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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/12/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 950/2025 N. R.G. 913/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 913/25 avverso la sentenza n. 2864/2025
del Tribunale di Milano, Dott.ssa Maria Grazia Florio, decisa all'udienza collegiale del
18.11.2025 promossa da:
con sede legale in Milano, Viale Monte Grappa 3/5, Controparte_1
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , in P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,
dott. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vittorio CP_2
OR (C.F.: ; (C.F.: ); C.F._1 Parte_1 C.F._2
(C.F.: ); e (C.F.: ); e Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
presso lo studio degli ultimi tre elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa Maria alla Porta
2,
APPELLANTE
pagina 1 di 17 [...]
, c.f. ; Controparte_3 C.F._5
, c.f. ; Parte_4 C.F._6
, c.f. Parte_5 C.F._7
, c.f. , Parte_6 C.F._8
, c.f. ; Parte_7 C.F._9
, c.f. ; Parte_8 C.F._10
tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Antonella Cavaiuolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Volta n. 12
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
In via principale rigettare le domande proposte dai signori , Controparte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
in quanto prive di fondamento, per le ragioni tutte indicate nel presente atto;
per l'effetto, condannare gli odierni appellati alla restituzione di quanto eventualmente percepito
medio tempore in forza della sentenza di primo grado, maggiorato di accessori di legge;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata sia nel capo che esclude l'assorbibilità del superminimo sia in quello che ha respinto l'eccezione di prescrizione, rigettare le domande proposte dall'appellata , per le ragioni indicate al Pt_7
punto 20 del presente atto;
pagina 2 di 17 riformare la sentenza di primo grado con riguardo alle decorrenze di riconoscimento del superminimo, per le ragioni indicate al punto 24 del presente atto;
accertare e dichiarare che il nuovo, aggiuntivo, superminimo riconosciuto a tutti gli odierni appellati a decorrere dal gennaio 2020 è idoneo ad assorbire – dalla data di concessione - la maggior retribuzione spettante per il 4° livello, con conseguente azzeramento (o, comunque,
riduzione,) delle differenze retributive risultanti dal mancato assorbimento del superminimo di
€ 50,00 oggetto del ricorso di primo grado e, per l'effetto, condannare gli odierni appellati alla restituzione di quanto indebitamente percepito medio tempore in forza della sentenza di primo grado, maggiorato di accessori di legge.
Con tutte le conseguenze di legge anche per spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
PER GLI APPELLATI
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla controparte per i motivi dedotti nella memoria di costituzione confermando in toto la sentenza di primo grado;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle competenze processuali del secondo grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15% e contributi di legge, da distrarsi a favore della procuratrice antistataria ex art 93 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di I grado gli odierni appellati convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di
Milano, la società esponendo: Controparte_1
– di essere stati assunti dalla convenuta con contratto di lavoro subordinato e impiegati presso
il magazzino di Castel San Giovanni, dove sono tuttora, per lo svolgimento di mansione di
pagina 3 di 17 addetti al magazzino, con inquadramento iniziale nel quinto livello ai sensi dell'articolo 113 del
CCNL Terziario Distribuzione applicato dalla società (cfr.doc.1, fascicolo primo grado);
– che al raggiungimento del diciottesimo mese di anzianità di servizio i lavoratori non erano
stati promossi al quarto livello: dalla documentazione versata in atti emerge con chiarezza che
tutti i lavoratori appellati avevano già maturato il diritto al passaggio dal V al IV livello retributivo
nelle seguenti date: il sig. , assunto il 16 luglio 2017, maturava i Controparte_3
diciotto mesi di anzianità nel gennaio 2019, ma il livello IV gli veniva riconosciuto solo dal 1°
marzo 2019; il sig. , assunto il 1° novembre 2013, maturava i diciotto mesi Parte_4
nel maggio 2015, ma otteneva il IV livello solo dal 1° marzo 2017; la sig.ra , Parte_5
assunta il 4 dicembre 2016, maturava i diciotto mesi nel giugno 2018, ma riceveva
l'inquadramento superiore solo dal 1° luglio 2018; la sig.ra , assunta il 2 Parte_6
gennaio 2012, maturava i diciotto mesi nel luglio 2013, ma conseguiva il IV livello soltanto dal
1° marzo 2017; la sig.ra , assunta il 1° febbraio 2012, maturava i diciotto mesi Parte_7
nell'agosto 2013, ma il IV livello le veniva attribuito soltanto dal 1°marzo 2016; infine, il sig.
, assunto il 15 ottobre 2014, maturava i diciotto mesi nell'aprile 2016, ma veniva Parte_8
inquadrato al IV livello soltanto dal 1° aprile 2017.
Ne consegue che ha proceduto a riconoscere il superiore livello con ritardi che vanno CP_1
da uno-due mesi ( ) fino a periodi ben più consistenti (oltre due anni per Pt_5 CP_3
, quasi quattro anni per con conseguente mancata corresponsione delle Pt_7 Pt_6
differenze retributive spettanti per legge;
– che quando comunicava ai dipendenti che avrebbe riconosciuto il 4°livello, chiariva CP_1
anche che avrebbe corrisposto sotto la voce “una tantum” le differenze retributive
retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi
pagina 4 di 17 di servizio (cfr. doc. 3 – lettere attribuzione quarto livello e cfr. doc. 1, buste paga, CP_1
fascicolo di primo grado);
– che la società calcolava erroneamente le differenze retributive dovute ai lavoratori nel periodo
compreso tra il raggiungimento dei diciotto mesi di anzianità di servizio sino al mese in cui è
stato riconosciuto il quarto livello, ritenendo di poter assorbire detti aumenti retributivi con il
superminimo che, invece, veniva erogato, per espressa volontà di quale acconto su CP_1
“ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali”, escludendo gli aumenti derivanti dal
riconoscimento del superiore livello di inquadramento contrattuale;
– che dal mese in cui la società ha riconosciuto (tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.
113 CCNL) il quarto livello di inquadramento ai lavoratori, la resistente non ha più riconosciuto
la somma di euro 50,00 mensili a titolo di acconto futuri miglioramenti dei minimi retributivi,
ritenendo di poterla assorbire con l'aumento di livello.
Rassegnavano le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, per le causali di cui in premessa, la
somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad
assorbimento con tali incrementi a decorrere dal 1.7.2018 per il sig. , a partire dal CP_3
1.7.2014 per il sig. , a partire dal 1.12.2017 per la GN a partire dal Pt_4 Pt_9
1.7.2014 per la GN a partire dal 1.7.2014 per la GN , a partire dal Pt_6 Pt_7
15.10.2014 per il sig. con riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere la Pt_8
condanna della Società al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'illegittimo
assorbimento di tale superminimo oltre che la condanna al pagamento delle differenze
retributive dovute nel periodo compreso tra il raggiungimento dei diciotto mesi di anzianità di
servizio sino al mese di riconoscimento da parte di del quarto livello retributivo;
CP_1
pagina 5 di 17 in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del
presente giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore della
scrivente procuratrice ex art. 93 c.p.c.”.
Il Giudice di primo grado, mutando il proprio precedente orientamento, preso atto dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte, in un caso analogo che ha coinvolto la medesima parte convenuta secondo cui: “E' opportuno premettere in diritto che il cosiddetto
superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito
tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in
caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito
dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano
convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a
carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento
del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del
2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. n. 8498 del 1999); (…) la Corte territoriale, facendo
anche riferimento a propri precedenti, ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di
conferimento del superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di
assunzione, col limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari
riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo
discendente invece dall'aumento derivante un superiore inquadramento professionale;
(…) è
stata cioè interpretata restrittivamente la previsione secondo cui il superminimo sarebbe
assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni
di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio di livello non
configurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica
salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzianità di servizio” (cfr. Cass., Sez. L, ord.
11771/2025). pagina 6 di 17 Anche nel caso in analisi, l'assorbimento del superminimo era espressamente limitato ad
aumenti dei minimi tabellari, senza alcun riferimento all'ipotesi di aumento derivante dal
riconoscimento (per mansioni e anzianità) di un superiore inquadramento. Per le ragioni
esposte, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve infine essere superata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta nelle proprie
difese: sul punto, è sufficiente richiamare quanto affermato da Cass. Sent. n. 26246/22,
secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa
delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di
stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della
l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
In base a tale sentenza ha così disposto:” accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire
la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad
assorbimento con tali incrementi a decorrere dal 1.7.2018 per il sig. , a partire dal CP_3
1.7.2014 per il sig. , a partire dal 1.12.2017 per la GN a partire dal Pt_4 Pt_9
1.7.2014 per la GN a partire dal 1.7.2014 per la GN , a partire dal Pt_6 Pt_7
15.10.2014 per il sig. Pt_8
condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre
accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella CAVAIUOLO quale
antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.”
ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_1
pagina 7 di 17 Primo motivo di appello intestato: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 414 e 416
Cod. Proc Civ. e 2094 e 2103 Cod. Civ., anche in relazione alle disposizioni in tema di
retribuzione minima prevista dal CCNL”
Sostiene che l'ordinanza della Corte di Cassazione, richiamata dal Tribunale, non appare applicabile al caso concreto, in quanto resa in un giudizio avente oggetto diverso da quello della presente controversia.
Invero, in quel giudizio si discuteva dell'assorbibilità del superminimo nella maggior retribuzione spettante in caso di riconoscimento giudiziale di superiore inquadramento.
Il Tribunale di Milano, si è limitato a considerare soltanto il “senso letterale delle parole” (“La
semplice interpretazione letterale della pattuizione in discorso consente di concludere come il
passaggio al superiore livello di inquadramento contrattuale non rientrasse fra le ipotesi di
assorbimento del superminimo) ”omettendo ogni altra attività ermeneutica invece dovuta,
anche in base alle espresse deduzioni formulate dalla Società giungendo così a una
“interpretazione” della pattuizione in esame che, omettendo di considerare tutti i criteri ermeneutici diversi dal mero tenore letterale, è palesemente contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento
La sentenza impugnata, quindi, viola anche l'art. 1362, primo e secondo comma, Cod. Civ., in quanto il superminimo è stato, pacificamente – non solo erogato e qualificato assorbibile ma anche – espressamente assorbito nella maggiore retribuzione minima spettante a seguito del superiore inquadramento, senza che controparte sollevasse alcuna obiezione.
Onde, nella specie – non solo il tenore degli accordi intercorsi ma anche – il comportamento delle parti conferma l'assorbibilità anche in ipotesi di incremento della retribuzione dovuto a superiore inquadramento.
pagina 8 di 17 Ove, quindi, avesse esaminato il contratto di lavoro nella sua interezza (come peraltro previsto dallo stesso art. 1363 Cod. Civ.), il Giudice di prime cure avrebbe rilevato come nel CP_1
disciplinare la retribuzione dei propri lavoratori, avesse già previsto che l'eventuale importo eccedente la retribuzione tabellare fosse classificato come superminimo assorbibile, in quanto tale idoneo ad assorbire ogni eventuale maggiorazione retributiva (“L'eventuale importo
eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL Le verrà corrisposto a titolo di
“superminimo assorbibile”) e che, pertanto, il successivo riferimento a “ogni futuro aumento dei minimi contrattuali” era solo una esemplificazione delle tante ipotesi in cui tale superminimo avrebbe dovuto essere assorbito.
Onde, ritenere che l'assorbibilità del superminimo è circoscritta alle ipotesi di aumenti retributivi previsti dal CCNL, significa dire che il superminimo non è mai assorbibile e, quindi, la relativa previsione oggettivamente inattuabile. E ciò, peraltro, in chiara violazione della volontà delle parti e con una interpretazione immotivatamente penalizzante per il datore che ha concesso,
spontaneamente, il superminimo.
Terzo motivo intestato: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 100 Cod. Proc. Civ., 2103
e 2697 Cod. Civ., 113 del CCNL del Terziario in atti, 112 e 115 Cod. Proc. Civ.”
Il Tribunale ha poi errato anche quando ha affermato che il CCNL prevede un passaggio automatico dal 5° al 4° livello dopo 18 mesi di servizio nel 5° livello, giacché, senza neppure motivare il perché di tale conclusione, in quanto: l'assegnazione del 4° livello agli allora ricorrenti aveva comportato, giuridicamente, l'obbligo di aumentare il minimo retributivo dovuto ai sensi del CCNL, indipendentemente dalla circostanza che detta assegnazione fosse automatica o frutto di decisione unilaterale di miglior favore;
onde, rispetto alla questione oggetto di causa (assorbibilità del superminimo nell'aumento retributivo dovuto all'assegnazione nel 4° livello) è del tutto irrilevante (giacché non comporterebbe comunque pagina 9 di 17 alcuna diversa utilità giuridica: arg. ex art. 100 Cod. Proc. Civ.) accertare se l'assegnazione nel
4° livello dopo 18 mesi di servizio nel 5° livello è automatica o no.
Lo svolgimento di determinate mansioni per 18 mesi non libera il ricorrente che vanti il diritto all'inquadramento superiore dall'onere di dedurre e provare di aver conseguito, al 18° mese di servizio, quelle competenze e conoscenze che sol caratterizzano la prestazione del 4° livello.
Quarto motivo di appello intestato: “Sulla posizione della GN ” Pt_7
La sentenza impugnata è, comunque, errata e illegittima in quanto – in palese violazione dell'art. 112 Cod. Proc. Civ. - ha omesso di pronunciarsi sulle deduzioni svolte dalla Società
rispetto alla posizione dell'allora ricorrente . Pt_7
Ed invero, nel costituirsi in giudizio, la Società aveva rilevato che la GN era stata Pt_7
promossa al 4° livello, già nell'agosto 2016 e, quindi, ben prima e indipendentemente dal piano di crescita professionale nel contesto del quale è stato, invece, attribuito lo stesso livello agli altri ricorrenti con conseguente assorbimento del superminimo (cfr. pag. 3, punto 6 della memoria difensiva di primo grado e doc. n. 1, fasc. di controparte).
Di qui, considerato che il ricorso si fondava sul 4° livello attribuito nel contesto del predetto piano di crescita professionale, le domande della lavoratrice dovevano – e devono - essere respinte perché basate su un presupposto per lei oggettivamente inapplicabile.
Quinto motivo di appello intestato: “Sulla eccezione di prescrizione”
Ritiene evidente che il rapporto di lavoro “privato” a tempo indeterminato è da considerarsi assistito da un effettivo regime di stabilità in merito alla predeterminazione della tutela applicabile (i.e. la tutela reintegratoria) e dunque, essendo di fatto non sussistente alcun
“metus”/incertezza in capo al lavoratore che intende fare rivendicazioni in costanza di rapporto di lavoro, la prescrizione dovrà obbligatoriamente decorrere in costanza di rapporto di lavoro pagina 10 di 17 (al più, il “metus” è configurabile in capo al datore di lavoro, il quale si trova a dover sopportare potenziali rivendicazioni retributive quasi “perpetue”).
Sesto motivo di appello intestato: “Violazione art. 112 Cod. Proc. Civ.”
In subordine, rileva che il Tribunale ha violato l'art. 112 Cod. Proc. Civ. in quanto ha, ancora una volta, omesso di pronunciarsi in merito a una domanda espressamente formulata dalla
Società in primo grado.
Nella memoria difensiva di primo grado, infatti, la Società rilevava che, dal gennaio 2020, gli allora ricorrenti avevano iniziato a percepire un ulteriore superminimo assorbibile, inizialmente di € 17 circa e poi progressivamente aumentato nel tempo (da ottobre 2021 ben € 96 mensili,
e da ultimo pari a ben € 131,38/mensili).
Chiede che questa Ecc.ma Corte, preso atto di quanto sopra, voglia, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il nuovo, aggiuntivo, superminimo riconosciuto a decorrere dal gennaio 2020 è idoneo ad assorbire – dalla data di concessione - la maggior retribuzione spettante per il 4° livello, con la conseguenza che le asserite differenze retributive dovranno comunque essere conseguentemente ridotte.
Settimo motivo di appello intestato: “Sulle decorrenze indicate in sentenza per il riconoscimento
del superminimo”
Da ultimo, la sentenza del Giudice di primo cure è errata nella individuazione delle decorrenze per il riconoscimento dell'importo di € 50 / mensili a titolo di superminimo assorbibile.
Risulta dalla documentazione in atti che il superminimo sia stato assorbito dalla Società con il passaggio al 4° livello di inquadramento del CCNL secondo le seguenti decorrenze (cfr. doc.
n. 1, fasc. controparte primo grado):
a partire dal 1° marzo 2019 per il sig. ; CP_3
pagina 11 di 17 a partire dal 1° marzo 2017 per il sig. ; Pt_4
a partire dal 1° luglio 2018 per la GN Pt_9
a partire dal 1° marzo 2017 per la GN Pt_6
a partire dal 1° agosto 2016 per la GN;
Pt_7
a partire dal 1° aprile 2017 per il sig. Pt_8
Di talché, la sentenza di primo grado dovrà in ogni caso essere riformata con riguardo alla corretta individuazione delle decorrenze di riconoscimento del diritto dei ricorrenti al superminimo.
Resistono gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado in considerazione dei diversi precedenti di questa Corte e sentenza della Suprema Corte
n. 11771/25
All'udienza del 18.11.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
********
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Il primo, terzo – atteso che manca il secondo motivo – e settimo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati;
il Collegio rileva che questa Corte si è
già pronunciata sulla questione di specie con motivazione che condivide e cui intende dare seguito e, pertanto, ex plurimis, richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la decisione ultima n.658/25, la quale ha affermato “Dal confronto delle declaratorie del CCNL applicato dalla
società relative ai livelli 4 e 5, emerge in maniera chiara come per l' <
delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende
ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed pagina 12 di 17 esercizi similari)>> (…) il passaggio dal livello V al livello IV scatti in maniera automatica a
seguito della permanenza nel livello V per i primi 18 mesi di servizio.
L'automaticità si giustifica in ragione del fatto che il passaggio al livello superiore non comporta
un cambiamento dell'attività svolta dal lavoratore che rimane invariata.
Quindi il riconoscimento, (…) sotto la voce 'una tantum' delle differenze retributive
retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi
di servizio, non sono altro che la conseguenza del passaggio al livello superiore e non di un
incremento economico rispetto ai minimi tabellari. Questo sì che avrebbe dovuto essere
assorbito nel superminimo, come comunicato più volte dalla stessa società.
In tal senso è chiara la lettera (…) con la quale la società comunicava che <
decorrenza…… la sua retribuzione annua lorda sarà aumentata (…) L'importo eccedente la
retribuzione minima prevista dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro …le verrà corrisposto
a titolo di 'superminimo assorbibile' e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi
contrattuali, introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo
assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal CCNL>>. Né elementi a
sostegno di una diversa interpretazione possono ricavarsi dalla lettera di assunzione (… in cui)
si precisava che <<
considerato che
la sua retribuzione base non sarà inferiore ai minimi < i>
retributivi previsti dal CCNL, ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto da
disposizioni di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo assorbibile>>. Quindi con
esclusione dell'assorbimento dell'aumento retributivo derivante dal passaggio al superiore
inquadramento contrattuale.
Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ha superato il vaglio della S.C. la
quale, di recente, con l'Ordinanza n.729/25, del 5.5.2025, ha respinto l'impugnativa di
[...]
assumendo che “la Corte territoriale, facendo espresso riferimento a Controparte_1
pagina 13 di 17 propri precedenti, ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del
superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di assunzione, col
limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad
eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo
discendente invece dall'aumento derivante da un superiore inquadramento professionale;
trattasi di un'interpretazione di cui non viene dimostrata l'implausibilità e che appare rispettosa
dei criteri ermeneutici invocati dalla stessa ricorrente, avendo i giudici d'appello evidentemente
considerato che la previsione specifica di un'ipotesi di assorbimento significasse esclusione di
ogni altra ipotesi;
è stata cioè interpretata restrittivamente la previsione secondo cui il
superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari
introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al
passaggio automatico, dopo 18 mesi, dal V al IV livello, non configurava ipotesi di mero
aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all'esercizio
delle mansioni ed all'anzianità di servizio;
l'esegesi appare anche conforme al criterio finale di
conservazione del contratto, mentre la tesi sostenuta dalla ricorrente renderebbe pleonastica
la speciale regolamentazione stabilita dalle parti, finendo per contraddire il principio stabilito
dall'art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui
possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
Relativamente al quinto motivo di gravame, il Collegio richiama ancora la citata Ordinanza della
S.C. secondo la quale “una volta riconosciuto il diritto all'esatto inquadramento nel V livello e
quindi al trattamento economico e normativo proprio del V livello ab origine, ne deriva come
conseguenza necessaria e inevitabile la maturazione del diritto all'inquadramento nel IV livello
in un momento anteriore rispetto a quello riconosciuto dalla datrice di lavoro, posto che l'unica
condizione prevista dal CCNL è rappresentata dal trascorrere di un determinato periodo
pagina 14 di 17 temporale”, con conseguente totale destituzione di fondamento dell'assunto appellante,
secondo cui il passaggio dal quinto al quarto livello non sarebbe automatico”.
È infondato anche il quarto motivo di gravame.
Ritiene il Collegio che l'anteriorità temporale del passaggio di al IV livello Parte_7
(2016) non abbia alcuna incisione sulla questione dibattuta e sia inidonea a determinare alcuna differenza rispetto alla posizione degli altri ricorrenti.
Difatti, per come sopra detto, l'attribuzione del quarto livello per i lavoratori addetti al magazzino costituisce un obbligo derivante direttamente dall'applicazione dell'art. 113 del CCNL Terziario,
che si produce automaticamente al compimento dei 18 mesi di servizio al V livello.
A nulla rileva, pertanto, che abbiano ottenuto il nuovo inquadramento Parte_7
prima del 2017.
Il quinto motivo di appello riguardante l'eccezione di prescrizione è anch'esso infondato.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale sul punto, è sufficiente richiamare quanto affermato da Cass. Sent. n. 26246/22, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come
modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti
di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è
assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento
di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del
combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Infine, anche il sesto motivo di gravame, con cui è stata dedotta l'introduzione di un ulteriore superminimo e formulata richiesta di compensazione impropria, è infondato.
Parte appellante sostiene che, in ogni caso, dal gennaio del 2020 gli allora ricorrenti avevano iniziato a percepire un ulteriore superminimo assorbibile, inizialmente di € 17 circa e poi pagina 15 di 17 progressivamente aumentato nel tempo (da ottobre 2021 ben € 96 mensili, e da ultimo pari a ben € 131,38/mensili).
Fermo che non si vede come tale nuovo superminimo abbia potuto assorbire un precedente superminimo che la stessa datrice di lavoro aveva già assorbito nell'aumento di livello, valgono anche qui le considerazioni svolte sopra: anche in questo caso, infatti, l'assorbimento è da escludere, in quanto non si tratta di un aumento dei minimi retributivi tabellari disposto dalla legge o dal CCNL, ma di un miglior trattamento riconosciuto a livello aziendale.
Alla luce delle ragioni tutte che precedono l'appello non merita accoglimento.
Le spese di lite sono poste a carico della società soccombente e, avuto riguardo al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, alla serialità e all'aumento per il numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014
come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 5.500,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L.
228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2864/25 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 5.500,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L.
228/12.
pagina 16 di 17 Milano 18 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 913/25 avverso la sentenza n. 2864/2025
del Tribunale di Milano, Dott.ssa Maria Grazia Florio, decisa all'udienza collegiale del
18.11.2025 promossa da:
con sede legale in Milano, Viale Monte Grappa 3/5, Controparte_1
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. , in P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore,
dott. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vittorio CP_2
OR (C.F.: ; (C.F.: ); C.F._1 Parte_1 C.F._2
(C.F.: ); e (C.F.: ); e Parte_2 C.F._3 Parte_3 C.F._4
presso lo studio degli ultimi tre elettivamente domiciliata in Milano, Via Santa Maria alla Porta
2,
APPELLANTE
pagina 1 di 17 [...]
, c.f. ; Controparte_3 C.F._5
, c.f. ; Parte_4 C.F._6
, c.f. Parte_5 C.F._7
, c.f. , Parte_6 C.F._8
, c.f. ; Parte_7 C.F._9
, c.f. ; Parte_8 C.F._10
tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Antonella Cavaiuolo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, Via Volta n. 12
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
In via principale rigettare le domande proposte dai signori , Controparte_3 Parte_4
, ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
in quanto prive di fondamento, per le ragioni tutte indicate nel presente atto;
per l'effetto, condannare gli odierni appellati alla restituzione di quanto eventualmente percepito
medio tempore in forza della sentenza di primo grado, maggiorato di accessori di legge;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata sia nel capo che esclude l'assorbibilità del superminimo sia in quello che ha respinto l'eccezione di prescrizione, rigettare le domande proposte dall'appellata , per le ragioni indicate al Pt_7
punto 20 del presente atto;
pagina 2 di 17 riformare la sentenza di primo grado con riguardo alle decorrenze di riconoscimento del superminimo, per le ragioni indicate al punto 24 del presente atto;
accertare e dichiarare che il nuovo, aggiuntivo, superminimo riconosciuto a tutti gli odierni appellati a decorrere dal gennaio 2020 è idoneo ad assorbire – dalla data di concessione - la maggior retribuzione spettante per il 4° livello, con conseguente azzeramento (o, comunque,
riduzione,) delle differenze retributive risultanti dal mancato assorbimento del superminimo di
€ 50,00 oggetto del ricorso di primo grado e, per l'effetto, condannare gli odierni appellati alla restituzione di quanto indebitamente percepito medio tempore in forza della sentenza di primo grado, maggiorato di accessori di legge.
Con tutte le conseguenze di legge anche per spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
PER GLI APPELLATI
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla controparte per i motivi dedotti nella memoria di costituzione confermando in toto la sentenza di primo grado;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle competenze processuali del secondo grado di giudizio, oltre spese forfettarie 15% e contributi di legge, da distrarsi a favore della procuratrice antistataria ex art 93 cpc.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di I grado gli odierni appellati convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di
Milano, la società esponendo: Controparte_1
– di essere stati assunti dalla convenuta con contratto di lavoro subordinato e impiegati presso
il magazzino di Castel San Giovanni, dove sono tuttora, per lo svolgimento di mansione di
pagina 3 di 17 addetti al magazzino, con inquadramento iniziale nel quinto livello ai sensi dell'articolo 113 del
CCNL Terziario Distribuzione applicato dalla società (cfr.doc.1, fascicolo primo grado);
– che al raggiungimento del diciottesimo mese di anzianità di servizio i lavoratori non erano
stati promossi al quarto livello: dalla documentazione versata in atti emerge con chiarezza che
tutti i lavoratori appellati avevano già maturato il diritto al passaggio dal V al IV livello retributivo
nelle seguenti date: il sig. , assunto il 16 luglio 2017, maturava i Controparte_3
diciotto mesi di anzianità nel gennaio 2019, ma il livello IV gli veniva riconosciuto solo dal 1°
marzo 2019; il sig. , assunto il 1° novembre 2013, maturava i diciotto mesi Parte_4
nel maggio 2015, ma otteneva il IV livello solo dal 1° marzo 2017; la sig.ra , Parte_5
assunta il 4 dicembre 2016, maturava i diciotto mesi nel giugno 2018, ma riceveva
l'inquadramento superiore solo dal 1° luglio 2018; la sig.ra , assunta il 2 Parte_6
gennaio 2012, maturava i diciotto mesi nel luglio 2013, ma conseguiva il IV livello soltanto dal
1° marzo 2017; la sig.ra , assunta il 1° febbraio 2012, maturava i diciotto mesi Parte_7
nell'agosto 2013, ma il IV livello le veniva attribuito soltanto dal 1°marzo 2016; infine, il sig.
, assunto il 15 ottobre 2014, maturava i diciotto mesi nell'aprile 2016, ma veniva Parte_8
inquadrato al IV livello soltanto dal 1° aprile 2017.
Ne consegue che ha proceduto a riconoscere il superiore livello con ritardi che vanno CP_1
da uno-due mesi ( ) fino a periodi ben più consistenti (oltre due anni per Pt_5 CP_3
, quasi quattro anni per con conseguente mancata corresponsione delle Pt_7 Pt_6
differenze retributive spettanti per legge;
– che quando comunicava ai dipendenti che avrebbe riconosciuto il 4°livello, chiariva CP_1
anche che avrebbe corrisposto sotto la voce “una tantum” le differenze retributive
retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi
pagina 4 di 17 di servizio (cfr. doc. 3 – lettere attribuzione quarto livello e cfr. doc. 1, buste paga, CP_1
fascicolo di primo grado);
– che la società calcolava erroneamente le differenze retributive dovute ai lavoratori nel periodo
compreso tra il raggiungimento dei diciotto mesi di anzianità di servizio sino al mese in cui è
stato riconosciuto il quarto livello, ritenendo di poter assorbire detti aumenti retributivi con il
superminimo che, invece, veniva erogato, per espressa volontà di quale acconto su CP_1
“ogni eventuale futuro aumento dei minimi contrattuali”, escludendo gli aumenti derivanti dal
riconoscimento del superiore livello di inquadramento contrattuale;
– che dal mese in cui la società ha riconosciuto (tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.
113 CCNL) il quarto livello di inquadramento ai lavoratori, la resistente non ha più riconosciuto
la somma di euro 50,00 mensili a titolo di acconto futuri miglioramenti dei minimi retributivi,
ritenendo di poterla assorbire con l'aumento di livello.
Rassegnavano le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire, per le causali di cui in premessa, la
somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad
assorbimento con tali incrementi a decorrere dal 1.7.2018 per il sig. , a partire dal CP_3
1.7.2014 per il sig. , a partire dal 1.12.2017 per la GN a partire dal Pt_4 Pt_9
1.7.2014 per la GN a partire dal 1.7.2014 per la GN , a partire dal Pt_6 Pt_7
15.10.2014 per il sig. con riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere la Pt_8
condanna della Società al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'illegittimo
assorbimento di tale superminimo oltre che la condanna al pagamento delle differenze
retributive dovute nel periodo compreso tra il raggiungimento dei diciotto mesi di anzianità di
servizio sino al mese di riconoscimento da parte di del quarto livello retributivo;
CP_1
pagina 5 di 17 in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del
presente giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore della
scrivente procuratrice ex art. 93 c.p.c.”.
Il Giudice di primo grado, mutando il proprio precedente orientamento, preso atto dell'interpretazione resa dalla Suprema Corte, in un caso analogo che ha coinvolto la medesima parte convenuta secondo cui: “E' opportuno premettere in diritto che il cosiddetto
superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito
tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in
caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito
dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano
convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a
carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento
del superminimo, escludendone l'assorbimento (Cass. n. 20617 del 2018; Cass. n. 19750 del
2008; Cass. n. 12788 del 2004; Cass. n. 8498 del 1999); (…) la Corte territoriale, facendo
anche riferimento a propri precedenti, ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di
conferimento del superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di
assunzione, col limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari
riferiti ad eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo
discendente invece dall'aumento derivante un superiore inquadramento professionale;
(…) è
stata cioè interpretata restrittivamente la previsione secondo cui il superminimo sarebbe
assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari introdotto da disposizioni
di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al passaggio di livello non
configurava ipotesi di mero aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica
salariale legata all'esercizio delle mansioni ed all'anzianità di servizio” (cfr. Cass., Sez. L, ord.
11771/2025). pagina 6 di 17 Anche nel caso in analisi, l'assorbimento del superminimo era espressamente limitato ad
aumenti dei minimi tabellari, senza alcun riferimento all'ipotesi di aumento derivante dal
riconoscimento (per mansioni e anzianità) di un superiore inquadramento. Per le ragioni
esposte, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Deve infine essere superata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta nelle proprie
difese: sul punto, è sufficiente richiamare quanto affermato da Cass. Sent. n. 26246/22,
secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n.
92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa
delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di
stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della
l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
In base a tale sentenza ha così disposto:” accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire
la somma di euro 50 mensili a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali sino ad
assorbimento con tali incrementi a decorrere dal 1.7.2018 per il sig. , a partire dal CP_3
1.7.2014 per il sig. , a partire dal 1.12.2017 per la GN a partire dal Pt_4 Pt_9
1.7.2014 per la GN a partire dal 1.7.2014 per la GN , a partire dal Pt_6 Pt_7
15.10.2014 per il sig. Pt_8
condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre
accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella CAVAIUOLO quale
antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.”
ha proposto appello avverso la sentenza. Controparte_1
pagina 7 di 17 Primo motivo di appello intestato: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 414 e 416
Cod. Proc Civ. e 2094 e 2103 Cod. Civ., anche in relazione alle disposizioni in tema di
retribuzione minima prevista dal CCNL”
Sostiene che l'ordinanza della Corte di Cassazione, richiamata dal Tribunale, non appare applicabile al caso concreto, in quanto resa in un giudizio avente oggetto diverso da quello della presente controversia.
Invero, in quel giudizio si discuteva dell'assorbibilità del superminimo nella maggior retribuzione spettante in caso di riconoscimento giudiziale di superiore inquadramento.
Il Tribunale di Milano, si è limitato a considerare soltanto il “senso letterale delle parole” (“La
semplice interpretazione letterale della pattuizione in discorso consente di concludere come il
passaggio al superiore livello di inquadramento contrattuale non rientrasse fra le ipotesi di
assorbimento del superminimo) ”omettendo ogni altra attività ermeneutica invece dovuta,
anche in base alle espresse deduzioni formulate dalla Società giungendo così a una
“interpretazione” della pattuizione in esame che, omettendo di considerare tutti i criteri ermeneutici diversi dal mero tenore letterale, è palesemente contraria ai principi fondamentali del nostro ordinamento
La sentenza impugnata, quindi, viola anche l'art. 1362, primo e secondo comma, Cod. Civ., in quanto il superminimo è stato, pacificamente – non solo erogato e qualificato assorbibile ma anche – espressamente assorbito nella maggiore retribuzione minima spettante a seguito del superiore inquadramento, senza che controparte sollevasse alcuna obiezione.
Onde, nella specie – non solo il tenore degli accordi intercorsi ma anche – il comportamento delle parti conferma l'assorbibilità anche in ipotesi di incremento della retribuzione dovuto a superiore inquadramento.
pagina 8 di 17 Ove, quindi, avesse esaminato il contratto di lavoro nella sua interezza (come peraltro previsto dallo stesso art. 1363 Cod. Civ.), il Giudice di prime cure avrebbe rilevato come nel CP_1
disciplinare la retribuzione dei propri lavoratori, avesse già previsto che l'eventuale importo eccedente la retribuzione tabellare fosse classificato come superminimo assorbibile, in quanto tale idoneo ad assorbire ogni eventuale maggiorazione retributiva (“L'eventuale importo
eccedente la retribuzione minima prevista dal CCNL Le verrà corrisposto a titolo di
“superminimo assorbibile”) e che, pertanto, il successivo riferimento a “ogni futuro aumento dei minimi contrattuali” era solo una esemplificazione delle tante ipotesi in cui tale superminimo avrebbe dovuto essere assorbito.
Onde, ritenere che l'assorbibilità del superminimo è circoscritta alle ipotesi di aumenti retributivi previsti dal CCNL, significa dire che il superminimo non è mai assorbibile e, quindi, la relativa previsione oggettivamente inattuabile. E ciò, peraltro, in chiara violazione della volontà delle parti e con una interpretazione immotivatamente penalizzante per il datore che ha concesso,
spontaneamente, il superminimo.
Terzo motivo intestato: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 100 Cod. Proc. Civ., 2103
e 2697 Cod. Civ., 113 del CCNL del Terziario in atti, 112 e 115 Cod. Proc. Civ.”
Il Tribunale ha poi errato anche quando ha affermato che il CCNL prevede un passaggio automatico dal 5° al 4° livello dopo 18 mesi di servizio nel 5° livello, giacché, senza neppure motivare il perché di tale conclusione, in quanto: l'assegnazione del 4° livello agli allora ricorrenti aveva comportato, giuridicamente, l'obbligo di aumentare il minimo retributivo dovuto ai sensi del CCNL, indipendentemente dalla circostanza che detta assegnazione fosse automatica o frutto di decisione unilaterale di miglior favore;
onde, rispetto alla questione oggetto di causa (assorbibilità del superminimo nell'aumento retributivo dovuto all'assegnazione nel 4° livello) è del tutto irrilevante (giacché non comporterebbe comunque pagina 9 di 17 alcuna diversa utilità giuridica: arg. ex art. 100 Cod. Proc. Civ.) accertare se l'assegnazione nel
4° livello dopo 18 mesi di servizio nel 5° livello è automatica o no.
Lo svolgimento di determinate mansioni per 18 mesi non libera il ricorrente che vanti il diritto all'inquadramento superiore dall'onere di dedurre e provare di aver conseguito, al 18° mese di servizio, quelle competenze e conoscenze che sol caratterizzano la prestazione del 4° livello.
Quarto motivo di appello intestato: “Sulla posizione della GN ” Pt_7
La sentenza impugnata è, comunque, errata e illegittima in quanto – in palese violazione dell'art. 112 Cod. Proc. Civ. - ha omesso di pronunciarsi sulle deduzioni svolte dalla Società
rispetto alla posizione dell'allora ricorrente . Pt_7
Ed invero, nel costituirsi in giudizio, la Società aveva rilevato che la GN era stata Pt_7
promossa al 4° livello, già nell'agosto 2016 e, quindi, ben prima e indipendentemente dal piano di crescita professionale nel contesto del quale è stato, invece, attribuito lo stesso livello agli altri ricorrenti con conseguente assorbimento del superminimo (cfr. pag. 3, punto 6 della memoria difensiva di primo grado e doc. n. 1, fasc. di controparte).
Di qui, considerato che il ricorso si fondava sul 4° livello attribuito nel contesto del predetto piano di crescita professionale, le domande della lavoratrice dovevano – e devono - essere respinte perché basate su un presupposto per lei oggettivamente inapplicabile.
Quinto motivo di appello intestato: “Sulla eccezione di prescrizione”
Ritiene evidente che il rapporto di lavoro “privato” a tempo indeterminato è da considerarsi assistito da un effettivo regime di stabilità in merito alla predeterminazione della tutela applicabile (i.e. la tutela reintegratoria) e dunque, essendo di fatto non sussistente alcun
“metus”/incertezza in capo al lavoratore che intende fare rivendicazioni in costanza di rapporto di lavoro, la prescrizione dovrà obbligatoriamente decorrere in costanza di rapporto di lavoro pagina 10 di 17 (al più, il “metus” è configurabile in capo al datore di lavoro, il quale si trova a dover sopportare potenziali rivendicazioni retributive quasi “perpetue”).
Sesto motivo di appello intestato: “Violazione art. 112 Cod. Proc. Civ.”
In subordine, rileva che il Tribunale ha violato l'art. 112 Cod. Proc. Civ. in quanto ha, ancora una volta, omesso di pronunciarsi in merito a una domanda espressamente formulata dalla
Società in primo grado.
Nella memoria difensiva di primo grado, infatti, la Società rilevava che, dal gennaio 2020, gli allora ricorrenti avevano iniziato a percepire un ulteriore superminimo assorbibile, inizialmente di € 17 circa e poi progressivamente aumentato nel tempo (da ottobre 2021 ben € 96 mensili,
e da ultimo pari a ben € 131,38/mensili).
Chiede che questa Ecc.ma Corte, preso atto di quanto sopra, voglia, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che il nuovo, aggiuntivo, superminimo riconosciuto a decorrere dal gennaio 2020 è idoneo ad assorbire – dalla data di concessione - la maggior retribuzione spettante per il 4° livello, con la conseguenza che le asserite differenze retributive dovranno comunque essere conseguentemente ridotte.
Settimo motivo di appello intestato: “Sulle decorrenze indicate in sentenza per il riconoscimento
del superminimo”
Da ultimo, la sentenza del Giudice di primo cure è errata nella individuazione delle decorrenze per il riconoscimento dell'importo di € 50 / mensili a titolo di superminimo assorbibile.
Risulta dalla documentazione in atti che il superminimo sia stato assorbito dalla Società con il passaggio al 4° livello di inquadramento del CCNL secondo le seguenti decorrenze (cfr. doc.
n. 1, fasc. controparte primo grado):
a partire dal 1° marzo 2019 per il sig. ; CP_3
pagina 11 di 17 a partire dal 1° marzo 2017 per il sig. ; Pt_4
a partire dal 1° luglio 2018 per la GN Pt_9
a partire dal 1° marzo 2017 per la GN Pt_6
a partire dal 1° agosto 2016 per la GN;
Pt_7
a partire dal 1° aprile 2017 per il sig. Pt_8
Di talché, la sentenza di primo grado dovrà in ogni caso essere riformata con riguardo alla corretta individuazione delle decorrenze di riconoscimento del diritto dei ricorrenti al superminimo.
Resistono gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado in considerazione dei diversi precedenti di questa Corte e sentenza della Suprema Corte
n. 11771/25
All'udienza del 18.11.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
********
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
Il primo, terzo – atteso che manca il secondo motivo – e settimo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati;
il Collegio rileva che questa Corte si è
già pronunciata sulla questione di specie con motivazione che condivide e cui intende dare seguito e, pertanto, ex plurimis, richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la decisione ultima n.658/25, la quale ha affermato “Dal confronto delle declaratorie del CCNL applicato dalla
società relative ai livelli 4 e 5, emerge in maniera chiara come per l' <
delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende
ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed pagina 12 di 17 esercizi similari)>> (…) il passaggio dal livello V al livello IV scatti in maniera automatica a
seguito della permanenza nel livello V per i primi 18 mesi di servizio.
L'automaticità si giustifica in ragione del fatto che il passaggio al livello superiore non comporta
un cambiamento dell'attività svolta dal lavoratore che rimane invariata.
Quindi il riconoscimento, (…) sotto la voce 'una tantum' delle differenze retributive
retroattivamente calcolate con decorrenza dal momento del raggiungimento dei diciotto mesi
di servizio, non sono altro che la conseguenza del passaggio al livello superiore e non di un
incremento economico rispetto ai minimi tabellari. Questo sì che avrebbe dovuto essere
assorbito nel superminimo, come comunicato più volte dalla stessa società.
In tal senso è chiara la lettera (…) con la quale la società comunicava che <
decorrenza…… la sua retribuzione annua lorda sarà aumentata (…) L'importo eccedente la
retribuzione minima prevista dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro …le verrà corrisposto
a titolo di 'superminimo assorbibile' e pertanto ogni eventuale futuro aumento dei minimi
contrattuali, introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo
assorbibile, salvo che sia diversamente previsto dalla legge o dal CCNL>>. Né elementi a
sostegno di una diversa interpretazione possono ricavarsi dalla lettera di assunzione (… in cui)
si precisava che <<
considerato che
la sua retribuzione base non sarà inferiore ai minimi < i>
retributivi previsti dal CCNL, ogni futuro aumento dei minimi contrattuali introdotto da
disposizioni di legge o dal CCNL, sarà assorbito nel superminimo assorbibile>>. Quindi con
esclusione dell'assorbimento dell'aumento retributivo derivante dal passaggio al superiore
inquadramento contrattuale.
Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ha superato il vaglio della S.C. la
quale, di recente, con l'Ordinanza n.729/25, del 5.5.2025, ha respinto l'impugnativa di
[...]
assumendo che “la Corte territoriale, facendo espresso riferimento a Controparte_1
pagina 13 di 17 propri precedenti, ha ritenuto che le previsioni contenute nella lettera di conferimento del
superminimo, sostanzialmente replicanti quelle presenti nella lettera di assunzione, col
limitare l'assorbimento del superminimo ai soli aumenti dei minimi tabellari riferiti ad
eventuali futuri aumenti degli stessi minimi, escludessero l'assorbimento retributivo
discendente invece dall'aumento derivante da un superiore inquadramento professionale;
trattasi di un'interpretazione di cui non viene dimostrata l'implausibilità e che appare rispettosa
dei criteri ermeneutici invocati dalla stessa ricorrente, avendo i giudici d'appello evidentemente
considerato che la previsione specifica di un'ipotesi di assorbimento significasse esclusione di
ogni altra ipotesi;
è stata cioè interpretata restrittivamente la previsione secondo cui il
superminimo sarebbe assorbibile soltanto nell'eventuale futuro aumento dei minimi tabellari
introdotto da disposizioni di legge o dal CCNL, mentre la progressione economica dovuta al
passaggio automatico, dopo 18 mesi, dal V al IV livello, non configurava ipotesi di mero
aumento dei minimi ma era dovuta ad una diversa dinamica salariale legata all'esercizio
delle mansioni ed all'anzianità di servizio;
l'esegesi appare anche conforme al criterio finale di
conservazione del contratto, mentre la tesi sostenuta dalla ricorrente renderebbe pleonastica
la speciale regolamentazione stabilita dalle parti, finendo per contraddire il principio stabilito
dall'art. 1367 c.c. secondo cui nel dubbio le clausole devono interpretarsi nel senso in cui
possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
Relativamente al quinto motivo di gravame, il Collegio richiama ancora la citata Ordinanza della
S.C. secondo la quale “una volta riconosciuto il diritto all'esatto inquadramento nel V livello e
quindi al trattamento economico e normativo proprio del V livello ab origine, ne deriva come
conseguenza necessaria e inevitabile la maturazione del diritto all'inquadramento nel IV livello
in un momento anteriore rispetto a quello riconosciuto dalla datrice di lavoro, posto che l'unica
condizione prevista dal CCNL è rappresentata dal trascorrere di un determinato periodo
pagina 14 di 17 temporale”, con conseguente totale destituzione di fondamento dell'assunto appellante,
secondo cui il passaggio dal quinto al quarto livello non sarebbe automatico”.
È infondato anche il quarto motivo di gravame.
Ritiene il Collegio che l'anteriorità temporale del passaggio di al IV livello Parte_7
(2016) non abbia alcuna incisione sulla questione dibattuta e sia inidonea a determinare alcuna differenza rispetto alla posizione degli altri ricorrenti.
Difatti, per come sopra detto, l'attribuzione del quarto livello per i lavoratori addetti al magazzino costituisce un obbligo derivante direttamente dall'applicazione dell'art. 113 del CCNL Terziario,
che si produce automaticamente al compimento dei 18 mesi di servizio al V livello.
A nulla rileva, pertanto, che abbiano ottenuto il nuovo inquadramento Parte_7
prima del 2017.
Il quinto motivo di appello riguardante l'eccezione di prescrizione è anch'esso infondato.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale sul punto, è sufficiente richiamare quanto affermato da Cass. Sent. n. 26246/22, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come
modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti
di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è
assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento
di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del
combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Infine, anche il sesto motivo di gravame, con cui è stata dedotta l'introduzione di un ulteriore superminimo e formulata richiesta di compensazione impropria, è infondato.
Parte appellante sostiene che, in ogni caso, dal gennaio del 2020 gli allora ricorrenti avevano iniziato a percepire un ulteriore superminimo assorbibile, inizialmente di € 17 circa e poi pagina 15 di 17 progressivamente aumentato nel tempo (da ottobre 2021 ben € 96 mensili, e da ultimo pari a ben € 131,38/mensili).
Fermo che non si vede come tale nuovo superminimo abbia potuto assorbire un precedente superminimo che la stessa datrice di lavoro aveva già assorbito nell'aumento di livello, valgono anche qui le considerazioni svolte sopra: anche in questo caso, infatti, l'assorbimento è da escludere, in quanto non si tratta di un aumento dei minimi retributivi tabellari disposto dalla legge o dal CCNL, ma di un miglior trattamento riconosciuto a livello aziendale.
Alla luce delle ragioni tutte che precedono l'appello non merita accoglimento.
Le spese di lite sono poste a carico della società soccombente e, avuto riguardo al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale, alla serialità e all'aumento per il numero delle parti, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014
come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 5.500,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L.
228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2864/25 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 5.500,00, oltre accessori e spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del difensore antistatario.
Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L.
228/12.
pagina 16 di 17 Milano 18 Novembre 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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