Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 70
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità avviso di accertamento per violazione onere della prova e criterio di ragionevolezza, nonché nullità per mancanza di motivazione

    La Corte ha ritenuto non convincenti le presunzioni dell'Ufficio circa la commistione tra attività privata e commerciale, dato che gli incassi sono transitati sui conti personali del socio e non sono state accertate la provenienza delle opere né un intento speculativo. Inoltre, non sono emerse criticità nella contabilità della società né componenti reddituali omesse.

  • Accolto
    Illegittimità avviso di accertamento per violazione art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 e dei singoli rilievi e sanzioni

    La Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 32 del d.p.r. 600/1973 poiché i versamenti sui conti bancari personali non hanno riferimento concreto sui conti societari né su operazioni commerciali/aziendali. Inoltre, è stata accertata la distribuzione di una riserva da avanzo di fusione che ha generato uscite finanziarie dalla società verso il socio.

  • Accolto
    Violazione/falsa applicazione art. 36, d.l n. 41/95 in ambito IVA

    La Corte ha ritenuto criticabile la modalità di recupero dell'IVA, conteggiata in aggiunta al flusso finanziario in entrata senza scorporo e senza applicazione del regime del margine ex art. 36 del d.p.r. 633/72.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 70
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 70
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo