CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ravenna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
D'IE IN, AT
MORETTI PIETRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Viale Trieste 74 48122 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MM00074 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MM00074 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MM00074 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MM00074 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MM00074 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 278/2025 depositato il
06/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Chiede l'accoglimento del ricorso)
Resistente/Appellato: (Chiede il rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna avverso l'Avviso di accertamento n. THQ01MM00074/2024, notificato in data
03.06.2024, relativo all'anno d'imposta 2017.
Premetteva, in fatto, parte ricorrente che l'Ufficio aveva notificato un invito a produrre la documentazione contabile relativa all'anno 2017, invito al quale il ricorrente aveva adempiuto solo in parte, non avendo potuto ottenere l'ulteriore documentazione contabile, indicata nel ricorso, dal proprio commercialista.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente si doleva in diritto della erronea notifica dell'avviso di accertamento impugnato, atteso che lo stesso era stato notificato a mezzo posta raccomandata mediante una copia cartacea del verbale di accertamento priva dell'attestazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituiva l'Ufficio che, con le proprie controdeduzioni, rilevata la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso veniva discusso all'udienza del 04/11/2025.
Il ricorso non può essere accolto, in base alla normativa vigente in materia di digitalizzazione degli atti amministrativi, per le motivazioni di seguito indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina sulla formazione e conservazione dei documenti informatici equipara l'efficacia probatoria della copia analogica a quella dell'originale informatico, a condizione che sia garantita la conformità tra i due. Tale conformità non richiede necessariamente un'attestazione manuale o un timbro tradizionale, potendo essere assicurata attraverso strumenti tecnologici idonei a consentire la verifica dell'integrità e dell'autenticità del documento.
Nel caso di specie, la presenza della firma digitale del funzionario competente sull'originale informatico;
di un codice glifo/QR code;
di un link al sito istituzionale con identificativo e codice di verifica, consente al destinatario di verificare in modo diretto e certo la corrispondenza tra copia cartacea notificata e originale informatico. Pertanto, non sussiste alcun vizio di notifica idoneo a determinare l'annullamento dell'avviso di accertamento, poiché la funzione di garanzia della conformità è pienamente soddisfatta.
Alla luce di quanto osservato, il ricorso non può essere accolto.
Attesa la peculiarità delle questioni trattate, le spese di giudizio devono essere compensate.
La Corte
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAVENNA Sezione 1, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VIVALDI ROBERTA, Presidente
D'IE IN, AT
MORETTI PIETRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 297/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ravenna - Viale Trieste 74 48122 Ravenna RA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MM00074 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MM00074 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MM00074 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MM00074 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THQ01MM00074 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 278/2025 depositato il
06/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Chiede l'accoglimento del ricorso)
Resistente/Appellato: (Chiede il rigetto del ricorso)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, il Sig. Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna avverso l'Avviso di accertamento n. THQ01MM00074/2024, notificato in data
03.06.2024, relativo all'anno d'imposta 2017.
Premetteva, in fatto, parte ricorrente che l'Ufficio aveva notificato un invito a produrre la documentazione contabile relativa all'anno 2017, invito al quale il ricorrente aveva adempiuto solo in parte, non avendo potuto ottenere l'ulteriore documentazione contabile, indicata nel ricorso, dal proprio commercialista.
Ciò premesso in fatto, il ricorrente si doleva in diritto della erronea notifica dell'avviso di accertamento impugnato, atteso che lo stesso era stato notificato a mezzo posta raccomandata mediante una copia cartacea del verbale di accertamento priva dell'attestazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti.
Per tali motivi chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Si costituiva l'Ufficio che, con le proprie controdeduzioni, rilevata la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso.
Il ricorso veniva discusso all'udienza del 04/11/2025.
Il ricorso non può essere accolto, in base alla normativa vigente in materia di digitalizzazione degli atti amministrativi, per le motivazioni di seguito indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La disciplina sulla formazione e conservazione dei documenti informatici equipara l'efficacia probatoria della copia analogica a quella dell'originale informatico, a condizione che sia garantita la conformità tra i due. Tale conformità non richiede necessariamente un'attestazione manuale o un timbro tradizionale, potendo essere assicurata attraverso strumenti tecnologici idonei a consentire la verifica dell'integrità e dell'autenticità del documento.
Nel caso di specie, la presenza della firma digitale del funzionario competente sull'originale informatico;
di un codice glifo/QR code;
di un link al sito istituzionale con identificativo e codice di verifica, consente al destinatario di verificare in modo diretto e certo la corrispondenza tra copia cartacea notificata e originale informatico. Pertanto, non sussiste alcun vizio di notifica idoneo a determinare l'annullamento dell'avviso di accertamento, poiché la funzione di garanzia della conformità è pienamente soddisfatta.
Alla luce di quanto osservato, il ricorso non può essere accolto.
Attesa la peculiarità delle questioni trattate, le spese di giudizio devono essere compensate.
La Corte
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.