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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/11/2025, n. 6957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6957 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 18.11.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile iscritto al n. 4624/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
18.11.2025 tra:
(in seguito “Società”; soggetto da indicare all'Agenzia delle entrate Parte_1 per eventuali pagamenti), in persona dell'Amministratore Delegato Dott. CP_1
(CF: ), nato a [...] il [...], con sede in Milano, C.F._1
Via Soperga n. 9, capitale sociale i.v. di Euro 10.000,00 (Euro Diecimila/00), C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MI , P.IVA_1
R.E.A. MI-2718285, iscritta al n. 48530.0 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 12 dicembre 2023, rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 7 marzo 2024 in autentica del Notaio Dott. notaio in Milano, Persona_1
Rep. n. 12.962, Racc. n. 10.257, registrata in Milano 1 l'8 marzo 2024 al n. 17855 serie 1T, da (già giusto cambio di denominazione a seguito di Controparte_2 CP_3 intervenuta fusione con come da visura che si allega –, con sede legale in CP_2
Milano, Via Soperga n. 9, avente codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di MI 10130330961, R.E.A. MI-2507951, (in seguito la
“Rappresentante”; “ ”), società intervenuta quale mandataria e per la CP_2 Parte_2 gestione dei crediti della Società, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti
(procura generale) conferita dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Controparte_4
Notaio Dott. di Milano in data 7 maggio 2024, Repertorio n. Persona_1
13115 e Raccolta n. 10.372, registrata a Milano il 10 maggio 2024 al n. 34998, serie 1T, dall'Avv. Giacinto Di Donato ( ), con studio in Roma, Via C.F._2
Barberini n. 86 (“ ); si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le Controparte_5 notificazioni nel corso del procedimento, a mezzo fax al n. 06/9318271 e, via PEC, all'indirizzo Email_1
- APPELLANTE E INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.-
CONTRO
( ), nato a [...], il [...], Controparte_6 C.F._3 residente in [...] e la Sig.ra Controparte_7
( ), nata a [...], il [...], residente in [...]
De Amicis, 46 rappresentati e difesi come da procura in calce al presente atto, dall'Avv.
IO IC GN (C.F. ), del Foro di Torino, ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in Torino, Corso Galileo Ferraris,
n. 146,
- APPELLATI –
.IVA Controparte_8 P.IVA_2
- APPELLATA – CONTUMACE -
- (C.F. – PEC Controparte_9 C.F._6
, nella qualità di Curatrice dell'eredità giacente Email_2
pag. 2/9 del de cuius Sig. ), con ultima residenza Persona_2 C.F._7 in Chieri (TO), Via Monti n.14;
- e
- (di seguito ) in persona del l.r.p.t., domiciliata in Controparte_10 CP_10
Torino, Via della Misericordia n. 3, presso l'Avv. Giorgio Manfredi (C.F.
– PEC C.F._8 Email_3
CP_11
- APPELLATA - CONTUMACE
CP_12
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione della Ordinanza di estinzione del giudizio emesso dal Tribunale di Roma in data 10.7.2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la odierna appellante, quale cessionaria del credito cedutole da che l'aveva, a sua volta, acquisito da CP_12
ha impugnato dinanzi a questa Corte di Appello la ordinanza di cui Controparte_10 all'oggetto con cui è stata dichiarata la estinzione del giudizio per non essere stato esso riassunto correttamente e nei termini indicati dal Primo Giudice.
In particolare, l'appellante fonda la impugnazione sulla base dell'assorbente motivo per il quale la ordinanza sarebbe errata in quanto il giudizio sarebbe stato regolarmente riassunto in seguito alla dichiarazione di interruzione per avvenuto decesso della parte Per_2
in data 9.7.2019, dichiarato però dal difensore di parte attrice solo il successivo
[...]
1.7.2022.
pag. 3/9 Senonchè, fin dal 2019 era stato nominato dal Tribunale di Torino il curatore della eredità giacente in persona nella persona dell'Avv.to , atteso che i parenti in via Controparte_9 diretta ed in via collaterale avevano rinunciato alla eredità medesima.
L'atto di riassunzione veniva quindi notificato da (originaria creditrice) al Controparte_10 predetto curatore ed altre parti del giudizio ma il Giudice di prime cure, ritenendo non integro il contraddittorio non essendo stato l'atto regolarmente notificato a tutte le parti, non potendo la curatrice della eredità giacente rappresentare i singoli eredi, disponeva per la declaratoria di estinzione.
Detta pronuncia sarebbe viziata da “INSUFFICIENTE, ILLEGITTIMA ED ERRONEA
MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESTINZIONE IN MERITO ALLA
ASSERITA MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO AGLI EREDI DEL SIG.
in quanto il non aveva eredi poichè essi avevano tutti Persona_2 Per_2 rinunciato alla eredità in un momento antecedente alla notifica dell'atto di riassunzione, sicchè non poteva darsi seguito alla rinnovazione della notifica se non al curatore della eredità giacente nominato dal Tribunale di Torino. Peraltro, al momento della richiesta di integrazione del contraddittorio, anche tutti gli altri possibili chiamati alla eredità avevano rinunciato come da documentazione in atti.
Ne consegue, secondo l'appellante, la erroneità del detto provvedimento per cui, dovendo in via subordinata la Corte decidere nel merito la controversia nella ipotesi in cui non dovesse essere disposta la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., per cui ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
in via principale:
- accogliere il presente appello avverso il provvedimento di estinzione del procedimento incardinato presso il Tribunale di Roma R.G. n. 2341/2016, accluso al verbale d'udienza del 10 luglio 2024, comunicata all'odierno appellante il 15 luglio 2024 e, per l'effetto, revocare e/o annullare il suddetto provvedimento, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Roma al fine di proseguire la causa medesima, con assegnazione di un termine per la riassunzione del giudizio di primo grado;
pag. 4/9 ed ancora, nell'ipotesi in cui Codesta Ill.ma Corte d'Appello ritenesse di decidere nel merito la causa senza remissione al Tribunale di Roma, in quanto già istruita, in riforma del provvedimento di estinzione accluso al verbale d'udienza del 10 luglio 2024 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento sub R.G. n. 2341/2016, comunicato all'odierno appellante il 15 luglio 2024:
preliminarmente:
- accertare e dichiarare la validità della notifica agli eredi del defunto Sig. Persona_2
(eseguita con pec del 13 dicembre 2022 nei confronti del curatore dell'eredità giacente del de cuius, Avv. ), del ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato il Controparte_9
20 settembre 2022 da per la prosecuzione del giudizio n. 2341/2016 R.G. Controparte_10 innanzi al Tribunale di Roma e, per l'effetto, dichiarare integrato il contraddittorio nel giudizio di primo grado, per i motivi di cui in narrativa;
sempre in via preliminare, rimettendosi agli atti del giudizio di primo grado:
- dichiarare la nullità degli atti di citazione avversari di primo grado, ai sensi degli artt. 164 e
163 nn. 3 e 4 c.p.c.;
- accertare la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori-fideiussori per i motivi in fatto ed in diritto come esposti in tutti gli atti;
nel merito, rimettendosi agli atti del giudizio di primo grado:
- respingere le domande tutte avanzate da controparte perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, nonché respingere l'opposizione proposta da
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché dai fideiussori CP_8 costituiti, e, per l'effetto, dichiarare comunque tenuti e condannare Controparte_8 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché , gli eredi Controparte_6 di , e a pagare, alla creditrice Persona_2 Controparte_7 CP_11 Parte_1
e per essa la somma di € 132.284,16, alla data del
[...] Controparte_2
05/04/2016, oltre agli interessi decorsi dal 06/04/2016, sull'importo capitale, al tasso legale dal dovuto al saldo, o superiore somma in corso di causa accertanda, in forza del contratto di conto corrente n. 101248400 (saldo ricalcolato in sede di CTU contabile), nonché in pag. 5/9 forza dei mutui chirografari n. 4430460 e n. 4606308, nonché della relativa fideiussione e di tutte le voci di credito a favore della Banca che da essi discendono;
- respingere altresì, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in tutti i propri atti, tutte le domande subordinate e riconvenzionali avanzate dalla Controparte_8
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché dai Sigg.ri
[...] [...]
, , e nei vari atti depositati nei CP_6 Controparte_7 CP_11 Persona_2 giudizi riuniti;
nel merito, in via subordinata e/o riconvenzionale, rimettendosi agli atti del giudizio di primo grado:
pag. 6/9 - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse condannare Parte_1
e per essa a corrispondere somme agli attori in primo grado,
[...] Controparte_2 dichiarare l'estinzione per compensazione dell'ipotetico accertando credito degli appellati con l'accertando credito nei loro confronti vantato da Parte_1
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio i soli e i quali, nel Controparte_6 Controparte_13 contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno a loro volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza sollevata anche in via preliminare e deduzione,
NEL MERITO, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, confermare il Decreto di estinzione n. cronol.
5308/2024 del 10/07/2024 RG n. 2341/2016 emessa dal Tribunale di Roma in data anche per diversa motivazione.
IN VIA SUBORDINATA E CONDIZIONATA:
Nel solo caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla appellante, accogliere le domande formulate dalla parte appellata e per l'effetto: in relazione al contratto di conto corrente n. 101248400: Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti la pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB)
e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma,
c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni pattuite, delle spese, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato pag. 7/9 tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
f) conseguentemente, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione;
in relazione al contratto di mutuo n. 4430460 e 4606308: 1) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca nel contratto oggetto di causa;
accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi CTU contabile atta a determinare le somme illegittimamente corrisposte in adempimento del contratto oggetto del presente giudizio, con contestuale ricalcolo delle somme effettivamente dovute.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio di cui il difensore si dichiara antistatario.
Con espressa rinuncia alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate nei confronti della . CP_14
Non si sono costituite le altre parti di cui va dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 18.11.2025, sulle conclusioni delle sole parti costituite, la Corte ha emesso sentenza non definitiva ex art. 281 sexies c.p.c.
La questione preliminare rispetto al merito del giudizio attiene alla correttezza o meno del provvedimento di estinzione impugnato.
Ritiene la Corte che il reclamo sia meritevole di accoglimento.
Non v'è dubbio, infatti, che una volta nominato il curatore della eredità giacente, tutte le notifiche non potevano che essere effettuate presso di lui e non personalmente ai chiamati alla eredità che, peraltro, avevano già in parte rinunciato tanto che si era reso necessario procedere alla nomina del curatore, tanto più che anche tutti gli altri chiamati in subordine pag. 8/9 a loro volta hanno ugualmente rinunciato successivamente all'ordine di rinnovazione della notifica.
E del resto, è pacifico che il curatore della eredità giacente è legittimato, pur non essendo rappresentante del chiamato alla eredità, sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano la eredità. (Cass. 15.7.2009 n. 16428).
Non è pertanto condivisibile la tesi dei convenuti appellati, secondo cui si sarebbe dovuta comunque effettuare la notifica dell'atto di riassunzione in rinnovazione anche ad altri chiamati in subordine che avevano comunque rinunciato, salvo poi il loro onere di fornire al Giudice la prova della loro mancata accettazione della eredità.
Ne consegue, pertanto, che deve essere revocato il provvedimento impugnato e il giudizio deve proseguire dinanzi alla Corte di Appello non ricorrendo alcuna delle ipotesi che legittima la restituzione degli atti al Giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c.
Va, dunque, disposta la prosecuzione del giudizio al fine di valutare le istanze istruttorie formulate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, non definitivamente pronunciando sulla impugnazione avverso la ordinanza di estinzione del giudizio di primo grado proposto dalla parte appellante e per essa dalla sua mandataria, così provvede: Parte_1 dichiara la contumacia di: , nella Controparte_8 Controparte_9 qualità di Curatrice dell'eredità giacente del de cuius Sig. Persona_2
Controparte_15 CP_12
accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il provvedimento di estinzione reclamato emesso dal Tribunale di Roma.
Dispone procedersi oltre e fissa per la comparizione delle parti la udienza a trattazione scritta del 12.5.2026.
Spese al definitivo.
Così deciso alla camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 18.11.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel giudizio civile iscritto al n. 4624/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del
18.11.2025 tra:
(in seguito “Società”; soggetto da indicare all'Agenzia delle entrate Parte_1 per eventuali pagamenti), in persona dell'Amministratore Delegato Dott. CP_1
(CF: ), nato a [...] il [...], con sede in Milano, C.F._1
Via Soperga n. 9, capitale sociale i.v. di Euro 10.000,00 (Euro Diecimila/00), C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MI , P.IVA_1
R.E.A. MI-2718285, iscritta al n. 48530.0 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del Provvedimento di Banca d'Italia del 12 dicembre 2023, rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 7 marzo 2024 in autentica del Notaio Dott. notaio in Milano, Persona_1
Rep. n. 12.962, Racc. n. 10.257, registrata in Milano 1 l'8 marzo 2024 al n. 17855 serie 1T, da (già giusto cambio di denominazione a seguito di Controparte_2 CP_3 intervenuta fusione con come da visura che si allega –, con sede legale in CP_2
Milano, Via Soperga n. 9, avente codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di MI 10130330961, R.E.A. MI-2507951, (in seguito la
“Rappresentante”; “ ”), società intervenuta quale mandataria e per la CP_2 Parte_2 gestione dei crediti della Società, rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti
(procura generale) conferita dall'Amministratore Delegato con atto a rogito Controparte_4
Notaio Dott. di Milano in data 7 maggio 2024, Repertorio n. Persona_1
13115 e Raccolta n. 10.372, registrata a Milano il 10 maggio 2024 al n. 34998, serie 1T, dall'Avv. Giacinto Di Donato ( ), con studio in Roma, Via C.F._2
Barberini n. 86 (“ ); si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le Controparte_5 notificazioni nel corso del procedimento, a mezzo fax al n. 06/9318271 e, via PEC, all'indirizzo Email_1
- APPELLANTE E INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.-
CONTRO
( ), nato a [...], il [...], Controparte_6 C.F._3 residente in [...] e la Sig.ra Controparte_7
( ), nata a [...], il [...], residente in [...]
De Amicis, 46 rappresentati e difesi come da procura in calce al presente atto, dall'Avv.
IO IC GN (C.F. ), del Foro di Torino, ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso lo studio del medesimo difensore sito in Torino, Corso Galileo Ferraris,
n. 146,
- APPELLATI –
.IVA Controparte_8 P.IVA_2
- APPELLATA – CONTUMACE -
- (C.F. – PEC Controparte_9 C.F._6
, nella qualità di Curatrice dell'eredità giacente Email_2
pag. 2/9 del de cuius Sig. ), con ultima residenza Persona_2 C.F._7 in Chieri (TO), Via Monti n.14;
- e
- (di seguito ) in persona del l.r.p.t., domiciliata in Controparte_10 CP_10
Torino, Via della Misericordia n. 3, presso l'Avv. Giorgio Manfredi (C.F.
– PEC C.F._8 Email_3
CP_11
- APPELLATA - CONTUMACE
CP_12
- APPELLATA CONTUMACE -
Oggetto: impugnazione della Ordinanza di estinzione del giudizio emesso dal Tribunale di Roma in data 10.7.2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la odierna appellante, quale cessionaria del credito cedutole da che l'aveva, a sua volta, acquisito da CP_12
ha impugnato dinanzi a questa Corte di Appello la ordinanza di cui Controparte_10 all'oggetto con cui è stata dichiarata la estinzione del giudizio per non essere stato esso riassunto correttamente e nei termini indicati dal Primo Giudice.
In particolare, l'appellante fonda la impugnazione sulla base dell'assorbente motivo per il quale la ordinanza sarebbe errata in quanto il giudizio sarebbe stato regolarmente riassunto in seguito alla dichiarazione di interruzione per avvenuto decesso della parte Per_2
in data 9.7.2019, dichiarato però dal difensore di parte attrice solo il successivo
[...]
1.7.2022.
pag. 3/9 Senonchè, fin dal 2019 era stato nominato dal Tribunale di Torino il curatore della eredità giacente in persona nella persona dell'Avv.to , atteso che i parenti in via Controparte_9 diretta ed in via collaterale avevano rinunciato alla eredità medesima.
L'atto di riassunzione veniva quindi notificato da (originaria creditrice) al Controparte_10 predetto curatore ed altre parti del giudizio ma il Giudice di prime cure, ritenendo non integro il contraddittorio non essendo stato l'atto regolarmente notificato a tutte le parti, non potendo la curatrice della eredità giacente rappresentare i singoli eredi, disponeva per la declaratoria di estinzione.
Detta pronuncia sarebbe viziata da “INSUFFICIENTE, ILLEGITTIMA ED ERRONEA
MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESTINZIONE IN MERITO ALLA
ASSERITA MANCATA NOTIFICAZIONE DELL'ATTO AGLI EREDI DEL SIG.
in quanto il non aveva eredi poichè essi avevano tutti Persona_2 Per_2 rinunciato alla eredità in un momento antecedente alla notifica dell'atto di riassunzione, sicchè non poteva darsi seguito alla rinnovazione della notifica se non al curatore della eredità giacente nominato dal Tribunale di Torino. Peraltro, al momento della richiesta di integrazione del contraddittorio, anche tutti gli altri possibili chiamati alla eredità avevano rinunciato come da documentazione in atti.
Ne consegue, secondo l'appellante, la erroneità del detto provvedimento per cui, dovendo in via subordinata la Corte decidere nel merito la controversia nella ipotesi in cui non dovesse essere disposta la rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., per cui ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
in via principale:
- accogliere il presente appello avverso il provvedimento di estinzione del procedimento incardinato presso il Tribunale di Roma R.G. n. 2341/2016, accluso al verbale d'udienza del 10 luglio 2024, comunicata all'odierno appellante il 15 luglio 2024 e, per l'effetto, revocare e/o annullare il suddetto provvedimento, rimettendo le parti davanti al Tribunale di Roma al fine di proseguire la causa medesima, con assegnazione di un termine per la riassunzione del giudizio di primo grado;
pag. 4/9 ed ancora, nell'ipotesi in cui Codesta Ill.ma Corte d'Appello ritenesse di decidere nel merito la causa senza remissione al Tribunale di Roma, in quanto già istruita, in riforma del provvedimento di estinzione accluso al verbale d'udienza del 10 luglio 2024 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento sub R.G. n. 2341/2016, comunicato all'odierno appellante il 15 luglio 2024:
preliminarmente:
- accertare e dichiarare la validità della notifica agli eredi del defunto Sig. Persona_2
(eseguita con pec del 13 dicembre 2022 nei confronti del curatore dell'eredità giacente del de cuius, Avv. ), del ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato il Controparte_9
20 settembre 2022 da per la prosecuzione del giudizio n. 2341/2016 R.G. Controparte_10 innanzi al Tribunale di Roma e, per l'effetto, dichiarare integrato il contraddittorio nel giudizio di primo grado, per i motivi di cui in narrativa;
sempre in via preliminare, rimettendosi agli atti del giudizio di primo grado:
- dichiarare la nullità degli atti di citazione avversari di primo grado, ai sensi degli artt. 164 e
163 nn. 3 e 4 c.p.c.;
- accertare la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori-fideiussori per i motivi in fatto ed in diritto come esposti in tutti gli atti;
nel merito, rimettendosi agli atti del giudizio di primo grado:
- respingere le domande tutte avanzate da controparte perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, nonché respingere l'opposizione proposta da
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché dai fideiussori CP_8 costituiti, e, per l'effetto, dichiarare comunque tenuti e condannare Controparte_8 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché , gli eredi Controparte_6 di , e a pagare, alla creditrice Persona_2 Controparte_7 CP_11 Parte_1
e per essa la somma di € 132.284,16, alla data del
[...] Controparte_2
05/04/2016, oltre agli interessi decorsi dal 06/04/2016, sull'importo capitale, al tasso legale dal dovuto al saldo, o superiore somma in corso di causa accertanda, in forza del contratto di conto corrente n. 101248400 (saldo ricalcolato in sede di CTU contabile), nonché in pag. 5/9 forza dei mutui chirografari n. 4430460 e n. 4606308, nonché della relativa fideiussione e di tutte le voci di credito a favore della Banca che da essi discendono;
- respingere altresì, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in tutti i propri atti, tutte le domande subordinate e riconvenzionali avanzate dalla Controparte_8
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché dai Sigg.ri
[...] [...]
, , e nei vari atti depositati nei CP_6 Controparte_7 CP_11 Persona_2 giudizi riuniti;
nel merito, in via subordinata e/o riconvenzionale, rimettendosi agli atti del giudizio di primo grado:
pag. 6/9 - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello adita dovesse condannare Parte_1
e per essa a corrispondere somme agli attori in primo grado,
[...] Controparte_2 dichiarare l'estinzione per compensazione dell'ipotetico accertando credito degli appellati con l'accertando credito nei loro confronti vantato da Parte_1
In ogni caso, con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio”.
Si sono costituiti in giudizio i soli e i quali, nel Controparte_6 Controparte_13 contestare l'avverso gravame in quanto, a loro dire, infondato in fatto e diritto, hanno a loro volta così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria istanza sollevata anche in via preliminare e deduzione,
NEL MERITO, respingere l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto, confermare il Decreto di estinzione n. cronol.
5308/2024 del 10/07/2024 RG n. 2341/2016 emessa dal Tribunale di Roma in data anche per diversa motivazione.
IN VIA SUBORDINATA E CONDIZIONATA:
Nel solo caso di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla appellante, accogliere le domande formulate dalla parte appellata e per l'effetto: in relazione al contratto di conto corrente n. 101248400: Accertato e dichiarato che la banca ha proceduto sui conti la pattuizione ed applicazione di tassi usurari condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c. e/o violazione dell'art. 117 TUB)
e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate, pronunciarsi: a) sulla gratuità e sulla invalidità del prestito e del contratto di corrispondenza a regolamentare le linee di credito ad esso appoggiata anche ex art. 1815 comma 2 c.p.c.; b) sulla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma,
c.c.); c) sulla illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;
d) sulla illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto e delle altre commissioni pattuite, delle spese, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati;
e) accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato pag. 7/9 tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto in tutto il rapporto dedotto;
f) conseguentemente, procedere al ricalcolo su base annuale, senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldoconto (dare ed avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione;
in relazione al contratto di mutuo n. 4430460 e 4606308: 1) accertare e dichiarare la pattuizione di interessi usurari da parte della Banca nel contratto oggetto di causa;
accertare che l'istituto di credito abbia pattuito in contratto l'applicazione di interessi di mora in aggiunta agli interessi convenzionalmente stabiliti e se vi sia stato nel corso del rapporto il pagamento di tali interessi;
accertare se il TAEG applicato al contratto di mutuo comprensivo degli oneri e spese, risulti essere superiore ai tassi soglia/usura in vigore;
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi CTU contabile atta a determinare le somme illegittimamente corrisposte in adempimento del contratto oggetto del presente giudizio, con contestuale ricalcolo delle somme effettivamente dovute.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio di cui il difensore si dichiara antistatario.
Con espressa rinuncia alle ulteriori domande che qui si intendono non ripresentate nei confronti della . CP_14
Non si sono costituite le altre parti di cui va dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 18.11.2025, sulle conclusioni delle sole parti costituite, la Corte ha emesso sentenza non definitiva ex art. 281 sexies c.p.c.
La questione preliminare rispetto al merito del giudizio attiene alla correttezza o meno del provvedimento di estinzione impugnato.
Ritiene la Corte che il reclamo sia meritevole di accoglimento.
Non v'è dubbio, infatti, che una volta nominato il curatore della eredità giacente, tutte le notifiche non potevano che essere effettuate presso di lui e non personalmente ai chiamati alla eredità che, peraltro, avevano già in parte rinunciato tanto che si era reso necessario procedere alla nomina del curatore, tanto più che anche tutti gli altri chiamati in subordine pag. 8/9 a loro volta hanno ugualmente rinunciato successivamente all'ordine di rinnovazione della notifica.
E del resto, è pacifico che il curatore della eredità giacente è legittimato, pur non essendo rappresentante del chiamato alla eredità, sia attivamente che passivamente in tutte le cause che riguardano la eredità. (Cass. 15.7.2009 n. 16428).
Non è pertanto condivisibile la tesi dei convenuti appellati, secondo cui si sarebbe dovuta comunque effettuare la notifica dell'atto di riassunzione in rinnovazione anche ad altri chiamati in subordine che avevano comunque rinunciato, salvo poi il loro onere di fornire al Giudice la prova della loro mancata accettazione della eredità.
Ne consegue, pertanto, che deve essere revocato il provvedimento impugnato e il giudizio deve proseguire dinanzi alla Corte di Appello non ricorrendo alcuna delle ipotesi che legittima la restituzione degli atti al Giudice di prime cure ex art. 354 c.p.c.
Va, dunque, disposta la prosecuzione del giudizio al fine di valutare le istanze istruttorie formulate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, non definitivamente pronunciando sulla impugnazione avverso la ordinanza di estinzione del giudizio di primo grado proposto dalla parte appellante e per essa dalla sua mandataria, così provvede: Parte_1 dichiara la contumacia di: , nella Controparte_8 Controparte_9 qualità di Curatrice dell'eredità giacente del de cuius Sig. Persona_2
Controparte_15 CP_12
accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il provvedimento di estinzione reclamato emesso dal Tribunale di Roma.
Dispone procedersi oltre e fissa per la comparizione delle parti la udienza a trattazione scritta del 12.5.2026.
Spese al definitivo.
Così deciso alla camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
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