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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2348 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2348 /2023 r.g. tra
Parte_1
- attrice-opponente -
E
; Controparte_1
-convenuta - opposta-
Oggi 3 Febbraio 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Algieri Angelo per parte opponente;
nessuno per la parte opposta;
L'avv. Algieri si riporta integralmente a tutto quanto articolato e richiesto nei propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni in esse esplicitate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 2348 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Parte_1 C.F._1
Algieri, presso il cui studio in Cosenza, Viale Mancini s.n., Palazzo Falbo – La Neve è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attore-opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv.to Francesco Bavasso, presso il cui studio in Cosenza, via Nicola Serra n. 96 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta – opposta - avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
All'udienza del 3.2.2025 il procuratore di parte opponente concludeva come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
due intimazioni di pagamento: 1) n. 034 2021 90034847 62 000, avente ad oggetto le seguenti cartelle:
Cartella n. 03420120020940431000, notificata il 14/05/2012 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420160005509029000, notificata il 10/05/2016 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420130012426866000, notificata il 05/03/2014 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420180006073257000, notificata il 24/07/2018 per tassa automobilistica;
2) n.034 2022 9003301 876 000, avente ad oggetto le seguenti cartelle:
Cartella n. 03420120020940431000, notificata il 14/05/2012, contravvenzioni codice strada Cartella n. 03420130012426866000, notificata il 05/03/2014, contravvenzioni codice strada;
nonché avverso la cartella n. 034 2022 00046058 09 000, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica, per un totale complessivo di € 5.317,58, chiedendo che ne fosse dichiarata l'invalidità e nullità, in relazione ai seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, dello
Statuto del Contribuente, per omessa motivazione degli atti;
2) omessa notificazione degli atti presupposti;
3) mancanza dell'avviso bonario di cui al combinato disposto dell'art. 36-bis, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6 comma 5, L. n. 212/2000; 4) intervenuta prescrizione dei crediti, essendo decorsi oltre cinque anni tra l'asserita notificazione delle cartelle di pagamento e quella delle intimazioni di pagamento;
5) erroneità delle somme richieste per mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l che, in via preliminare, eccepiva il Controparte_1
difetto di giurisdizione del Tribunale, in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza in relazione ai crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. 03420180006073257000 e n.
034 2022 00046058 09 000, relativi a tassa automobilistica;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che l'intimazione di pagamento costituiva atto avente contenuto vincolato sicchè non si configurava alcuna violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente;
che l'opposizione era tardiva, ex art. 617 c.p.c., in relazione all'eccepito vizio di omessa notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto proposta con atto di citazione notificato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione delle intimazioni di pagamento;
che, in ogni caso, le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate al debitore;
che l'eccezione di prescrizione era generica ed inammissibile;
che nelle cartelle erano espressamente indicati le norme di riferimento e le modalità di calcolo degli interessi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
****
Si deve premettere che le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 il Concessionario della Riscossione Controparte_1
) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della
[...]
cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni.
Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il
Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale (pignoramento ecc.).
Inoltre, alla stregua dei motivi proposti, la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione all'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle sottese all'intimazione, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, ed alla questione relativa alle modalità di calcolo degli interessi, nonché come opposizione agli atti esecutivi, relativamente alla contestazione dell'omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione ed agli altri vizi di natura formale.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione quinquennale del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Nella fattispecie in esame, ha proposto opposizione avverso due intimazioni di Parte_1
pagamento: 1) n. 034 2021 90034847 62 000, avente ad oggetto le seguenti cartelle:
Cartella n. 03420120020940431000, notificata il 14/05/2012 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420160005509029000, notificata il 10/05/2016 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420130012426866000, notificata il 05/03/2014 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420180006073257000, notificata il 24/07/2018 per tassa automobilistica;
2) n.034 2022 9003301 876 000, avente ad oggetto le seguenti cartelle:
Cartella n. 03420120020940431000, notificata il 14/05/2012, contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420130012426866000, notificata il 05/03/2014, contravvenzioni codice strada;
nonché avverso la cartella n. 034 2022 00046058 09 000, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica.
Quest'ultima cartella, tuttavia, non è stata allegata da alcuna delle parti, sicchè la relativa opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Va, poi, preliminarmente, accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...]
, in riferimento alla cartella n. 03420180006073257000, avente ad oggetto un Controparte_1
credito di natura tributaria (tassa automobilistica), in relazione alla quale sussiste la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, anche di recente, ribadito che “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 26817 del 16.10.2024;
Cass. Sez. Un., n. 21642 del 28.7.2021: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”).
Per quanto concerne l'opposizione proposta avverso le due intimazioni di pagamento, in riferimento alle cartelle n. 03420120020940431000 (notificata il 14/05/2012 per contravvenzioni codice strada),
n. 03420160005509029000 (notificata il 10/05/2016 per contravvenzioni codice strada) e n.
03420130012426866000 (notificata il 05/03/2014 per contravvenzioni codice strada), in ossequio al criterio della c.d. ragione più liquida, l'opposizione può essere accolta in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna attrice-opponente.
In materia, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n.
600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass.
Civ., n. 2868 del 3.2.2017).
In particolare, l'art.60 DPR n.600 del 29.09.1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità – basato sulle pronunce della Corte Costituzionale n.
258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del
2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014).
Orbene, nella fattispecie in esame, l' ha prodotto la Controparte_1
documentazione relativa alla notificazione delle sole due cartelle n. 03420120020940431000
(notificata il 14/05/2012) e n. 03420130012426866000 (notificata il 05/03/2014) per contravvenzioni al codice della strada, e non anche rispetto all'altra cartella in contestazione n.
03420160005509029000 (asseritamente notificata il 10/05/2016).
In ogni caso, avuto riguardo alla data di notificazione delle intimazioni di pagamento (avvenuta l'11.5.2023), appare maturato il termine quinquennale di prescrizione dei crediti, in assenza dell'allegazione di atti interruttivi del termine prescrizionale.
Secondo quanto riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 6913 del 21.2.2017), l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso - munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte - costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicchè il concessionario non è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma che resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r..
Inoltre, sulla scorta di quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un. n. 23397 del 17.11.2018; cfr. anche Cass.
Civ., n. 11760 del 3.5.2019: La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c.).
In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere parzialmente accolta, Parte_1
con conseguente declaratoria di invalidità delle intimazioni di pagamento n. 034 2021 90034847 62
000 e n. 034 2022 9003301 876 000, relativamente ai crediti portati dalle cartelle n.
03420120020940431000, n. 03420160005509029000 e n. 03420130012426866000, per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , con Controparte_1
esclusione della fase istruttoria, in considerazione dello svolgimento del giudizio e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella n. 034 2022 00046058 09
000; 2) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza rispetto all'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2021 90034847 62 000, limitatamente alla cartella n.
03420180006073257000, avente ad oggetto un credito di natura tributaria;
3) assegna alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
4) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'invalidità delle intimazioni di pagamento n. 034 2021 90034847 62 000 e n. 034 2022
9003301 876 000, relativamente ai crediti portati dalle cartelle n. 03420120020940431000,
n. 03420160005509029000 e n. 03420130012426866000, per intervenuta prescrizione;
5) condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente delle Controparte_1 spese del giudizio, liquidate € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 3.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 2348 /2023 r.g. tra
Parte_1
- attrice-opponente -
E
; Controparte_1
-convenuta - opposta-
Oggi 3 Febbraio 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Algieri Angelo per parte opponente;
nessuno per la parte opposta;
L'avv. Algieri si riporta integralmente a tutto quanto articolato e richiesto nei propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni in esse esplicitate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 2348 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Parte_1 C.F._1
Algieri, presso il cui studio in Cosenza, Viale Mancini s.n., Palazzo Falbo – La Neve è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto di citazione;
- attore-opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv.to Francesco Bavasso, presso il cui studio in Cosenza, via Nicola Serra n. 96 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta – opposta - avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
All'udienza del 3.2.2025 il procuratore di parte opponente concludeva come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
due intimazioni di pagamento: 1) n. 034 2021 90034847 62 000, avente ad oggetto le seguenti cartelle:
Cartella n. 03420120020940431000, notificata il 14/05/2012 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420160005509029000, notificata il 10/05/2016 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420130012426866000, notificata il 05/03/2014 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420180006073257000, notificata il 24/07/2018 per tassa automobilistica;
2) n.034 2022 9003301 876 000, avente ad oggetto le seguenti cartelle:
Cartella n. 03420120020940431000, notificata il 14/05/2012, contravvenzioni codice strada Cartella n. 03420130012426866000, notificata il 05/03/2014, contravvenzioni codice strada;
nonché avverso la cartella n. 034 2022 00046058 09 000, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica, per un totale complessivo di € 5.317,58, chiedendo che ne fosse dichiarata l'invalidità e nullità, in relazione ai seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, dello
Statuto del Contribuente, per omessa motivazione degli atti;
2) omessa notificazione degli atti presupposti;
3) mancanza dell'avviso bonario di cui al combinato disposto dell'art. 36-bis, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 6 comma 5, L. n. 212/2000; 4) intervenuta prescrizione dei crediti, essendo decorsi oltre cinque anni tra l'asserita notificazione delle cartelle di pagamento e quella delle intimazioni di pagamento;
5) erroneità delle somme richieste per mancata specificazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l che, in via preliminare, eccepiva il Controparte_1
difetto di giurisdizione del Tribunale, in favore della Commissione Tributaria Provinciale di
Cosenza in relazione ai crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. 03420180006073257000 e n.
034 2022 00046058 09 000, relativi a tassa automobilistica;
nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che l'intimazione di pagamento costituiva atto avente contenuto vincolato sicchè non si configurava alcuna violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente;
che l'opposizione era tardiva, ex art. 617 c.p.c., in relazione all'eccepito vizio di omessa notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto proposta con atto di citazione notificato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione delle intimazioni di pagamento;
che, in ogni caso, le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate al debitore;
che l'eccezione di prescrizione era generica ed inammissibile;
che nelle cartelle erano espressamente indicati le norme di riferimento e le modalità di calcolo degli interessi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
****
Si deve premettere che le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973 il Concessionario della Riscossione Controparte_1
) non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della
[...]
cartella di pagamento, dovendo in tal caso prima notificare un atto, l'intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore di procedere al pagamento del debito entro cinque giorni.
Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato quanto dovuto, il
Concessionario potrà iniziare l'esecuzione forzata del credito erariale (pignoramento ecc.).
Inoltre, alla stregua dei motivi proposti, la domanda deve essere qualificata giuridicamente quale opposizione all'esecuzione, in relazione all'eccezione di prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle sottese all'intimazione, quale fatto estintivo della pretesa creditoria diretto a contestare il diritto di procedere ad esecuzione, ed alla questione relativa alle modalità di calcolo degli interessi, nonché come opposizione agli atti esecutivi, relativamente alla contestazione dell'omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione ed agli altri vizi di natura formale.
Va, peraltro, osservato che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile e, allorchè si facciano valere, oltre a vizi propri dell'atto, anche questioni relative all'omessa notifica della cartella esattoriale e si deducano fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (come la prescrizione quinquennale del credito), l'opposizione ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso.
Nella fattispecie in esame, ha proposto opposizione avverso due intimazioni di Parte_1
pagamento: 1) n. 034 2021 90034847 62 000, avente ad oggetto le seguenti cartelle:
Cartella n. 03420120020940431000, notificata il 14/05/2012 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420160005509029000, notificata il 10/05/2016 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420130012426866000, notificata il 05/03/2014 contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420180006073257000, notificata il 24/07/2018 per tassa automobilistica;
2) n.034 2022 9003301 876 000, avente ad oggetto le seguenti cartelle:
Cartella n. 03420120020940431000, notificata il 14/05/2012, contravvenzioni codice strada
Cartella n. 03420130012426866000, notificata il 05/03/2014, contravvenzioni codice strada;
nonché avverso la cartella n. 034 2022 00046058 09 000, relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica.
Quest'ultima cartella, tuttavia, non è stata allegata da alcuna delle parti, sicchè la relativa opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Va, poi, preliminarmente, accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...]
, in riferimento alla cartella n. 03420180006073257000, avente ad oggetto un Controparte_1
credito di natura tributaria (tassa automobilistica), in relazione alla quale sussiste la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
In merito, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, anche di recente, ribadito che “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla” (cfr. Cass. Sez. Un., n. 26817 del 16.10.2024;
Cass. Sez. Un., n. 21642 del 28.7.2021: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”).
Per quanto concerne l'opposizione proposta avverso le due intimazioni di pagamento, in riferimento alle cartelle n. 03420120020940431000 (notificata il 14/05/2012 per contravvenzioni codice strada),
n. 03420160005509029000 (notificata il 10/05/2016 per contravvenzioni codice strada) e n.
03420130012426866000 (notificata il 05/03/2014 per contravvenzioni codice strada), in ossequio al criterio della c.d. ragione più liquida, l'opposizione può essere accolta in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna attrice-opponente.
In materia, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (cfr. Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del 28/12/2018).
Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che, in tema di avviso di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n.
600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (cfr. Cass.
Civ., n. 2868 del 3.2.2017).
In particolare, l'art.60 DPR n.600 del 29.09.1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, prevedendo che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto e, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, prevedendo alla lett. b) bis, che il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità – basato sulle pronunce della Corte Costituzionale n.
258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973 e n. 3 del
2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. anche
Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 25079 del 26/11/2014).
Orbene, nella fattispecie in esame, l' ha prodotto la Controparte_1
documentazione relativa alla notificazione delle sole due cartelle n. 03420120020940431000
(notificata il 14/05/2012) e n. 03420130012426866000 (notificata il 05/03/2014) per contravvenzioni al codice della strada, e non anche rispetto all'altra cartella in contestazione n.
03420160005509029000 (asseritamente notificata il 10/05/2016).
In ogni caso, avuto riguardo alla data di notificazione delle intimazioni di pagamento (avvenuta l'11.5.2023), appare maturato il termine quinquennale di prescrizione dei crediti, in assenza dell'allegazione di atti interruttivi del termine prescrizionale.
Secondo quanto riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., n. 6913 del 21.2.2017), l'estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso - munito della dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte - costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, sicchè il concessionario non è obbligato ad allegare la copia integrale della cartella di pagamento, ma che resta, comunque, tenuto a fornire la prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della raccomandata a.r..
Inoltre, sulla scorta di quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un. n. 23397 del 17.11.2018; cfr. anche Cass.
Civ., n. 11760 del 3.5.2019: La mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c.).
In conclusione, l'opposizione proposta da deve essere parzialmente accolta, Parte_1
con conseguente declaratoria di invalidità delle intimazioni di pagamento n. 034 2021 90034847 62
000 e n. 034 2022 9003301 876 000, relativamente ai crediti portati dalle cartelle n.
03420120020940431000, n. 03420160005509029000 e n. 03420130012426866000, per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , con Controparte_1
esclusione della fase istruttoria, in considerazione dello svolgimento del giudizio e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta avverso la cartella n. 034 2022 00046058 09
000; 2) dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza rispetto all'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2021 90034847 62 000, limitatamente alla cartella n.
03420180006073257000, avente ad oggetto un credito di natura tributaria;
3) assegna alle parti il termine di 90 giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione;
4) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
l'invalidità delle intimazioni di pagamento n. 034 2021 90034847 62 000 e n. 034 2022
9003301 876 000, relativamente ai crediti portati dalle cartelle n. 03420120020940431000,
n. 03420160005509029000 e n. 03420130012426866000, per intervenuta prescrizione;
5) condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente delle Controparte_1 spese del giudizio, liquidate € 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 3.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà