Articolo 97 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 96Articolo 98
Versione
6 maggio 1952
Art. 97.
(Registro dei sinistri)


Presso gli uffici di compartimento e' tenuto un registro conforme ai modello approvato dal ministro per la marina mercantile, nel quale sono annotati:
a) i sinistri occorsi alle navi nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento;
b) i sinistri occorsi fuori della circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli uffici del compartimento.
Presso gli uffici consolari e' tenuto analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato stesso.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952