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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, Terza Sezione civile, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n° 6246/2023 in data 20.11.2023, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MANZO MARIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA DEL PARCO MARGHERITA N.
8 - NAPOLI attore / opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
LO LE e RN RE e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 - LA SPEZIA convenuta / opposta
*** avente per oggetto: Mutuo
***
CONCLUSIONI
- per : Parte_1
“In Via preliminare: accertare la totale carenza di legittimazione attiva in capo alla Spett.le in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1 tutte le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto ed, in particolare, per non essere provata la cessione in suo favore del credito preteso e, di conseguenza, il proprio potere di azione in ordine allo stesso;
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto;
revocare, conseguentemente, l'opposto decreto ingiuntivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario”;
- per : Controparte_1
“In via pregiudiziale, di rito
- dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via pregiudiziale, ma gradata
- Concedere alla il termine per attivare il procedimento di Controparte_1 mediazione;
In via preliminare, nel merito,
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2038/2023 del 12/09/2023 RG 4638/2023 emesso dal Tribunale di Treviso, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2038/2023 del 12/09/2023 RG 4638/2023 emesso dal Tribunale di Treviso.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1 al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o Controparte_1 minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
aveva ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 2038/2023 Controparte_1 con cui era stato ingiunto a il pagamento della somma di € Pt_1 Parte_1
10.041,51, oltre ad interessi e spese, dovuta in relazione al contratto di prestito personale concluso dall'ingiunto con CR SP (della quale si era affermata CP_1 cessionaria).
L'ingiunto ha proposto opposizione al decreto eccependo la carenza di legittimazione attiva di e la carenza di prova del credito. CP_1
Pag. 2 di 4 L'opposta si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità del giudizio per la tardiva iscrizione a ruolo della causa e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
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Va anzitutto rigettata l'eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dalla convenuta. Dai registri di cancelleria risulta che l'iscrizione a ruolo venne effettuata dall'attore il 18.11.2023, quindi nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notifica della citazione, avvenuta l'8.11.2023 (la data del 20.11.2023 indicata dalla convenuta è quella in cui l'atto, depositato telematicamente, venne lavorato dalla cancelleria).
***
Quanto alla legittimazione attiva, si ricorda che la sussistenza di tale condizione dell'azione (costituente il presupposto indefettibile affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito con effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 CC) deve essere valutata unicamente in base a quanto affermato e vantato dall'attore nell'esposizione delle ragioni della propria domanda (è la ben nota teoria della prospettazione, cfr. ex multis Cass. 14468/2008). In base a tale principio, questioni effettivamente rilevanti sulla legittimazione ad agire o a resistere (“legitimatio ad causam”) possono porsi in concreto soltanto quando, rispettivamente, l'attore faccia valere in nome proprio un diritto che riconosce altrui (in palese violazione del disposto dell'art. 81 CPC e fuori dai tassativi casi ammessi di sostituzione processuale), ovvero pretenda di ottenere una pronunzia di merito contro il convenuto, pur deducendone al tempo stesso la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nel presente caso l'opposta ha chiaramente affermato di essere titolare dei diritti azionati e tale allegazione è di per sé sufficiente a farne ritenere sussistente la legittimazione attiva.
Dalla legittimazione così intesa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, la cui contestazione si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Tanto precisato, deve ritenersi che – dal punto di vista sostanziale – l'opposta non CP_1 abbia fornito la prova della propria titolarità del credito oggetto di causa.
È ben vero che, per consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, ma ciò solo laddove “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017). Nel caso di specie, tuttavia, i criteri indicati nell'avviso di cessione (doc. 3 fasc. mon.) sono del tutto generici e non consentono di per sé l'individuazione, senza incertezze e senza riferimento a parametri esterni, dei singoli rapporti.
Pag. 3 di 4 L'avviso di cessione fa poi riferimento ai crediti che “alla data del 31 luglio 2022 soddisfacevano tutti i seguenti criteri: … (ix) inclusi nella lista depositata, a cura e spese del cessionario dei Crediti, presso il notaio Dott. Persona_1 iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, con studio in La Spezia, piazza Chiodo n. 14, Repertorio numero 16262 - Raccolta numero 7281 e ivi consultabile”. La convenuta ha prodotto detta lista (doc. 4 fasc. mon. e doc. 5 conv.), la quale risulta però del tutto illeggibile e non è possibile rinvenirvi i crediti oggetto di causa (detti crediti, peraltro, sembrerebbero essere stati indicati non col nominativo del debitore, ma con i meri codici c.d. NDG, che non è possibile comprendere come si dovrebbero collegare al rapporto oggetto del presente giudizio).
Va infine osservato che il nome dell'odierno opponente appare unicamente nel doc. 5 fasc. mon. (asseritamente un estratto della lista dei crediti ceduti). Detto documento, tuttavia, è evidentemente di formazione unilaterale e non appare in alcun modo collegato al contratto di cessione.
L'opposizione merita pertanto accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per le sole fasi di studio e introduttiva (non per le fasi istruttoria e decisoria, non avendo l'attore depositato né le memorie ex art. 171-ter CPC, né gli scritti conclusionali) e secondo valori minimi, stante la scarsa complessità della causa.
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P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2038/2023;
2. condanna la convenuta a rifondere all'attore Controparte_1 [...]
le spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 145,50 Parte_1 per esborsi ed € 849,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014, disponendone la distrazione in favore dell'avv. avv. Mario Manzo, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Treviso, 10 dicembre 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
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