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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 02/12/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 401/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 401/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. BAVA CRISTINA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Galbiate (LC) con il patrocinio dell'avv. BAVA CRISTINA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
che l'Ill.mo Tribunale di Lecco, ritenuta la propria competenza, voglia, ai sensi dell'art. 473-bis. 51
c.p.c., dichiarare la separazione consensuale dei Sig.ri e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile contratto in Galbiate il 24.07.2021 (registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Galbiate n. 9, parte I, anno 2021) alle seguenti
CONDIZIONI 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
piano genitoriale per il figlio minorenne
2. il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento presso l'abitazione della madre. La residenza del minore verrà mantenuta in Galbiate, via Lecco 28;
3. i genitori concordano di regolamentare il diritto di visita secondo le seguenti modalità: A. un fine settimana alternato andandolo a prendere il venerdì all'uscita di scuola, personalmente o per il tramite di incaricati di fiducia (attualmente il minore frequenta la Scuola dell'infanzia Per_2 di Galbiate), e tenendolo con sé sino alle ore 18.00 della domenica pomeriggio, allorquando l'altro genitore verrà a prelevarlo per cenare con;
Persona_1
B. dalle 18.00 della domenica pomeriggio il minore resterà con il genitore con cui non ha trascorso il fine settimana fino all'ingresso a scuola il mercoledì mattina e, successivamente, con l'altro genitore, dall'uscita di scuola il mercoledì pomeriggio fino all'ingresso a scuola del venerdì mattina, quando verrà ritirato dal genitore che lo terrà nel fine settimana, alternando - di fatto - il calendario di cui al punto 3.A;
C. durante il periodo delle vacanze scolastiche (da giugno a settembre), le visite si svolgeranno secondo l'alternanza di cui alle precedenti lettere A e B, andando a prelevare il minore presso il luogo (ad esempio: punto giochi/centro ricreativo estivo/abitazione dei nonni/altro) che i genitori di comune accordo sceglieranno;
trascorrerà le giornate del 25 dicembre/26 dicembre con un genitore e quelle del Persona_3
31 dicembre/1 gennaio con l'altro. Le ulteriori vacanze scolastiche natalizie saranno divise in due periodi, dal 27 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, secondo il principio dell'alternanza;
E. quanto alle vacanze pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Persona_1
Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alternati;
F. i ponti e le ulteriori festività saranno ripartite in parti uguali tra i genitori, ad anni alternati;
se la festività è prossima al weekend (venerdì o lunedì), si favorirà il genitore cui compete il relativo weekend;
G. in ogni caso, sono fatti salvi migliori accordi tra i genitori, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi e di quelli extrascolastici del minore;
H. ciascun genitore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive durante il periodo di vacanze scolastiche (da giugno a settembre) di ogni anno. Dette settimane verranno dai genitori concordate entro il 31 Marzo di ciascun anno. Le settimane dovranno avere inizio preferibilmente nella giornata di sabato o domenica e terminare nelle giornate di sabato o domenica;
I. i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente preventivamente gli spostamenti ed a rendersi sempre reperibili onde consentire a ciascuno di essi di poter comunicare esclusivamente con il figlio o, comunque, di potersi tenere informati sulle eventuali necessità dello stesso;
J. i genitori si impegnano a trascorrere i compleanni del figlio e le maggiori ricorrenze civili e religiose che lo riguarderanno insieme o, in caso contrario, secondo il calendario ordinario cui alle lettere A e B che precedono;
4. tenuto conto del collocamento, tendenzialmente paritario, del minore fra i due genitori, la Sig.ra e il Sig. concordano di occuparsi del figlio con mantenimento Parte_1 Controparte_1 diretto;
5. l'assegno unico e universale verrà richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si specifica che sin da ora le somme percepite vengono utilizzate esclusivamente per le spese scolastiche ed il pagamento della mensa: pertanto, il signor provvederà a versare CP_1 lapropria quota parte del predetto assegno alla signora entro il giorno 21 di ogni mese Pt_1 affinchè la stessa possa provvedere ai pagamenti;
6. Le spese straordinarie extra assegno che si rendessero necessarie per i figli minori verranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo i criteri indicati nel protocollo datato 29.03.2018 del
Tribunale di Lecco, qui ricordati per sommi capi:
• spese sanitarie che NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
o Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
o Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
o spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
o spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
o spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
o esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari);
o spese sanitarie urgenti;
• spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): o spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
o spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
• spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
o tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali);
o tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
o spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
o spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
o spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): o tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
o tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da atenei privati;
o spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
o spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
o spese per corsi di recupero e lezioni private;
o costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze);
o costi per la frequenza del cd. pre-scuola;
o costi per la frequenza del cd. doposcuola;
o costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
o costi per baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
• Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
o spese per corsi di istruzione (lingue straniere, informatiche), attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago o artistiche) e pertinenti attrezzature;
corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
o spese per il conseguimento della patente di guida Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
o spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
o spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che chiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato la richiesta all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, email o altro mezzo, con l'indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni.
In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.
Altre disposizioni patrimoniali le parti dichiarano di non avanzare richieste economiche l'una dei confronti dell'altro essendo economicamente indipendenti e godendo ciascuno di redditi propri;
7. stante il trasferimento in altra abitazione della signora , la casa familiare sita in Galbiate – Pt_1
Via Lecco nr. 28, di proprietà di entrambi, resta in godimento, con quanto l'arreda, al Sig. CP_1
[...]
8. Le parti, anche al fine di regolamentare i rapporti economici fra di loro insorti in costanza di matrimonio, concordano che il finanziamento per l'acquisto della casa n. acceso presso P.IVA_1
ING DIRECT, intestato al Sig. e alla Sig.ra contratto in Controparte_1 Parte_1 data24.05.2019, per l'originario importo di €156.00,00, da rimborsarsi in n.30 anni con rata mensile pari ad €788,18 (ultima rata scadente il 01/07/2049), verrà sostenuto interamente dal Sig. CP_1 senza nulla pretendere nei confronti della Sig.ra per la quota di sua spettanza di tale debito, Pt_1 tenuto conto del fatto che la casa in questione verrà goduta solo dal marito. La signora si Pt_1 impegna a cedere la propria quota parte del predetto immobile con atto notarile entro il 31 dicembre
2025
9. Le parti dichiarano che gli arredi contenuti nella casa coniugale di Galbiate sono in comproprietà al 50% fra di loro e che la Sig.ra , con un semplice preavviso di 30 gg. al Sig. potrà Pt_1 CP_1 andare a prelevare i seguenti beni e suppellettili:
• Cassettiera camera da letto
• Specchio sala
10. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i ricorrenti si dicono integralmente soddisfatti e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, restando così transatti tra loro tutti i reciproci diritti e pretese connesse al rapporto di coniugio rilasciando, con la sottoscrizione del presento atto, ampia quietanza liberatoria.
11. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sul documento di ciascuno.
*****
I signori e decorsi i termini di legge, Pt_1 CP_1
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale, rimessa la causa sul ruolo, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere ed autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, voglia
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione.
Spese compensate fra le parti per entrambi i giudizi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 il 24/07/2021 a Galbiate (LC) e dalla loro unione è nato il figlio minorenne Persona_1 in data 21/04/2021.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12.3.2025 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 237/2025 pubblicata il 22.5.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a GALBIATE il 24/07/2021 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Parte_1 Controparte_1
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte I, numero 9;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GALBIATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/11/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente relatore dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 401/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...] con il patrocinio dell'avv. BAVA CRISTINA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2
a Galbiate (LC) con il patrocinio dell'avv. BAVA CRISTINA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
che l'Ill.mo Tribunale di Lecco, ritenuta la propria competenza, voglia, ai sensi dell'art. 473-bis. 51
c.p.c., dichiarare la separazione consensuale dei Sig.ri e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile contratto in Galbiate il 24.07.2021 (registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Galbiate n. 9, parte I, anno 2021) alle seguenti
CONDIZIONI 1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
piano genitoriale per il figlio minorenne
2. il minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento presso l'abitazione della madre. La residenza del minore verrà mantenuta in Galbiate, via Lecco 28;
3. i genitori concordano di regolamentare il diritto di visita secondo le seguenti modalità: A. un fine settimana alternato andandolo a prendere il venerdì all'uscita di scuola, personalmente o per il tramite di incaricati di fiducia (attualmente il minore frequenta la Scuola dell'infanzia Per_2 di Galbiate), e tenendolo con sé sino alle ore 18.00 della domenica pomeriggio, allorquando l'altro genitore verrà a prelevarlo per cenare con;
Persona_1
B. dalle 18.00 della domenica pomeriggio il minore resterà con il genitore con cui non ha trascorso il fine settimana fino all'ingresso a scuola il mercoledì mattina e, successivamente, con l'altro genitore, dall'uscita di scuola il mercoledì pomeriggio fino all'ingresso a scuola del venerdì mattina, quando verrà ritirato dal genitore che lo terrà nel fine settimana, alternando - di fatto - il calendario di cui al punto 3.A;
C. durante il periodo delle vacanze scolastiche (da giugno a settembre), le visite si svolgeranno secondo l'alternanza di cui alle precedenti lettere A e B, andando a prelevare il minore presso il luogo (ad esempio: punto giochi/centro ricreativo estivo/abitazione dei nonni/altro) che i genitori di comune accordo sceglieranno;
trascorrerà le giornate del 25 dicembre/26 dicembre con un genitore e quelle del Persona_3
31 dicembre/1 gennaio con l'altro. Le ulteriori vacanze scolastiche natalizie saranno divise in due periodi, dal 27 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, secondo il principio dell'alternanza;
E. quanto alle vacanze pasquali, trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il Persona_1
Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alternati;
F. i ponti e le ulteriori festività saranno ripartite in parti uguali tra i genitori, ad anni alternati;
se la festività è prossima al weekend (venerdì o lunedì), si favorirà il genitore cui compete il relativo weekend;
G. in ogni caso, sono fatti salvi migliori accordi tra i genitori, in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi e di quelli extrascolastici del minore;
H. ciascun genitore potrà trascorrere due settimane anche non consecutive durante il periodo di vacanze scolastiche (da giugno a settembre) di ogni anno. Dette settimane verranno dai genitori concordate entro il 31 Marzo di ciascun anno. Le settimane dovranno avere inizio preferibilmente nella giornata di sabato o domenica e terminare nelle giornate di sabato o domenica;
I. i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente preventivamente gli spostamenti ed a rendersi sempre reperibili onde consentire a ciascuno di essi di poter comunicare esclusivamente con il figlio o, comunque, di potersi tenere informati sulle eventuali necessità dello stesso;
J. i genitori si impegnano a trascorrere i compleanni del figlio e le maggiori ricorrenze civili e religiose che lo riguarderanno insieme o, in caso contrario, secondo il calendario ordinario cui alle lettere A e B che precedono;
4. tenuto conto del collocamento, tendenzialmente paritario, del minore fra i due genitori, la Sig.ra e il Sig. concordano di occuparsi del figlio con mantenimento Parte_1 Controparte_1 diretto;
5. l'assegno unico e universale verrà richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Si specifica che sin da ora le somme percepite vengono utilizzate esclusivamente per le spese scolastiche ed il pagamento della mensa: pertanto, il signor provvederà a versare CP_1 lapropria quota parte del predetto assegno alla signora entro il giorno 21 di ogni mese Pt_1 affinchè la stessa possa provvedere ai pagamenti;
6. Le spese straordinarie extra assegno che si rendessero necessarie per i figli minori verranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo i criteri indicati nel protocollo datato 29.03.2018 del
Tribunale di Lecco, qui ricordati per sommi capi:
• spese sanitarie che NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
o Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
o Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
o spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche o spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
o spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
o spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
o esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari);
o spese sanitarie urgenti;
• spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso): o spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
o spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
• spese scolastiche che NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
o tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali);
o tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
o spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
o spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
o spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): o tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati;
o tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da atenei privati;
o spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
o spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
o spese per corsi di recupero e lezioni private;
o costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze);
o costi per la frequenza del cd. pre-scuola;
o costi per la frequenza del cd. doposcuola;
o costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
o costi per baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
• Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
o spese per corsi di istruzione (lingue straniere, informatiche), attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago o artistiche) e pertinenti attrezzature;
corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
o spese per il conseguimento della patente di guida Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
o spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
o spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo, il genitore che chiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato la richiesta all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, email o altro mezzo, con l'indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni.
In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.
Altre disposizioni patrimoniali le parti dichiarano di non avanzare richieste economiche l'una dei confronti dell'altro essendo economicamente indipendenti e godendo ciascuno di redditi propri;
7. stante il trasferimento in altra abitazione della signora , la casa familiare sita in Galbiate – Pt_1
Via Lecco nr. 28, di proprietà di entrambi, resta in godimento, con quanto l'arreda, al Sig. CP_1
[...]
8. Le parti, anche al fine di regolamentare i rapporti economici fra di loro insorti in costanza di matrimonio, concordano che il finanziamento per l'acquisto della casa n. acceso presso P.IVA_1
ING DIRECT, intestato al Sig. e alla Sig.ra contratto in Controparte_1 Parte_1 data24.05.2019, per l'originario importo di €156.00,00, da rimborsarsi in n.30 anni con rata mensile pari ad €788,18 (ultima rata scadente il 01/07/2049), verrà sostenuto interamente dal Sig. CP_1 senza nulla pretendere nei confronti della Sig.ra per la quota di sua spettanza di tale debito, Pt_1 tenuto conto del fatto che la casa in questione verrà goduta solo dal marito. La signora si Pt_1 impegna a cedere la propria quota parte del predetto immobile con atto notarile entro il 31 dicembre
2025
9. Le parti dichiarano che gli arredi contenuti nella casa coniugale di Galbiate sono in comproprietà al 50% fra di loro e che la Sig.ra , con un semplice preavviso di 30 gg. al Sig. potrà Pt_1 CP_1 andare a prelevare i seguenti beni e suppellettili:
• Cassettiera camera da letto
• Specchio sala
10. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i ricorrenti si dicono integralmente soddisfatti e dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, restando così transatti tra loro tutti i reciproci diritti e pretese connesse al rapporto di coniugio rilasciando, con la sottoscrizione del presento atto, ampia quietanza liberatoria.
11. I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione del figlio minore sul documento di ciascuno.
*****
I signori e decorsi i termini di legge, Pt_1 CP_1
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale, rimessa la causa sul ruolo, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere ed autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, voglia
PRONUNCIARE
sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui alla separazione.
Spese compensate fra le parti per entrambi i giudizi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 Controparte_1 il 24/07/2021 a Galbiate (LC) e dalla loro unione è nato il figlio minorenne Persona_1 in data 21/04/2021.
Con ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 12.3.2025 i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale e, decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 237/2025 pubblicata il 22.5.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3, n. 2, lett. b) l.
n. 898/1970 decorrente dalla data di scadenza del termine originariamente assegnato per il deposito di note scritte.
I coniugi hanno depositate note scritte nel nuovo termine assegnato, chiedendo la pronuncia di sentenza di divorzio alle medesime condizioni pattuite in sede di separazione.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a GALBIATE il 24/07/2021 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Parte_1 Controparte_1
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2021, parte I, numero 9;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di GALBIATE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 27/11/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada