Art. 2.
All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1959-60.
La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960.
All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati nel capitolo 49 dello stato di previsione delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1959-60.
La presente legge ha effetto dal 25 dicembre 1956 fino al 30 giugno 1960.