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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 641/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Presidente
BUSACCA ROSSELLA, AT
AR GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3279/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005708000 -
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7624/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 29580202500005708/000, allegata in atti, con cui gli è stato chiesto di effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto il dell'importo di € 13.425,67.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e, in particolare, delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, la maturata prescrizione delle pretese creditorie o l'intervenuta decadenza dal diritto a riscuotere il credito, la nullità delle cartelle e dei ruoli per l'omessa esibizione in giudizio della copia delle cartelle e delle relate di notifica e, infine, il vizio di motivazione per l'omessa allegazione degli atti indicati.
L'ATO Me spa 1, La Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate di Messina, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, hanno contestato la fondatezza del ricorso per le ragioni meglio indicate in atti ed hanno chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
L' AdER costituitasi in giudizio ha, invece, affermato la correttezza del proprio operato e, in particolare,
l'avvenuta e rituale notifica di tutte le cartelle sottese all'atto impugnato.
Successivamente, con memoria di replica depositata in atti, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del D.lgs. n. 546/92 evidenziando che l'AdER nel depositare nel fascicolo telematico le cartelle con le relative notifiche aveva omesso di depositare la dichiarazione di attestazione di conformità all'originale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, preliminarmente deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti in cui l'ente impositore è l'Inps in quanto la relativa competenza è devoluta al giudice ordinario.
Precisato ciò, l'eccezione avanzata dal ricorrente è fondata e, pertanto, è meritevole di accoglimento.
Invero, nel caso di specie ricorre la violazione del disposto normativo di cui all'art. 25 bis, comma 5 bis, decreto legislativo n. 546/92 in relazione alla produzione documentale effettuata dall'agente della riscossione, che non ha versato in atti, neanche tardivamente, l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
Ciò rende la documentazione inutilizzabile ai fini della presente decisione in quanto la norma citata prevede che “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo delegato la copia informatica, anche per immagini, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Effetto sostanziale della mancata attestazione di conformità è la fondatezza del ricorso in quanto difettando la prova della notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato viene meno il presupposto della comunicazione preventiva del fermo con conseguente illegittimità dell'atto in questione.
Le spese di lite sono poste a carico dell' Agente della riscossione - a cui è imputabile la violazione sopra indicata – in favore del ricorrente e devono essere distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Le spese di lite tra il ricorrente e le altre parti resistenti sono interamente compensate tra loro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: dichiara il parziale difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti il cui ente impositore è l'INPS; accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva;
condanna l'AdER a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 900,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e le resistenti, ATO e Regione Siciliana. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rossella Busacca dott. Pancrazio Savasta
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Presidente
BUSACCA ROSSELLA, AT
AR GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3279/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ato Me 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500005708000 -
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7624/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 29580202500005708/000, allegata in atti, con cui gli è stato chiesto di effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto il dell'importo di € 13.425,67.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici e, in particolare, delle cartelle di pagamento indicate nell'atto impugnato, la maturata prescrizione delle pretese creditorie o l'intervenuta decadenza dal diritto a riscuotere il credito, la nullità delle cartelle e dei ruoli per l'omessa esibizione in giudizio della copia delle cartelle e delle relate di notifica e, infine, il vizio di motivazione per l'omessa allegazione degli atti indicati.
L'ATO Me spa 1, La Regione Siciliana e l'Agenzia delle Entrate di Messina, costituitesi in giudizio, hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, hanno contestato la fondatezza del ricorso per le ragioni meglio indicate in atti ed hanno chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
L' AdER costituitasi in giudizio ha, invece, affermato la correttezza del proprio operato e, in particolare,
l'avvenuta e rituale notifica di tutte le cartelle sottese all'atto impugnato.
Successivamente, con memoria di replica depositata in atti, il ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 25 bis, comma 5 bis, del D.lgs. n. 546/92 evidenziando che l'AdER nel depositare nel fascicolo telematico le cartelle con le relative notifiche aveva omesso di depositare la dichiarazione di attestazione di conformità all'originale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, preliminarmente deve essere dichiarato il parziale difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti in cui l'ente impositore è l'Inps in quanto la relativa competenza è devoluta al giudice ordinario.
Precisato ciò, l'eccezione avanzata dal ricorrente è fondata e, pertanto, è meritevole di accoglimento.
Invero, nel caso di specie ricorre la violazione del disposto normativo di cui all'art. 25 bis, comma 5 bis, decreto legislativo n. 546/92 in relazione alla produzione documentale effettuata dall'agente della riscossione, che non ha versato in atti, neanche tardivamente, l'attestazione di conformità all'originale dei documenti prodotti in copia.
Ciò rende la documentazione inutilizzabile ai fini della presente decisione in quanto la norma citata prevede che “il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo delegato la copia informatica, anche per immagini, munita di attestazione di conformità all'originale”.
Effetto sostanziale della mancata attestazione di conformità è la fondatezza del ricorso in quanto difettando la prova della notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato viene meno il presupposto della comunicazione preventiva del fermo con conseguente illegittimità dell'atto in questione.
Le spese di lite sono poste a carico dell' Agente della riscossione - a cui è imputabile la violazione sopra indicata – in favore del ricorrente e devono essere distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Le spese di lite tra il ricorrente e le altre parti resistenti sono interamente compensate tra loro.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: dichiara il parziale difetto di giurisdizione con riferimento ai crediti il cui ente impositore è l'INPS; accoglie il ricorso nei limiti indicati in parte motiva;
condanna l'AdER a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 900,00, oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato, da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e le resistenti, ATO e Regione Siciliana. Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Rossella Busacca dott. Pancrazio Savasta