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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 27/02/2026, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2996/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2216/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401533844 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione dell'Avvocatessa Ricorrente_1 all'avviso di accertamento tramite cui, a saldo della Tari maturata nel 2018 e in relazione a un immobile sito in Roma, le era stato chiesto il pagamento di euro 318,12, al netto di sanzioni e spese di notifica;
viste parimenti le controdeduzioni dell'opposta Roma Capitale;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seguendo così l'ordine espositivo dei motivi a sostegno dell'opposizione e quanto dunque all'eccepita prescrizione, infatti, è dato rammentare come il termine quinquennale applicabile a riguardo ex art. 2948 cc decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo in cui andava corrisposto il tributo. Ebbene, trattandosi nella specie di un pagamento doveva avvenire nel 2018 e tenuto conto delle sospensioni che, in ragione dell'emergenza Covid, si sono succedute dal Decreto n. 18/20 (cd. Cura Italia) sino al Decreto Sostegni
Bis n. 73/21, il termine in parola sarebbe scaduto il 31 agosto 2025, sicché la notifica dell'avviso di specie, intervenuta il 23 novembre dell'anno precedente, si rivela tempestiva. Riguardo ai provvedimenti succeduti al ridetto Decreto 18/20, infatti, pare lecito ritenere che anch'essi contenessero un'analoga moratoria, seppure implicita, salvo altrimenti dover ravvisare la fattispecie, all'evidenza incongrua, del perdurante decorso del termine a fronte della prevista sospensione delle attività di riscossione
Altrettanto destituita di fondamento, poi, appare la doglianza che, sotto il profilo del difetto di motivazione, riguardava l'irrogazione delle sanzioni, posto che, al contrario, l'avviso fa espresso riferimento ai Decreti nn. 471, 472 e 473 del 1997, laddove per il caso di specie di evasione totale la misura edittale è fissata in misura pari al 120% del tributo evaso, con un minimo di euro 50.
Affatto generica e immotivata, poi, appare l'ulteriore deduzione in punto di inesistenza della notificazione dell'avviso. Parimenti infondata, infine, é la restante contestazione riguardante l'assenza di motivazione della pretesa, viceversa giustificata sotto il profilo della mancata corresponsione del tributo.
A proposito poi delle spese di lite, in ragione della soccombenza le stesse fanno carico all'opponente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 300.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Giudice
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPIZZI ETTORE, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2216/2025 depositato il 21/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401533844 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte, letta l'opposizione dell'Avvocatessa Ricorrente_1 all'avviso di accertamento tramite cui, a saldo della Tari maturata nel 2018 e in relazione a un immobile sito in Roma, le era stato chiesto il pagamento di euro 318,12, al netto di sanzioni e spese di notifica;
viste parimenti le controdeduzioni dell'opposta Roma Capitale;
all'esito della discussione odierna osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seguendo così l'ordine espositivo dei motivi a sostegno dell'opposizione e quanto dunque all'eccepita prescrizione, infatti, è dato rammentare come il termine quinquennale applicabile a riguardo ex art. 2948 cc decorra dal 1° gennaio dell'anno successivo in cui andava corrisposto il tributo. Ebbene, trattandosi nella specie di un pagamento doveva avvenire nel 2018 e tenuto conto delle sospensioni che, in ragione dell'emergenza Covid, si sono succedute dal Decreto n. 18/20 (cd. Cura Italia) sino al Decreto Sostegni
Bis n. 73/21, il termine in parola sarebbe scaduto il 31 agosto 2025, sicché la notifica dell'avviso di specie, intervenuta il 23 novembre dell'anno precedente, si rivela tempestiva. Riguardo ai provvedimenti succeduti al ridetto Decreto 18/20, infatti, pare lecito ritenere che anch'essi contenessero un'analoga moratoria, seppure implicita, salvo altrimenti dover ravvisare la fattispecie, all'evidenza incongrua, del perdurante decorso del termine a fronte della prevista sospensione delle attività di riscossione
Altrettanto destituita di fondamento, poi, appare la doglianza che, sotto il profilo del difetto di motivazione, riguardava l'irrogazione delle sanzioni, posto che, al contrario, l'avviso fa espresso riferimento ai Decreti nn. 471, 472 e 473 del 1997, laddove per il caso di specie di evasione totale la misura edittale è fissata in misura pari al 120% del tributo evaso, con un minimo di euro 50.
Affatto generica e immotivata, poi, appare l'ulteriore deduzione in punto di inesistenza della notificazione dell'avviso. Parimenti infondata, infine, é la restante contestazione riguardante l'assenza di motivazione della pretesa, viceversa giustificata sotto il profilo della mancata corresponsione del tributo.
A proposito poi delle spese di lite, in ragione della soccombenza le stesse fanno carico all'opponente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: respinge l'opposizione; condanna l'opponente Ricorrente_1 al rimborso delle spese di lite, comprensive di compensi per euro 300.
Roma, 26 febbraio 2026.
Il Giudice