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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N.
3018/24 R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. A. Stoppa)
CONTRO
Controparte_1
(contumace)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
per sentir Controparte_1
accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al
2024/25.
La ricorrente, nel dare atto di essere assunta con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di educatrice presso il Controparte_2 all'Istituto Scolastico San pellegrino
Terme, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, evidenziando che: il personale educativo è equiparato a quello docente sotto il profilo economico e dello status giuridico;
la funzione educativa rientra nell'ambito della funzione docente;
il personale educativo è soggetto agli stessi oneri formativi e di aggiornamento del personale docente.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Il Controparte_1
benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e viene dichiarato contumace.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta dovendosi richiamare le considerazioni già svolte dal Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 130/25.
La carta elettronica del docente trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l.
107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea
[...] magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre
2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 che, nell'individuare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale assunto a tempo indeterminato con la qualifica di educatore occorre considerare che l'art. 121 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417
(recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: "sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari".
In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto
1988 n. 399 e ad essi è esteso il medesimo status giuridico.
Tale principio di equivalenza è stato poi trasfuso nell'art. 398, co. 2 del d.lgs.
297/94 secondo cui "i ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Secondo quanto già ritenuto dal Tribunale di Bergamo “la circostanza che la norma richiamata distingua e mantenga distinti e autonomi i due ruoli - del personale docente e di quello educativo - non assume alcuna rilevanza in senso contrario alla rilevata equiparazione laddove si consideri che, immediatamente dopo, comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. La circostanza che, pertanto, il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti non assume in definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che interessano. A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è stato recepito anche nelle fonti pattizie.
L'art. 38, co. 2 del C. Co. Scuola 1994 -
1997, infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente "i docenti della scuola materna;
i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media;
i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili;
i vicerettori aggiunti dei convitti;
gli assistenti delle scuole speciali statali;
gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza". Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C. Co. Scuola 2006 -
2009. Quanto al personale educativo, il successivo Art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semi convittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.3.
La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”. I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semi convittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa
(“tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”), le attività aggiuntive di progettazione (“Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva”) svolte dagli educatori.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semimconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. È appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n.
107/2015 prevede al comma 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” (così, Trib.
Bergamo, sent. 130/25).
Deve quindi “ritenersi che i commi 121 e ss. dell'art. 1 l. 107/15 e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il
“personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria;
limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato (nello stesso senso, con richiamo della motivazione citata, C. App. Roma, sez. V,
16/12/2019, n.4596; C. App. Roma, sez. IV,
24/11/2020, n.2439; C. App. Roma, sez. II,
05/07/2021, n.2208; C. App. Roma, sez. IV,
07/02/2022, n. 409). La menzionata ricostruzione è stata recentemente avallata dal giudice di legittimità, il quale ha evidenziato, all'esito della ricognizione della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia che la carta docente “dell'importo nominale di Euro 500 annui” costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori
(Cass. civ. n. 32104 del 31.10.2022). A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta muovendo dalla assimilazione sul piano funzionale del personale docente e di quello educativo operata dall'art. 395 del D.Lgs. n. 297 del 1994: “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 395, rubricato
"funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità” (così Trib.
Bergamo, sent. 130/25).
In conclusione, il
[...]
va Controparte_1
condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, bensì ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s. indicati in motivazione.
In ordine alle spese processuali, può disporsi la compensazione del 50% delle stesse, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione.
La liquidazione per l'intero delle spese viene effettuata in dispositivo, anche alla luce dei principi espressi dalla
Corte d'Appello di Brescia con la sentenza n. 69/24, quindi partendo da un compenso minimo di € 1.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 3018/24 R.G.:
1) dichiara il diritto di al Parte_1
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25 e per l'effetto condanna il
[...]
in persona Controparte_1
del pro tempore, a mettere a CP_4 disposizione delle medesime la carta elettronica del docente (o altro equipollente) nella misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte_1
in persona del pro
[...] CP_4
tempore, alla refusione delle spese di lite, liquidate per l'intero in €
1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 19 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N.
3018/24 R.G. promossa da
Parte_1
(Avv. A. Stoppa)
CONTRO
Controparte_1
(contumace)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il
[...]
per sentir Controparte_1
accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/21 al
2024/25.
La ricorrente, nel dare atto di essere assunta con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di educatrice presso il Controparte_2 all'Istituto Scolastico San pellegrino
Terme, riferiva di non aver fruito della cd. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per l'acquisto di bene e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
La ricorrente lamentava quindi la violazione del principio di non discriminazione, evidenziando che: il personale educativo è equiparato a quello docente sotto il profilo economico e dello status giuridico;
la funzione educativa rientra nell'ambito della funzione docente;
il personale educativo è soggetto agli stessi oneri formativi e di aggiornamento del personale docente.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Il Controparte_1
benchè ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e viene dichiarato contumace.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta dovendosi richiamare le considerazioni già svolte dal Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 130/25.
La carta elettronica del docente trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l.
107/15 secondo cui “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea
[...] magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 l. 107/15, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre
2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 che, nell'individuare i
«beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2), chiarendo all'art. 3 che la platea è composta dai «docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Sulla questione relativa all'esclusione del personale assunto a tempo indeterminato con la qualifica di educatore occorre considerare che l'art. 121 del d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417
(recante, Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) disponeva testualmente che: "sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari".
In virtù di tale norma, gli educatori operanti nei convitti rientravano nell'area retributiva relativa alla qualifica di docente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto
1988 n. 399 e ad essi è esteso il medesimo status giuridico.
Tale principio di equivalenza è stato poi trasfuso nell'art. 398, co. 2 del d.lgs.
297/94 secondo cui "i ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari".
Secondo quanto già ritenuto dal Tribunale di Bergamo “la circostanza che la norma richiamata distingua e mantenga distinti e autonomi i due ruoli - del personale docente e di quello educativo - non assume alcuna rilevanza in senso contrario alla rilevata equiparazione laddove si consideri che, immediatamente dopo, comunque, è specificato espressamente che si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari. La circostanza che, pertanto, il personale docente e il personale educativo siano collocati in ruoli distinti non assume in definitiva alcuna dirimente rilevanza ai fini che interessano. A seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, il principio di equipollenza è stato recepito anche nelle fonti pattizie.
L'art. 38, co. 2 del C. Co. Scuola 1994 -
1997, infatti, stabilisce chiaramente che rientrano nell'area contrattuale e nella funzione di docente "i docenti della scuola materna;
i docenti della scuola elementare;
i docenti della scuola media;
i docenti della scuola secondaria superiore diplomati e laureati;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili;
i vicerettori aggiunti dei convitti;
gli assistenti delle scuole speciali statali;
gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;
i docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza". Analoga disposizione è contenuta nell'art. 25 del C. Co. Scuola 2006 -
2009. Quanto al personale educativo, il successivo Art. 127 CCNL - Profilo professionale e funzione del personale educativo dispone che “I. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semi convittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.3.
La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive”. I successivi artt. 128, 129 e 131 descrivono l'attività educativa (“volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semi convittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative”), le azioni funzionali all'attività educativa
(“tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, documentazione, ivi compresa la produzione di materiali didattici utili alla formazione degli allievi;
la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa.”), le attività aggiuntive di progettazione (“Il progetto educativo deve essere coordinato con le indicazioni che, per gli aspetti didattici, sono contenute nei POF delle scuole frequentate dagli allievi. A tal fine il collegio dei docenti della scuola interessata definisce, con la partecipazione dei rappresentanti designati dal personale educativo, i necessari raccordi tra aspetti didattici ed aspetti educativi della progettazione complessiva”) svolte dagli educatori.
Ebbene, dalla lettura delle disposizioni del C.C.N.L. di categoria emerge con evidenza che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa comunque anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semimconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.
Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge;
dunque, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. È appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n.
107/2015 prevede al comma 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” (così, Trib.
Bergamo, sent. 130/25).
Deve quindi “ritenersi che i commi 121 e ss. dell'art. 1 l. 107/15 e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. carta elettronica del docente, indicano testualmente i “docenti” e il
“personale docente”, debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria;
limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato (nello stesso senso, con richiamo della motivazione citata, C. App. Roma, sez. V,
16/12/2019, n.4596; C. App. Roma, sez. IV,
24/11/2020, n.2439; C. App. Roma, sez. II,
05/07/2021, n.2208; C. App. Roma, sez. IV,
07/02/2022, n. 409). La menzionata ricostruzione è stata recentemente avallata dal giudice di legittimità, il quale ha evidenziato, all'esito della ricognizione della disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia che la carta docente “dell'importo nominale di Euro 500 annui” costituisce un beneficio economico da attribuire al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori
(Cass. civ. n. 32104 del 31.10.2022). A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta muovendo dalla assimilazione sul piano funzionale del personale docente e di quello educativo operata dall'art. 395 del D.Lgs. n. 297 del 1994: “La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs.
n. 297 del 1994, art. 395, rubricato
"funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità” (così Trib.
Bergamo, sent. 130/25).
In conclusione, il
[...]
va Controparte_1
condannato, non al pagamento diretto della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, bensì ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di riconoscimento, come in motivazione, previa emissione (ora per allora) della Carta Docente ed accredito della somma di € 500,00 per gli a.s. indicati in motivazione.
In ordine alle spese processuali, può disporsi la compensazione del 50% delle stesse, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto della serialità della questione.
La liquidazione per l'intero delle spese viene effettuata in dispositivo, anche alla luce dei principi espressi dalla
Corte d'Appello di Brescia con la sentenza n. 69/24, quindi partendo da un compenso minimo di € 1.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 3018/24 R.G.:
1) dichiara il diritto di al Parte_1
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25 e per l'effetto condanna il
[...]
in persona Controparte_1
del pro tempore, a mettere a CP_4 disposizione delle medesime la carta elettronica del docente (o altro equipollente) nella misura di legge per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
2) condanna il Controparte_1
in persona del pro
[...] CP_4
tempore, alla refusione delle spese di lite, liquidate per l'intero in €
1.200,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Bergamo, 19 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Monica Bertoncini