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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 755/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7597/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via Gioacchino Da Fiore N.86 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034220240025073754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tassa auto 2021 dell'importo di euro 215.38.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito tributario, l'illegittimità e la tardività dell'iscrizione a ruolo, la mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni.
La Regione Calabria costituitasi in giudizio, la tardività del ricorso, la legittima notifica, come primo atto portato a conoscenza del contribuente, della cartella impugnata per l'anno di imposta 2021, l'insussistenza dell'eccepita prescrizione.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, a sua volta in giudizio, assumeva la carenza di legittimazione passiva per non essere tenuta a contraddire su questione di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
In ricorso risulta tempestivo avuto riguardo all'epoca di notifica dell'atto impugnato depositato da agenzia delle entrate riscossione.
In ordine credito vantato la Regione Calabria ha assunto che l'atto impugnato costituisca legittimamente il primo atto di richiesta di pagamento.
L'art. 6 della legge n 56/2023 disciplina le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” e prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024.
Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi, quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura. In virtù del principio di soccombenza le parti resistenti costituite devono essere condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali liquidate in € 30 per spese ed € 250 per onorari oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti resistenti costituite, in solido, alla refusione delle spese processuali liquidate in € 30 per spese ed € 250 per onorari oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LENTO MASSIMO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7597/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Via Gioacchino Da Fiore N.86 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034220240025073754000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (come in atti)
Resistente/Appellato: (come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe, relativa a tassa auto 2021 dell'importo di euro 215.38.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l'omessa notifica degli atti prodromici e la prescrizione del credito tributario, l'illegittimità e la tardività dell'iscrizione a ruolo, la mancata indicazione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni.
La Regione Calabria costituitasi in giudizio, la tardività del ricorso, la legittima notifica, come primo atto portato a conoscenza del contribuente, della cartella impugnata per l'anno di imposta 2021, l'insussistenza dell'eccepita prescrizione.
L'Agenzia delle entrate riscossione, costituitasi, a sua volta in giudizio, assumeva la carenza di legittimazione passiva per non essere tenuta a contraddire su questione di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato.
In ricorso risulta tempestivo avuto riguardo all'epoca di notifica dell'atto impugnato depositato da agenzia delle entrate riscossione.
In ordine credito vantato la Regione Calabria ha assunto che l'atto impugnato costituisca legittimamente il primo atto di richiesta di pagamento.
L'art. 6 della legge n 56/2023 disciplina le “disposizioni sulla riscossione in materia di tassa automobilistica e tassa di concessione regionale” e prevede che “nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione.”
Alla luce della richiamata normativa e dell'espresso richiamo ai “principi fondamentali stabiliti dallo stato in materia tributaria”, la richiesta di pagamento della tassa non necessita più della previa notifica dell'atto di accertamento a decorrere dal periodo di imposta 2024.
Ne consegue che, in assenza di specifica disposizione che ne preveda l'applicabilità anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della predetta normativa, per le annualità pregresse, compresa quindi, quella del 2021, oggetto della fattispecie in esame, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione dell'importo non pagato mediante avviso di accertamento.
Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura. In virtù del principio di soccombenza le parti resistenti costituite devono essere condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali liquidate in € 30 per spese ed € 250 per onorari oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna le parti resistenti costituite, in solido, alla refusione delle spese processuali liquidate in € 30 per spese ed € 250 per onorari oltre iva cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.