e formula poi una serie di censure di merito.
Il comune di Ginosa eccepisce la tardività del ricorso, e si difende comunque nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va subito rilevato in via assorbente che la ricorrente non contesta la regolare notifica dell'Avviso di pagamento, avvenuta in data 9-1-2021 a sue mani, come peraltro risulta dall'all. 4 bis dalla stessa Ricorrente_1 prodotto in giudizio.
Ne segue che, trattandosi all'evidenza della primigenia pretesa impositiva, ove la contribuente avesse inteso contestarla nel merito, o anche eccepire la decadenza a suo tempo maturata, sarebbe stato suo onere procedervi tempestivamente, nei termini di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 546/92: non avendolo fatto, l'accertamento portato dall'atto predetto è oramai irretrattabile, mentre oggi la ricorrente di fatto contesta il merito della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti senza aver impugnato nei termini l'atto che la conteneva, utilizzando poi una semplice comunicazione informativa, da lei stessa richiesta, per la surrettizia contestazione di una pretesa oramai cristallizzata.
È noto al riguardo che l'art. 19 D. L.vo n. 546/92 indica la cartella e l'atto di accertamento o liquidazione del tributo tra gli atti impugnabili entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione;
solo ove difetti la notifica di tale atto, è ammessa la impugnazione degli atti successivi, diversamente non autonomamente impugnabili, unitamente all'atto de quo, così operandosi una sorta di riapertura ex lege dei termini per fatto non imputabile al contribuente.
Analogamente, poichè ognuno degli atti autonomamente impugnabili può esserlo solo per vizi propri, ne consegue che, notificato l'accertamento, la mancata impugnazione di quest'ultimo nei termini di legge da parte della RI preclude l'autonoma impugnazione - ancorchè in termine - degli atti successivi.
Ne segue il rigetto del ricorso.
La regolamentazione delle spese processuali, che vengono liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere al comune resistente le spese processuali, che liquida in € 1.200,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NE VI SC, Presidente
FESTA EL FABIO, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1244/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ginosa - Piazza Marconi 1 74013 Ginosa TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11772 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugna l'Avviso di accertamento IMU 2115 n. 11772 del 7-12-2020, notificatole in data 9-1-2021, del quale la contribuente sarebbe venuta a conoscenza il 7-5-2025, quando SO.G.E.T., su sua richiesta, le forniva le notizie e gli atti relativi del carico di imposta.
Pur non contestando la notifica dell'Avviso, eccepisce che, a quella data, era maturata la decadenza quinquennale, e formula poi una serie di censure di merito.
Il comune di Ginosa eccepisce la tardività del ricorso, e si difende comunque nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va subito rilevato in via assorbente che la ricorrente non contesta la regolare notifica dell'Avviso di pagamento, avvenuta in data 9-1-2021 a sue mani, come peraltro risulta dall'all. 4 bis dalla stessa Ricorrente_1 prodotto in giudizio.
Ne segue che, trattandosi all'evidenza della primigenia pretesa impositiva, ove la contribuente avesse inteso contestarla nel merito, o anche eccepire la decadenza a suo tempo maturata, sarebbe stato suo onere procedervi tempestivamente, nei termini di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 546/92: non avendolo fatto, l'accertamento portato dall'atto predetto è oramai irretrattabile, mentre oggi la ricorrente di fatto contesta il merito della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti senza aver impugnato nei termini l'atto che la conteneva, utilizzando poi una semplice comunicazione informativa, da lei stessa richiesta, per la surrettizia contestazione di una pretesa oramai cristallizzata.
È noto al riguardo che l'art. 19 D. L.vo n. 546/92 indica la cartella e l'atto di accertamento o liquidazione del tributo tra gli atti impugnabili entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione;
solo ove difetti la notifica di tale atto, è ammessa la impugnazione degli atti successivi, diversamente non autonomamente impugnabili, unitamente all'atto de quo, così operandosi una sorta di riapertura ex lege dei termini per fatto non imputabile al contribuente.
Analogamente, poichè ognuno degli atti autonomamente impugnabili può esserlo solo per vizi propri, ne consegue che, notificato l'accertamento, la mancata impugnazione di quest'ultimo nei termini di legge da parte della RI preclude l'autonoma impugnazione - ancorchè in termine - degli atti successivi.
Ne segue il rigetto del ricorso.
La regolamentazione delle spese processuali, che vengono liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere al comune resistente le spese processuali, che liquida in € 1.200,00.