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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/10/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2923/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2923/2025 V.G. posta in decisione il 23.09.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], c.f. (avv. Giorgia Toschi e Parte_1 C.F._1
Debora Randi)
e
, nato a [...] il [...], c.f. (avv. Stefania Parte_2 C.F._2
Panzitta)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 02.07.2025; preso atto che l'udienza del 16.09.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a Lugo (RA) i figli nato il Persona_1
24.12.2001, e , nata il [...]; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
18.01.1972, c.f. , e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, celebrato con rito concordatario in Catania il 29.09.2000, in regime di C.F._2 separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 999, parte II, serie A, anno 2000;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) l'immobile costituente la residenza coniugale sito in Ravenna – via Ravegnana n. 600, viene assegnato alla moglie che continuerà a viverci unitamente alla IA Parte_1 Persona_2 fino alla alienazione del predetto già convenuta tra le parti in sede di separazione e qui di seguito meglio precisata ed in conformità ad incarico già conferito ad Agenzia Immobiliare scelta dalla sig.ra ; mentre così come occorso negli ultimi anni, continuerà a Parte_1 Persona_1 vivere in un alloggio presso la città di Padova, dove frequenta l'università, pur avendo la residenza presso la madre, fino al mese di settembre 2025. Al termine del percorso universitario e, quindi, a decorrere dal mese di ottobre 2025, il figlio farà rientro stabile presso l'abitazione familiare;
2) la IA , al pari del fratello (quest'ultimo a far data dal mese di ottobre 2025), Per_2 Per_1 continuerà a vivere nella casa coniugale, fino a che la predetta non verrà venduta dai genitori;
una volta venduta la casa coniugale, continuerà a vivere con la madre nell'abitazione che verrà Per_2 dalla stessa reperita,
3) per effetto dell'assegnazione dell'immobile coniugale alla sig.ra , le spese relative alla Pt_1 gestione ordinaria graveranno integralmente su quest'ultima (utenze, ordinaria manutenzione, tari); mentre le spese per la straordinaria manutenzione dell'immobile verranno suddivise al 50% tra i coniugi comproprietari, previo accordo sugli interventi da eseguire da formalizzarsi per iscritto;
4) il sig. si obbliga a versare alla moglie , per il mantenimento della Parte_2 Parte_1 IA fino al raggiungimento della autosufficienza economica e comunque fino a Persona_2 che la stessa continui a frequentare con profitto il corso di studi universitari, la somma di € 350,00=
(trecentocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 14 del mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di luglio 2026;
5) il sig. con il consenso della moglie e del figlio maggiorenne Parte_2 Parte_1 [...]
si impegna inoltre a corrispondere direttamente al figlio, per il mantenimento dello stesso, Per_1 ex art. 337-septies c.c., fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica la somma di € 200,00
(duecento/00) mensile, da rivalutarsi secondo gli indici Istat con decorrenza da luglio 2026; sul punto le parti concordano che subito dopo la fine del corso di studi universitari, dovrà attivarsi Per_1 con tempestività per la ricerca di un posto di lavoro ed informare i genitori dell'andamento della stessa e che, in ogni caso, il contributo al mantenimento per sarà versato dal sig. Per_1 Parte_2 al massimo, fino al mese di dicembre 20216;
6) le spese straordinarie per la IA ed il figlio – e più specificamente le spese Per_2 Per_1 mediche non mutuabili, nonché le spese ludico-sportive e formative che dovessero rendersi necessarie, ed ogni altra spesa straordinaria, andrà ripartita in ragione del 50% a ciascuno dei genitori così come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Ravenna del 16/07/2015, noto ai coniugi, con eccezione delle spese relative alla locazione dell'immobile sito in Padova dove attualmente vive che saranno sostenute al 100% dal sig. con la precisazione che queste ultime Per_1 Parte_2 verranno sostenute solo fino al mese di settembre 2025 compreso. Come previsto dal protocollo le spese straordinarie che non prevedono preventivo accordo tra i genitori (ovvero spese scolastiche – tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola – spese mediche sanitarie – tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico) devono essere rimborsate, nella misura del 50%, dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro; mentre le spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori, ovvero le spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni), spese parascolastiche (viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica), spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate), spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorini;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta) sempre per iscritto e con esplicita motivazione,
l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
7) i ricorrenti, a fronte delle spese che il sig. dovrà continuare a sostenere, fino al mese di Parte_2 settembre, per l'affitto dell'abitazione di concordano già che il sig. provvederà, Per_1 Parte_2 solo a far data dal mese di ottobre 2025, sempre previo invio da parte della sig.ra (e non di Pt_1
) di ricevuta fiscale o fattura, al 50% delle spese necessarie per consentire a di Per_2 Per_2 conseguire la patente, ovvero il 50% del costo di frequenza alla scuola guida ed il 50% dei costi relativi alle guide pratiche, con un massimo di numero 10 guide;
8) il sig. si impegna a saldare le rate del finanziamento dell'auto in uso e di proprietà Parte_2 della sig.ra fino all'estinzione dello stesso, senza alcuna pretesa di restituzione dalla Parte_1 moglie;
9) l'assegno unico universale per il nucleo sarà fruito in via esclusiva dalla sig.ra , Parte_1 collocataria della IA, mentre le detrazioni fiscali per i coniugi saranno fruite al 50% da ciascun coniuge;
10) la casa coniugale sita a Ravenna in via Ravegnana n. 600 verrà alienata a partire da luglio 2025.
Come da incarico di vendita già sottoscritto tra le parti. Le parti concordano che, decorso un anno, ossia a partire dal mese di luglio 2026, qualora la vendita non sia ancora avvenuta, per f atti non addebitabili ai ricorrenti, il prezzo di vendita, attualmente ammontante ad € 180.000,00, verrà essere diminuito di € 10.000,00. Qualora la vendita non si realizzi nemmeno successivamente, il prezzo potrà essere ulteriormente ridotto, in modo progressivo e congiunto tra le parti, fino ad un prezzo minimo di vendita di euro 160.000,00=. In ogni caso, anche prima del decorso dei termini sopra indicati, le parti si impegnano a valutare proposte per la vendita dell'immobile di valore non inferiore ad euro 160.000,00=., al fine di non far sfumare eventuali proposte concrete e di vendere il bene immobile quanto prima. Il ricavato della vendita sarà ripartito tra i coniugi in parti uguali
(50% ciascuno), al netto dei costi di vendita, ivi compresi provvigioni dell'agenzia immobiliare, spese notarili, eventuali imposte e altri oneri connessi alla vendita. La signora e la IA , Pt_1 Per_2 attualmente residenti nell'immobile, si impegnano a rilasciare libero da persone e da cose entro la data di rogito notarile di compravendita. Le parti, in datti, fino d'ora concordato che nella proposta di acquisto formulata dai potenziali acquirenti dovrà essere prevista una somma a titolo di caparra, da dividersi in parti uguali tra gli odierni ricorrenti, e dovrà essere previsto un tempo intercorrente tra l'accettazione della propposta e la data del rogito notarile di almeno 140 giorni per consentire alla sig.ra di reperire altra abitazione. La sig.ra si farà carico delle spese di trasloco, a Pt_1 Pt_1 fronte dell'assegnazione in proprietà esclusiva a suo favore, dei beni attualmente presenti nella casa coniugale, rispetto ai quali i signor dichiara, sin d'ora, di non avanzare alcuna pretesa e Parte_2 comunque di rinunciarvi espressamente.
Ove uno dei ricorrenti, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, si rifiuti di vendere l'immobile, autorizzerà tacitamente l'altro coniuge ad adire per ottenere in via forzata la vendita del predetto.
11) i coniugi dichiarano di disporre di redditi e di sostanze sufficienti per provvedere al proprio sostentamento ed assicurare a ciascuno un adeguato tenore di vita;
pertanto nulla sarà dovuto dall'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
12) eventuali debiti contratti direttamente da un coniuge rimarranno a carico esclusivo del medesimo;
13) le parti danno atto di aver già diviso i beni e gli arredi che compongono la casa coniugale, fatta eccezione per quelli sopra citati.”
- spese compensate tra le parti.
Ravenna, 07/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 2923/2025 V.G. posta in decisione il 23.09.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], c.f. (avv. Giorgia Toschi e Parte_1 C.F._1
Debora Randi)
e
, nato a [...] il [...], c.f. (avv. Stefania Parte_2 C.F._2
Panzitta)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 02.07.2025; preso atto che l'udienza del 16.09.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano a Lugo (RA) i figli nato il Persona_1
24.12.2001, e , nata il [...]; Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
18.01.1972, c.f. , e , nato a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
, celebrato con rito concordatario in Catania il 29.09.2000, in regime di C.F._2 separazione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 999, parte II, serie A, anno 2000;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) l'immobile costituente la residenza coniugale sito in Ravenna – via Ravegnana n. 600, viene assegnato alla moglie che continuerà a viverci unitamente alla IA Parte_1 Persona_2 fino alla alienazione del predetto già convenuta tra le parti in sede di separazione e qui di seguito meglio precisata ed in conformità ad incarico già conferito ad Agenzia Immobiliare scelta dalla sig.ra ; mentre così come occorso negli ultimi anni, continuerà a Parte_1 Persona_1 vivere in un alloggio presso la città di Padova, dove frequenta l'università, pur avendo la residenza presso la madre, fino al mese di settembre 2025. Al termine del percorso universitario e, quindi, a decorrere dal mese di ottobre 2025, il figlio farà rientro stabile presso l'abitazione familiare;
2) la IA , al pari del fratello (quest'ultimo a far data dal mese di ottobre 2025), Per_2 Per_1 continuerà a vivere nella casa coniugale, fino a che la predetta non verrà venduta dai genitori;
una volta venduta la casa coniugale, continuerà a vivere con la madre nell'abitazione che verrà Per_2 dalla stessa reperita,
3) per effetto dell'assegnazione dell'immobile coniugale alla sig.ra , le spese relative alla Pt_1 gestione ordinaria graveranno integralmente su quest'ultima (utenze, ordinaria manutenzione, tari); mentre le spese per la straordinaria manutenzione dell'immobile verranno suddivise al 50% tra i coniugi comproprietari, previo accordo sugli interventi da eseguire da formalizzarsi per iscritto;
4) il sig. si obbliga a versare alla moglie , per il mantenimento della Parte_2 Parte_1 IA fino al raggiungimento della autosufficienza economica e comunque fino a Persona_2 che la stessa continui a frequentare con profitto il corso di studi universitari, la somma di € 350,00=
(trecentocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 14 del mese, a decorrere dal mese di giugno 2025, mediante bonifico bancario sul conto corrente della stessa, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di luglio 2026;
5) il sig. con il consenso della moglie e del figlio maggiorenne Parte_2 Parte_1 [...]
si impegna inoltre a corrispondere direttamente al figlio, per il mantenimento dello stesso, Per_1 ex art. 337-septies c.c., fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica la somma di € 200,00
(duecento/00) mensile, da rivalutarsi secondo gli indici Istat con decorrenza da luglio 2026; sul punto le parti concordano che subito dopo la fine del corso di studi universitari, dovrà attivarsi Per_1 con tempestività per la ricerca di un posto di lavoro ed informare i genitori dell'andamento della stessa e che, in ogni caso, il contributo al mantenimento per sarà versato dal sig. Per_1 Parte_2 al massimo, fino al mese di dicembre 20216;
6) le spese straordinarie per la IA ed il figlio – e più specificamente le spese Per_2 Per_1 mediche non mutuabili, nonché le spese ludico-sportive e formative che dovessero rendersi necessarie, ed ogni altra spesa straordinaria, andrà ripartita in ragione del 50% a ciascuno dei genitori così come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Ravenna del 16/07/2015, noto ai coniugi, con eccezione delle spese relative alla locazione dell'immobile sito in Padova dove attualmente vive che saranno sostenute al 100% dal sig. con la precisazione che queste ultime Per_1 Parte_2 verranno sostenute solo fino al mese di settembre 2025 compreso. Come previsto dal protocollo le spese straordinarie che non prevedono preventivo accordo tra i genitori (ovvero spese scolastiche – tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola – spese mediche sanitarie – tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico) devono essere rimborsate, nella misura del 50%, dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro; mentre le spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori, ovvero le spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni), spese parascolastiche (viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica), spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate), spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorini;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari ed adeguati al tipo di richiesta) sempre per iscritto e con esplicita motivazione,
l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
7) i ricorrenti, a fronte delle spese che il sig. dovrà continuare a sostenere, fino al mese di Parte_2 settembre, per l'affitto dell'abitazione di concordano già che il sig. provvederà, Per_1 Parte_2 solo a far data dal mese di ottobre 2025, sempre previo invio da parte della sig.ra (e non di Pt_1
) di ricevuta fiscale o fattura, al 50% delle spese necessarie per consentire a di Per_2 Per_2 conseguire la patente, ovvero il 50% del costo di frequenza alla scuola guida ed il 50% dei costi relativi alle guide pratiche, con un massimo di numero 10 guide;
8) il sig. si impegna a saldare le rate del finanziamento dell'auto in uso e di proprietà Parte_2 della sig.ra fino all'estinzione dello stesso, senza alcuna pretesa di restituzione dalla Parte_1 moglie;
9) l'assegno unico universale per il nucleo sarà fruito in via esclusiva dalla sig.ra , Parte_1 collocataria della IA, mentre le detrazioni fiscali per i coniugi saranno fruite al 50% da ciascun coniuge;
10) la casa coniugale sita a Ravenna in via Ravegnana n. 600 verrà alienata a partire da luglio 2025.
Come da incarico di vendita già sottoscritto tra le parti. Le parti concordano che, decorso un anno, ossia a partire dal mese di luglio 2026, qualora la vendita non sia ancora avvenuta, per f atti non addebitabili ai ricorrenti, il prezzo di vendita, attualmente ammontante ad € 180.000,00, verrà essere diminuito di € 10.000,00. Qualora la vendita non si realizzi nemmeno successivamente, il prezzo potrà essere ulteriormente ridotto, in modo progressivo e congiunto tra le parti, fino ad un prezzo minimo di vendita di euro 160.000,00=. In ogni caso, anche prima del decorso dei termini sopra indicati, le parti si impegnano a valutare proposte per la vendita dell'immobile di valore non inferiore ad euro 160.000,00=., al fine di non far sfumare eventuali proposte concrete e di vendere il bene immobile quanto prima. Il ricavato della vendita sarà ripartito tra i coniugi in parti uguali
(50% ciascuno), al netto dei costi di vendita, ivi compresi provvigioni dell'agenzia immobiliare, spese notarili, eventuali imposte e altri oneri connessi alla vendita. La signora e la IA , Pt_1 Per_2 attualmente residenti nell'immobile, si impegnano a rilasciare libero da persone e da cose entro la data di rogito notarile di compravendita. Le parti, in datti, fino d'ora concordato che nella proposta di acquisto formulata dai potenziali acquirenti dovrà essere prevista una somma a titolo di caparra, da dividersi in parti uguali tra gli odierni ricorrenti, e dovrà essere previsto un tempo intercorrente tra l'accettazione della propposta e la data del rogito notarile di almeno 140 giorni per consentire alla sig.ra di reperire altra abitazione. La sig.ra si farà carico delle spese di trasloco, a Pt_1 Pt_1 fronte dell'assegnazione in proprietà esclusiva a suo favore, dei beni attualmente presenti nella casa coniugale, rispetto ai quali i signor dichiara, sin d'ora, di non avanzare alcuna pretesa e Parte_2 comunque di rinunciarvi espressamente.
Ove uno dei ricorrenti, a seguito della sottoscrizione del presente accordo, si rifiuti di vendere l'immobile, autorizzerà tacitamente l'altro coniuge ad adire per ottenere in via forzata la vendita del predetto.
11) i coniugi dichiarano di disporre di redditi e di sostanze sufficienti per provvedere al proprio sostentamento ed assicurare a ciascuno un adeguato tenore di vita;
pertanto nulla sarà dovuto dall'uno all'altro a titolo di contributo al mantenimento;
12) eventuali debiti contratti direttamente da un coniuge rimarranno a carico esclusivo del medesimo;
13) le parti danno atto di aver già diviso i beni e gli arredi che compongono la casa coniugale, fatta eccezione per quelli sopra citati.”
- spese compensate tra le parti.
Ravenna, 07/10/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè