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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6820 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3505/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3505 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell' 11.06.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Patrizio Cittadini e dall'Avv. Elena Cittadini
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Francesco Manzi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Che l'adita Corte di Appello, in accoglimento del presente atto, voglia riformare Parte l'ordinanza impugnata per le motivazioni esposte, con la condanna della di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
dell'importo di €. 18.849,20 o in subordine al minor credito pari a €. 11.548,85 comunque spettante, oltre interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“si chiede – in via preliminare di rito – dichiarare l'inammissibilità del ricorso formulato ex art. 702 quater c.p.c., perché l'appello andava proposto tramite atto di citazione, tanto più che il citato ricorso – con decreto di fissazione udienza – sono stati notificati ben oltre il termine di gg. 30 dalla comunicazione di cancelleria dell'ordinanza impugnata, con conseguente formazione del giudicato ex art. 2909 c.c..
In via subordinata di merito, si chiede il rigetto del ricorso di Controparte, con la conferma dell'ordinanza appellata e vittoria delle spese di lite del presente grado.
In via istruttoria, si chiede a Codesta Corte di Appello di voler acquisire il fascicolo telematico di parte di questa Azienda, afferente al giudizio R.G. n° 655/2019, svoltosi dinanzi al Tribunale Civile di Frosinone – G.U. Dott. Paolo Masetti. si chiede – in via preliminare di rito – dichiarare l'inammissibilità del ricorso formulato ex art. 702 quater c.p.c., perché l'appello andava proposto tramite atto di citazione, tanto più che il citato ricorso – con decreto di fissazione udienza – sono stati notificati ben oltre il termine di gg. 30 dalla comunicazione di cancelleria dell'ordinanza impugnata, con conseguente formazione del giudicato ex art. 2909 c.c..
In via subordinata di merito, si chiede il rigetto del ricorso di Controparte, con la conferma dell'ordinanza appellata e vittoria delle spese di lite del presente grado.
In via istruttoria,si chiede a Codesta Corte di Appello di voler acquisire il fascicolo telematico di parte di questa Azienda, afferente al giudizio R.G. n° 655/2019, svoltosi dinanzi al Tribunale Civile di Frosinone – G.U. Dott. Paolo Masetti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. titolare di una farmacia Parte_1
rurale sita in Fumone (FR), adiva il Tribunale di Frosinone deducendo l'erroneo r.g. n. 3505/2021 2 calcolo, da parte della dello sconto a carico della farmacia per Parte_4
l'anno 2012 sul pagamento delle spettanze relative alla vendita dei farmaci convenzionati in base alla normativa applicabile alle farmacie rurali
“sussidiarie”, ossia ubicate in Comune con meno di 3.000 abitanti. Chiedeva, pertanto, la condanna della al pagamento della somma Parte_4
indebitamente trattenuta.
Il Tribunale di Frosinone con ordinanza ex art. 702 – ter c.p.c., pubblicata l'8 maggio 2021 e comunicata il 10 maggio 2021, respingeva la domanda atttorea.
Con ricorso in appello ha impugnato la suddetta Parte_1
ordinanza, non notificata, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello Parte_4
perché proposto oltre il termine di cui all'art. 702 - quater c.p.c. e chiedendone il rigetto.
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Nel caso in esame viene in rilievo il principio secondo cui l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702-ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione né è possibile, nel caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall'art. 4 comma 5 D.L.vo n. 150 del 2011 (v. Cass. n. 2757/2018).
Di regola, infatti, all'appello si applica la disciplina ordinaria di cui all'articolo 339 c.p.c., mentre il principio di ultrattività del rito seguito in primo grado trova applicazione soltanto in caso di esplicita previsione normativa
(Cass. 2907/2014). Quanto all'appello di cui all'art. 702-quater c.p.c, il legislatore non ha espressamente previsto l'adozione del rito sommario anche per la fase di gravame con la conseguenza che la forma dell'appello è quella ordinaria (v.
Cass. n. 30843/2023, Cass. n. 6318/2020, Cass. n. 24379/2019, Cass. n. 26326/2014).
L'appello erroneamente introdotto con ricorso è, tuttavia, suscettibile di sanatoria a patto che l'atto nel termine previsto dalla legge sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte
(Cass. SS.UU. n. 32907 del 2014, conf. Cass. n. 12413/2017, secondo cui non rileva, “in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e
r.g. n. 3505/2021 3 comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché
l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile”).
Alla luce dei suddetti principi, l'odierno appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile, in quanto ricevuta Parte_1
comunicazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 10.05.2021, ha depositato il ricorso in appello il 07.06.2021, ma lo ha notificato alla controparte solo in data 16.07.2021, ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza previsto dall'art. 702 - quater c.p.c..
La regolamentazione delle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modif. dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della semplicità della fase conclusionale, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in € 2.400,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3505/2021 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Parte_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3505 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. dell' 11.06.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Patrizio Cittadini e dall'Avv. Elena Cittadini
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Francesco Manzi
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Che l'adita Corte di Appello, in accoglimento del presente atto, voglia riformare Parte l'ordinanza impugnata per le motivazioni esposte, con la condanna della di in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
dell'importo di €. 18.849,20 o in subordine al minor credito pari a €. 11.548,85 comunque spettante, oltre interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“si chiede – in via preliminare di rito – dichiarare l'inammissibilità del ricorso formulato ex art. 702 quater c.p.c., perché l'appello andava proposto tramite atto di citazione, tanto più che il citato ricorso – con decreto di fissazione udienza – sono stati notificati ben oltre il termine di gg. 30 dalla comunicazione di cancelleria dell'ordinanza impugnata, con conseguente formazione del giudicato ex art. 2909 c.c..
In via subordinata di merito, si chiede il rigetto del ricorso di Controparte, con la conferma dell'ordinanza appellata e vittoria delle spese di lite del presente grado.
In via istruttoria, si chiede a Codesta Corte di Appello di voler acquisire il fascicolo telematico di parte di questa Azienda, afferente al giudizio R.G. n° 655/2019, svoltosi dinanzi al Tribunale Civile di Frosinone – G.U. Dott. Paolo Masetti. si chiede – in via preliminare di rito – dichiarare l'inammissibilità del ricorso formulato ex art. 702 quater c.p.c., perché l'appello andava proposto tramite atto di citazione, tanto più che il citato ricorso – con decreto di fissazione udienza – sono stati notificati ben oltre il termine di gg. 30 dalla comunicazione di cancelleria dell'ordinanza impugnata, con conseguente formazione del giudicato ex art. 2909 c.c..
In via subordinata di merito, si chiede il rigetto del ricorso di Controparte, con la conferma dell'ordinanza appellata e vittoria delle spese di lite del presente grado.
In via istruttoria,si chiede a Codesta Corte di Appello di voler acquisire il fascicolo telematico di parte di questa Azienda, afferente al giudizio R.G. n° 655/2019, svoltosi dinanzi al Tribunale Civile di Frosinone – G.U. Dott. Paolo Masetti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. titolare di una farmacia Parte_1
rurale sita in Fumone (FR), adiva il Tribunale di Frosinone deducendo l'erroneo r.g. n. 3505/2021 2 calcolo, da parte della dello sconto a carico della farmacia per Parte_4
l'anno 2012 sul pagamento delle spettanze relative alla vendita dei farmaci convenzionati in base alla normativa applicabile alle farmacie rurali
“sussidiarie”, ossia ubicate in Comune con meno di 3.000 abitanti. Chiedeva, pertanto, la condanna della al pagamento della somma Parte_4
indebitamente trattenuta.
Il Tribunale di Frosinone con ordinanza ex art. 702 – ter c.p.c., pubblicata l'8 maggio 2021 e comunicata il 10 maggio 2021, respingeva la domanda atttorea.
Con ricorso in appello ha impugnato la suddetta Parte_1
ordinanza, non notificata, rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello Parte_4
perché proposto oltre il termine di cui all'art. 702 - quater c.p.c. e chiedendone il rigetto.
L'appello è inammissibile in quanto tardivo.
Nel caso in esame viene in rilievo il principio secondo cui l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702-ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione né è possibile, nel caso di appello introdotto mediante ricorso, la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito, previsto dall'art. 4 comma 5 D.L.vo n. 150 del 2011 (v. Cass. n. 2757/2018).
Di regola, infatti, all'appello si applica la disciplina ordinaria di cui all'articolo 339 c.p.c., mentre il principio di ultrattività del rito seguito in primo grado trova applicazione soltanto in caso di esplicita previsione normativa
(Cass. 2907/2014). Quanto all'appello di cui all'art. 702-quater c.p.c, il legislatore non ha espressamente previsto l'adozione del rito sommario anche per la fase di gravame con la conseguenza che la forma dell'appello è quella ordinaria (v.
Cass. n. 30843/2023, Cass. n. 6318/2020, Cass. n. 24379/2019, Cass. n. 26326/2014).
L'appello erroneamente introdotto con ricorso è, tuttavia, suscettibile di sanatoria a patto che l'atto nel termine previsto dalla legge sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte
(Cass. SS.UU. n. 32907 del 2014, conf. Cass. n. 12413/2017, secondo cui non rileva, “in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e
r.g. n. 3505/2021 3 comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché
l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile”).
Alla luce dei suddetti principi, l'odierno appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile, in quanto ricevuta Parte_1
comunicazione dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 10.05.2021, ha depositato il ricorso in appello il 07.06.2021, ma lo ha notificato alla controparte solo in data 16.07.2021, ben oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza previsto dall'art. 702 - quater c.p.c..
La regolamentazione delle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modif. dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della semplicità della fase conclusionale, segue la soccombenza.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite che si liquidano in € 2.400,00, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3505/2021 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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