CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RE FRANCESCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CL03547 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 712/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna avverso l'avviso di accertamento n. THB03CL03547/2024 relativo al periodo d'imposta 2019, notificato in data 3 aprile 2025, per imposte (IRES, IVA, IRAP), quantificate in euro 719.115,00, sanzioni per euro 465.102 e interessi per euro 145.776,11; ciò a seguito di istruttoria conclusa con un PVC consegnato in data 22 luglio 2022 da parte della Guardia di Finanza di Bologna, Nucleo Polizia Economico – Finanziaria.
Il contesto esaminato evidenzia, secondo la prospettazione dell'Ufficio, una totale commistione tra la gestione finanziaria delle operazioni commerciali poste in essere dalla società ricorrente con le movimentazioni rilevate sui conti correnti intestati alle persone fisiche, riconducibili alla gestione societaria comunque riconducibile a Nominativo_1 (socio e rappresentante legale, deceduto nel 2022). Ulteriori profili di criticità contestati attengono alla incompatibilità tra lo stile di vita tenuto dal nucleo familiare e le spese sostenute, in relazione ai redditi dichiarati.
Sulla scorta dei rilievi operati, l'Ufficio – per relationem - imputa tutte le movimentazioni bancarie concernenti la rivendita di opere d'arte, rilevate sui conti correnti personali del sig. Nominativo_1, all'attività d'impresa della ricorrente, ricostruendo e contestando maggiori ricavi per un importo di euro 1.566.000. Segnatamente trattasi di 4 movimenti bancari cosi rappresentati(euro 1.250.000 bonifico ricevuto in data 21.1.2019, euro 15.000 assegno bancario ricevuto il 18.2.2019, euro 1.000 assegno ricevuto in data 12.7.2019 e euro 300.000 complessivamente versati il 30.12.2019); il tutto come corrispettivi percepiti per cessione di opere d'arte che vengono appunto riqualificati dall'Ufficio come conseguiti nell'ambito dell'attività aziendale tipica esercitata dalla ricorrente e non invece riconducibili alla sfera privata nella qualità di collezionista del sig. Nominativo_1, così come formalmente risultanti dalle evidenze bancarie. La tipologia e la frequenza delle cessioni delle opere caratterizzerebbe un comportamento commerciale da mercante d'arte, ascrivibile quindi alla ricorrente, piuttosto che da mero collezionista.
Parte ricorrente, a sostegno del ricorso, solleva vari motivi di doglianza, in sintesi riferibili: a) alla illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione/falsa applicazione dell'onere della prova e del criterio di ragionevolezza, nonché la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione;
b) alla illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma I, d. p. r. 600/1973 oltrechè dei singoli rilievi e delle sanzioni applicate;
c)la violazione/falsa applicazione dell'art.36, d.l n. 41/95 in ambito iva. Nei fatti la società evidenzia sostanzialmente che le movimentazioni bancarie/finanziarie contestate attengono esclusivamente a versamenti transitati sui c/c personali del Sig. Nominativo_1 (socio e amministratore), né versamenti dello stesso sui c/c societari;
l'acquisizione delle opere oggetto di cessione è avvenuta con risorse riferibili alla persona e non alla società Ricorr_1; se la tesi sostenuta dall'Ufficio fosse razionale avrebbe dovuto trovare fondamento in una verifica mirata nei confronti dello stesso Nominativo_1 e non in capo alla società.
Chiede che il ricorso venga accolto, previa sospensiva, poi accolta, con la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese processuali.
Risulta presentata memoria in data 24.11.2025 ove vengono puntualizzate le considerazioni difensive espresse nel ricorso introduttivo con particolare riferimento: 1) a quanto già deciso dalla CGT di Bologna con sentenza depositata il 3.9.2025; 2) alla esiguità dei redditi della famiglia Nominativo_1 e sull'utilizzo delle carte di credito personali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non paiono convincenti le presunzioni formulate dall'Ufficio circa la commistione tra attività “privata” in capo al sig. Nominativo_1 con familiari e attività commerciale posta in essere dalla ricorrente, sulla scorta della quale gli accrediti bancari ricevuti dal sig. Nominativo_1 sarebbero da attribuire alla società Ricorrente_1 in quanto realmente corrispettivi di cessioni di beni oggetto dell'attività tipica della ricorrente.
Tale “commistione” non pare in effetti adeguatamente dimostrata dal momento che gli incassi sono transitati unicamente sui conti bancari personali (e non di altri soggetti) del sig. Nominativo_1 a fronte di cessioni di opere documentate da scritture private e di cui gli stessi verificatori non hanno accertato la provenienza, né appurato un eventuale intento speculativo, peraltro poco credibile stante il lasso temporale (acquisto/vendita) intercorso. E, in ipotesi, se tale intento fosse stato realizzato nelle convinzioni dell'Ufficio, lo stesso avrebbe dovuto trovare un correlato riscontro nel novero dei movimenti numerari riferibili al sig. Nominativo_1.
Non sono peraltro rinvenibili indagini mirate ad analizzare i movimenti bancari intestati alla società, per la quale non sono emerse criticità nella tenuta della contabilità e neppure rilevate componenti reddituali omesse e che tali (eventuali componenti) siano qualificate come ricavi omessi in capo alla ricorrente società.
Non è dimostrato che l'acquisto delle opere sia avvenuto da parte della società con mezzi finanziari identificabili per poi essere rivenduti, per cui è plausibile che tali beni siano appartenenti alla sfera privata con riferimento alla figura del collezionista, per il quale una cessione a titolo oneroso non genera per di più materia imponibile. Anzi nel contesto esaminato alcuna operazione finanziaria è rilevata nel concreto in capo alla ricorrente ma solamente attraverso un meccanismo presuntivo, privo, a parere di questo Collegio, dei necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza. La contestata “commistione” tra il sig. Nominativo_1 e la società Ricorr_1 si basa su elementi carenti dal momento che non è dato di apprezzare che le operazioni siano state realizzate con disponibilità finanziarie riferibili alla Ricorr_1, con successivo ingresso nel patrimonio sociale.
Alla luce di ciò pare non essere razionalmente applicabile il disposto dell'art.32 del DPR 600/1973, secondo il quale l'Amministrazione può presumere che versamenti e prelievi non giustificati, costituiscano redditi imponibili. Nel caso in esame i versamenti/accrediti sui conti bancari personali sono quelli effettuati dal sig. Nominativo_1 e non hanno riferimento concreto sui conti societari né a operazioni commerciali/aziendali.
Nello stesso senso, relativamente al precedente periodo d'imposta, questa Corte di Giustizia (sez. III, RG. 635/2024).
Anche i rilievi mossi dall'Agenzia concernenti l'esiguità dei redditi in correlazione alle movimentazioni private non sono persuasivi dal momento che è stata accertata la distribuzione di una riserva da avanzo di fusione (non imponibile) generando uscite finanziarie/monetarie dalla Ricorr_1 con ingresso nelle disponibilità private del sig. Nominativo_1. Nondimeno dai fatti accertati dalla Gdf emergono redditi 2018/2020 addirittura ben superiori, nel complesso, da quelli considerati “esigui” dall'Ufficio.
Tecnicamente criticabile è da ritenersi altresì la modalità di recupero dell'IVA in quanto conteggiata in aggiunta al flusso finanziario in entrata (senza alcun scorporo) e senza applicazione del regime del margine ex art. 36 del DPR 633/72.
Per quanto sopra argomentato il ricorso deve essere accolto con condanna della parte resistente alla refusione delle spese di lite nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie integralmente il ricorso;
condanna l'Agenzia alla rifusione delle spese di causa in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 10.000,00 oltre accessori.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RE FRANCESCO, Presidente CASACCIA FABRIZIO, Relatore MIGLIORI MAURIZIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 571/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB03CL03547 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 712/2025 depositato il 09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Bologna avverso l'avviso di accertamento n. THB03CL03547/2024 relativo al periodo d'imposta 2019, notificato in data 3 aprile 2025, per imposte (IRES, IVA, IRAP), quantificate in euro 719.115,00, sanzioni per euro 465.102 e interessi per euro 145.776,11; ciò a seguito di istruttoria conclusa con un PVC consegnato in data 22 luglio 2022 da parte della Guardia di Finanza di Bologna, Nucleo Polizia Economico – Finanziaria.
Il contesto esaminato evidenzia, secondo la prospettazione dell'Ufficio, una totale commistione tra la gestione finanziaria delle operazioni commerciali poste in essere dalla società ricorrente con le movimentazioni rilevate sui conti correnti intestati alle persone fisiche, riconducibili alla gestione societaria comunque riconducibile a Nominativo_1 (socio e rappresentante legale, deceduto nel 2022). Ulteriori profili di criticità contestati attengono alla incompatibilità tra lo stile di vita tenuto dal nucleo familiare e le spese sostenute, in relazione ai redditi dichiarati.
Sulla scorta dei rilievi operati, l'Ufficio – per relationem - imputa tutte le movimentazioni bancarie concernenti la rivendita di opere d'arte, rilevate sui conti correnti personali del sig. Nominativo_1, all'attività d'impresa della ricorrente, ricostruendo e contestando maggiori ricavi per un importo di euro 1.566.000. Segnatamente trattasi di 4 movimenti bancari cosi rappresentati(euro 1.250.000 bonifico ricevuto in data 21.1.2019, euro 15.000 assegno bancario ricevuto il 18.2.2019, euro 1.000 assegno ricevuto in data 12.7.2019 e euro 300.000 complessivamente versati il 30.12.2019); il tutto come corrispettivi percepiti per cessione di opere d'arte che vengono appunto riqualificati dall'Ufficio come conseguiti nell'ambito dell'attività aziendale tipica esercitata dalla ricorrente e non invece riconducibili alla sfera privata nella qualità di collezionista del sig. Nominativo_1, così come formalmente risultanti dalle evidenze bancarie. La tipologia e la frequenza delle cessioni delle opere caratterizzerebbe un comportamento commerciale da mercante d'arte, ascrivibile quindi alla ricorrente, piuttosto che da mero collezionista.
Parte ricorrente, a sostegno del ricorso, solleva vari motivi di doglianza, in sintesi riferibili: a) alla illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione/falsa applicazione dell'onere della prova e del criterio di ragionevolezza, nonché la nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di motivazione;
b) alla illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 32, comma I, d. p. r. 600/1973 oltrechè dei singoli rilievi e delle sanzioni applicate;
c)la violazione/falsa applicazione dell'art.36, d.l n. 41/95 in ambito iva. Nei fatti la società evidenzia sostanzialmente che le movimentazioni bancarie/finanziarie contestate attengono esclusivamente a versamenti transitati sui c/c personali del Sig. Nominativo_1 (socio e amministratore), né versamenti dello stesso sui c/c societari;
l'acquisizione delle opere oggetto di cessione è avvenuta con risorse riferibili alla persona e non alla società Ricorr_1; se la tesi sostenuta dall'Ufficio fosse razionale avrebbe dovuto trovare fondamento in una verifica mirata nei confronti dello stesso Nominativo_1 e non in capo alla società.
Chiede che il ricorso venga accolto, previa sospensiva, poi accolta, con la condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese processuali.
Risulta presentata memoria in data 24.11.2025 ove vengono puntualizzate le considerazioni difensive espresse nel ricorso introduttivo con particolare riferimento: 1) a quanto già deciso dalla CGT di Bologna con sentenza depositata il 3.9.2025; 2) alla esiguità dei redditi della famiglia Nominativo_1 e sull'utilizzo delle carte di credito personali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non paiono convincenti le presunzioni formulate dall'Ufficio circa la commistione tra attività “privata” in capo al sig. Nominativo_1 con familiari e attività commerciale posta in essere dalla ricorrente, sulla scorta della quale gli accrediti bancari ricevuti dal sig. Nominativo_1 sarebbero da attribuire alla società Ricorrente_1 in quanto realmente corrispettivi di cessioni di beni oggetto dell'attività tipica della ricorrente.
Tale “commistione” non pare in effetti adeguatamente dimostrata dal momento che gli incassi sono transitati unicamente sui conti bancari personali (e non di altri soggetti) del sig. Nominativo_1 a fronte di cessioni di opere documentate da scritture private e di cui gli stessi verificatori non hanno accertato la provenienza, né appurato un eventuale intento speculativo, peraltro poco credibile stante il lasso temporale (acquisto/vendita) intercorso. E, in ipotesi, se tale intento fosse stato realizzato nelle convinzioni dell'Ufficio, lo stesso avrebbe dovuto trovare un correlato riscontro nel novero dei movimenti numerari riferibili al sig. Nominativo_1.
Non sono peraltro rinvenibili indagini mirate ad analizzare i movimenti bancari intestati alla società, per la quale non sono emerse criticità nella tenuta della contabilità e neppure rilevate componenti reddituali omesse e che tali (eventuali componenti) siano qualificate come ricavi omessi in capo alla ricorrente società.
Non è dimostrato che l'acquisto delle opere sia avvenuto da parte della società con mezzi finanziari identificabili per poi essere rivenduti, per cui è plausibile che tali beni siano appartenenti alla sfera privata con riferimento alla figura del collezionista, per il quale una cessione a titolo oneroso non genera per di più materia imponibile. Anzi nel contesto esaminato alcuna operazione finanziaria è rilevata nel concreto in capo alla ricorrente ma solamente attraverso un meccanismo presuntivo, privo, a parere di questo Collegio, dei necessari requisiti di precisione, gravità e concordanza. La contestata “commistione” tra il sig. Nominativo_1 e la società Ricorr_1 si basa su elementi carenti dal momento che non è dato di apprezzare che le operazioni siano state realizzate con disponibilità finanziarie riferibili alla Ricorr_1, con successivo ingresso nel patrimonio sociale.
Alla luce di ciò pare non essere razionalmente applicabile il disposto dell'art.32 del DPR 600/1973, secondo il quale l'Amministrazione può presumere che versamenti e prelievi non giustificati, costituiscano redditi imponibili. Nel caso in esame i versamenti/accrediti sui conti bancari personali sono quelli effettuati dal sig. Nominativo_1 e non hanno riferimento concreto sui conti societari né a operazioni commerciali/aziendali.
Nello stesso senso, relativamente al precedente periodo d'imposta, questa Corte di Giustizia (sez. III, RG. 635/2024).
Anche i rilievi mossi dall'Agenzia concernenti l'esiguità dei redditi in correlazione alle movimentazioni private non sono persuasivi dal momento che è stata accertata la distribuzione di una riserva da avanzo di fusione (non imponibile) generando uscite finanziarie/monetarie dalla Ricorr_1 con ingresso nelle disponibilità private del sig. Nominativo_1. Nondimeno dai fatti accertati dalla Gdf emergono redditi 2018/2020 addirittura ben superiori, nel complesso, da quelli considerati “esigui” dall'Ufficio.
Tecnicamente criticabile è da ritenersi altresì la modalità di recupero dell'IVA in quanto conteggiata in aggiunta al flusso finanziario in entrata (senza alcun scorporo) e senza applicazione del regime del margine ex art. 36 del DPR 633/72.
Per quanto sopra argomentato il ricorso deve essere accolto con condanna della parte resistente alla refusione delle spese di lite nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie integralmente il ricorso;
condanna l'Agenzia alla rifusione delle spese di causa in favore di parte ricorrente che si liquidano in euro 10.000,00 oltre accessori.