Articolo 9 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 8Articolo 10
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20 febbraio 1963
Art. 9. Cariche del Consiglio

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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