Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02037/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01685/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2025, proposto da
CA OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Perongini e Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore ; Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Montecorice, in persona del legale rappresentante pro tempore ; Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore ; Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore ; OS LV Alfano; non costituiti in giudizio;
nei confronti
NN VO, IN DA, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
delle sentenze n. 1598 del 2 novembre 2020, n. 1757 del 16 luglio 2021 e n. 1406 del 23 maggio 2022 (e dell’ordinanza cautelare n. 196/2019) del T.A.R. per la Campania – Sezione Staccata di Salenro Salerno;
nonché per la declaratoria di nullità e/o - in subordine - per l’annullamento dei seguenti atti:
1) del provvedimento del 31 luglio 2025, avente a oggetto: “ Variante al Permesso di costruire 02/2018 di adeguamento all’ordinanza TAR su Ricorso 421/2019 per l’ampliamento del fabbricato in via Lavis proprietà OL CA ”, emesso dal Comune di Montecorice;
2) di ogni altro atto presupposto e conseguenziale, ove lesivo degli interessi della reclamante, ivi compresa la nota del 9 giugno 2025 di comunicazione di avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AU ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto per l’ottemperanza delle sentenze n. 1598 del 2 novembre 2020, n. 1757 del 16 luglio 2021 e n. 1406 del 23 maggio 2022 (e dell’ordinanza cautelare n. 196/2019);
nonché per la declaratoria di nullità e/o - in subordine - per l’annullamento del provvedimento del 31 luglio 2025, avente a oggetto: “ Variante al Permesso di costruire 02/2018 di adeguamento all’ordinanza TAR su Ricorso 421/2019 per l’ampliamento del fabbricato in via Lavis proprietà OL CA ”, emesso dal Comune di Montecorice.
La sentenza n. 1598/2020 ha accolto il ricorso proposto avverso la determina n. 2 del 25 gennaio 2019, recante l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. 2 del 17 marzo 2018, prot. n. 2650, e il diniego di permesso di costruire in variante prot. n. 5525 del 18 febbraio 2020.
La sentenza n. 1757 del 2021 ha accolto il ricorso per l’ottemperanza della prima pronuncia, ordinando “ al Comune di Montecorice di dare esecuzione, in favore della parte ricorrente, alla sentenza n. 1598 del 2 novembre 2020, mediante riesercizio del potere di autotutela in relazione al permesso di costruire n. 2 del 17.03.2018, nonché mediante riesame dell’istanza del 13.11.2019 ”.
Persistendo l’inottemperanza, con una terza sentenza (n. 1406 del 2022), veniva nuovamente ordinato al Comune di dare esecuzione alle due precedenti decisioni, pronunciandosi sia in relazione al riesame del permesso di costruire, sia in relazione alla sua variante, con contestuale nomina del Commissario ad acta.
Dopo varie interlocuzioni tra il Commissario ad acta, il Comune e la Soprintendenza, in data 10 maggio 2023 la Commissione locale per il paesaggio esprimeva parere contrario alla variante in quanto in contrasto con l’art. 14, comma 4, del PTP.
Successivamente, anche la Soprintendenza comunicava il suo parere contrario all’istanza di variante (prot. n. 16874 del 18 luglio 2023), facendo salva però una diversa soluzione progettuale con indicazione delle relative prescrizioni necessarie al fine di superare il parere sfavorevole.
Deduce la ricorrente che, nonostante l’accettazione espressa da parte sua delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza (nota del 2 agosto 2023), il Commissario ad acta riteneva di rigettare l’istanza di rilascio del permesso di costruire in variante (nota del 4 agosto 2023).
Detti provvedimenti venivano impugnati con reclamo, che però veniva rigettato dal giudice di primo grado (sentenza n. 417/2024).
Con sentenza n. 9526/2024 il Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto dalla reclamante, ritenendo che il progetto di variante precedentemente presentato non integrasse “ un progetto diverso solo per le ridotte dimensioni ”, manifestando “ ulteriori profili di diversità che impongono una nuova valutazione complessiva del progetto ”.
Rappresenta la ricorrente che in data 8 marzo 2025 veniva presentato al Comune di Montecorice un nuovo e diverso progetto e in data 31 luglio 2025 l’Ufficio tecnico comunale rigettava nuovamente la richiesta di variante sostenendo di nuovo: “ Nel merito, l’intervento ricade all’interno del perimetro del Piano Territoriale Paesistico del Cilento, che costituisce strumento sovraordinato rispetto al vigente PUC. L’area interessata risulta classificata come zona R.U.A. (Recupero Urbanistico Ambientale). In tale ambito normativo, l’unico tipo di ampliamento ammesso è quello igienico-sanitario, nella misura massima del 10% della superficie residenziale esistente per superfici utili comprese fra 50 e 100 mq (cfr. art. 14, comma 4 del P.T.P.) e del 20% della superficie residenziale esistente per superfici utili comprese entro i 50 mq. Orbene, la soluzione progettuale proposta non risulta compatibile con la normativa paesaggistica vigente, che prevale su quella comunale ”.
Parte ricorrente eccepisce la nullità degli atti impugnati, avendo il Comune nuovamente violato le precedenti decisioni del T.A.R. e avendo riproposto la stessa motivazione resa nel parere del 10 maggio 2023 dalla Commissione Locale per il Paesaggio, provvedimento annullato in autotutela dalla stessa Commissione per violazione della sentenza n. 1598/2020.
Ribadisce che il provvedimento è nullo perché viola le precedenti statuizioni del Tribunale e rileva che il nuovo progetto in variante prevedeva espressamente la limitazione “ alla sola applicazione dell’art. 53 delle N.T.A. allegate al PUC vigente ” e la configurabilità come ampliamento planovolumetrico, in senso proprio e pieno, della superficie residenziale esistente.
Evidenzia, infine, che la richiesta di variante, presentata nel marzo 2025, deve essere assentita perché si attiene minuziosamente al decisum del T.A.R. ed è conforme all’impianto urbanistico vigente.
Il Commissario ad acta ha depositato una relazione nella quale afferma che la ricorrente, pur essendosi dichiarata disponibile a presentare una diversa soluzione progettuale, non ha prodotto la relativa documentazione e che il ricorso proposto dall’interessata avverso le note commissariali del 2023 e il parere della Soprintendenza è stato respinto in due gradi di giudizio.
Ha rilevato altresì che, presentata da parte della ricorrente nuova richiesta del rilascio di p.d.c., è stato sentito il Comune che ha comunicato l’improcedibilità della nuova istanza in quanto non conforme alla normativa paesaggistica vigente.
Si è costituita la Soprintendenza eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il “nuovo e diverso progetto” presentato dalla ricorrente “ dichiarando di essersi strettamente attenuta alla prescrizioni impartite dal TAR e dal Consiglio di Stato, nonché a quelle indicate dalla Soprintendenza ” non risulta mai trasmessa dal Comune alla Soprintendenza per le valutazioni stessa endoprocedimentali di competenza, avendo il Comune rilevato profili di improcedibilità dell’istanza.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 26 novembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’azione di esecuzione è improcedibile.
Giova premettere, in punto di fatto, quanto segue.
L’odierna ricorrente ha ottenuto un permesso di costruire (n. 2/2018) per l’ampliamento di un immobile di sua proprietà, che è stato poi annullato in autotutela dal Comune (determina n. 2 del 25 gennaio 2019), stante la non cumulabilità degli incrementi volumetrici previsti dallo strumento urbanistico (art. 53 NTA del PUC) con quelli previsti dal c.d. piano casa (l.r. Campania n. 19/2009).
Pertanto, la ricorrente ha presentato una variante in diminuzione al permesso di costruire, limitando l’intervento al solo incremento previsto dallo strumento urbanistico (art. 53, comma 1, N.T.A. del PUC), pari a 30,00 mq per ogni unità immobiliare.
Il Comune, però, ha rigettato tale richiesta (provv. 18 febbraio 2020, prot. n. 5525) ritenendo che si trattasse di un nuovo progetto, oltre ad essere in contrasto con il Piano territoriale provinciale (art. 14, comma 4, NTA del PTP).
Con sentenza n. 1598/2020, passata in giudicato, questo Tribunale ha annullato sia la determina di annullamento d’ufficio che il diniego di variante al permesso di costruire.
Con successiva sentenza n. 1757 del 2021 ha accolto il ricorso per l’ottemperanza.
Infine, con sentenza n. 1406 del 2022, ha ordinato nuovamente al Comune di dare esecuzione alle due precedenti sentenze, pronunciandosi sia in relazione al riesame del permesso di costruire e sia in relazione all’istanza di variante.
Dopo varie interlocuzioni tra il Commissario ad acta, il Comune e la Soprintendenza, in data 10 maggio 2023, la Commissione locale per il paesaggio ha espresso parere contrario alla variante in quanto in contrasto con l’art. 14, comma 4, del PTP.
Successivamente, anche la Soprintendenza ha comunicato il parere contrario all’istanza di variante (prot. n. 16874 del 18 luglio 2023), aggiungendo di non condividere la statuizione del T.A.R. secondo cui l’art. 14, comma 4, del PTP non sarebbe applicabile alla specie, facendo salva però una diversa soluzione progettuale con indicazione delle relative prescrizioni necessarie al fine di superare il parere sfavorevole.
Nonostante l’accettazione espressa da parte della ricorrente delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza (nota del 2 agosto 2023), il Commissario ad acta ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di costruire in variante (nota del 4 agosto 2023).
Successivamente, il Commissario ad acta, in data 15 settembre 2023, ha fatto pervenire un ulteriore atto con il quale ha chiesto alla ricorrente di comunicare se “ intende produrre una diversa soluzione progettuale in linea con le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza, al fine di ottenere un parere favorevole ” avvisando, contestualmente, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, che “ Nel caso in cui non pervenga tale comunicazione, sulla scorta del parere contrario della Soprintendenza, la scrivente procederà a emanare un provvedimento negativo ”.
Pertanto, la ricorrente ha proposto un reclamo avverso i suddetti atti, censurandone la contraddittorietà e la violazione del giudicato, in quanto il Commissario avrebbe, dapprima, paventato la possibilità di poter rilasciare un permesso di costruire condizionato alle prescrizioni della Soprintendenza, salvo poi rappresentare, in maniera contraddittoria, che sarebbe stato necessario predisporre un nuovo progetto.
Con la sentenza n. 417/2024, questo Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo necessaria la presentazione di un nuovo progetto e una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza.
La decisione è stata impugnata dalla ricorrente.
Con sentenza n. 9526/2024 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello disponendo quanto segue:
“ come correttamente statuito dal primo giudice, il progetto originario licenziato col menzionato parere dell’11 dicembre 2017, prot. n. 30153, non è sovrapponibile tout court, per mera sottrazione, a quello successivamente proposto in variante riduttiva con l’istanza del 13 novembre 2019, prot. n. 4425, perché quest’ultimo, segnatamente laddove contempla la riconversione di una considerevole volumetria ‘piena’ in ampliamento in un vano porticato ‘aperto’, con conseguente trasformazione rilevante dei prospetti originariamente previsti, sebbene si configuri in termini quantitativamente riduttivi, risulta, comunque, qualitativamente diverso rispetto a quello iniziale, unicamente in funzione del quale gli atti in parola sono stati rilasciati, ed esige, di conseguenza, un integrale riesame, anche sotto il profilo del merito paesaggistico (non scrutinato nell’annullamento del provvedimento del 18 febbraio 2020, prot. n. 5525).
Ne consegue, quindi, che le valutazioni compiute in riferimento al primo progetto non avrebbero potuto automaticamente replicarsi in riferimento al secondo, necessitante di un nuovo e distinto titolo abilitativo, sia edilizio, sia paesaggistico, e ciò sulla base di una considerazione di ordine logico prima ancora che giuridico.
In secondo luogo, deve escludersi anche l’asserita violazione del giudicato: la stessa sentenza, infatti, precisa che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non si tratta di un progetto diverso solo per le ridotte dimensioni, ma sussistono ulteriori profili di diversità che impongono una nuova valutazione complessiva del progetto.
Ne consegue pertanto anche l’infondatezza dell’assunto di parte appellante secondo cui la Soprintendenza era già in possesso di tutta la documentazione necessaria (con conseguente tardività del relativo parere), trattandosi di documenti inerenti il progetto originario e pertanto inidonei a supportare la nuova richiesta di variante ”.
Risulta dagli atti che la ricorrente ha provveduto a presentare al Comune di Montecorice un nuovo e diverso progetto, sul quale l’amministrazione si è pronunciata con il provvedimento che viene in questa sede gravato.
Orbene, l’azione di ottemperanza è improcedibile in quanto le sentenze asseritamente ineseguite riguardano la soluzione progettuale precedentemente proposta, non già quella da ultimo prodotta.
Da ciò discende che non sussiste più alcun interesse all’esecuzione di tali pronunce e alla prosecuzione dell’attività commissariale, in ogni caso già cessata.
Quanto all’azione impugnatoria, alla stessa si applica necessariamente il rito ordinario.
Ricorrono pertanto le condizioni per disporre il mutamento del rito, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., per l’esame nel merito, nelle forme del rito ordinario, della domanda di annullamento del provvedimento comunale.
In definitiva, il Collegio dichiara improcedibile l’ottemperanza e dispone per la domanda di annullamento la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio.
Stante la natura formale della decisione in ordine all’azione di ottemperanza, le relative spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara improcedibile l’azione volta all’ottemperanza al giudicato;
- compensa, tra le parti, le spese del suddetto giudizio d’ottemperanza;
- ordina per la domanda di annullamento la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
AU ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU ZO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO