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17 aprile 2001
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9 marzo 2010
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9 ottobre 2010
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Art. 2. (Applicazione dell'articolo 17 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso
di collocamento in congedo) 1. Il coniuge convivente del personale di cui all' articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu' vicina.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui all' articolo 909 del codice dell'ordinamento militare . Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo. )) 2. Le disposizioni dell' articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1.
legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso
di collocamento in congedo) 1. Il coniuge convivente del personale di cui all' articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede piu' vicina.
(( 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui all' articolo 909 del codice dell'ordinamento militare . Il diritto del coniuge puo' essere esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo' piu' essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo. )) 2. Le disposizioni dell' articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 , e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1.
Commentario • 1
- 1. Decreto Legge, testo coordinato 01/01/2010 n° 1Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 gennaio 2010 · 1.7291753
Giurisprudenza • 44
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- diritto di precedenza trasferimento·
- cessazione materia del contendere·
- compensazione spese di lite·
- soccombenza virtuale·
- causalità spese di lite