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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 4504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4504 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere
Dr. Maria Aversano Consigliere rel
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1438/21 trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025
TRA
Parte_1
Difeso dall'Avv. Giuseppe Marobbio
E
Controparte_1
Difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato
OGGETTO:Appello avverso la sentenza n. 13284/20 emessa dal Tribunale di Roma.
1 FATTO E DIRITTO
§1. Con provvedimento del 21.11.1995, il Ministero dello Sviluppo Economico erogava, in via provvisoria, un contributo in conto capitale alla società Parte_1
per la realizzazione, in località Crepacuore di Crotone, di un impianto destinato a
[...] magazzino frigorifero per conto terzi.
Successivamente, a seguito di accertamenti condotti sul posto e di ulteriori verifiche istruttorie effettuate dall' , il riduceva l'ammontare del contributo, CP_2 CP_1 ritenendo non integralmente rispettati gli obblighi connessi all'attuazione del programma agevolato, in particolare per effetto del mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi inizialmente previsti.
La società impugnava tale provvedimento dinanzi al Tribunale, sostenendo di Pt_1 aver correttamente realizzato l'impianto, di averlo messo in esercizio a decorrere dal 1° luglio 2000 e di aver utilizzato correttamente le risorse erogate, lamentando che l'Amministrazione avesse applicato criteri non coerenti con la reale attività svolta
(refrigerazione per conto terzi) e che avesse ingiustamente subordinato l'erogazione del saldo alla produzione di dati in tonnellate, piuttosto che in metri cubi refrigerati dati in affitto.
Il Tribunale rigettava il ricorso, ritenendo legittima la rideterminazione effettuata dal in relazione alla difformità tra il progetto originario ammesso al finanziamento CP_1
e l'effettiva attività svolta, oltre alla carenza della documentazione utile a comprovare la produttività dell'impianto secondo i parametri richiesti.
La società ha proposto appello avverso tale decisione. Parte_1
Il si è costituito in giudizio instando per il Controparte_1 rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni all'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§2. L'appello è infondato per le seguenti ragioni.
L'appello è stato proposto per i seguenti motivi:
2 1. Violazione e falsa applicazione della normativa connessa alla legge 64/86 in riferimento alla difformità del programma realizzato, perché tale difformità non ha modificato il settore di attività dell'iniziativa previsto dal provvedimento di concessione;
nonché violazione dell'art. 112 C.P.C. per vizio di ultrapetizione, in quanto il CP_1 non ha invocato in giudizio la suddetta difformità per contrastare le domande attoree, né prima ancora, nel “Decreto di concessione definitiva”, protocollo N. 0000309 del
18/02/2013, per giustificare la revoca delle agevolazioni;
2. Falsa ed errata interpretazione della Relazione di Collaudo, errata attribuzione alla
Commissione di collaudo di inesistenti affermazioni sulla modestia della superficie utilizzata per la refrigerazione, nonché violazione dell'art. 112 C.P.C. per vizio di ultrapetizione in merito a tali affermazioni, in quanto non introdotte in giudizio dal per contrastare le domande attoree né prima ancora, nel “Decreto di CP_1 concessione definitiva”, protocollo N. 0000309 del 18/02/2013, per giustificare la revoca delle agevolazioni;
3. Falsa, errata e ultronea interpretazione ed applicazione della normativa connessa alla
Legge 64/86 in riferimento alla mancata comunicazione, da parte della ditta , Pt_1 delle tonnellate di merci movimentate dal locatario della cella frigorifera, perché tale circostanza non integra un inadempimento sanzionabile con la revoca del contributo e perché, in ogni caso, la relativa richiesta fu inviata tardivamente dal alla;
CP_1 CP_3 nonché violazione dell'art. 112 C.P.C. per vizio di ultrapetizione per la pronunzia sulla rinuncia della ad effettuare la “movimentazione merci” del locatario della cella Pt_1 frigorifera, in quanto tale rinuncia non è stata introdotta in giudizio dal per CP_1 contrastare le domande attoree, né prima ancora, nel “Decreto di concessione definitiva”, protocollo N. 0000309 del 18/02/2013, per giustificare la revoca delle agevolazioni;
4. Violazione e falsa applicazione della normativa connessa alla legge 64/86 in riferimento alla “locazione di celle frigorifere”, sia perché tale circostanza non ha modificato il settore di attività dell'iniziativa - magazzini frigoriferi per conto terzi 773.2”
– previsto dal provvedimento di concessione, sia perché nello stesso provvedimento è data la facoltà di cedere l'attività a qualsiasi titolo, e quindi anche a titolo di locazione, purché sia rispettato, da parte dei nuovi soggetti subentrati, l'obbligo di destinazione d'uso di cui all'art. 8 lett. B del DM del 3/05/89 n. 233; nonché violazione dell'art. 112
C.P.C. per vizio di ultrapetizione, in quanto il non ha mai invocato in giudizio CP_1 la suddetta “locazione” per contrastare le domande attoree, né prima ancora, nel
3 Decreto di concessione definitiva”, protocollo N. 0000309 del 18/02/2013, per giustificare la revoca delle agevolazioni;
5. Violazione dell'art. 112 C.P.C., per omessa pronuncia sulla illegittimità della riduzione della spesa ammessa a contributo in conto capitale;
6. Violazione dell'art. 112 C.P.C., per omessa pronuncia sulla inadempienza del
; CP_1
7. Violazione dell'art. 112 C.P.C., per omessa pronuncia sui danni cagionati alla ditta dall'inadempienza del e sulla richiesta di condanna del al Pt_1 CP_1 CP_1 pagamento, a favore della ditta, di quanto tuttora da quest'ultimo dovutole;
8. Violazione e falsa e/o mancata applicazione di legge – art. 112 C.P.C. – per omessa indicazione delle presunte inadempienze poste in essere dalla , Parte_2 sanzionabili, ai sensi della normativa connessa alla Legge 64/86, con la revoca parziale del contributo.
Va preliminarmente osservato che, esaminati i molteplici motivi di appello proposti, si ritiene di dover rigettare l'intero gravame sulla base del principio, fondamentale e imprescindibile, del pieno rispetto delle finalità cui il finanziamento pubblico è vincolato e, dunque, della corrispondenza tra l'iniziativa finanziata e quella realizzata.
In primo luogo, si sottolinea che il contributo pubblico in oggetto ha finalità agevolativa, volta a sostenere lo sviluppo economico dell'impresa beneficiaria mediante la realizzazione di uno specifico investimento produttivo, conforme al progetto presentato e approvato in sede di concessione del beneficio. Tale finalità, di natura pubblicistica, impone un vincolo di destinazione rigoroso, che non si esaurisce nel mero raggiungimento dello scopo astratto dell'intervento (quale, ad esempio, la costruzione di un impianto frigorifero in generale), ma si estende all'esatta realizzazione delle opere secondo le modalità progettuali approvate e finanziate.
Nei rapporti di concessione di contributi pubblici il beneficiario assume una posizione di diritto soggettivo condizionata, il cui esercizio è subordinato al pieno rispetto dei vincoli convenzionali e normativi. Ne consegue che l'utilizzo del finanziamento deve essere conforme non solo allo scopo finale dell'intervento, ma anche al programma vincolante approvato in sede di ammissione al beneficio.
Tale principio risulta espressamente sancito all'art. 4 del provvedimento ministeriale di concessione provvisoria delle agevolazioni alla Ditta, secondo cui “Ai sensi della vigente normativa le agevolazioni concesse con il presente Decreto saranno revocate totalmente
4 o in parte : …b) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro 24 mesi dalla comunicazione del presente Decreto;
detto termine potrà essere eccezionalmente prorogato (…)
Nel caso di specie, l'appellante contesta la decisione dell'ente erogatore che ha disposto una riduzione parziale del contributo, sostenendo che le opere sarebbero state comunque eseguite e che lo scopo dell'intervento sarebbe stato raggiunto. Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'ente erogatore ha accertato che alcune opere previste dal progetto approvato – e, in particolare, la costruzione della cella frigorifera con determinate caratteristiche dimensionali e strutturali – non sono state eseguite secondo le specifiche progettuali, ma in forma significativamente difforme.
In tale contesto, la fase di collaudo, quale momento imprescindibile di verifica tecnica e funzionale dell'investimento realizzato e quale tappa fondamentale per accertare la rispondenza dell'opera alle specifiche progettuali approvate e alle finalità dell'agevolazione, ha confermato l'inosservanza degli obblighi contrattuali e normativi da parte del beneficiario, legittimando così la riduzione o poi revoca del contributo.
Il Collegio ritiene che tale difformità rilevi in maniera sostanziale e non meramente formale, in quanto incide sull'effettiva corrispondenza tra l'opera realizzata e l'intervento pubblico agevolato, compromettendo il rispetto del programma di spesa ammesso a finanziamento. Né può ritenersi sufficiente, come sostenuto da parte appellante, la generica realizzazione di un'opera avente analoga destinazione funzionale, qualora venga meno la corrispondenza tra progetto approvato e opera realizzata, elemento che costituisce il presupposto giustificativo dell'intervento pubblico.
In particolare, è significativo il dato che, come rappresentato da parte appellata (v,. in tal senso Decreto MISE di revoca n. 309/2013 infra), “In data 25.05.2006, alla presenza dell'Amministratore Unico della Ditta in oggetto, veniva condotta la visita presso l'unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Nel corso della visita gli ispettori hanno riscontrato che :
1. il capannone
(costituito da un'unica cella frigorifera e da anticella) risultava palesemente inutilizzato e del tutto privo di merci (nonché di scaffalature, pallels, ctc.);
2. la palazzina uffici risultava anch'essa inutilizzata nonché priva di arredi ed attrezzature. Successivamente, gli ispettori si recavano presso la sede legale della in località Passovecchio, al fine di prendere visione (ed Parte_1 eventualmente acquisire copia) della documentazione contabile ed amministrativa (quantità e tipologia delle merci movimentate dall'entrata in funzione dell'impianto, libri matricola, etc.). In realtà, come attestato dall'Amministratore Unico della Ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
5 25.05.2006, la non era in grado di fornire elementi utili circa la Controparte_4 suddetta movimentazione in quanto l'impianto era in precedenza fittato, unitamente agli uffici (salvo che per due locali per mq. 56.00 circa u disposizione della stessa , alla Parte_1
che pertanto aveva la gestione in proprio della movimentazione dei Controparte_5 prodotti. Gli ispettori hanno altresì preso visione del contratto di fitto dello stabilimento in questione
(peraltro non registrato), con decorrenza dall'1,7.2000; tale contratto, come si evince dalla citata dichiarazione del 25.05.2006, è stato rescisso in data 31.12.2005; con la stessa dichiarazione,
l'Amministratore Unico ha altresì attestato che il magazzino frigorifero è inutilizzato in attesa di
"un'eventuale nuova locazione a terzi, ovvero di una gestione diretta in relazione al conferimento di cereali/grano da parte dei produttori (con temperature di utilizzo a - 10/15^ C. Da quanto detto, si evince che - allo stato - non esiste alcuna concreta previsione di utilizzo dell'impianto come magazzino frigorifero per c/terzi, sia in quanto l'ipotesi di “una nuova locazione a terzi" si configurerebbe come una mera attività di natura immobiliare, sia perché, nel caso di gestione diretta dell'impianto medesimo, questa risulterebbe rivolta ad un puro stivaggio di prodotti (cercali a + 10/15° C) che non necessitano di refrigerazione.”
Il Collegio ritiene altresì infondata la tesi dell'appellante secondo cui l'intervento, seppur modificato, avrebbe comunque raggiunto l'obiettivo produttivo perseguito dal finanziamento.
Invero, la finalità pubblica perseguita dall'agevolazione non si esaurisce nella produzione di un generico risultato economico, ma presuppone il rispetto del programma tecnico- finanziario approvato, che costituisce vincolo essenziale per la legittima fruizione del contributo. La trasformazione non autorizzata delle opere previste, ancorché funzionalmente simili, non può essere considerata equivalente al rispetto del progetto (per come è stato così) finanziato e ritenuto meritevole di incentivazione.
In proposito, l'utilizzo difforme delle risorse pubbliche rispetto alla destinazione progettuale e convenzionale determina un'alterazione del sinallagma contrattuale sotteso alla concessione del beneficio e legittima la revoca o la riduzione del contributo.
Nel caso in esame, l'ente finanziatore ha proceduto, a seguito di verifiche tecniche documentate, a ricalcolare l'entità del contributo sulla base dell'effettivo investimento realizzato, in applicazione di un criterio oggettivo e vincolato di proporzionalità. Tale operazione non implica esercizio di discrezionalità amministrativa, ma costituisce una conseguenza obbligata del mancato rispetto delle condizioni pattuite, con particolare riguardo alla struttura fisica e funzionale dell'intervento.
6 D'altronde l'appellante, che ne era onerato, a fronte dei molteplici elementi agli atti di segno contrario, non ha fornito la prova dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni.
In conclusione, alla luce dei principi richiamati e della documentazione in atti, il Collegio ritiene che l'appello debba essere integralmente rigettato, in quanto infondato in fatto e in diritto, e che debba essere confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
-Rigetta l'appello proposto da Parte_1
-condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in € 16.000,00, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma, 14.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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