Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 755
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che per le annualità pregresse, inclusa quella del 2021, persiste l'obbligo di riscuotere il credito previa contestazione mediante avviso di accertamento, non essendo applicabile la normativa più recente che consente l'iscrizione a ruolo senza previa contestazione per i periodi d'imposta dal 2024.

  • Accolto
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti prodromici, assorbendo ogni ulteriore profilo di censura.

  • Accolto
    Illegittimità e tardività iscrizione a ruolo

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti prodromici, assorbendo ogni ulteriore profilo di censura.

  • Accolto
    Mancata indicazione criteri di calcolo interessi e sanzioni

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'omessa notifica degli atti prodromici, assorbendo ogni ulteriore profilo di censura.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 755
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 755
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo